Sentenza 23 novembre 2023
Parere definitivo 8 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02282/2026REG.PROV.COLL.
N. 00990/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2024, proposto da
Diocesi Copto Ortodossa di San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Galletti, Alberto Avitabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonino Galletti in OM, via Francesco Denza, 3;
contro
OM IT, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17393/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM IT e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RT VA in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, che hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante Diocesi Copto Ortodossa di San Giorgio in data 10.12.2004 presentava, ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, e della L.R. n. 12/2004, l’istanza di condono edilizio n. 569734 relativa a un abuso edilizio di tipologia 1, descritto nel provvedimento impugnato come realizzazione di una tettoia di mq. 234,50 aperta nell'immobile sito in OM, via Laurentina n. 1571, distinto al Catasto Urbano al Fg. 1167, part. 62, sub 504, adibito a copertura dell'ingresso principale; il tutto in area soggetta a vincoli paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo n. 42/2004, nonché ai sensi del D.M. 25/01/2010.
2. Con nota dell’Ufficio Condono Edilizio n. prot. 2014/7721 del 27/01/2014 OM IT comunicava il preavviso di rigetto rilevando la presenza di vincoli paesaggistici e richiamando l’art. 3, comma 1, lett. b), della medesima legge Regionale, che afferma la non condonabilità degli abusi consistenti in ampliamenti se commessi in zona vincolata, anche se realizzati prima della imposizione del vincolo.
3. La Diocesi, nella memoria di controdeduzioni ha ribadito la sussistenza di tutti i requisiti per accedere al condono, osservando inoltre che si era formato il silenzio-assenso sulla istanza.
4. Con provvedimento n. QI/1186/2020 del 25 agosto 2020 OM IT ha definitivamente respinto l’istanza richiamando le motivazioni già rappresentate nel preavviso di rigetto, con la precisazione che “ l’area su cui insiste l’abuso risulta gravata dai seguenti vincoli: Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. a) del Codice – c- D.M. del 25.10.2010, Beni paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice –m- Agg.to rif.to D. Lgs. 42/04, Beni Paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. c) del Codice – a- a.a.i, P.T.P. 15/5 Decima Trigoria TL b/10 ;” e che le osservazioni pervenute non erano state ritenuti sufficienti al superamento dei motivi a causa di quanto rilevato nella Relazione di Valutazione delle osservazioni in materia vincolistica prot. QI 60380 del 6.04.2018 che recita: “ il vincolo di natura archeologica che con rif.to al D. lgs. 42/2002 si attiene alla ex L. 431/85 ad oggi inserito nel P.T.P.R., quindi area già vincolata prima dell’esecuzione del presente abuso…….il silenzio-assenso non è previsto in area vincolata …”.
5. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la Diocesi ha impugnato l’indicato diniego, di cui ha chiesto l’annullamento, formulando contestualmente anche domanda condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante rilascio del titolo edilizio o, in via subordinata, mediante riapertura del procedimento.
6. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso. A motivo della decisione il TAR:
- ha ritenuto che la tettoia realizzata dall’appellante integra una costruzione soggetta a preventivo rilascio di permesso di costruire;
- ha quindi respinto la domanda di annullamento richiamando la giurisprudenza che secondo cui il combinato disposto dell’art. 32, commi 26 e 27, del D.L. n. 269 del 2003 e degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004 vieta a priori la condonabilità degli abusi riconducibili alle tipologie di illecito di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 al D.L. n. 269/2003;
- ha respinto la censura con cui si lamentava l’insufficienza della motivazione sul presupposto che il mero richiamato alla esistenza di un vincolo insistente sull’area interessata dall’abuso edilizio integra motivazione sufficiente a giustificare il diniego di condono, che assume così carattere vincolato: l’insufficiente descrizione di uno dei vincoli non sarebbe quindi sufficiente a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
7. La Diocesi ha proposto appello.
8. OM IT e il Ministero si sono costituiti in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.
9. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. A fondamento dell’appello la Diocesi ha dedotto le censure che si possono sinteticamente esporre come segue:
(i) erroneità dell’appellata sentenza in punto qualificazione della tettoia: trattandosi di tettoia aperta di modeste dimensioni, avrebbe natura pertinenziale e quindi non comporterebbe alcun incremento di superficie e volumetria in base al regolamento edilizio e non sarebbe soggetta a permesso di costruire;
(ii) errata interpretazione della normativa, in quanto la tettoia sarebbe un’opera di tipologia 6, ai fini del condono, in quanto non sarebbe valutabile in termini di superficie e volume, e sarebbe comunque un’opera pertinenziale: ragione per cui il condono sarebbe ammissibile anche in presenza di vincoli;
(iii) erroneità della sentenza per aver ritenuto adeguata la motivazione posta a fondamento del diniego, che non specifica la natura del vincolo paesaggistico.
11. I motivi d’appello (i) e (ii) afferiscono alla natura e qualificazione della tettoia oggetto di condono e possono essere trattati congiuntamente.
11.1. Il TAR ha ritenuto di qualificare la tettoia quale costruzione soggetta a permesso di costruire richiamando l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, integra intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è quindi subordinata al regime del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 10, comma primo, lettera c), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2023, n. 8504). Il TAR ha anche richiamato l’orientamento secondo cui non sussiste la natura pertinenziale nel caso in cui sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un’opera qualsiasi, quale può essere ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma (Cons. Stato, sez. VI, n. 5153/2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 72/2018), nonché il precedente secondo cui “la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari” (Cons. Stato, sez. VI, n. 72/2018 cit.).
Il TAR ha quindi rilevato che nel caso di specie l’istanza di condono è generica nel descrivere la tettoia, e tuttavia essa ha pacificamente determinato la copertura di una consistente superficie, traendo da tale constatazione la conclusione che non può essere considerata quale opera meramente pertinenziale.
11.2. L’appellante oppone che nessun valore in termini di superfici o volumetria è stato indicato nell’istanza di condono e nella documentazione in essa allegata, a significare l’inidoneità della superficie della tettoia ad essere considerata superficie utile, ribadendo che la tettoia in questione si si compendia in una tettoia aperta di modeste dimensioni avente natura pertinenziale e, come tale, ai sensi del punto 13 dell’Allegato A del nuovo Regolamento Edilizio Tipo pubblicato in G.U. il 16/1172016, non comportante incremento di superficie utile.
Conseguentemente l’appellante sostiene che si tratti di opere inquadrabile negli abusi di tipologia 6, cioè negli abusi “ non valutabili in termini di superficie o volumi ”.
11.3. Le censure non possono essere accolte.
11.4. Nel provvedimento impugnato si afferma chiaramente che la tettoia ha una superficie di 234,50 mq. ed è posta “a copertura dell’ingresso principale distinto al N.C.E.U. al Foglio 1167, particella 62”.
11.5. L’appellante denuncia il travisamento in fatto, allegando che nella istanza di condono nulla si riferisce sulle caratteristiche della tettoia, ribadendo invece che essa avrebbe “modeste dimensioni” e natura pertinenziale.
11.6. Di quanto afferma, tuttavia, l’appellante non fornisce alcuna dimostrazione. In particolare non si comprende per quale motivo essa non abbia prodotto fotografie del manufatto e/o una perizia tecnica che riferisca con particolari le dimensioni e le caratteristiche del manufatto, sicché il Collegio non dispone in giudizio di alcun elemento dal quale possa argomentare che il provvedimento impugnato è effettivamente affetto da travisamento laddove descrive il manufatto.
11.7. Dovendo, per quanto sopra rilevato, dare credito alla descrizione del manufatto contenuta nel provvedimento impugnato, il Collegio non può che condividere le statuizioni del primo giudice in punto di qualificazione del manufatto quale nuova costruzione soggetta a preventivo permesso di costruire.
11.8. Conseguentemente deve essere respinta anche la censura con cui l’appellante denuncia l’erronea qualificazione dell’abuso quale “abuso maggiore”: una tettoia di 243 mq, posta a copertura dell’ingresso del fabbricato principale costituisce certamente un’opera che caratterizzabile per superficie coperta, escludendosi pertanto l’inquadramento nella tipologia 6, secondo l’Allegato 1 al DL. N. 269/2003. E’ invece corretta la qualificazione dell’abuso quale abuso di tipologia 1 o 2, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio, per la quale il condono è precluso dalla esistenza di vincoli che insistono sull’area occupata.
11.9. Vanno quindi respinti i primi due motivi d’appello.
12. Venendo ora al terzo motivo d’appello, esso è diretto alla riforma del capo della sentenza con cui il TAR, ha respinto la censura con cui si denunciava difetto di motivazione del provvedimento impugnato relativamente al vincolo paesaggistico ex art. 134, comma 1, lett. b), del D. L.vo n. 42/2004. Si tratta in particolare della statuizione secondo cui “ a nulla rileva la circostanza che l’Amministrazione non avrebbe correttamente indicato la natura del vincolo di cui ex lett. b) che rinvia all’art.142 lett. m) del d.lgs. 42/2004 (zona di interesse archeologico), atteso che la presenza di altri vincoli compiutamente identificati è idonea ex se a sostenere l’impianto motivazionale del provvedimento ”
12.1. Secondo l’appellante si tratterebbe di una affermazione tautologica, che non contribuisce a rendere chiara la natura del vincolo in questione.
12.2. Il Collegio ritiene opportuno rammentare che la Regione Lazio ha adottato una normativa sul condono più severa di quella nazionale, in particolare perché ritiene preclusivi a priori anche i vincoli posteriori alla realizzazione delle opere da condonare. I vincoli, tuttavia, non sono a priori ostativi se siano sorti in epoca successiva alla domanda di condono: solo in tal caso la domanda di condono è astrattamente ammissibile, ma deve essere istruita raccogliendo il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
12.3. Ciò premesso, il Collegio rileva che OM IT ha prodotto, in primo grado, la Relazione di Valutazione delle osservazioni in materia vincolistica prot. QI 60380 del 6.04.2018, cioè un atto istruttorio endo-procedimentale, in cui si legge che “ il vincolo di natura archeologica che con rif.to al D. lgs. 42/2002 si attiene alla ex L. 431/85 ad oggi inserito nel P.T.P.R., quindi area già vincolata prima dell’esecuzione del presente abuso…….il silenzio-assenso non è previsto in area vincolata… ”.
12.4. L’appellante non ha contestato efficacemente l’esistenza del vincolo archeologico, o la sua anteriorità alla domanda di condono, sebbene l’esistenza del vincolo fosse chiaramente affermata nel documento indicato, prodotto in giudizio da OM IT e sebbene l’appellante avesse la possibilità, con opportune ricerche, di dimostrare quale fosse lo stato di diritto dell’area al momento della presentazione della domanda di condono.
12.5. Tenuto conto di quanto sopra si può ritenere dimostrata l’esistenza del vincolo archeologico alla data di presentazione della domanda di condono, e questo solo vincolo era da solo idoneo a determinare l’inammissibilità della domanda di condono.
12.6. Il ragionamento del TAR rimane valido, con l’unica precisazione che la preclusione a priori al condono, e quindi alla formazione del silenzio-assenso, deve riferirsi solo a tale vincolo archeologico, e non anche al vincolo paesaggistico sorto nel 2010.
13. In conclusione, l’appello va respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei confronti di OM IT, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della Cultura, che ha esercitato una limitata attività defensionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti di OM IT, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Compensa le spese tra l’appellante e il Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RT VA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT VA | IO NC |
IL SEGRETARIO