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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 874 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Briganti e Ispettorato Territoriale in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., parte opposta, rappresentata e difesa dal funzionario ex art. 417-bic cpc.
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 25/0060, prot. nr. 4026, e n. 25/0061, prot. nr. 4027, entrambe emesse, sulla scorta dell'accertamento di cui al verbale n. 2019/158060/PCON-1, del 16.3.2020, in data 25.3.2025 e notificate il 27.3.2025. I motivi delle contestazioni sono i seguenti: 1) omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con riferimento ai lavoratori (il quale avrebbe lavorato “in nero” dal CP_2
9.4.18 al 3.9.18 e, poi, sarebbe stato assunto mediante contratto di apprendistato simulato) e (il quale avrebbe lavorato, senza regolarizzazione Persona_1 del rapporto, dal 25.3.18 al 28.2.19); 2) omessa corresponsione, ai detti lavoratori, della retribuzione mediante un istituto di credito o un ufficio postale, con le modalità di cui all'art. 1, comma 910, della l. n. 205/2017. L'opponente espone che l' non avrebbe lavorato prima della assunzione CP_2
(4.9.18) e, poi, sarebbe stato assunto mediante un reale contratto di apprendistato. In ordine al , poi, costui non avrebbe mai prestato attività di lavoro subordinato in Per_1 favore della opponente in quanto, piuttosto, costui era dipendente del marito della (tale ) e impiegato presso l'azienda di costui (ovvero, Pt_1 Persona_2 presso “un locale attiguo a quelli in cui la ricorrente ha esercitato l'attività d'impresa”). 1 Co Eccepisce poi la decadenza dal potere sanzionatorio dell' , tenuto conto del lasso di tempo (maggiore dei 90 gg. di cui all'art. 14 della L. 689/81) trascorso fra l'accertamento dell'illecito e la notificazione del verbale di accertamento.
Si è costituito in giudizio l'Ispettorato resist6ente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato.
Va infatti accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, posto che l'istruttoria amministrativa si è conclusa il 14.11.19 (cfr. verbale di accesso ispettivo) e il verbale di accertamento è stato notificato il 16.3.2020. L'art. 14 della L. 689/81 prescrive infatti che, se non è stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'illecito, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. Nel caso di specie, il termine di legge scadeva il 12.2.2020, pertanto, la notificazione della contestazione, avvenuta il 16.3.2020, è stata tardiva.
Ogni altra doglianza, inerente al merito della vicenda, resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in € 2.560,00 oltre iva, CPA, e spese generali e refusione del CU.
Trapani, 12.11.2025 Il giudice
UR SA
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Briganti e Ispettorato Territoriale in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., parte opposta, rappresentata e difesa dal funzionario ex art. 417-bic cpc.
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 25/0060, prot. nr. 4026, e n. 25/0061, prot. nr. 4027, entrambe emesse, sulla scorta dell'accertamento di cui al verbale n. 2019/158060/PCON-1, del 16.3.2020, in data 25.3.2025 e notificate il 27.3.2025. I motivi delle contestazioni sono i seguenti: 1) omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con riferimento ai lavoratori (il quale avrebbe lavorato “in nero” dal CP_2
9.4.18 al 3.9.18 e, poi, sarebbe stato assunto mediante contratto di apprendistato simulato) e (il quale avrebbe lavorato, senza regolarizzazione Persona_1 del rapporto, dal 25.3.18 al 28.2.19); 2) omessa corresponsione, ai detti lavoratori, della retribuzione mediante un istituto di credito o un ufficio postale, con le modalità di cui all'art. 1, comma 910, della l. n. 205/2017. L'opponente espone che l' non avrebbe lavorato prima della assunzione CP_2
(4.9.18) e, poi, sarebbe stato assunto mediante un reale contratto di apprendistato. In ordine al , poi, costui non avrebbe mai prestato attività di lavoro subordinato in Per_1 favore della opponente in quanto, piuttosto, costui era dipendente del marito della (tale ) e impiegato presso l'azienda di costui (ovvero, Pt_1 Persona_2 presso “un locale attiguo a quelli in cui la ricorrente ha esercitato l'attività d'impresa”). 1 Co Eccepisce poi la decadenza dal potere sanzionatorio dell' , tenuto conto del lasso di tempo (maggiore dei 90 gg. di cui all'art. 14 della L. 689/81) trascorso fra l'accertamento dell'illecito e la notificazione del verbale di accertamento.
Si è costituito in giudizio l'Ispettorato resist6ente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato.
Va infatti accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, posto che l'istruttoria amministrativa si è conclusa il 14.11.19 (cfr. verbale di accesso ispettivo) e il verbale di accertamento è stato notificato il 16.3.2020. L'art. 14 della L. 689/81 prescrive infatti che, se non è stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'illecito, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni”. Nel caso di specie, il termine di legge scadeva il 12.2.2020, pertanto, la notificazione della contestazione, avvenuta il 16.3.2020, è stata tardiva.
Ogni altra doglianza, inerente al merito della vicenda, resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese che liquida in € 2.560,00 oltre iva, CPA, e spese generali e refusione del CU.
Trapani, 12.11.2025 Il giudice
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