Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 703/2022 R.G.L., vertente TRA
(P.I. ), con sede in Via Strada Statale 111, Parte_1 P.IVA_1 n. 64 in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzotta (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via Crisafi 34, presso lo studio del difensore, fax 0965- 330955, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a nato a [...] (R.C.) il 20.06.1982, (C.F. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Pirrottina (C.F.
[...] C.F._3
– P. Iva ) e Sabina Pizzuto (C.F. – P. IVA ), P.IVA_2 C.F._4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pizzuto in IA (R.C.), alla Via Francesco Sofia Alessio n. 60, fax 0966/611807 pec Email_2 avv. t/fax 0966/501374 Email_3 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 14.04.2019, CP_1 esponeva di essere stato assunto dalla in data 25.11.2010 e di aver Parte_1 svolto attività lavorativa sino al 22.12.2010 con la qualifica di autista. L'assunzione era avvenuta senza che il ricorrente avesse sottoscritto alcun contratto di lavoro;
del pari verbalmente era stata comunicata la cessazione dal rapporto di lavoro. Dalla dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell'indennità di disoccupazione aveva appreso che il datore aveva comunicato un'assunzione a termine per il periodo 25.11.2010 al 22.12.2010. Con lettera del 05.12.2014 il ricorrente, dopo aver evidenziato che per effetto della prestazione lavorativa effettuata si era instaurato un contratto a tempo pieno e indeterminato, atteso che le altre forme di lavoro c.d. flessibile richiedevano la forma scritta, metteva in mora il datore di lavoro e offriva la propria prestazione lavorativa. Alla lettera non era seguito alcun riscontro e, trascorso un congruo periodo di tempo, il ricorrente, per la tutela dei propri interessi, proponeva ricorso per ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro quale conseguenza dell'accertamento che fra le parti ab origine si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, posto che l'art. 1, comma 1 D.lgs. 368/01 stabiliva che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” e al successivo comma 2 che “l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”. Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. ritenere e dichiarare la sussistenza, tra le parti, di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 25.11.2010 ovvero dalla data che sarà stabilita nel corso del giudizio;
2. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro con decorrenza dal 25.11.2010 ovvero dalla data che sarà stabilita nel corso del giudizio;
3. condannare la
resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle CP_2 retribuzioni maturate a decorrere dalla notifica alla società del lettera di messa in mora del 05.12.2014 ovvero a decorrere dalla data della notifica del presente atto sino all'effettiva ricostituzione del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
4. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara espressamente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale e depositava i seguenti documenti:
1. copia lettera di messa in mora del 05.12.2014, ricevuta un data 11.12.2014 (AR n° 14480593704);
2. modello UNI LAV;
3. copia modello compilato dalla
[...] al fine della concessione dell'indennità di disoccupazione. Parte_1
Costituitasi, con memoria depositata il 10.02.2020, la esponeva Parte_1 che in data 25.11.2010, aveva assunto con contratto a tempo determinato, , il CP_1 quale aveva svolto la mansione di autista. Il contratto era stato firmato dallo stesso in data 20.11.2010 e il rapporto si era CP_1 concluso in data 22.12.2010, per come indicato nello stesso contratto. In data 24.11.2010, la società aveva inviato la comunicazione obbligatoria unificata Unilav, contenente la data di inizio e conclusione del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto, espletato come da contratto, l aveva ricevuto CP_1 integralmente il compenso, come da busta paga quietanzata. A distanza di oltre quattro anni dalla conclusione del rapporto di lavoro, era pervenuta comunicazione del lavoratore, redatta e sottoscritta anche dal suo legale, con la quale si contestava la presunta perduranza del vincolo contrattuale – rivendicandone la natura di lavoro a tempo indeterminato - e si offriva la prestazione lavorativa. Aveva fatto seguito la contestazione dell'odierna resistente che aveva segnalato, fra l'altro, come vi fosse scheda contrattuale sottoscritta dal lavoratore che cristallizzava la situazione di rapporto a termine, conferendo assoluta legittimità all'operato datoriale. Malgrado ciò, seguiva a distanza di altri 5 anni l'azione odierna. Come risultava dalla documentazione depositata, il contratto era stato sottoscritto presso la sede aziendale tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore il 20/11/2010; la prestazione lavorativa era durata dal 25/11/2010 al 22/12/2010, con orario specificamente previsto in base alle effettive esigenze aziendali del tempo ridotto, rispetto a quello pieno, a sole 20 ore settimanali;
il quadro lavorativo proposto al sig. era infatti funzionale alla CP_1 specifica esigenza aziendale del momento la cui soluzione era prevista, come poi è stato, a distanza di meno di un mese dall'avvio della prestazione lavorativa;
al termine della stessa erano stati corrisposti tutti gli emolumenti spettanti. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso. 3
All'udienza del 20.02.2020, prima udienza immediatamente successiva alla costituzione della resistente, il ricorrente disconosceva la propria firma sul documento n. 2 allegato alla memoria (copia del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato in data 20.11.2010, recante la sottoscrizione del datore di lavoro e di , n.d.e.) e CP_1 chiedeva che la controparte producesse il documento in originale. Il difensore della resistente dichiarava di volersi avvalere della scrittura disconosciuta e chiedeva termine per produrre l'originale. Il Tribunale rinviava all'udienza del 07.05.2020 al fine della produzione del documento in originale. A seguito di rinvii d'ufficio, l'udienza successiva si teneva il 18.03.2021 e il difensore della resistente rendeva noto che l'originale del documento non era stato rinvenuto e non ne risultava possibile il deposito. Il difensore del ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e, con riferimento alla mancanza dell'originale, osservava che non era possibile procedere al disconoscimento dell'originale e confermava il disconoscimento della sottoscrizione risultante dalla fotocopia. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza di verificazione proposta dalla
[...]
rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la discussione e Parte_1 decisione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 622/2022, pubblicata il 07.04.2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda dichiara la nullità del contratto a termine stipulato tra le parti e, per l'effetto, dichiara che tra le stesse si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 25.11.2010; 2) condanna la società resistente al ripristino del rapporto di lavo-ro ed al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – come quantificata nella busta paga di dicembre 2010- oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al soddisfo;
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in Parte_1 favore di parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge, con distrazione”. Il Tribunale, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 18.03.2021 con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di verificazione proposta dalla Parte_1 affermava che la firma disconosciuta non poteva essere riferita al ricorrente. Parimenti inammissibile era la richiesta della società di provare con testimoni l'esistenza del contratto, posto che, trattandosi di contratto a forma scritta, la prova dell'esistenza non poteva darsi per testimoni, a meno che la parte non avesse provato la ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 2724 c.c., non ricorrenti. Nel merito, osservava che l'art. 1 D. Lgs 368/01 stabiliva: “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. L'art. 1, comma 1, prevedeva: “1 - È consentita l'apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Il secondo comma aggiungeva: “2 - L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”. Il contratto di lavoro a tempo determinato, costituendo una eccezione rispetto alla normalità dei rapporti di lavoro, necessitava, sia per la sua costituzione che per la sua proroga, della forma scritta ad substantiam. Posto che la firma apposta dal ricorrente sulla copia del contratto di assunzione a tempo determinato non era autentica e, pertanto, non risultava essere stato stipulato tra le 4
parti né mai perfezionato per iscritto l'originario contratto di lavoro a termine, il contratto a termine andava dichiarato nullo e, per l'effetto, andava riconosciuta natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi tra le parti, a far tempo dalla data di inizio dello stesso. Andava, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro e la riammissione in servizio, non dovendo essere ordinata la reintegra perché quello in esame non era un licenziamento, né poteva applicarsi l'art. 18 della legge n.300/70). Per quanto concerneva la domanda di condanna della società resistente al risarcimento del danno, osservava che la L. 183/2010, all' art. 32, comma 5, aveva stabilito la nuova disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato illegittimo, prevedendo:
“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”. L'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, si aggiungeva all'effetto della conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nel senso che le due sanzioni erano tra loro cumulative e non alternative e che detta indennità compensava integralmente il pregiudizio subito dal lavoratore dal momento della scadenza del termine illegittimamente apposto fino alla sentenza che ne accertava la nullità. L'indennità soddisfaceva, quindi, ogni e qualsiasi pretesa del lavoratore che riguardasse il periodo che andava dalla scadenza del contratto alla data della sentenza. Valutata complessivamente la condotta delle parti e, in particolare, quella della società datrice di lavoro che aveva introdotto in giudizio documenti ritenuti non autentici, era possibile determinare l'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per come quantificata nella busta paga di dicembre 2010 allegata in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al dì del soddisfo. Pertanto, la società convenuta andava condannata al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per come quantificata nella busta paga di dicembre 2010, allegata in atti. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguivano la soccombenza e andavano poste a carico della società resistente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne Parte_1 invocava la riforma. Con il primo motivo affermava l'erroneità della sentenza in ordine alla non riferibilità dalla scrittura all' per non essere stato lo stesso validamente formulato. CP_1 Con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione operato dalla controparte, deduceva che esso avrebbe dovuto avere il carattere della specificità e della chiarezza e avrebbero dovuto essere allegati i fatti dimostrativi dello scarto tra la realtà riprodotta e quella fattuale e tale onere non era stato compiutamente assolto. Affermava, altresì, l'erroneità della dichiarata inammissibilità dell'istanza di verificazione della scrittura privata in ragione dell'omessa produzione dell'originale, posto che l'art. 216 c.p.c. prevedeva che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo
o indicando le scritture che possono servire di comparazione”, come affermato da Cass. 5629/2020 senza porre a carico della parte l'onere di dover produrre l'originale del documento, potendosi utilizzare i documenti che ritenuti utili ai fini della comparazione delle 5
sottoscrizioni, essendo stata prodotta diversa documentazione recante la sottoscrizione dell'sig. e da questi mai contestata. CP_1 Aveva articolato mezzi istruttori finalizzati a dimostrare come l'omessa produzione dell'originale fosse stata causata dall'impossibilità di reperimento dello stesso e il Tribunale aveva omesso di considerare come non sussistesse alcun obbligo specifico in capo al datore di lavoro di conservare i contratti e, ad ogni modo, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro doveva essere conservata per un periodo massimo di dieci anni. In ragione di quanto sopra, il diniego di ammissibilità dell'istanza ed il rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla dovevano essere riformati e, in accoglimento del Pt_1 motivo di appello, chiedeva che la Corte accogliesse l'istanza di verificazione della scrittura privata, adottando i provvedimenti opportuni e ammettendo la prova testimoniale già articolata nel giudizio di primo grado. Infine, la sottoscrizione apposta sul documento in questione (contratto di lavoro) era certamente riconducibile all non presentando elementi di difformità rispetto alle CP_1 ulteriori firme presenti sui documenti agli atti di causa: busta paga e sottoscrizioni apposte nella missiva del dicembre 2014, e nel mandato difensivo di primo grado. Ciò posto, potendo esaminare la genuinità del documento anche attraverso gli elementi di prova presenti in giudizio, la conclusione cui era pervenuto il Tribunale era errata. Eccepiva l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare il contratto a termine. Ai sensi e per gli effetti della Legge 183/2010, vigente all'epoca dei fatti, al fine di contestare l'apposizione del termine, il lavoratore era tenuto ad impugnare il contratto stesso entro e non oltre il termine di giorni 120 dalla cessazione del rapporto. L'omessa impugnazione nel termine indicato determinava l'intervenuta decadenza dalla facoltà di contestare la natura temporanea del rapporto. Il lavoratore, non soltanto in data successiva al 22/12/2010 non aveva offerto la propria attività lavorativa, ma non aveva neanche richiesto al datore di lavoro di poter esercitare le proprie mansioni: la prima contestazione relativa al rapporto di lavoro conclusosi nel 2010 risaliva al 2014, ben oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. In via subordinata, affermava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, omettendo la valutazione della condotta delle parti e l'applicazione dell'art. 1372 c.c., la risoluzione per mutuo consenso, con rilevabilità d'ufficio di tale causa estintiva del contratto. Il Tribunale aveva omesso di considerare la condotta dalle parti che, non offrendo e non chiedendo la prestazione lavorativa per oltre 9 anni, avevano dimostrato la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Il lungo intervallo di tempo tra la cessazione del rapporto e la proposizione del ricorso, unitamente alla durata del contratto (25 giorni) ed al reperimento di una nuova occupazione da parte del ricorrente facevano propendere per un'acquiescenza del lavoratore alla risoluzione del rapporto. Posto che, alla prolungata inerzia serbata dal lavoratore, si aggiungeva la durata pressoché irrisoria del lavoro svolto a beneficio della e il reperimento di una diversa e Pt_1 stabile collocazione lavorativa il complessivo comportamento esternato dalle parti non poteva che assumere il significato, socialmente tipico, di dichiarazione risolutoria manifestata per facta concludentia dalla resistente. In via ulteriormente subordinata, eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva condannato la società al pagamento dell'indennità nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione per violazione dell'art. 32 comma 5 D.L. 183/2010. La controparte, nel ricorso introduttivo non aveva invocato l'applicazione del citato art. 32 del Collegato Lavoro, ma aveva rivendicato esclusivamente la conversione del rapporto 6
di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di scadenza del contratto fino alla sentenza. L'indennità era comunque erroneamente quantificata, poiché l' aveva prestato CP_1 attività lavorativa in favore della esclusivamente per 25 giorni ed aveva maturato una Pt_1 anzianità di servizio irrisoria. Inoltre, a seguito della conclusione del rapporto, ricevute tutte le spettanze economiche, compreso il TFR, l'istante non aveva mai offerto la propria prestazione di lavoro, se non all'atto dell'invio della prima diffida, avvenuta circa 5 anni dopo la conclusione del rapporto e, dopo aver ricevuto la nota di replica proveniente dalla società, con la quale si contestava la richiesta avanzata, aveva atteso ulteriori 5 anni per agire dinanzi al Tribunale di Palmi ed ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. A ciò andava aggiunto che, nel corso dei dieci anni, l'appellato aveva svolto altra occupazione presso diversi datori di lavoro, ovvero in favore della della Controparte_3
Stiltrasporti Distribuzione e della S.r.l. Branc, dando prova in modo Controparte_4 incontrovertibile dell'insussistenza di qualsivoglia interesse alla ripresa dell'attività di lavoro in favore della ed all'acquiescenza prestata alla risoluzione dello stesso. Pt_1 Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza.
Costituitosi, resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1 I motivi di doglianza aventi ad oggetto il disconoscimento erano infondati, posto che esso l'appellato aveva dichiarato espressamente di disconoscere la sottoscrizione apposta sulla fotocopia del contratto di assunzione allegato dalla Parte_1 chiedendone la produzione in originale. Tale onere non era stato assolto dalla controparte e correttamente il Tribunale, con apposita ordinanza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di verificazione. Parimenti inammissibile era la richiesta della società di provare con testimoni l'esistenza del contratto, trattandosi di contratto a forma scritta, la cui prova non poteva darsi per testimoni, salva la prova della perdita incolpevole del documento, non offerta. Quanto all'l'intervenuta decadenza di cui all' art. 32 Legge n. 183/2010, ne affermava l'inammissibilità, sia perché tardivamente proposta, sia per violazione del divieto di ius novorum, posto che la decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010 era rilevabile solo su stanza di parte. Le medesime considerazioni si estendevano alla dedotta mancata valutazione della condotta delle parti e violazione dell'art. 1372 c.c. e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Difatti, tale doglianza era stata sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio e ne veniva eccepita inammissibilità per violazione del divieto di ius novorum. Per quanto concerneva la domanda di condanna della società appellata al risarcimento del danno, l'art. 32, comma 5, aveva stabilito la nuova disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato illegittimo, tale che anche sul punto la sentenza impugnata era immune da vizi. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori istanti.
4. Nelle note scritte depositate il 17.05.2024, il difensore della società appellante, oltre a richiamare e ribadire le argomentazioni difensive già esposte, rendeva nota la sopravvenienza costituita dall'intervenuto sequestro della società. Esponeva che in data 22/1/2024, la Polizia Giudiziaria aveva notificato alla società il provvedimento di sequestro con il quale, ai sensi degli artt. 1, comma 143, della Legge 24/12/2007, n. 244, 322 ter c.p.p. e 321, comma 2, c.p.p. e dell'art. 12 bis del D. Lgs. 74/2000, veniva disposto “in relazione ai capi sub 1) e sub 2) il sequestro preventivo di 7
somme di danaro depositate su conti correnti bancari intestati o cointestati a …. alla società nonché dei Libretti di risparmio, titoli azionali fondi e altri simili Parte_1 strumenti di investimento, di beni mobili registrati e di beni immobili a lui e/o alla società intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità Sua e/o della società. In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza 39201 del 2021 ha chiarito che “le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previsto dal codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), si applicano anche alle confisca disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 74/2000”. Con il medesimo provvedimento, il Giudice confermava la dott.ssa Parte_2 nel ruolo di Amministratore Giudiziario della società. In data 15.02.2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Palmi, emetteva un provvedimento di integrazione del decreto di sequestro n. RGNR Mod 21 n. 1389/2023, a mezzo del quale estendeva la misura cautelare all'intero patrimonio aziendale della disponendo il Pt_1 sequestro, quindi, dell'intero complesso aziendale, stante l'esigenza satisfattiva dell'esecuzione della misura cautelare. Con successivo provvedimento del 01.03.2024, il Giudice Penale, in conformità al parere positivo emesso dal PM trasmesso in data 29/02/2024, dando seguito all'istanza dell'A.G., disponeva l'applicazione del D. Lgs. 159/2011 “con riferimento al patrimonio aziendale e alle quote societarie.” della L.A.. Affermava che il provvedimento cautelare penale e l'applicazione del Codice Antimafia rendevano impossibile per il Giudice Ordinario vagliare le posizioni creditorie sorte ante sequestro, da accertate esclusivamente nel rispetto della procedura dettata dagli art. 52 e ss del Codice Antimafia. Derivava che le domande formulate in sede di cognizione ordinaria diventavano improcedibili e tale improcedibilità era rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. 6659/01; Cassazione 1511/01; Cassazione 3161/97, nonché Cass. SSUU 21499/04 e 21500/04). Chiedeva che la Corte prendesse atto del provvedimento penale e, quindi, adottasse i provvedimenti conseguenti ed opportuni, dichiarando improcedibile la domanda di accertamento del diritto e del credito presuntivamente spettante all'odierno appellante.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va esaminata la questione di improcedibilità, dedotta dall'appellata società nelle note depositate il 17.05.2024, della domanda per intervenuto sequestro anche dell'intero patrimonio aziendale della società come da ultimo disposto con il decreto Pt_1 integrativo del 15.02.2024, e applicazione del D. Lgs 159/2011 come da provvedimento del 01.03.2024. L'eccezione non è assistita da . CP_5
Dal provvedimento di sequestro nulla si evince in ordine agli effetti esplicati dal provvedimento sui poteri degli organi della società, ai sensi dell'art 41 comma 1 ter D. Lgs. n 159/11. Come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro delle quote di una società a responsabilità limitata non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della sua giuridica personalità, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri di gestione e di godimento delle quote sociali, sicché essa stessa ed i suoi organi rappresentativi, finché, in attuazione dei deliberati dei competenti organi statutari col voto dei nuovi titolari dei poteri gestori, non siano sostituiti, permangono ad ogni effetto 8
in vita quali originari soggetti di diritto e quindi anche come originariamente evocati in giudizio.
”Il sequestro penale di prevenzione, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata, non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, sicché la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile una ipotesi di interruzione del giudizio, né una necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. citato.” (Cass n 14638/17). Obiettivo della normativa in tema di misura di prevenzione, sia antecedente sia successiva al D. Lgs. n. 159/2011, è il contemperamento delle esigenze dei creditori dell'imprenditore, che aspirano a soddisfarsi sul patrimonio di costui, con il contrapposto interesse dello Stato ad acquisire beni di provenienza illecita per scindere ogni legame con i reati ad essi connessi. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi è stato rinvenuto dal Codice antimafia nella buona fede del creditore e nella sua ignoranza del carattere non totalmente lecito dell'attività del debitore. Per tale ragione il D. Lgs 159/11 contempla come requisito di tutelabilità delle ragioni che i creditori vantino sui beni sottoposti a sequestro o confisca la dimostrazione della buona fede, che non può presumersi e deve essere dimostrata dal titolare del diritto. Più in particolare, gli artt. 52, 57, 58e 59 del Codice antimafia disciplinano l'accertamento, nel procedimento di prevenzione, con delibazione rimessa al giudice penale
- e la soddisfazione concorsuale - previa verifica appunto della buona fede degli istanti e formazione dello stato passivo e del piano di riparto – dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'impresa commerciale, individuale o societaria, sottoposta a misura di prevenzione. Se la delibazione dei crediti è sottoposta alla speciale procedura prevista dal Codice Antimafia, a diversa soluzione deve addivenirsi in ordine alle domande inerenti all'accertamento dello status. Giurisprudenza consolidata in materia di procedure concorsuali, (Cass. sez. lav. 7990/2018) ha affermato che la vis attractiva, in tema di controversie normalmente di competenza del giudice di lavoro, non riguardi le questioni relative allo status del lavoro, nelle quali rientra senz'altro l'impugnativa del contratto a tempo determinato. Con precipuo riferimento al sequestro è stato precisato “Ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi nel giudizio di prevenzione, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in virtù di un separato giudizio di cognizione da parte del giudice civile competente. Soltanto a fronte di tale avvenuto accertamento, il creditore può chiedere l'ammissione del credito al giudice della prevenzione;
in assenza di tale accertamento, invece, la competenza va individuata nel giudice civile di cognizione”. (Cass. pen. sez. I, 05/03/2024, n. 23881). Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima è stato precisato: “Sempre in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, si è affermata, in particolare, la competenza del giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sull'accertamento di un credito implicante a sua volta l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, al fine dell'ammissione al passivo a valere per il procedimento di prevenzione. Pur tenendo conto della peculiarità dell'accertamento dei diritti inerenti alla materia lavoristica, è utile osservare che in quel caso la Corte di legittimità ha considerato che il presupposto per l'inserzione della posta creditoria nel procedimento di prevenzione è che i crediti risultino da atti certi che siano antecedenti alla data del sequestro, sicché, mancanza in quella fattispecie quell'accertamento, si è ritenuto che esso dovesse necessariamente 9
essere compiuto dal giudice del lavoro, in considerazione della sua competenza funzionale prevista e disciplinata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ. Si è, più in generale, considerato che, nel procedimento disciplinato dagli artt. 52 e ss. D. Lgs. n. 159 del 2011, il legislatore non pare aver configurato un generale e indiscriminato potere di accertamento dell'esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo agli organi giurisdizionali della prevenzione, ma si profila aver configurato un più specifico e circoscritto potere di verifica (secondo le scansioni previste dagli artt. 57, 58 e 59 D. Lgs. cit.) delle condizioni che governano l'ammissione, sulla base essenzialmente di produzione documentale attestante i fatti costitutivi del vantato credito: sicché il sistema previsto in sede di prevenzione induce a ritenere che i fatti costitutivi del credito debbano risultare provati dai documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre con la domanda formulata ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 159 del 2011. Di conseguenza, quando il credito si deduca essere scaturente da un rapporto con il soggetto attinto dalla misura di prevenzione patrimoniale oggetto di contestazione giudiziale, il documento giustificativo va identificato nella decisione cognitiva di accertamento della sussistenza del dedotto rapporto e dell'ammontare del credito allegato come sussistente (Sez. 1, n. 14214 del 15/12/2022, dep. 2023, Confi, comp. in proc. Ferri, RV. 284506 - 01). Nello scrutinio della fattispecie richiamata, si è concluso che l'accertamento del credito del lavoratore istante, ancora non compiuto e oggetto di contestazione, appartiene funzionalmente al giudice del lavoro, non potendo la verifica del giudice della prevenzione tener luogo della procedura cognitiva sull'an e sul quantum del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio, di natura essenzialmente cartolare, che si svolge nel procedimento ammissivo del credito, regolato dall'art. 59 D.Lgs. n. 159 del 2011”.
“In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è competente il giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sulla domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito che presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Invero, il presupposto per rivolgersi al giudice della prevenzione è che i crediti già risultino da atti certi che siano antecedenti alla data del sequestro;
nel caso in esame, manca tale condizione poiché il credito di lavoro vantato dal F. non è stato accertato né rispetto alla sua esistenza né, tanto meno, rispetto al suo ammontare. Tale accertamento deve necessariamente essere svolto dal giudice del lavoro, in considerazione della sua competenza funzionale al riguardo prevista e disciplinata dall'art. 409 c.p.c., e s.s.”. (Cassazione penale sez. I, 15/12/2022, n.14214), precisando, in motivazione, che “la verifica spettante al giudice della prevenzione non può tener luogo di una procedura cognitiva circa l'an ed il quantum del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio (di natura cartolare) in sede di ammissione del credito, così come risulta disegnato il procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 59. Al riguardo va, infatti, ricordato che;
ai fini dell'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata è necessario accertare la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, ad esempio, se il prestatore di lavoro fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o ritardi, quali fossero le mansioni concretamente svolte ai fini del corretto inquadramento nelle categorie previste dal contratto collettivo applicabile;
circostanze la cui dimostrazione tra l'altro, mal si concilia, con un procedimento di natura scritta quale è quello dell'accertamento dei crediti in sede di prevenzione”. Non ricorre, dunque, ragione di improcedibilità della domanda.
