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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 6356/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 3400/2018 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere il 12/11/2018 e pubblicata il 16/11/2018;
TRA
.f. ) costituitosi in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
Avv. Cristina Compasso, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello (nonché di delibera di G.C. n. 396 del 14/12/2018) dall'Avv. Gennaro
D'Andria;
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
23.6.1969;
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
_______________________________________________________________________
n. 6356/2018 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
tutti nella qualità di eredi di (c.f. ), deceduto il Persona_1 C.F._4
7.12.2023, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione depositata il 19/7/2024, dagli Avv.ti
Antonio Marco Di Somma (c.f. ) e Alfredo Maria Di Somma C.F._5
(c.f. ); C.F._6
AP P E L L A TI
NONCHÉ
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._7
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonio Rosario Chirulli (c.f.
); C.F._8
AP P E L L A TO E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica il
20/5/2005, evocava in giudizio il e l'Ing. Persona_1 Parte_1 CP_3
responsabile dell'area dei servizi per la qualità urbana, esponendo che:
[...]
- il suo “dante causa”, , era coltivatore diretto e conduceva in fitto Controparte_1 un'azienda agricola sita nel Comune di , località Schitoli, comprendente T_ un fabbricato rurale, di proprietà degli “eredi ; Per_2
- il fabbricato a seguito era stato danneggiato dal sisma del 23/11/1980;
- in data 30/6/1988 aveva presentato istanza per ottenere i Controparte_1
contributi di cui alle leggi 12/1988 e 219/1981 per la riparazione del predetto fabbricato rurale, utilizzato come abitazione per la propria famiglia, nonché delle relative pertinenze, necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola;
- con nota del 24/5/1993 prot. n. 5117, il Comune aveva comunicato che la competente commissione, con verbale n. 201 del 21/5/1993, aveva espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità urbanistica degli interventi, determinando il contributo provvisorio in Lire 91.575.263 pari ad € 47.294,68 per l'abitazione e
Lire 53.904.652 pari ad € 28.839,43 per le pertinenze;
tuttavia, a causa della mancanza di fondi, non era possibile procedere all'erogazione delle somme che sarebbe avvenuta al momento della disponibilità degli stessi;
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n. 6356/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
- alla morte di era subentrato nella conduzione dell'azienda Controparte_1
agricola;
- con nota n. prot. 318 del 11/1/2005 il Comune aveva invitato a Controparte_1 fornire ulteriori documenti ai fini dell'erogazione del mutuo, tra i quali, in particolare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attestava che l'immobile danneggiato era “utilizzato personalmente dal proprio nucleo familiare e costituisce unica e sola abitazione di proprietà”, che non era
“proprietario di altre abitazioni nel Comune di e che pertanto non ha T_ usufruito di altro contributo” e che “la riparazione e/o ricostruzione della suddetta unità immobiliare è necessaria per le effettive esigenze abitative e del proprio nucleo familiare”;
- depositava l'aggiornamento dei conteggi e la documentazione Persona_1
richiesta;
- precisava di essere proprietario della quota in comunione indivisa del 16,5% di un immobile sito in alla Via Napoli n. 66 (già in comunione tra la madre, T_
, ed il padre ed alla morte di quest'ultimo caduto in Persona_3 P_
successione) comunque insufficiente per le esigenze abitative sue e dei familiari;
- in data 10/3/2005, con missiva a firma dell'Ing. responsabile Controparte_3 dell'area dei servizi per la qualità urbana, il Comune rappresentava che il P_ non rientrava nell'elenco nominativo dei soggetti che avevano diritto al contributo
“di cui alla priorità b) dell'art. 3 comma 2) della legge n. 32/92” in quanto l'immobile danneggiato non costituiva l'unica e sola abitazione di proprietà;
- non poteva ritenersi sussistente tale causa ostativa in quanto la quota di proprietà dell'immobile di Via Napoli non era sufficiente a far fronte alle esigenze abitative del richiedente;
- la domanda riguardava l'abitazione principale e le pertinenze per l'attività agricola, mentre la graduatoria richiamata dal Comune di aveva ad oggetto T_
solo le unità abitative;
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1-dichiarare il diritto del sig.
[...]
ad essere inserito nell'elenco nominativo dei soggetti che hanno diritto al ER contributo di cui alla priorità b) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 32/1992;
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(già prima sezione civile bis)
2-condannare il Comune di Cellole (CE) in persona del Sindaco p.t. e del responsabile dell'area dei Servizi per la Qualità Urbana, ad erogare, in favore dell'attore, il contributo, determinato provvisoriamente dalla competente commissione di Cellole con verbale n. 201 del 21.05.1993 complessivamente in L. 145.479.915, pari ad euro
75.134,11, di cui L. 91.575.263, pari ad euro 47.294,68 per l'abitazione e L. 53.904.652, pari ad euro 28.839,43, per le pertinenze, secondo le modalità di legge, aggiornato prima secondo i parametri di cui alla relazione e poi al momento della Persona_4
decisione, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
3-vittoria di spese e compenso professionale con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, come da separata nota che si deposita contestualmente alla presente comparsa”.
Si costituiva il Comune, deducendo che:
- non aveva diritto al contributo, non essendo né proprietario, né Persona_1 usufruttuario dell'immobile per il quale si chiedeva di beneficiare del contributo;
- era residente in [...] dal 25/10/1981, sicché alla data Persona_1
della domanda (30/6/1988) aveva certamente la disponibilità di Controparte_1
tale immobile;
- per ottenere il finanziamento in via prioritaria era necessario presentare la domanda entro il 31/3/1984 (art. 3 comma 2 l. 32/1992) mentre nel caso di specie la domanda era stata presentata solo il 30/6/1988;
- in ogni caso anche la comproprietà di altro immobile era ostativa alla concessione delle agevolazioni salvo che l'immobile avesse una superficie inferiore a 45 mq.
Concludeva pertanto per il rigetto delle domande.
Rimaneva contumace il . CP_4
Nel corso del processo di primo grado venivano escussi alcuni testi indicati dall'attore.
Con sentenza n. 3400/2018 il Tribunale così provvedeva: “dichiara che il
[...]
deve essere inserito nell'elenco dei nominativi dei soggetti aventi diritto al ER
contributo di cui alla priorità dell'art.3, comma 2, L.32/92;
Condanna i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attore a titolo di erogazione del contributo come determinato dalla competente Commissione con nota
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n. 6356/2018 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
203/93 e della complessiva somma di €.75.134,11, di cui €.47.294,68 per l'abitazione e
€.28.839,43 per le pertinenze, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento danni;
condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.8.388,53, di cui €.588,53 per spese ed €.7.800,00 per competenze, oltre Iva, CPA ed accessori come per legge ed attribuzione al procuratore antistatario”.
Osservava in particolare che:
- l'art. 14 del d.lgs 76/1990 stabilisce che gli affittuari coltivatori diretti hanno diritto ai contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità abitative e delle pertinenze connesse alla conduzione del fondo in luogo del proprietario;
- i testi avevano confermato che la famiglia aveva sempre coltivato il terreno P_ sul quale sorgeva l'immobile e solo a causa del terremoto dell'80 era stata costretta ad abbandonare l'abitazione;
- era titolare di “una piccola porzione di fabbricato che, stante Persona_1
l'esiguità della stessa, non può essere considerata abitazione tale da incidere sul principio dell'unicità abitativa così come prescritto dalla legge”;
- la domanda di risarcimento danni non poteva essere accolta, stante la mancanza di prova del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 21/12/2018, il , deducendo che: Parte_1
- l'attore non aveva agito quale erede di , bensì iure proprio, Controparte_1
sicché avrebbe dovuto dimostrare il possesso dei requisiti per il beneficio al momento del sisma, che certamente non sussistevano;
- neppure in capo a sussistevano alla data del sisma i requisiti per Controparte_1 il beneficio dal momento che era proprietario di un'altra abitazione;
- quanto alla posizione di , era irrilevante il fatto che lo stesso fosse Persona_1
titolare solo di una quota di comproprietà, giacché anche tale circostanza impediva il riconoscimento del beneficio in base all'art, 3 comma 2 l. 32/1992;
- la condanna al pagamento delle somme non poteva comunque essere emessa, in quanto i contributi vengono pagati a seguito di attribuzioni provenienti dallo Stato, che nel caso di specie non erano intervenute;
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(già prima sezione civile bis)
- l'art. 21 del d.lgs. 76/1990 prevedeva che i contributi andavano assegnati in tre tranches in base all'avanzamento dei lavori;
tale norma era stata violata con la condanna al pagamento contenuta nella sentenza impugnata;
- il teste aveva dichiarato all'udienza del 3/6/2009 che da circa Testimone_1 un anno il terreno non era “più condotto dalla famiglia dell'attore (…) in quanto lo stesso è stato sfrattato”; pertanto i lavori non potevano più essere eseguiti e dunque l'erogazione del contributo avrebbe determinato solo un ingiusto arricchimento per il;
P_
ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto delle domande.
Si è costituito il , con comparsa depositata l'8/3/2019, eccependo innanzi P_
tutto che, nel giudizio di primo grado, il si era costituito tardivamente Parte_1
(in data 8/1/2007) dopo la prima udienza tenutasi il 22/11/2005; i motivi di appello sarebbero dunque tutti inammissibili avendo ad oggetto circostanze che dovevano essere oggetto di tempestive eccezioni. Ha altresì dedotto, nel merito, che tutti i requisiti per l'ottenimento dei contributi erano ravvisabili tanto in capo a che ad P_ ER
; inoltre, quest'ultimo nel 2005 era ancora nel possesso dei beni e dunque ben
[...] avrebbe potuto eseguire le riparazioni. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituito, con comparsa depositata il 22/2/2019, che ha Controparte_3
proposto appello incidentale, eccependo innanzi tutto la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eseguito presso il Comune di
, luogo dove esercitava l'attività lavorativa. Ha altresì dedotto la propria assoluta T_
estraneità al rapporto oggetto della controversia che riguardava solo il ed il T_
. Ha infine ribadito l'insussistenza, sia in capo a che ad , P_ P_ Persona_1 dei requisiti per ottenere il beneficio ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza/nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'Ing. e, per l'effetto, Controparte_3
rimettere la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata statuendo
l'estromissione dal giudizio di causa dell'Ing. ; Controparte_3
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(già prima sezione civile bis)
3) nel merito dichiarare l'appellato carente di legittimazione attiva e pertanto non avente diritto ad essere inserito nell'elenco dei soggetti ammessi al contributo ex art.3, comma
2, Legge 32/92 per carenza e/o insussistenza dei presupposti giuridici;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del contributo in capo all'attore, revocare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce la condanna nei confronti dell'Ing. al pagamento personale del contributo statale;
Controparte_3
5) riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la condanna alle spese di lite in favore dell'attore e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle Persona_1
spese di entrambi i gradi di giudizio;
6) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 7/5/2019 la Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti del . Parte_1
All'udienza del 6/2/2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio per il decesso di avvenuto il 7/12/2023. Persona_1
Il giudizio è stato quindi riassunto dal con ricorso depositato l'8/5/2024. T_
Si sono costituiti , e quali Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 eredi di , facendo proprie le difese di quest'ultimo. Persona_1
All'udienza del 10/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, nel giudizio di primo grado, il Parte_1
ha svolto mere difese senza sollevare alcuna eccezione in senso stretto non
[...] rilevabile d'ufficio; in pratica l'ente ha dedotto che non era chiaro se agisse Persona_1 iure proprio o quale successore di e che, tanto nell'uno come nell'altro Controparte_1 caso, non sussistevano i presupposti perché fosse inserito nell'elenco dei soggetti che hanno diritto ai contributi con priorità ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) l. 32/1992. Tali argomentazioni sono state poste anche a fondamento dei motivi d'appello il cui contenuto
è stato esposto in precedenza. Per tale ragione è irrilevante il fatto che si sia costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, giacché il si è limitato a contestare la T_
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fondatezza della domanda, e dunque i motivi d'appello, del medesimo contenuto, sono tutti ammissibili.
2. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità, va rilevato che l'appello principale
è fondato. In realtà, sebbene non abbia specificato chiaramente tale circostanza, deve ritenersi che abbia agito quale successore del padre – indicato nell'atto di Persona_1 citazione quale “dante causa” - nella titolarità del rapporto d'affitto. Ove si ritenesse diversamente, infatti, la sua domanda non potrebbe proprio essere presa in considerazione per l'inserimento tra quelle aventi priorità, essendo richiesta a tal fine la presentazione entro il 30/6/1988.
Va poi rilevato che correttamente il Tribunale ha equiparato la situazione dell'affittuario a quella del proprietario, in quanto l'art. 14 d.lgs. 76/1990 (che riproduce l'art. 5 comma 2 d.l. 474/1987 conv. in l. 12/1988) stabilisce che gli affittuari coltivatori diretti hanno titolo, in sostituzione del proprietario, ai contributi per la riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo.
Occorre tuttavia verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento della priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) l. 32/1992. Tale norma prevede che: “1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.
2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
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(già prima sezione civile bis)
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.
(…)”.
È necessario, dunque, oltre alla presentazione della domanda entro il 30/6/1988
(circostanza che ricorre nel caso di specie, in quanto proprio in tale Controparte_1
data presentò la domanda), che il soggetto richiedente il beneficio fosse proprietario (nel caso di specie, in luogo della proprietà, rileva il contratto di affitto) di un'unica abitazione.
La ratio della norma è evidente ed è quella di favorire i soggetti che, avendo subito danni alla propria abitazione a seguito del terremoto, non disponevano di altri immobili per soddisfare le proprie esigenze abitative.
È chiaro quindi che, per valutare il diritto alla priorità prevista dall'art. 3 comma
2 lett. b) l. 31/1992, occorre fare riferimento al momento in cui si è verificato il danno.
Non avrebbe senso, infatti, in base alla ratio della norma, prendere in considerazione la situazione esistente quasi dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge.
A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di precisare che “il presupposto per il diritto ai contributi previsti per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire, ovvero per la riparazione di unità immobiliari non irreparabilmente danneggiate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 - indicato dagli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, rimasto fermo negli artt. 10 e 11 del d.lgs.
30 marzo 1990, n. 76 e ribadito dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 - è la proprietà delle predette unità alla data del sisma” (Cass. 16749/2014; nello stesso senso,
Cass. 18454/2011; Cass. 6380/2019; Cass. 29985/2020).
È pur vero che la massima in questione si riferisce alla proprietà dell'immobile danneggiato – escludendosi che il diritto al beneficio spetti a chi abbia acquistato l'immobile successivamente, salve le ipotesi espressamente disciplinate per i comuni dichiarati disastrati – ma è altresì vero che, per logica, a tale momento deve
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necessariamente farsi riferimento per valutare anche se l'immobile danneggiato fosse l'unico a disposizione del richiedente. Del resto, l'intenzione del legislatore era quella di attribuire il beneficio a coloro che effettivamente erano stati danneggiati dal sisma – per questo lo stesso non spettava, salvo i casi espressamente disciplinati dall'art. 16 del d.lgs.
76/1990, a coloro che erano divenuti proprietari dell'immobile successivamente – e, tra questi, privilegiare, mediante l'attribuzione di una priorità, coloro che, avendo subito il danno all'immobile dove abitavano, non ne avevano altri per risiedervi con la propria famiglia.
Tanto chiarito, non ha mai contestato che il padre fosse Persona_1 P_ comproprietario con la moglie dell'appartamento sito in alla Via Napoli n. 56, da T_
lui successivamente ereditato (pro quota), sicché deve escludersi che ricorresse il requisito dell'unicità dell'abitazione necessario per il riconoscimento della priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) l. 32/1992. Anche i testi e Testimone_2 Testimone_1
hanno dichiarato che, dopo il terremoto, con la sua famiglia si trasferì Controparte_1
presso un altro immobile in . T_
A ciò deve aggiungersi che era necessario per l'ottenimento del contributo che la proprietà del bene danneggiato in capo al beneficiario permanesse dal momento del sisma fino al completamento dei lavori;
la perdita della proprietà prima del completamento dei lavori determinava anche la perdita del diritto all'intero contributo (cfr. Cass.
18454/2011, in motivazione). Consegue che anche la circostanza – da loro stessi riconosciuta - che il (e i suoi eredi) non siano più affittuari del terreno (cfr. altresì P_ le dichiarazioni del teste che ha affermato, all'udienza del 5/5/2010, Testimone_2 che l'affitto è terminato circa due o tre anni prima) esclude il diritto all'ottenimento del beneficio.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello del deve essere accolto e la sentenza T_ di primo grado va riformata sia in ordine al riconoscimento del diritto all'inserimento nell'elenco dei soggetti che hanno diritto alla priorità, sia con riguardo alla pronuncia di condanna che costituisce diretta conseguenza di tale statuizione.
3.1 Occorre quindi esaminare l'appello incidentale proposto da Controparte_3
condannato in solido con il che ha dedotto, quale primo motivo, la nullità della T_ sentenza di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione.
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Tale motivo è infondato in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato presso il dove lo stesso lavorava e dove è stato Parte_1 ritirato dall'addetto alla ricezione degli atti. Tale modalità di notifica è senz'altro valida giacché l'ufficio del destinatario di cui all'art. 139 c.p.c. non è solo quello da lui creato, ma anche quello dove presta la propria attività lavorativa, anche ove si tratti di un ufficio pubblico (Cass. 2012/1997; Cass. 2506/1997; Cass. 3999/1997; Cass. 4026/1997).
3.2 Tanto premesso, l'appello incidentale è comunque fondato con riguardo ai motivi di merito, dal momento che, come osservato dal davvero non si comprende CP_3
– né è specificato nella sentenza impugnata o negli atti difensivi dei beneficiari - a che titolo lo stesso sia stato condannato in solido con il avendo solo svolto l'attività T_
istruttoria relativa alla domanda di ammissione al beneficio.
A ciò deve aggiungersi che l'appello incidentale è fondato anche con riguardo all'insussistenza delle ragioni per il riconoscimento della priorità di cui all'art. 3 comma
2 lett. b) l. 32/1992, in considerazione di quanto esposto in ordine all'appello principale.
Va dunque accolto anche l'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche nei confronti del CP_3
4. All'accoglimento degli appelli consegue la condanna di , Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai Parte_1
parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 - per il processo di primo grado in €
7.200 (€ 1.300 per la fase di studio, € 850 per la fase introduttiva, € 2.850 per la fase istruttoria, € 2.200 per la fase decisoria), e per quello di appello in € 7.300 (€ 1.500 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 2.200 per la fase istruttoria, € 2.600 per la fase decisoria).
, e vanno altresì condannati, Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del processo Controparte_3
d'appello che si liquidano in base ai criteri sopra indicati in € 7.300.
P.Q.M.
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(già prima sezione civile bis)
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sugli appelli principale ed incidentale avverso la sentenza n. 3400/2018 emessa del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere il 12-16/11/2018, così provvede:
1. accoglie gli appelli principale ed incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta tutte le domande;
2. condanna , e , in solido tra Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in Euro 7.200,00 per compenso professionale ed Euro 1.080,00 per rimborso spese generali e, per il processo di appello, in € 1.165,50 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali;
3. condanna , e , in solido tra Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore di delle spese del processo di Controparte_3
appello che liquida in € 2.529 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr. Paolo Celentano
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n. 6356/2018 r.g.a.c.c. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 6356/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 3400/2018 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere il 12/11/2018 e pubblicata il 16/11/2018;
TRA
.f. ) costituitosi in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
Avv. Cristina Compasso, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello (nonché di delibera di G.C. n. 396 del 14/12/2018) dall'Avv. Gennaro
D'Andria;
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
23.6.1969;
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
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n. 6356/2018 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
tutti nella qualità di eredi di (c.f. ), deceduto il Persona_1 C.F._4
7.12.2023, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla comparsa di costituzione depositata il 19/7/2024, dagli Avv.ti
Antonio Marco Di Somma (c.f. ) e Alfredo Maria Di Somma C.F._5
(c.f. ); C.F._6
AP P E L L A TI
NONCHÉ
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._7
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonio Rosario Chirulli (c.f.
); C.F._8
AP P E L L A TO E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione consegnato all'Ufficiale giudiziario per la notifica il
20/5/2005, evocava in giudizio il e l'Ing. Persona_1 Parte_1 CP_3
responsabile dell'area dei servizi per la qualità urbana, esponendo che:
[...]
- il suo “dante causa”, , era coltivatore diretto e conduceva in fitto Controparte_1 un'azienda agricola sita nel Comune di , località Schitoli, comprendente T_ un fabbricato rurale, di proprietà degli “eredi ; Per_2
- il fabbricato a seguito era stato danneggiato dal sisma del 23/11/1980;
- in data 30/6/1988 aveva presentato istanza per ottenere i Controparte_1
contributi di cui alle leggi 12/1988 e 219/1981 per la riparazione del predetto fabbricato rurale, utilizzato come abitazione per la propria famiglia, nonché delle relative pertinenze, necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola;
- con nota del 24/5/1993 prot. n. 5117, il Comune aveva comunicato che la competente commissione, con verbale n. 201 del 21/5/1993, aveva espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità urbanistica degli interventi, determinando il contributo provvisorio in Lire 91.575.263 pari ad € 47.294,68 per l'abitazione e
Lire 53.904.652 pari ad € 28.839,43 per le pertinenze;
tuttavia, a causa della mancanza di fondi, non era possibile procedere all'erogazione delle somme che sarebbe avvenuta al momento della disponibilità degli stessi;
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n. 6356/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
- alla morte di era subentrato nella conduzione dell'azienda Controparte_1
agricola;
- con nota n. prot. 318 del 11/1/2005 il Comune aveva invitato a Controparte_1 fornire ulteriori documenti ai fini dell'erogazione del mutuo, tra i quali, in particolare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attestava che l'immobile danneggiato era “utilizzato personalmente dal proprio nucleo familiare e costituisce unica e sola abitazione di proprietà”, che non era
“proprietario di altre abitazioni nel Comune di e che pertanto non ha T_ usufruito di altro contributo” e che “la riparazione e/o ricostruzione della suddetta unità immobiliare è necessaria per le effettive esigenze abitative e del proprio nucleo familiare”;
- depositava l'aggiornamento dei conteggi e la documentazione Persona_1
richiesta;
- precisava di essere proprietario della quota in comunione indivisa del 16,5% di un immobile sito in alla Via Napoli n. 66 (già in comunione tra la madre, T_
, ed il padre ed alla morte di quest'ultimo caduto in Persona_3 P_
successione) comunque insufficiente per le esigenze abitative sue e dei familiari;
- in data 10/3/2005, con missiva a firma dell'Ing. responsabile Controparte_3 dell'area dei servizi per la qualità urbana, il Comune rappresentava che il P_ non rientrava nell'elenco nominativo dei soggetti che avevano diritto al contributo
“di cui alla priorità b) dell'art. 3 comma 2) della legge n. 32/92” in quanto l'immobile danneggiato non costituiva l'unica e sola abitazione di proprietà;
- non poteva ritenersi sussistente tale causa ostativa in quanto la quota di proprietà dell'immobile di Via Napoli non era sufficiente a far fronte alle esigenze abitative del richiedente;
- la domanda riguardava l'abitazione principale e le pertinenze per l'attività agricola, mentre la graduatoria richiamata dal Comune di aveva ad oggetto T_
solo le unità abitative;
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1-dichiarare il diritto del sig.
[...]
ad essere inserito nell'elenco nominativo dei soggetti che hanno diritto al ER contributo di cui alla priorità b) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 32/1992;
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(già prima sezione civile bis)
2-condannare il Comune di Cellole (CE) in persona del Sindaco p.t. e del responsabile dell'area dei Servizi per la Qualità Urbana, ad erogare, in favore dell'attore, il contributo, determinato provvisoriamente dalla competente commissione di Cellole con verbale n. 201 del 21.05.1993 complessivamente in L. 145.479.915, pari ad euro
75.134,11, di cui L. 91.575.263, pari ad euro 47.294,68 per l'abitazione e L. 53.904.652, pari ad euro 28.839,43, per le pertinenze, secondo le modalità di legge, aggiornato prima secondo i parametri di cui alla relazione e poi al momento della Persona_4
decisione, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
3-vittoria di spese e compenso professionale con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, come da separata nota che si deposita contestualmente alla presente comparsa”.
Si costituiva il Comune, deducendo che:
- non aveva diritto al contributo, non essendo né proprietario, né Persona_1 usufruttuario dell'immobile per il quale si chiedeva di beneficiare del contributo;
- era residente in [...] dal 25/10/1981, sicché alla data Persona_1
della domanda (30/6/1988) aveva certamente la disponibilità di Controparte_1
tale immobile;
- per ottenere il finanziamento in via prioritaria era necessario presentare la domanda entro il 31/3/1984 (art. 3 comma 2 l. 32/1992) mentre nel caso di specie la domanda era stata presentata solo il 30/6/1988;
- in ogni caso anche la comproprietà di altro immobile era ostativa alla concessione delle agevolazioni salvo che l'immobile avesse una superficie inferiore a 45 mq.
Concludeva pertanto per il rigetto delle domande.
Rimaneva contumace il . CP_4
Nel corso del processo di primo grado venivano escussi alcuni testi indicati dall'attore.
Con sentenza n. 3400/2018 il Tribunale così provvedeva: “dichiara che il
[...]
deve essere inserito nell'elenco dei nominativi dei soggetti aventi diritto al ER
contributo di cui alla priorità dell'art.3, comma 2, L.32/92;
Condanna i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attore a titolo di erogazione del contributo come determinato dalla competente Commissione con nota
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(già prima sezione civile bis)
203/93 e della complessiva somma di €.75.134,11, di cui €.47.294,68 per l'abitazione e
€.28.839,43 per le pertinenze, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda di risarcimento danni;
condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.8.388,53, di cui €.588,53 per spese ed €.7.800,00 per competenze, oltre Iva, CPA ed accessori come per legge ed attribuzione al procuratore antistatario”.
Osservava in particolare che:
- l'art. 14 del d.lgs 76/1990 stabilisce che gli affittuari coltivatori diretti hanno diritto ai contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità abitative e delle pertinenze connesse alla conduzione del fondo in luogo del proprietario;
- i testi avevano confermato che la famiglia aveva sempre coltivato il terreno P_ sul quale sorgeva l'immobile e solo a causa del terremoto dell'80 era stata costretta ad abbandonare l'abitazione;
- era titolare di “una piccola porzione di fabbricato che, stante Persona_1
l'esiguità della stessa, non può essere considerata abitazione tale da incidere sul principio dell'unicità abitativa così come prescritto dalla legge”;
- la domanda di risarcimento danni non poteva essere accolta, stante la mancanza di prova del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 21/12/2018, il , deducendo che: Parte_1
- l'attore non aveva agito quale erede di , bensì iure proprio, Controparte_1
sicché avrebbe dovuto dimostrare il possesso dei requisiti per il beneficio al momento del sisma, che certamente non sussistevano;
- neppure in capo a sussistevano alla data del sisma i requisiti per Controparte_1 il beneficio dal momento che era proprietario di un'altra abitazione;
- quanto alla posizione di , era irrilevante il fatto che lo stesso fosse Persona_1
titolare solo di una quota di comproprietà, giacché anche tale circostanza impediva il riconoscimento del beneficio in base all'art, 3 comma 2 l. 32/1992;
- la condanna al pagamento delle somme non poteva comunque essere emessa, in quanto i contributi vengono pagati a seguito di attribuzioni provenienti dallo Stato, che nel caso di specie non erano intervenute;
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(già prima sezione civile bis)
- l'art. 21 del d.lgs. 76/1990 prevedeva che i contributi andavano assegnati in tre tranches in base all'avanzamento dei lavori;
tale norma era stata violata con la condanna al pagamento contenuta nella sentenza impugnata;
- il teste aveva dichiarato all'udienza del 3/6/2009 che da circa Testimone_1 un anno il terreno non era “più condotto dalla famiglia dell'attore (…) in quanto lo stesso è stato sfrattato”; pertanto i lavori non potevano più essere eseguiti e dunque l'erogazione del contributo avrebbe determinato solo un ingiusto arricchimento per il;
P_
ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto delle domande.
Si è costituito il , con comparsa depositata l'8/3/2019, eccependo innanzi P_
tutto che, nel giudizio di primo grado, il si era costituito tardivamente Parte_1
(in data 8/1/2007) dopo la prima udienza tenutasi il 22/11/2005; i motivi di appello sarebbero dunque tutti inammissibili avendo ad oggetto circostanze che dovevano essere oggetto di tempestive eccezioni. Ha altresì dedotto, nel merito, che tutti i requisiti per l'ottenimento dei contributi erano ravvisabili tanto in capo a che ad P_ ER
; inoltre, quest'ultimo nel 2005 era ancora nel possesso dei beni e dunque ben
[...] avrebbe potuto eseguire le riparazioni. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituito, con comparsa depositata il 22/2/2019, che ha Controparte_3
proposto appello incidentale, eccependo innanzi tutto la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eseguito presso il Comune di
, luogo dove esercitava l'attività lavorativa. Ha altresì dedotto la propria assoluta T_
estraneità al rapporto oggetto della controversia che riguardava solo il ed il T_
. Ha infine ribadito l'insussistenza, sia in capo a che ad , P_ P_ Persona_1 dei requisiti per ottenere il beneficio ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza/nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'Ing. e, per l'effetto, Controparte_3
rimettere la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellante incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata statuendo
l'estromissione dal giudizio di causa dell'Ing. ; Controparte_3
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(già prima sezione civile bis)
3) nel merito dichiarare l'appellato carente di legittimazione attiva e pertanto non avente diritto ad essere inserito nell'elenco dei soggetti ammessi al contributo ex art.3, comma
2, Legge 32/92 per carenza e/o insussistenza dei presupposti giuridici;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del contributo in capo all'attore, revocare la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce la condanna nei confronti dell'Ing. al pagamento personale del contributo statale;
Controparte_3
5) riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la condanna alle spese di lite in favore dell'attore e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle Persona_1
spese di entrambi i gradi di giudizio;
6) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 7/5/2019 la Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti del . Parte_1
All'udienza del 6/2/2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio per il decesso di avvenuto il 7/12/2023. Persona_1
Il giudizio è stato quindi riassunto dal con ricorso depositato l'8/5/2024. T_
Si sono costituiti , e quali Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 eredi di , facendo proprie le difese di quest'ultimo. Persona_1
All'udienza del 10/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, nel giudizio di primo grado, il Parte_1
ha svolto mere difese senza sollevare alcuna eccezione in senso stretto non
[...] rilevabile d'ufficio; in pratica l'ente ha dedotto che non era chiaro se agisse Persona_1 iure proprio o quale successore di e che, tanto nell'uno come nell'altro Controparte_1 caso, non sussistevano i presupposti perché fosse inserito nell'elenco dei soggetti che hanno diritto ai contributi con priorità ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) l. 32/1992. Tali argomentazioni sono state poste anche a fondamento dei motivi d'appello il cui contenuto
è stato esposto in precedenza. Per tale ragione è irrilevante il fatto che si sia costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, giacché il si è limitato a contestare la T_
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(già prima sezione civile bis)
fondatezza della domanda, e dunque i motivi d'appello, del medesimo contenuto, sono tutti ammissibili.
2. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità, va rilevato che l'appello principale
è fondato. In realtà, sebbene non abbia specificato chiaramente tale circostanza, deve ritenersi che abbia agito quale successore del padre – indicato nell'atto di Persona_1 citazione quale “dante causa” - nella titolarità del rapporto d'affitto. Ove si ritenesse diversamente, infatti, la sua domanda non potrebbe proprio essere presa in considerazione per l'inserimento tra quelle aventi priorità, essendo richiesta a tal fine la presentazione entro il 30/6/1988.
Va poi rilevato che correttamente il Tribunale ha equiparato la situazione dell'affittuario a quella del proprietario, in quanto l'art. 14 d.lgs. 76/1990 (che riproduce l'art. 5 comma 2 d.l. 474/1987 conv. in l. 12/1988) stabilisce che gli affittuari coltivatori diretti hanno titolo, in sostituzione del proprietario, ai contributi per la riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo.
Occorre tuttavia verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento della priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) l. 32/1992. Tale norma prevede che: “1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.
2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
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(già prima sezione civile bis)
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.
(…)”.
È necessario, dunque, oltre alla presentazione della domanda entro il 30/6/1988
(circostanza che ricorre nel caso di specie, in quanto proprio in tale Controparte_1
data presentò la domanda), che il soggetto richiedente il beneficio fosse proprietario (nel caso di specie, in luogo della proprietà, rileva il contratto di affitto) di un'unica abitazione.
La ratio della norma è evidente ed è quella di favorire i soggetti che, avendo subito danni alla propria abitazione a seguito del terremoto, non disponevano di altri immobili per soddisfare le proprie esigenze abitative.
È chiaro quindi che, per valutare il diritto alla priorità prevista dall'art. 3 comma
2 lett. b) l. 31/1992, occorre fare riferimento al momento in cui si è verificato il danno.
Non avrebbe senso, infatti, in base alla ratio della norma, prendere in considerazione la situazione esistente quasi dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge.
A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di precisare che “il presupposto per il diritto ai contributi previsti per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire, ovvero per la riparazione di unità immobiliari non irreparabilmente danneggiate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 - indicato dagli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, rimasto fermo negli artt. 10 e 11 del d.lgs.
30 marzo 1990, n. 76 e ribadito dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 - è la proprietà delle predette unità alla data del sisma” (Cass. 16749/2014; nello stesso senso,
Cass. 18454/2011; Cass. 6380/2019; Cass. 29985/2020).
È pur vero che la massima in questione si riferisce alla proprietà dell'immobile danneggiato – escludendosi che il diritto al beneficio spetti a chi abbia acquistato l'immobile successivamente, salve le ipotesi espressamente disciplinate per i comuni dichiarati disastrati – ma è altresì vero che, per logica, a tale momento deve
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(già prima sezione civile bis)
necessariamente farsi riferimento per valutare anche se l'immobile danneggiato fosse l'unico a disposizione del richiedente. Del resto, l'intenzione del legislatore era quella di attribuire il beneficio a coloro che effettivamente erano stati danneggiati dal sisma – per questo lo stesso non spettava, salvo i casi espressamente disciplinati dall'art. 16 del d.lgs.
76/1990, a coloro che erano divenuti proprietari dell'immobile successivamente – e, tra questi, privilegiare, mediante l'attribuzione di una priorità, coloro che, avendo subito il danno all'immobile dove abitavano, non ne avevano altri per risiedervi con la propria famiglia.
Tanto chiarito, non ha mai contestato che il padre fosse Persona_1 P_ comproprietario con la moglie dell'appartamento sito in alla Via Napoli n. 56, da T_
lui successivamente ereditato (pro quota), sicché deve escludersi che ricorresse il requisito dell'unicità dell'abitazione necessario per il riconoscimento della priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) l. 32/1992. Anche i testi e Testimone_2 Testimone_1
hanno dichiarato che, dopo il terremoto, con la sua famiglia si trasferì Controparte_1
presso un altro immobile in . T_
A ciò deve aggiungersi che era necessario per l'ottenimento del contributo che la proprietà del bene danneggiato in capo al beneficiario permanesse dal momento del sisma fino al completamento dei lavori;
la perdita della proprietà prima del completamento dei lavori determinava anche la perdita del diritto all'intero contributo (cfr. Cass.
18454/2011, in motivazione). Consegue che anche la circostanza – da loro stessi riconosciuta - che il (e i suoi eredi) non siano più affittuari del terreno (cfr. altresì P_ le dichiarazioni del teste che ha affermato, all'udienza del 5/5/2010, Testimone_2 che l'affitto è terminato circa due o tre anni prima) esclude il diritto all'ottenimento del beneficio.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello del deve essere accolto e la sentenza T_ di primo grado va riformata sia in ordine al riconoscimento del diritto all'inserimento nell'elenco dei soggetti che hanno diritto alla priorità, sia con riguardo alla pronuncia di condanna che costituisce diretta conseguenza di tale statuizione.
3.1 Occorre quindi esaminare l'appello incidentale proposto da Controparte_3
condannato in solido con il che ha dedotto, quale primo motivo, la nullità della T_ sentenza di primo grado per nullità della notifica dell'atto di citazione.
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Tale motivo è infondato in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado
è stato notificato presso il dove lo stesso lavorava e dove è stato Parte_1 ritirato dall'addetto alla ricezione degli atti. Tale modalità di notifica è senz'altro valida giacché l'ufficio del destinatario di cui all'art. 139 c.p.c. non è solo quello da lui creato, ma anche quello dove presta la propria attività lavorativa, anche ove si tratti di un ufficio pubblico (Cass. 2012/1997; Cass. 2506/1997; Cass. 3999/1997; Cass. 4026/1997).
3.2 Tanto premesso, l'appello incidentale è comunque fondato con riguardo ai motivi di merito, dal momento che, come osservato dal davvero non si comprende CP_3
– né è specificato nella sentenza impugnata o negli atti difensivi dei beneficiari - a che titolo lo stesso sia stato condannato in solido con il avendo solo svolto l'attività T_
istruttoria relativa alla domanda di ammissione al beneficio.
A ciò deve aggiungersi che l'appello incidentale è fondato anche con riguardo all'insussistenza delle ragioni per il riconoscimento della priorità di cui all'art. 3 comma
2 lett. b) l. 32/1992, in considerazione di quanto esposto in ordine all'appello principale.
Va dunque accolto anche l'appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche nei confronti del CP_3
4. All'accoglimento degli appelli consegue la condanna di , Controparte_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_2
delle spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi – in base ai Parte_1
parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 - per il processo di primo grado in €
7.200 (€ 1.300 per la fase di studio, € 850 per la fase introduttiva, € 2.850 per la fase istruttoria, € 2.200 per la fase decisoria), e per quello di appello in € 7.300 (€ 1.500 per la fase di studio, € 1.000 per la fase introduttiva, € 2.200 per la fase istruttoria, € 2.600 per la fase decisoria).
, e vanno altresì condannati, Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del processo Controparte_3
d'appello che si liquidano in base ai criteri sopra indicati in € 7.300.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sugli appelli principale ed incidentale avverso la sentenza n. 3400/2018 emessa del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere il 12-16/11/2018, così provvede:
1. accoglie gli appelli principale ed incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta tutte le domande;
2. condanna , e , in solido tra Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in Euro 7.200,00 per compenso professionale ed Euro 1.080,00 per rimborso spese generali e, per il processo di appello, in € 1.165,50 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali;
3. condanna , e , in solido tra Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore di delle spese del processo di Controparte_3
appello che liquida in € 2.529 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr. Paolo Celentano
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