Art. 7.
Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1973, n. 809 , concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale postelegrafonico, sono soppresse le parole: "fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sara' ripartito in sei giorni".
Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1973, n. 809 , concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale postelegrafonico, sono soppresse le parole: "fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sara' ripartito in sei giorni".