Art. 21.
L'articolo 35 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo e' fatto tenendo conto:
a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;
b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;
c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;
d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune".
L'articolo 35 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo e' fatto tenendo conto:
a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;
b) della quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;
c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;
d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune".