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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da nato a [...] il [...] (cf: Parte_1
), e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CT) il 21/3/1968 (cf: ), in proprio e nella qua- C.F._2
lità di eredi di , nata a [...] il Persona_1
18/04/1941 (cf: ), deceduta in corso di giudizio, C.F._3
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. ALFONSO FIO-
RICA (pec: ; Email_1
appellanti contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_2
Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile per mandato in atti, dall'avv. GIOVANNI VACCARO (pec:
[...]
; Email_2
appellato
e contro
Controparte_3
, con sede in , nella via D.
[...] CP_3
Bramante al n. 42 (C.F. , in persona del legale rap- P.IVA_2
presentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in at- ti, dall'avv. CLAUDIO ALESSANDRO COLLI;
appellato
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“- Accogliere in rito e/o nel merito il presente appello e, per l'effetto, annul- lare e, comunque, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di
Sciacca, in composizione monocratica (G. I. Dott.ssa Cerrone) n. 349/18 pub- blicata in data 09.08.2018 emessa nella causa civile iscritta al n. 689/2014
R.G., accogliendo le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi di cui in atti, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione come per legge;
A) Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno tratto un ingiustificato arricchi- mento patrimoniale dalla realizzazione dell'opera di cui in narrativa edificata sul terreno di proprietà degli attori che ne sono stati privati e che quest'ultimi hanno subito un pregiudizio patrimoniale senza giusta causa;
B) Ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto di ottenere la restituzione del
- 2 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile bene in natura, ovvero comunque diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, per le ragioni di cui in atti, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, sussistendone tutti i presupposti di legge;
e per l'effetto:
C) Accogliere la domanda attrice e condannare i convenuti ciascuno secondo le rispettive responsabilità ed in solido tra di loro a restituire mq 6.020 del terre- no già di proprietà del Sig. e per lo stesso dei suoi eredi odierni Controparte_4
attori, sito in Caltabellotta contrada EL (iscritto in catasto alla partita
10790, fg. 58, particella 289 ed esteso per H. 4.31.50), ovvero comunque al pronto pagamento in favore degli attori della somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in quell'altra che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per le causali di cui in citazione;
D) In subordine, riformare la sentenza appellata in punto di spese per i mo- tivi di cui in atti, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste, comunque in tutte le richieste istruttorie per come già formulate nel procedimento di primo grado, per come ribadite e trascritte in narrativa e che devono intendersi in questa sede integralmente ri- chiamate”; per l'appellato : Controparte_1
“respinta ogni diversa domanda ed eccezione di controparte, respingere l'appello
e con ogni statuizione dichiararne la nullità, inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza.
Con vittoria di spese e compensi”; per l'appellato : Controparte_5
- 3 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile “In via preliminare, rigettare tutte le domande poiché infondate, atteso il giudi- cato formatosi tra le parti, in violazione del principio del ne bis in idem e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello CP_6
e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio e, comunque, con qua-
[...]
lunque altra statuizione tenerlo indenne da ogni domanda spiegata nei propri confronti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto.
Nel merito, rigettare tutte le domande spiegate poiché non sussistono i presuppo- sti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ.
In tutti i casi, condannare parte appellante anche alle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Persona_1 [...]
e convenivano dinanzi al Tribunale Parte_3 Parte_2
di Sciacca il e l' Controparte_1 [...]
, nei cui confronti chiedevano Controparte_7
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno tratto un ingiustificato arricchimento patrimoniale dalla rea- lizzazione dell'opera di cui in narrativa edificata sul terreno di proprietà degli attori che ne sono stati privati e che questi ultimi hanno subito un pregiudizio senza giusta causa;
- Ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto di ottenere la restituzione del bene in natura, ovvero comunque diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in
- 4 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile via equitativa, per le ragioni di cui agli atti, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo sussistendone tutti gli effetti di legge e per l'effetto:
- Accogliere la domanda attrice e condannare i convenuti, ciascuno secondo le rispettive responsabilità ed in solido tra di loro a restituire mq 6020 del terreno già di proprietà del Sig. e, per lo stesso, dei suoi eredi odierni Controparte_4
attori, sito in Caltabellotta contrada Cristarello (iscritto in catasto alla partita
10799 fg 58, particella 289, ed esteso per H. 4.31.50) ovvero comunque al pronto pagamento in favore degli odierni attori della somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in quell'altra che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art 1226 c.c., per le causali di cui in citazione”;
- “In ogni caso condannare la parte convenuta alla refusione delle spese, funzio- ni ed onorari di giudizio per avervi dato causa, con distrazione in favore del sot- toscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”.
1.1. A tali conclusioni gli attori premettevano che:
- con ordinanza dell'11/6/1980 il Sindaco del Comune di Caltabellotta aveva autorizzato l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Agrigen- to ad occupare d'urgenza, per cinque anni, mq 6.020 del terreno di pro- prietà di , sito in Caltabellotta, contrada EL Controparte_4
(iscritto in catasto alla partita 10790, fg. 58, particella 289 ed esteso per
H. 4.31.50), al fine di realizzarvi un programma di edilizia economica e popolare;
- il proprietario del terreno aveva accettato l'indennità provvisoria di espropriazione, fissata in lire 1.866.200, manifestando la volontà di convenire la cessione volontaria dell'immobile, con determinazione del prezzo ai sensi dell'art.12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e con sal-
- 5 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile vezza del conguaglio previsto dalla legge n. 385/1980;
- con atto di citazione del 15/6/1984 aveva citato di- Controparte_4
nanzi al Tribunale di Sciacca l' di Agrigento, lamentando che, CP_5
nonostante l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, l'ente aveva negligentemente omesso di proseguire la procedura espropriativa con la liquidazione dell'indennità definitiva e l'emissione del decreto di espropriazione;
chiedeva, quindi, la misura della giusta indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 2359/1965, “disposizio- ne la cui applicabilità si rendeva necessaria a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 1983 che dichiarava illegittimi gli artt.
1-3 della legge
n. 385/1980”;
- il giudizio, da essi proseguito, in qualità di eredi, dopo il decesso di
, era stato definito con sentenza n. 15/1988, del 13 no- Controparte_4
vembre 1987 - 28 gennaio 1988, con cui il Tribunale di Sciacca aveva condannato l' al versamento di lire 151.260.560, oltre interessi CP_5
e spese;
- la sentenza, appellata dall' era stata confermata dalla Corte CP_5
di Appello di AL con sentenza n. 272/1991;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4163/1995, aveva successi- vamente annullato la sentenza della Corte di Appello laddove aveva ri- tenuto inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sol- levata dall' rinviando la causa ad altra sezione della Corte di CP_5
Appello;
- nelle more, con atto di citazione notificato il 6/3/1992, essi avevano citato dinanzi al Tribunale di Sciacca il chie- Controparte_1
- 6 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile dendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il mancato comple- tamento della procedura espropriativa, stante la mancata emissione del relativo decreto a fronte della privazione del proprio bene di proprietà, nonché della realizzazione dell'opera pubblica;
- il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 68/2005, aveva condannato il
, in persona del pro tempore, al risar- Controparte_1 CP_2
cimento del danno da occupazione illegittima nella misura di euro
77.726,76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1985 alla pub- blicazione della sentenza, nonché al pagamento di euro 19.431,69 a ti- tolo di indennità per il periodo di occupazione temporanea, oltre inte- ressi legali per ciascuna annualità sino alla pubblicazione della senten- za, e oltre spese legali e di C.T.U.; nella medesima sede era stata accol- ta la domanda di rivalsa proposta dal nei con- Controparte_1
fronti dell che, conseguentemente, era stato con- CP_5 CP_3
dannato al pagamento di tutto quanto l'Ente territoriale convenuto do- veva corrispondere ad essi attori;
- la somma ad essi complessivamente dovuta era stata attualizzata alla data del 3.4.2004 dal C.T.U., che l'aveva quantificata in euro
390.538,12, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- avverso la sentenza n. 68/2005 aveva proposto appello il
[...]
, chiedendo il rigetto della richiesta di risarcimento, con- CP_1
seguentemente al riconoscimento della volontaria cessione dell'immo- bile intervenuta tra il Sig. e l Controparte_4 CP_5
- la Corte di Appello di AL, con sentenza n. 1537/2008, dell'11 luglio-24 novembre 2008, aveva accolto il gravame proposto dal Co-
- 7 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile mune di Caltabellotta, “sul presupposto di una presunta sussistenza della ces- sione volontaria del bene espropriando, contrariamente a quanto affermato e correttamente argomentato nella sentenza appellata secondo i principi e le dispo- sizioni legislative rilevanti in materia”;
- nel giudizio di appello era rimasta “indenne” la posizione dell , anch'esso costituitosi in giudizio;
Controparte_5
- la sentenza n. 1537/2008 era stata da essi impugnata con ricorso per cassazione, definito con ordinanza di inammissibilità n. 18725/2011, depositata il 13/9/2011;
- l'ordinanza della Corte di Cassazione era “ingiusta” ed essi erano ri- masti privi sia del godimento del bene che del giusto ristoro.
1.2. Sulla base di tali premesse in fatto, gli attori invocavano la disci- plina dell'art. 2041 c.c., unica azione esperibile per tutelare i loro diritti, posto che l'opera pubblica realizzata sul terreno di loro proprietà aveva determinato un indubbio arricchimento degli enti convenuti;
chiedeva- no, quindi, la restituzione del bene in natura o la corresponsione di un indennizzo.
2. Si costituiva il , esponendo che: Controparte_1
- con delibera C.C. n. 74 del 9 maggio 1979 aveva approvato il pro- gramma costruttivo di edilizia economica e popolare e, contestualmen- te, aveva delegato l di a procedere alle espropria- CP_5 CP_3
zioni delle aree indicate nelle premesse dell'atto deliberativo, in nome e per conto del ai sensi dell'art. 60 della L. 865 del 1971, one- CP_1
rando l anche del pagamento ai privati delle rispettive indenni- CP_3
tà, da conguagliarsi con il corrispettivo dovuto dall' per la con- CP_5
- 8 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile cessione del diritto di superficie delle suddette aree;
- nella stessa delibera esso aveva rinunciato ad ogni diritto di accessione ex art. 934 c.c. in favore del predetto Istituto;
- con ordinanza dell'11 giugno 1980 n. 3028, inoltre, aveva autorizzato l ad occupare, per la durata di cinque anni, 6.020 mq di terre- CP_5
no di proprietà di (e successivamente degli attori) e il Controparte_4
successivo 14 luglio l'Istituto aveva proceduto all'immissione in posses- so, previo accertamento dello stato di consistenza;
- con ordinanza del 4 novembre 1981 aveva comunicato la determina- zione dell'indennità provvisoria, invitando (dante Controparte_4
causa degli attori) a procedere alla cessione volontaria dell'immobile;
- con dichiarazione autenticata del 21 novembre 1981 Controparte_4
aveva comunicato di voler procedere alla cessione volontaria del bene;
- con nota del 18 gennaio 1981 aveva sollecitato l al pagamen- CP_5
to della indennità provvisoria in favore del proprietario CP_8
[...]
- a seguito dell'inadempimento dell al pagamento della inden- CP_5
nità definitiva (essendosi l' limitato ad effettuare il pagamento CP_3
della sola indennità provvisoria), aveva citato in giu- Controparte_4
dizio l'Istituto per ottenere quanto convenuto per la cessione volonta- ria;
- la domanda era stata accolta con sentenza n. 15/1988 del Tribunale di
Sciacca, confermata dalla Corte di Appello di AL con sentenza n.
272/1991, “passata in giudicato”;
- nelle more, gli attori erano subentrati iure successionis a CP_8
- 9 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile ma, e, con nota del 18/5/1987, avevano dichiarato di confermare la cessione volontaria già avvenuta;
- nonostante l'atto di adesione e la conferma della cessione volontaria,
e nonostante fossero già in possesso di un titolo giudiziale per l'indennità convenuta nei confronti dell gli attori avevano CP_5
promosso, nel 1992, un giudizio nei confronti di esso convenuto, defi- nito con sentenza della Corte di Appello di AL n. 1537/2008 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, stante il giudicato for- matosi sulla intervenuta cessione volontaria del bene.
2.1. Sulla base di tali premesse in fatto, il preliminarmente, CP_1
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, per interve- nuta formazione del giudicato sui fatti di causa, in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18725/2011, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 1537/2008 della Corte di
Appello di AL, che, a sua volta, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza delle pretese indennitarie degli attori.
2.2. Ancora in via preliminare, il Comune eccepiva l'intervenuta pre- scrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento, la carenza di sus- sidiarietà dell'azione, la carenza dei requisiti di cui all'art. 164 n. 4
c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo stata l'opera realizzata dall . CP_5
2.3. Nel merito, il rilevava l'infondatezza della domanda, tro- CP_1
vando causa lo spostamento patrimoniale (costituito dall'acquisizione
- 10 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile al patrimonio pubblico dell'immobile) nella cessione volontaria del be- ne, confermata dagli stessi attori.
2.4. Il Comune concludeva, quindi, nei seguenti termini: “-Ritenere e di- chiarare la nullità, inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'azione av- versaria, per le ragioni come sopra dedotte, e per l'effetto rigettarla con ogni for- mula;
- “Ritenere e dichiarare, per i motivi ugualmente illustrati, che gli attori sono incorsi nella responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cp.c. e, per l'effetto, con- dannarli al risarcimento del danno procurato al odierno convenuto di CP_1
cui si chiede la liquidazione in via equitativa”.
3. Si costituiva, altresì, l' Controparte_3
, che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per
[...] CP_3
territorio del Tribunale di Sciacca (per essere competente il Tribunale di Agrigento) e il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo precisava che:
- con sentenza n. 15/1988 il Tribunale di Sciacca lo aveva condannato al pagamento dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occu- pazione: statuizione confermata con sentenza n. 272/1991 dalla Corte di Appello di AL, che aveva rigettato la propria eccezione di difet- to di legittimazione passiva e l'istanza di autorizzazione a chiamare in causa il CP_1
- con sentenza n. 4163/1995 la Corte di Cassazione aveva accolto il proprio ricorso e annullato con rinvio la sentenza n. 272/1991, dinanzi ad altra sezione della Corte;
- il giudizio non era stato riassunto e, tuttavia, il proprio difetto di legit-
- 11 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile timazione passiva doveva ritenersi coperto dal giudicato;
- sotto altro profilo, anche l'azione spiegata nei confronti del CP_1
era stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
3.1. L' allegava, inoltre, la carenza dei presupposti dell'azione CP_5
ex art. 2041 c.c. ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto, con- cludendo nei seguenti termini: “- In via preliminare e pregiudiziale, acco- gliere la sollevata eccezione di difetto di competenza territoriale del Giudice adi- to, ritenendo, di contro la competenza del Tribunale di Agrigento, per le ragioni sopra argomentate ovvero con qualsivoglia altra motivazione;
altresì, sempre in via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione relativa al difet- to di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni in diritto sopra CP_3
esplicate ovvero con qualsivoglia altra motivazione;
- Nel merito, rigettare in toto le domande attoree per le ragioni in fatto ed in di- ritto sopra argomentate ovvero con qualsivoglia altra motivazione”.
4. Con sentenza n. 349/2018 il Tribunale di Sciacca rigettava la do- manda, in ragione della sovrapponibilità delle domande a quelle già spiegate nel giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 1537/2008, passata in giudicato per effetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 18725/2011 e dichiarava “assorbita” ogni ulteriore domanda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata: “Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento, in virtù del principio della ragione più liqui- da, di tutte le ulteriori domande sollevate dalle parti”); inoltre, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, riget- tando, al contempo, la domanda di condanna per “lite temeraria”, spiegata dal CP_1
- 12 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile 5. Con l'atto introduttivo del presente giudizio , Persona_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_2
sentenza n. 349/2018.
5.1. Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., in quanto “dotata di motivazione mera- mente apparente non ancorata alla fattispecie concreta”.
5.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente il vincolo di precedente giudicato, posto che l'azione di arricchimento ingiustificato ha natura sussidiaria, con petitum e causa petendi diversi rispetto a quelli fondati su titolo negoziale.
5.3. Con il terzo motivo, articolato sotto due profili, , Persona_1
e hanno dedotto l'insussistenza Parte_1 Parte_2
del giudicato sulla intervenuta cessione volontaria del bene e, al con- tempo, la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arric- chimento, unica azione da essi esperibile.
5.4. Con l'ultimo motivo di appello, infine, gli appellanti hanno lamen- tato l'erroneo riparto delle spese di lite.
6. Con comparsa di costituzione depositata il 31/7/2019 si è costituito l' provincia di , chie- Controparte_3 CP_3
dendo il rigetto dell'appello e concludendo nei termini riportati in epi- grafe.
7. In data 13/9/2019 si è costituito, altresì, il , Controparte_1
chiedendo, del pari, il rigetto dell'appello e concludendo nei termini ri- portati in epigrafe.
- 13 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile 8. Con ordinanza del 17/10/2024 il processo è stato dichiarato inter- rotto, stante l'intervenuto decesso di . Persona_1
9. Riassunto il processo da e , Parte_1 Controparte_9
eredi di , all'udienza in trattazione scritta del giorno Persona_1
16/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con or- dinanza del 23/04/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegna- zione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
10. Il primo motivo di appello è infondato.
10.1. Per quanto, infatti, la motivazione della sentenza impugnata ri- sulti scarna, è comunque evincibile il ragionamento logico-giuridico ad essa sotteso (non condivisibile, come meglio si esporrà in seguito), avendo il Giudice ritenuto l'azione di ingiustificato arricchimento promossa dagli odierni appellanti ormai preclusa dall'intervenuto pas- saggio in giudicato della sentenza n. 1537/2008 della Corte di Appello di AL (con ciò recependo le specifiche eccezioni sollevate in tal senso dai convenuti).
11. Il secondo motivo di appello è fondato.
11.1. Ed invero, con il primo giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Sciacca, definito con sentenza n. 15/1988, confermata dalla Corte di
Appello con sentenza n. 272/1991, a sua volta annullata poi con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4163/1995, gli odierni ap- pellanti hanno agito nei confronti dell per ottenere il paga- CP_5
mento quanto convenuto per la cessione volontaria del bene.
- 14 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile 11.2. Nell'ambito del giudizio definito con sentenza della Corte di Ap- pello di AL n. 1537/2008, passata in giudicato per effetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 18725/2011 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso la sentenza), gli odierni appel- lanti hanno invece agito nei confronti dell e del CP_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupa- CP_1
zione acquisitiva dell'immobile di loro proprietà.
11.3. A nessuna delle due azioni è “sovrapponibile”, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, l'azione di ingiustifi- cato arricchimento, che “ha natura complementare e sussidiaria, potendo es- sere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fon- dato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per pre- supposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di
"petitum" e "causa petendi" rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa rite- nersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo” (così
Cass., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4365; cfr. anche Cass., sez. I, 16 mag- gio 2000, n. 6299, secondo cui il giudice al quale è richiesta l'emissione di una condanna al pagamento di somma di denaro a titolo d'indennità di requisizione non può accogliere la domanda stessa a titolo di arric- chimento senza causa, né può ritenere la domanda di arricchimento implicitamente contenuta in quella espressamente formulata).
12. Ciò posto, il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno, sostanzialmente, riproposto l'azione di ingiustificato arricchimento (er- roneamente ritenuta dal Giudice di primo grado preclusa dal giudicato,
- 15 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile o comunque “assorbita”), non è fondato.
12.1. Quanto al primo profilo in cui è articolato il motivo, è infondata l'argomentazione degli appellanti, secondo cui non si sarebbe perfezio- nata alcuna cessione volontaria del bene [cfr. pag. 11 dell'atto di appel- lo: “(…) nessun giudicato si è formato dalla statuizione anche in ordine alla
Sentenza n. 1537/2008 (…) che non ha e non può avere valore costitutivo o di- chiarativo in relazione al titolo negoziale di cessione dell'area espropriata, che non è mai intervenuta tra le parti”].
12.2. Sul punto, invero, è incontestabile la formazione del giudicato, a far data dalla sentenza n. 272/1991 del 15 marzo-7 maggio 1991 della
Corte di Appello di AL (che ha confermato la sentenza di primo grado, n. 15/1988), come rilevato anche nella sentenza della medesima
Corte di Appello n. 1537/2008, a sua volta passata in giudicato [cfr. pag. 7 e ss. della sentenza n. 1537/2008: “Vero è che la Corte di Cassazio- ne con sentenza n. 4163/95 depositata l'11 aprile 1995 ha cassato la sentenza del giudice di appello, nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , con rinvio, CP_3
per l'esame della predetta eccezione, ad altra sezione di questa Corte d'Appello e che il giudizio di rinvio non è stato riassunto, ma è altrettanto vero che, malgra- do l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. le statuizioni non impugnate (come quella relativa all'intervenuta cessione volontaria) sono rima- ste coperte dal giudicato (v. Cass. 17372/2002), che, com'è noto, oltre a spiegare un'efficacia diretta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio nel quale esso si è formato., è dotato anche di un'efficacia riflessa nei confronti dei terzi (nel caso di specie, il di Caltabellotta), che, pur essendo rimasti CP_1
- 16 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile estranei al medesimo giudizio, risultino titolari di diritti e obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo (v. Cass. 18725/2007)”].
12.3. Quanto al secondo profilo in cui è articolato il motivo di appello, non può condividersi l'assunto secondo cui la spiegata azione di arric- chimento senza causa sarebbe assistita dal necessario requisito della sussidiarietà (cfr. pag. 13 dell'atto di appello: “In ultima analisi, l'azione ex art. 2041 c.c. è stata correttamente proposta in quanto i danneggiati non po- trebbero esercitare altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito”).
12.4. Ed invero, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato ar- ricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi in- tendere quella che deriva da un contratto, ovvero quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (cfr. Cass., sez. II, 22 marzo 2021, n. 4620); l'azione non può invece essere spiega- ta per sopperire all'esaurimento degli strumenti processuali connessi al- le azioni tipiche, come di fatto avvenuto nel caso di specie, in cui gli appellanti (e, prima di essi, il loro dante causa) hanno dapprima agito nei confronti dell in forza della cessione volontaria del bene CP_5
espropriato (giudizio estinto a seguito della sentenza n. 4163/1995 del- la Corte di Cassazione e della mancata riassunzione) e, successivamen- te, hanno agito nei confronti dello stesso e del per il CP_5 CP_1
risarcimento del danno da occupazione acquisitiva dell'immobile di lo- ro proprietà (senza mai riassumere il primo giudizio).
12.5. Non è conducente, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti, in ordine all'ammissibilità dell'azione di ingiu- stificato arricchimento in ipotesi di insussistenza del titolo contrattuale
- 17 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile (cfr. Cass., sez, VI-II, 25 maggio 2011, ord. n. 11489): fattispecie, in tutta evidenza, del tutto diversa dal caso in esame.
12.6. Le superiori argomentazioni risultano dirimenti.
Ad ogni buon conto, non è superfluo rilevare, per completezza esposi- tiva, che è fondato il rilievo di prescrizione dell'azione ex art. 2041 c.c., sollevato dal e dall' in primo grado ed Controparte_1 CP_5
espressamente riproposto in appello.
Ed invero, anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo, e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arric- chimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte (cfr. Cass., sez. III, 7 aprile 2025, ord. n. 9135); il dies a quo della prescrizione, pertanto, non può farsi decorrere in alcun modo dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la statuizione sull'azione tipica (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass., sez. II, 3 maggio 2024, ord. n.
11938).
13. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, sia pure emendata nella motivazione nei termini sopra esposti, va confer- mata, anche con riferimento alle spese di lite (con conseguente rigetto dell'ultimo motivo di appello), correttamente ripartite in ossequio al principio della soccombenza.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccom- benza e si liquidano, per ciascuna delle parti appellate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore in
[...]
[...]
P.IVA
Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile terminabile di media difficoltà, in complessivi euro 4.236,00 per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
15. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e , Parte_1 Controparte_9
in proprio e nella qualità di eredi di , nei confronti del Persona_1
e dell Controparte_1 Controparte_10
, avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n.
[...]
349/2018 del 9 agosto 2018, che conferma;
- condanna e al pagamento in Parte_1 Controparte_9
solido, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro
4.236,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfetta- rio spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Laura Petitti Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
- 19 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile
- 20 -
Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da nato a [...] il [...] (cf: Parte_1
), e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(CT) il 21/3/1968 (cf: ), in proprio e nella qua- C.F._2
lità di eredi di , nata a [...] il Persona_1
18/04/1941 (cf: ), deceduta in corso di giudizio, C.F._3
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. ALFONSO FIO-
RICA (pec: ; Email_1
appellanti contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_2
Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile per mandato in atti, dall'avv. GIOVANNI VACCARO (pec:
[...]
; Email_2
appellato
e contro
Controparte_3
, con sede in , nella via D.
[...] CP_3
Bramante al n. 42 (C.F. , in persona del legale rap- P.IVA_2
presentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in at- ti, dall'avv. CLAUDIO ALESSANDRO COLLI;
appellato
OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“- Accogliere in rito e/o nel merito il presente appello e, per l'effetto, annul- lare e, comunque, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di
Sciacca, in composizione monocratica (G. I. Dott.ssa Cerrone) n. 349/18 pub- blicata in data 09.08.2018 emessa nella causa civile iscritta al n. 689/2014
R.G., accogliendo le seguenti conclusioni:
- Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi di cui in atti, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione come per legge;
A) Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno tratto un ingiustificato arricchi- mento patrimoniale dalla realizzazione dell'opera di cui in narrativa edificata sul terreno di proprietà degli attori che ne sono stati privati e che quest'ultimi hanno subito un pregiudizio patrimoniale senza giusta causa;
B) Ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto di ottenere la restituzione del
- 2 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile bene in natura, ovvero comunque diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia anche in via equitativa, per le ragioni di cui in atti, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, sussistendone tutti i presupposti di legge;
e per l'effetto:
C) Accogliere la domanda attrice e condannare i convenuti ciascuno secondo le rispettive responsabilità ed in solido tra di loro a restituire mq 6.020 del terre- no già di proprietà del Sig. e per lo stesso dei suoi eredi odierni Controparte_4
attori, sito in Caltabellotta contrada EL (iscritto in catasto alla partita
10790, fg. 58, particella 289 ed esteso per H. 4.31.50), ovvero comunque al pronto pagamento in favore degli attori della somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in quell'altra che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per le causali di cui in citazione;
D) In subordine, riformare la sentenza appellata in punto di spese per i mo- tivi di cui in atti, emettendo ogni utile e consequenziale statuizione;
E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste, comunque in tutte le richieste istruttorie per come già formulate nel procedimento di primo grado, per come ribadite e trascritte in narrativa e che devono intendersi in questa sede integralmente ri- chiamate”; per l'appellato : Controparte_1
“respinta ogni diversa domanda ed eccezione di controparte, respingere l'appello
e con ogni statuizione dichiararne la nullità, inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza.
Con vittoria di spese e compensi”; per l'appellato : Controparte_5
- 3 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile “In via preliminare, rigettare tutte le domande poiché infondate, atteso il giudi- cato formatosi tra le parti, in violazione del principio del ne bis in idem e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dello CP_6
e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio e, comunque, con qua-
[...]
lunque altra statuizione tenerlo indenne da ogni domanda spiegata nei propri confronti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto.
Nel merito, rigettare tutte le domande spiegate poiché non sussistono i presuppo- sti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ.
In tutti i casi, condannare parte appellante anche alle spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Persona_1 [...]
e convenivano dinanzi al Tribunale Parte_3 Parte_2
di Sciacca il e l' Controparte_1 [...]
, nei cui confronti chiedevano Controparte_7
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare che i convenuti hanno tratto un ingiustificato arricchimento patrimoniale dalla rea- lizzazione dell'opera di cui in narrativa edificata sul terreno di proprietà degli attori che ne sono stati privati e che questi ultimi hanno subito un pregiudizio senza giusta causa;
- Ritenere e dichiarare che gli attori hanno diritto di ottenere la restituzione del bene in natura, ovvero comunque diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in
- 4 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile via equitativa, per le ragioni di cui agli atti, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo sussistendone tutti gli effetti di legge e per l'effetto:
- Accogliere la domanda attrice e condannare i convenuti, ciascuno secondo le rispettive responsabilità ed in solido tra di loro a restituire mq 6020 del terreno già di proprietà del Sig. e, per lo stesso, dei suoi eredi odierni Controparte_4
attori, sito in Caltabellotta contrada Cristarello (iscritto in catasto alla partita
10799 fg 58, particella 289, ed esteso per H. 4.31.50) ovvero comunque al pronto pagamento in favore degli odierni attori della somma che sarà determinata in corso di causa ovvero in quell'altra che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art 1226 c.c., per le causali di cui in citazione”;
- “In ogni caso condannare la parte convenuta alla refusione delle spese, funzio- ni ed onorari di giudizio per avervi dato causa, con distrazione in favore del sot- toscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”.
1.1. A tali conclusioni gli attori premettevano che:
- con ordinanza dell'11/6/1980 il Sindaco del Comune di Caltabellotta aveva autorizzato l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Agrigen- to ad occupare d'urgenza, per cinque anni, mq 6.020 del terreno di pro- prietà di , sito in Caltabellotta, contrada EL Controparte_4
(iscritto in catasto alla partita 10790, fg. 58, particella 289 ed esteso per
H. 4.31.50), al fine di realizzarvi un programma di edilizia economica e popolare;
- il proprietario del terreno aveva accettato l'indennità provvisoria di espropriazione, fissata in lire 1.866.200, manifestando la volontà di convenire la cessione volontaria dell'immobile, con determinazione del prezzo ai sensi dell'art.12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e con sal-
- 5 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile vezza del conguaglio previsto dalla legge n. 385/1980;
- con atto di citazione del 15/6/1984 aveva citato di- Controparte_4
nanzi al Tribunale di Sciacca l' di Agrigento, lamentando che, CP_5
nonostante l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, l'ente aveva negligentemente omesso di proseguire la procedura espropriativa con la liquidazione dell'indennità definitiva e l'emissione del decreto di espropriazione;
chiedeva, quindi, la misura della giusta indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 2359/1965, “disposizio- ne la cui applicabilità si rendeva necessaria a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 1983 che dichiarava illegittimi gli artt.
1-3 della legge
n. 385/1980”;
- il giudizio, da essi proseguito, in qualità di eredi, dopo il decesso di
, era stato definito con sentenza n. 15/1988, del 13 no- Controparte_4
vembre 1987 - 28 gennaio 1988, con cui il Tribunale di Sciacca aveva condannato l' al versamento di lire 151.260.560, oltre interessi CP_5
e spese;
- la sentenza, appellata dall' era stata confermata dalla Corte CP_5
di Appello di AL con sentenza n. 272/1991;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4163/1995, aveva successi- vamente annullato la sentenza della Corte di Appello laddove aveva ri- tenuto inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sol- levata dall' rinviando la causa ad altra sezione della Corte di CP_5
Appello;
- nelle more, con atto di citazione notificato il 6/3/1992, essi avevano citato dinanzi al Tribunale di Sciacca il chie- Controparte_1
- 6 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile dendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per il mancato comple- tamento della procedura espropriativa, stante la mancata emissione del relativo decreto a fronte della privazione del proprio bene di proprietà, nonché della realizzazione dell'opera pubblica;
- il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 68/2005, aveva condannato il
, in persona del pro tempore, al risar- Controparte_1 CP_2
cimento del danno da occupazione illegittima nella misura di euro
77.726,76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1985 alla pub- blicazione della sentenza, nonché al pagamento di euro 19.431,69 a ti- tolo di indennità per il periodo di occupazione temporanea, oltre inte- ressi legali per ciascuna annualità sino alla pubblicazione della senten- za, e oltre spese legali e di C.T.U.; nella medesima sede era stata accol- ta la domanda di rivalsa proposta dal nei con- Controparte_1
fronti dell che, conseguentemente, era stato con- CP_5 CP_3
dannato al pagamento di tutto quanto l'Ente territoriale convenuto do- veva corrispondere ad essi attori;
- la somma ad essi complessivamente dovuta era stata attualizzata alla data del 3.4.2004 dal C.T.U., che l'aveva quantificata in euro
390.538,12, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- avverso la sentenza n. 68/2005 aveva proposto appello il
[...]
, chiedendo il rigetto della richiesta di risarcimento, con- CP_1
seguentemente al riconoscimento della volontaria cessione dell'immo- bile intervenuta tra il Sig. e l Controparte_4 CP_5
- la Corte di Appello di AL, con sentenza n. 1537/2008, dell'11 luglio-24 novembre 2008, aveva accolto il gravame proposto dal Co-
- 7 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile mune di Caltabellotta, “sul presupposto di una presunta sussistenza della ces- sione volontaria del bene espropriando, contrariamente a quanto affermato e correttamente argomentato nella sentenza appellata secondo i principi e le dispo- sizioni legislative rilevanti in materia”;
- nel giudizio di appello era rimasta “indenne” la posizione dell , anch'esso costituitosi in giudizio;
Controparte_5
- la sentenza n. 1537/2008 era stata da essi impugnata con ricorso per cassazione, definito con ordinanza di inammissibilità n. 18725/2011, depositata il 13/9/2011;
- l'ordinanza della Corte di Cassazione era “ingiusta” ed essi erano ri- masti privi sia del godimento del bene che del giusto ristoro.
1.2. Sulla base di tali premesse in fatto, gli attori invocavano la disci- plina dell'art. 2041 c.c., unica azione esperibile per tutelare i loro diritti, posto che l'opera pubblica realizzata sul terreno di loro proprietà aveva determinato un indubbio arricchimento degli enti convenuti;
chiedeva- no, quindi, la restituzione del bene in natura o la corresponsione di un indennizzo.
2. Si costituiva il , esponendo che: Controparte_1
- con delibera C.C. n. 74 del 9 maggio 1979 aveva approvato il pro- gramma costruttivo di edilizia economica e popolare e, contestualmen- te, aveva delegato l di a procedere alle espropria- CP_5 CP_3
zioni delle aree indicate nelle premesse dell'atto deliberativo, in nome e per conto del ai sensi dell'art. 60 della L. 865 del 1971, one- CP_1
rando l anche del pagamento ai privati delle rispettive indenni- CP_3
tà, da conguagliarsi con il corrispettivo dovuto dall' per la con- CP_5
- 8 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile cessione del diritto di superficie delle suddette aree;
- nella stessa delibera esso aveva rinunciato ad ogni diritto di accessione ex art. 934 c.c. in favore del predetto Istituto;
- con ordinanza dell'11 giugno 1980 n. 3028, inoltre, aveva autorizzato l ad occupare, per la durata di cinque anni, 6.020 mq di terre- CP_5
no di proprietà di (e successivamente degli attori) e il Controparte_4
successivo 14 luglio l'Istituto aveva proceduto all'immissione in posses- so, previo accertamento dello stato di consistenza;
- con ordinanza del 4 novembre 1981 aveva comunicato la determina- zione dell'indennità provvisoria, invitando (dante Controparte_4
causa degli attori) a procedere alla cessione volontaria dell'immobile;
- con dichiarazione autenticata del 21 novembre 1981 Controparte_4
aveva comunicato di voler procedere alla cessione volontaria del bene;
- con nota del 18 gennaio 1981 aveva sollecitato l al pagamen- CP_5
to della indennità provvisoria in favore del proprietario CP_8
[...]
- a seguito dell'inadempimento dell al pagamento della inden- CP_5
nità definitiva (essendosi l' limitato ad effettuare il pagamento CP_3
della sola indennità provvisoria), aveva citato in giu- Controparte_4
dizio l'Istituto per ottenere quanto convenuto per la cessione volonta- ria;
- la domanda era stata accolta con sentenza n. 15/1988 del Tribunale di
Sciacca, confermata dalla Corte di Appello di AL con sentenza n.
272/1991, “passata in giudicato”;
- nelle more, gli attori erano subentrati iure successionis a CP_8
- 9 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile ma, e, con nota del 18/5/1987, avevano dichiarato di confermare la cessione volontaria già avvenuta;
- nonostante l'atto di adesione e la conferma della cessione volontaria,
e nonostante fossero già in possesso di un titolo giudiziale per l'indennità convenuta nei confronti dell gli attori avevano CP_5
promosso, nel 1992, un giudizio nei confronti di esso convenuto, defi- nito con sentenza della Corte di Appello di AL n. 1537/2008 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, stante il giudicato for- matosi sulla intervenuta cessione volontaria del bene.
2.1. Sulla base di tali premesse in fatto, il preliminarmente, CP_1
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, per interve- nuta formazione del giudicato sui fatti di causa, in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18725/2011, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 1537/2008 della Corte di
Appello di AL, che, a sua volta, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'insussistenza delle pretese indennitarie degli attori.
2.2. Ancora in via preliminare, il Comune eccepiva l'intervenuta pre- scrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento, la carenza di sus- sidiarietà dell'azione, la carenza dei requisiti di cui all'art. 164 n. 4
c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo stata l'opera realizzata dall . CP_5
2.3. Nel merito, il rilevava l'infondatezza della domanda, tro- CP_1
vando causa lo spostamento patrimoniale (costituito dall'acquisizione
- 10 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile al patrimonio pubblico dell'immobile) nella cessione volontaria del be- ne, confermata dagli stessi attori.
2.4. Il Comune concludeva, quindi, nei seguenti termini: “-Ritenere e di- chiarare la nullità, inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'azione av- versaria, per le ragioni come sopra dedotte, e per l'effetto rigettarla con ogni for- mula;
- “Ritenere e dichiarare, per i motivi ugualmente illustrati, che gli attori sono incorsi nella responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cp.c. e, per l'effetto, con- dannarli al risarcimento del danno procurato al odierno convenuto di CP_1
cui si chiede la liquidazione in via equitativa”.
3. Si costituiva, altresì, l' Controparte_3
, che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per
[...] CP_3
territorio del Tribunale di Sciacca (per essere competente il Tribunale di Agrigento) e il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo precisava che:
- con sentenza n. 15/1988 il Tribunale di Sciacca lo aveva condannato al pagamento dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occu- pazione: statuizione confermata con sentenza n. 272/1991 dalla Corte di Appello di AL, che aveva rigettato la propria eccezione di difet- to di legittimazione passiva e l'istanza di autorizzazione a chiamare in causa il CP_1
- con sentenza n. 4163/1995 la Corte di Cassazione aveva accolto il proprio ricorso e annullato con rinvio la sentenza n. 272/1991, dinanzi ad altra sezione della Corte;
- il giudizio non era stato riassunto e, tuttavia, il proprio difetto di legit-
- 11 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile timazione passiva doveva ritenersi coperto dal giudicato;
- sotto altro profilo, anche l'azione spiegata nei confronti del CP_1
era stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
3.1. L' allegava, inoltre, la carenza dei presupposti dell'azione CP_5
ex art. 2041 c.c. ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto, con- cludendo nei seguenti termini: “- In via preliminare e pregiudiziale, acco- gliere la sollevata eccezione di difetto di competenza territoriale del Giudice adi- to, ritenendo, di contro la competenza del Tribunale di Agrigento, per le ragioni sopra argomentate ovvero con qualsivoglia altra motivazione;
altresì, sempre in via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione relativa al difet- to di legittimazione passiva del convenuto per le ragioni in diritto sopra CP_3
esplicate ovvero con qualsivoglia altra motivazione;
- Nel merito, rigettare in toto le domande attoree per le ragioni in fatto ed in di- ritto sopra argomentate ovvero con qualsivoglia altra motivazione”.
4. Con sentenza n. 349/2018 il Tribunale di Sciacca rigettava la do- manda, in ragione della sovrapponibilità delle domande a quelle già spiegate nel giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo n. 1537/2008, passata in giudicato per effetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 18725/2011 e dichiarava “assorbita” ogni ulteriore domanda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata: “Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento, in virtù del principio della ragione più liqui- da, di tutte le ulteriori domande sollevate dalle parti”); inoltre, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, riget- tando, al contempo, la domanda di condanna per “lite temeraria”, spiegata dal CP_1
- 12 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile 5. Con l'atto introduttivo del presente giudizio , Persona_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_4 Parte_2
sentenza n. 349/2018.
5.1. Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., in quanto “dotata di motivazione mera- mente apparente non ancorata alla fattispecie concreta”.
5.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente il vincolo di precedente giudicato, posto che l'azione di arricchimento ingiustificato ha natura sussidiaria, con petitum e causa petendi diversi rispetto a quelli fondati su titolo negoziale.
5.3. Con il terzo motivo, articolato sotto due profili, , Persona_1
e hanno dedotto l'insussistenza Parte_1 Parte_2
del giudicato sulla intervenuta cessione volontaria del bene e, al con- tempo, la sussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arric- chimento, unica azione da essi esperibile.
5.4. Con l'ultimo motivo di appello, infine, gli appellanti hanno lamen- tato l'erroneo riparto delle spese di lite.
6. Con comparsa di costituzione depositata il 31/7/2019 si è costituito l' provincia di , chie- Controparte_3 CP_3
dendo il rigetto dell'appello e concludendo nei termini riportati in epi- grafe.
7. In data 13/9/2019 si è costituito, altresì, il , Controparte_1
chiedendo, del pari, il rigetto dell'appello e concludendo nei termini ri- portati in epigrafe.
- 13 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile 8. Con ordinanza del 17/10/2024 il processo è stato dichiarato inter- rotto, stante l'intervenuto decesso di . Persona_1
9. Riassunto il processo da e , Parte_1 Controparte_9
eredi di , all'udienza in trattazione scritta del giorno Persona_1
16/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con or- dinanza del 23/04/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegna- zione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
10. Il primo motivo di appello è infondato.
10.1. Per quanto, infatti, la motivazione della sentenza impugnata ri- sulti scarna, è comunque evincibile il ragionamento logico-giuridico ad essa sotteso (non condivisibile, come meglio si esporrà in seguito), avendo il Giudice ritenuto l'azione di ingiustificato arricchimento promossa dagli odierni appellanti ormai preclusa dall'intervenuto pas- saggio in giudicato della sentenza n. 1537/2008 della Corte di Appello di AL (con ciò recependo le specifiche eccezioni sollevate in tal senso dai convenuti).
11. Il secondo motivo di appello è fondato.
11.1. Ed invero, con il primo giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Sciacca, definito con sentenza n. 15/1988, confermata dalla Corte di
Appello con sentenza n. 272/1991, a sua volta annullata poi con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4163/1995, gli odierni ap- pellanti hanno agito nei confronti dell per ottenere il paga- CP_5
mento quanto convenuto per la cessione volontaria del bene.
- 14 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile 11.2. Nell'ambito del giudizio definito con sentenza della Corte di Ap- pello di AL n. 1537/2008, passata in giudicato per effetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 18725/2011 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso la sentenza), gli odierni appel- lanti hanno invece agito nei confronti dell e del CP_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupa- CP_1
zione acquisitiva dell'immobile di loro proprietà.
11.3. A nessuna delle due azioni è “sovrapponibile”, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di primo grado, l'azione di ingiustifi- cato arricchimento, che “ha natura complementare e sussidiaria, potendo es- sere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fon- dato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per pre- supposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di
"petitum" e "causa petendi" rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa rite- nersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo” (così
Cass., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4365; cfr. anche Cass., sez. I, 16 mag- gio 2000, n. 6299, secondo cui il giudice al quale è richiesta l'emissione di una condanna al pagamento di somma di denaro a titolo d'indennità di requisizione non può accogliere la domanda stessa a titolo di arric- chimento senza causa, né può ritenere la domanda di arricchimento implicitamente contenuta in quella espressamente formulata).
12. Ciò posto, il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno, sostanzialmente, riproposto l'azione di ingiustificato arricchimento (er- roneamente ritenuta dal Giudice di primo grado preclusa dal giudicato,
- 15 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile o comunque “assorbita”), non è fondato.
12.1. Quanto al primo profilo in cui è articolato il motivo, è infondata l'argomentazione degli appellanti, secondo cui non si sarebbe perfezio- nata alcuna cessione volontaria del bene [cfr. pag. 11 dell'atto di appel- lo: “(…) nessun giudicato si è formato dalla statuizione anche in ordine alla
Sentenza n. 1537/2008 (…) che non ha e non può avere valore costitutivo o di- chiarativo in relazione al titolo negoziale di cessione dell'area espropriata, che non è mai intervenuta tra le parti”].
12.2. Sul punto, invero, è incontestabile la formazione del giudicato, a far data dalla sentenza n. 272/1991 del 15 marzo-7 maggio 1991 della
Corte di Appello di AL (che ha confermato la sentenza di primo grado, n. 15/1988), come rilevato anche nella sentenza della medesima
Corte di Appello n. 1537/2008, a sua volta passata in giudicato [cfr. pag. 7 e ss. della sentenza n. 1537/2008: “Vero è che la Corte di Cassazio- ne con sentenza n. 4163/95 depositata l'11 aprile 1995 ha cassato la sentenza del giudice di appello, nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , con rinvio, CP_3
per l'esame della predetta eccezione, ad altra sezione di questa Corte d'Appello e che il giudizio di rinvio non è stato riassunto, ma è altrettanto vero che, malgra- do l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. le statuizioni non impugnate (come quella relativa all'intervenuta cessione volontaria) sono rima- ste coperte dal giudicato (v. Cass. 17372/2002), che, com'è noto, oltre a spiegare un'efficacia diretta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio nel quale esso si è formato., è dotato anche di un'efficacia riflessa nei confronti dei terzi (nel caso di specie, il di Caltabellotta), che, pur essendo rimasti CP_1
- 16 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile estranei al medesimo giudizio, risultino titolari di diritti e obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo (v. Cass. 18725/2007)”].
12.3. Quanto al secondo profilo in cui è articolato il motivo di appello, non può condividersi l'assunto secondo cui la spiegata azione di arric- chimento senza causa sarebbe assistita dal necessario requisito della sussidiarietà (cfr. pag. 13 dell'atto di appello: “In ultima analisi, l'azione ex art. 2041 c.c. è stata correttamente proposta in quanto i danneggiati non po- trebbero esercitare altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito”).
12.4. Ed invero, presupposto per proporre l'azione di ingiustificato ar- ricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi in- tendere quella che deriva da un contratto, ovvero quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (cfr. Cass., sez. II, 22 marzo 2021, n. 4620); l'azione non può invece essere spiega- ta per sopperire all'esaurimento degli strumenti processuali connessi al- le azioni tipiche, come di fatto avvenuto nel caso di specie, in cui gli appellanti (e, prima di essi, il loro dante causa) hanno dapprima agito nei confronti dell in forza della cessione volontaria del bene CP_5
espropriato (giudizio estinto a seguito della sentenza n. 4163/1995 del- la Corte di Cassazione e della mancata riassunzione) e, successivamen- te, hanno agito nei confronti dello stesso e del per il CP_5 CP_1
risarcimento del danno da occupazione acquisitiva dell'immobile di lo- ro proprietà (senza mai riassumere il primo giudizio).
12.5. Non è conducente, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti, in ordine all'ammissibilità dell'azione di ingiu- stificato arricchimento in ipotesi di insussistenza del titolo contrattuale
- 17 - Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile (cfr. Cass., sez, VI-II, 25 maggio 2011, ord. n. 11489): fattispecie, in tutta evidenza, del tutto diversa dal caso in esame.
12.6. Le superiori argomentazioni risultano dirimenti.
Ad ogni buon conto, non è superfluo rilevare, per completezza esposi- tiva, che è fondato il rilievo di prescrizione dell'azione ex art. 2041 c.c., sollevato dal e dall' in primo grado ed Controparte_1 CP_5
espressamente riproposto in appello.
Ed invero, anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo, e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arric- chimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte (cfr. Cass., sez. III, 7 aprile 2025, ord. n. 9135); il dies a quo della prescrizione, pertanto, non può farsi decorrere in alcun modo dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la statuizione sull'azione tipica (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass., sez. II, 3 maggio 2024, ord. n.
11938).
13. Tanto premesso, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, sia pure emendata nella motivazione nei termini sopra esposti, va confer- mata, anche con riferimento alle spese di lite (con conseguente rigetto dell'ultimo motivo di appello), correttamente ripartite in ossequio al principio della soccombenza.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccom- benza e si liquidano, per ciascuna delle parti appellate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore in
[...]
[...]
P.IVA
Corte di Appello di AL Sezione Prima Civile terminabile di media difficoltà, in complessivi euro 4.236,00 per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
15. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e , Parte_1 Controparte_9
in proprio e nella qualità di eredi di , nei confronti del Persona_1
e dell Controparte_1 Controparte_10
, avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n.
[...]
349/2018 del 9 agosto 2018, che conferma;
- condanna e al pagamento in Parte_1 Controparte_9
solido, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro
4.236,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfetta- rio spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Laura Petitti Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
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