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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5717 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (Legge 118/1971) con diritto all'assegno mensile di assistenza o, in subordine, il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico a CTU la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente)
La domanda non può essere accolta nel merito tenendo conto degli esiti della CTU e dell'espletata integrazione redatta dal dott. - da intendersi qui integralmente trascritta e che questo Per_1
Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico-giuridico - che ha escluso la fondatezza della pretesa anche alla luce delle specifiche contestazione sollevate da parte ricorrente (cfr CTU in atti);
Nulla per spese di lite stante dichiarazione in atti ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5717 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott. in euro Per_1
340,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (Legge 118/1971) con diritto all'assegno mensile di assistenza o, in subordine, il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico a CTU la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente)
La domanda non può essere accolta nel merito tenendo conto degli esiti della CTU e dell'espletata integrazione redatta dal dott. - da intendersi qui integralmente trascritta e che questo Per_1
Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico-giuridico - che ha escluso la fondatezza della pretesa anche alla luce delle specifiche contestazione sollevate da parte ricorrente (cfr CTU in atti);
Nulla per spese di lite stante dichiarazione in atti ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5717 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott. in euro Per_1
340,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale