Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13427 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del Liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto
Forte, per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(C.F. e n. Iscr. Reg. Controparte_1
Imprese di PA EN ), in persona del Direttore Generale, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Mistretta, Corso Umberto I n. 149 presso lo stu- dio dell'avv. Antonio Mario Di Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a D.I. - Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 03/02/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da
[...]
(d'ora in avanti, per semplicità, anche Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3245/2021 R.G. 7214/2021, emesso Pt_1 da questo Tribunale in data 09/07/2021 e notificato in data 27/07/2021 con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare, in favore dell'odierna opposta la complessiva somma di € 346.446,13 oltre le spese del procedi- mento monitorio.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto deducendo la caren-
Confidi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Annullare e/o con qualsiasi altra statuizione revocare e/o dichiarare nulla ed inefficace
l'ingiunzione opposta e di cui al decreto ingiuntivo n. 3245/2021 Rg
7214/2021 poiché l'importo ingiunto non è dovuto per i motivi indicati nella presente opposizione che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti.
Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente pro- cedimento, oltre accessori di legge».
Si è costituita (d'ora Controparte_1 in avanti, per semplicità anche ) ed ha sollecitato il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza.
Segnatamente, l'opposta ha dedotto che con scrittura privata del 19- CP_ 27/10/2015 (All. 01) l' aveva concesso alla . un finanzia- Pt_2 Parte_3 mento sotto forma di apertura di credito di € 1.250.000,00, poi utilizzato per il minor importo di € 1.076.000,00, garantito da fideiussione da in Pt_1 data 12/11/2015 (All. 04) e giusta convenzione del 30/01/2012 con esten- sione della garanzia consortile del 24/01/2014 (All. 05 e 06), annualmente tacitamente rinnovati, per complessivi € 375.000,00 (non inferiore al 30% del credito nascente dal finanziamento e comprensivo del capitale, interessi convenzionali e di mora nonché spese legali per il recupero del credito ed oneri accessori) e con la rinuncia a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
La società finanziata .GEO. si era resa morosa nella restituzione Pt_2 Pt_3 del finanziamento per l'importo di euro 306.569,60, oltre – alla data del
16/03/2021 - euro 428,26 per interessi di conto ed euro 39.448,27 per inte- ressi di mora, per complessivi euro 346.446,13, somma annotata nel libro giornale delle partite trasferite o in corso di trasferimento a sofferenze (All.
- 2 - 07 e 08). CP_ L' ha dato atto di avere comunicato a il mancato pagamento Pt_1 delle rate di finanziamento con conseguente morosità della SOIL. Parte_3 con raccomandate a.r. del 05/06/2018, 17/09/2018, 19/02/2019,
03/05/2019 e 22/10/2019 (All 09) e di avere intimato l'escussione della ga- ranzia concessa per il mancato pagamento della SOIL. del residuo Parte_3 finanziato, con raccomandata a.r. dell'08/04/2021 (All. 10) e, stante il man- cato pagamento di quanto garantito, di avere quindi chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della odierna opponente per l'importo complessivo di euro 346.446,13. CP_ L' ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1). Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sussisten- done tutti i presupposti;
2). Rigettare l'opposizione proposta dal
[...]
in quanto inammissibile, improcedibile e Parte_4 comunque del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
3). Confermare il D.I. opposto, in ogni sua parte. 4). In via di cognizione condannare il
[...]
al pagamento in favore dell'IRFIS FinSicilia Parte_4
Spa, della somma di €. 346.446,13, oltre gli interessi di mora dalla scadenza al soddisfo;
5). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spe- se gen., IVA e CPA come per legge».
Con ordinanza del 20 ottobre 2022 il decreto ingiuntivo opposto è stato di- chiarato provvisoriamente esecutivo.
La causa, quindi, previa acquisizione della documentazione prodotta, è stata posta in decisione all'udienza del 03/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle com- parse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, va ora osservato in ordine all'eccepito difetto dei presup- posti per l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, che tale censura, oltre che infondata è, altresì, sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione.
È infondata giacché nella fattispecie in esame a corredo del ricorso moni-
- 3 - torio sono stati posti: la scrittura privata del 19-27/10/2015, l'attestazione erogazione finanziamenti, l'Inquiry stato piano di rimborso sofferenza del
17/03/2021, la fideiussione del 12/11/2015, la convenzione del
30/01/2012 per finanziamenti imprese, l'estensione della garanzia consortile per finanziamenti imprese del 24/01/2014, l'estratto del libro "giornale delle CP_ partite trasferite o in corso di trasferimento a sofferenze" della in copia autenticata in Notar da PA del 17/03/2021 Persona_1
N.15.725 Rep, il prospetto di calcolo interessi al 16/03/2021, le copie delle raccomandate a.r. di comunicazione mancato pagamento e morosità e dell'8/04/2021 di escussione della garanzia, documentazione costituente prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Non può, peraltro, tralasciarsi di considerare che la doglianza in esame è pure ininfluente in questa sede, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle con- dizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiun- zione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n.
15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, ove il credito risulti fondato, deve acco- gliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, suf- ficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione
è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. n.
19560/2009).
Oggetto della presente causa non è, dunque, stabilire se il decreto ingiun- tivo n. 3245/2021 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., bensì verificare la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla parte opposta.
- 4 - Nel merito, mette conto, anzitutto, evidenziare in punto di diritto, che, com'è ormai noto, al creditore che deduce l'inadempimento spetta di dimo- strare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è te- nuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie ob- bligazioni (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001 e n. 9351/2007).
Tale principio trova attuazione anche in caso di opposizione a decreto in- giuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di con- venuto).
Con precipuo riguardo alla fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo n.
3245/2021 è stato emesso sulla scorta della fideiussione rilasciata dalla in data 12/11/2015 (All.04) e giusta convenzione del 30/01/2012 Pt_1 con estensione della garanzia consortile del 24/01/2014 (All. 05 e 06).
Secondo la prospettazione di il credito ingiunto non sarebbe sussi- Pt_1 stente e ogni domanda allo stesso collegata sarebbe prescritta, per decorren- za del termine di trentasei mesi previsto nel contratto di finanziamento sot- CP_ toscritto da e . il 19-27/10/2015 (All.01 produzione Pt_2 Parte_3 dell'opposta). CP_ Orbene, come correttamente posto in luce dalla difesa di e come già osservato in seno al provvedimento riservato del 20/10/2022 con il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il contratto prevedeva espressamente che il finanziamento sarebbe stato con- cesso sotto forma di apertura di credito e che l'operazione avrebbe avuto la durata massima di tre anni dalla sottoscrizione ed è, invero, documentato
- 5 - che, entro il predetto termine, il finanziamento è stato regolarmente erogato
(doc. nn. 2 e 3).
Ad ulteriore motivo di opposizione ha dedotto che, secondo l'art 3 Pt_1
CP_ della convenzione sottoscritta tra il e (all. 2 della produzione Pt_1 dell'opponente e n. 05 dell'opposta), l'importo garantito sarebbe stato limita- to al trenta per cento dell'importo non restituito da . e non al Pt_2 Parte_3 trenta per cento del credito nascente dal finanziamento.
Occorre, pertanto, procedere da una corretta interpretazione delle clausole della Convenzione inter partes, ed in particolare, di quelle regolanti l'obbligazione di garanzia assunta dalla opponente.
Secondo l'art. 3 della Convenzione “il Confidi garantisce i finanziamenti CP_ agevolati che l' , nella qualità di Gestore dei Fondi Regionali, stipulerà con le imprese associate, per il credito complessivo derivante dal capitale, i relativi interessi convenzionali e di mora, le spese legali per il recupero del credito e gli oneri accessori per la quota di pertinenza secondo le percentuali appresso in- dicate e comunque nel limite dell'importo massimo specificato nella rispettiva lettera di garanzia: - per gli anticipi su commesse, nella misura del 30% (trenta per cento) del credito nascente dal finanziamento, in conformità a quanto pre- visto dall'art. 22 L.R. 22/1973”.
Nella specie, il finanziamento è stato concesso per euro 1.250.000,00 e ha assunto un obbligo di garanzia sino alla concorrenza di euro Pt_1
375.000,00, per come, tra l'altro, espressamente indicato nella nota del
12/11/2015 Prot. n. 2015/4906 (Cfr. All. 04 alla produzione di parte oppo- sta) emessa e sottoscritta dalla stessa opponente.
In particolare in detta nota ha precisato “Con riferimento alla Con- Pt_1 venzione stipulata con il Vostro Istituto in data 30/01/2012, Vi confermiamo il rilascio della nostra garanzia fideiussoria, secondo le previsioni della Conven- zione stessa, nei seguenti termini: Percentuale della garanzia: 30% del credito nascente dal finanziamento appresso specificato, comprensivo del capitale, in- teressi convenzionali e di mora, nonché spese anche legali per il recupero del credito ed oneri accessori e della durata di anni 3(tre). Finanziamento garanti-
- 6 - to: Finanziamento concesso sotto forma di apertura di credito, ai sensi del
D.P.R.S. del 19 Giugno 2014 – Fondo Unico costituito presso Controparte_2 in attuazione dell'art. 61 della L.R. 28/12/2014, n. 17 e successive
[...] modifiche ed integrazioni, sino all'importo di € 1.250.000,00 (euro unomilione- duecentocinquantamila/00), di cui al contratto di apertura di credito del
27/10/2015 Prot. N° 3768 registrata presso l'
[...]
il 27/10/2015, che Controparte_3 dichiariamo di ben conoscere per averne ricevuto copia, garantito sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 375.000,00 (euro trecentosetetanta- cinquemila/00) (non inferiore al 30% del finanziamento concesso).
Nell'interesse di: SOIL. VIA DEI QUARTIERI, 100 90146 PALERMO Parte_3
PA”.
Pertanto, il contenuto dell'obbligazione di garanzia diretta alla soddisfa- zione del credito residuo non onorato dal debitore principale appare ben de- lineato in misura non inferiore al 30% dell'importo finanziato e non al 30% dell'importo non restituito.
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
n. 1, Confidi ha eccepito che, così opinando, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 1941 del c.c., secondo cui la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
Tuttavia, nella specie, la fideiussione non eccede ciò che è dovuto dal debi- tore, né è stata prestata a condizioni più onerose.
Né a diversa conclusione piò indurre l'analisi della corrispondenza inter- CP_ venuta tra e in quanto relativa ad un diverso rapporto e CP_4 ad una diversa operazione.
Va, dunque, riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata in sede mo- nitoria dalla opposta, l'inconsistenza dell'opposizione proposta da parte op- ponente e legittimo il decreto ingiuntivo n. 3245/2021 emesso in data
09/07/2021 già dichiarato provvisoriamente esecutivo che deve essere quin- di confermato, ribadendone l'esecutività già concessa ai sensi dell'art. 648
c.p.c.
- 7 - In base al principio della soccombenza parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione, liqui- date – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, facendo applicazione, in relazione allo scaglione di valore di riferi- mento, dei valori medi delle tabelle allegate al predetto D.M. per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio.
Dev'essere, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da Parte_5
, in persona del Liquidatore pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
in persona del Direttore Generale e Controparte_5 conferma il decreto ingiuntivo n. 3245/2021 emesso in data 09/07/2021; conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 22.457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
lascia a carico di parte opponente le spese della fase monitoria;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in PA in data 25/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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