6. Vanno ora esaminati congiuntamente i motivi di impugnazione aventi ad oggetto l'inidoneità del disconoscimento, operato dal lavoratore, della sottoscrizione in calce alla copia del contratto di lavoro a termine e l'erroneità della decisione nella parte in cui, in ragione del mancato deposito dell'originale, era stata dichiarata inammissibile l'istanza di verificazione e non erano state ammesse le prove orali. 10
La società ha dedotto: l'inidoneità del disconoscimento, in quanto non formulato in maniera compiuta e specifica;
il mancato possesso del documento in originale, in quanto, incolpevolmente smarrito e comunque di non essere più tenuta alla relativa conservazione, trascorso il decennio, rinnovando l'istanza di verificazione della sottoscrizione. La doglianza concernente le inadeguate modalità di disconoscimento è priva di pregio: il lavoratore non ha disconosciuto la conformità della copia all'originale - il che richiede sì, a pena di inefficacia, un disconoscimento specifico, inequivoco, circostanziato, con esclusione di clausole di stile e generiche - ma ha disconosciuto la sottoscrizione risultante dalla copia del contratto, il che è adeguato e sufficiente per consentire di comprendere che egli ha inequivocabilmente inteso negare la riconducibilità della sottoscrizione ad esso ricorrente, quale autore apparente. Preso atto che la società ha negato di essere in possesso dell'originale del documento e lo stesso non può essere acquisito al processo, non può darsi corso alla verificazione della sottoscrizione richiesta dall'appellante. Invero, “in caso di disconoscimento della autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne l'originale, al fine di ottenerne la verificazione. Altrimenti del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire dalle prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'articolo 2724, n. 3, del codice civile, abbia smarrito senza sua colpa il documento originale. (Cass. civ. sez. II, 11/02/2022, n. 4474). E' costante l'insegnamento del giudice di legittimità nell'affermare (cfr. Cass. n. 7267/2014) che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (Cass. n. 9202/2004; Cass. n. 14804/2014). La ratio di tale precetto è ben argomentata da Cass., 18 febbraio 2000, n. 1831:
“solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità,
o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.” Non può, dunque, farsi luogo al procedimento di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, nell'impossibilità di poter acquisire al processo l'originale del documento. Non può neppure essere ammessa la prova testimoniale richiesta al medesimo fine dall'appellante, posto che delle evenienze contemplate dall'art. 2724 c.c. applicabili alla fattispecie in esame, nn. 1 e 3, non ricorrono i presupposti. Non vi è, infatti, un principio di prova per iscritto e l'appellata non ha incolpevolmente perso il documento che forniva la prova, posto che la determinazione volontaria di non conservare il documento, trascorso un decennio, non è equiparabile alla perdita incolpevole. Parimenti, la circostanza oggetto del seguente capitolo di prova articolato dall'appellante: “Vero che il contratto era contenuto in archivio aziendale oggetto di ripetuti spostamenti a seguito dei quali non è stato più rinvenuto l'originale malgrado le cautele 11
adottate”, non prova la perdita incolpevole, bensì, come già rilevato dal giudice a quo, una scarsa attenzione nella custodia dei documenti. La prova testimoniale, pertanto non può essere ammessa e la copia del contratto di lavoro a tempo determinato parziale in data 20.11.2010, con decorrenza 25.11.2010 – 22.12.2010, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal lavoratore, non può essere utilizzata ai fini della decisione.
7. È inammissibile perché tardiva l'eccezione, proposta dall'appellante, di decadenza del ricorrente/appellato dall'impugnazione del contratto a termine ex art. 183/2010, essendo il lavoratore tenuto ad impugnare il contratto stesso entro e non oltre il termine di giorni 120 dalla cessazione del rapporto e determinando l'omessa impugnazione nel termine indicato l'intervenuta decadenza dalla facoltà di contestare la natura temporanea del rapporto e ottenere la conversione del contratto. Infatti, la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 è rilevabile solo su eccezione di parte, trattandosi di un diritto disponibile: “La decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 è rilevabile solo su eccezione di parte trattandosi di diritto disponibile;
ne consegue che soltanto dal momento della costituzione del datore e per effetto della proposizione della relativa eccezione sorge l'onere del lavoratore ricorrente di documentare il rispetto dei termini per l'impugnazione stragiudiziale”. (Cass. civ. sez. lav., 04/05/2020, n.8443, richiamata e confermata da Cass. civ. ord. 34180/2022). Conformemente, Cass. civ. sez. VI, 10/01/2017, n. 349 motivazione ha affermato: “In ogni caso, in ordine al regime processuale delle decadenze di cui si discute, va, inoltre, rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, è esclusa la rilevabilità d'ufficio dal giudice, trattandosi di diritto disponibile, ma è necessaria un'eccezione (in senso stretto) che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 2. Quindi, in caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'impugnazione stragiudiziale resta affidata esclusivamente al datore di lavoro la scelta dell'operatività della decadenza (Cfr. Cass., sez. lav., 23 settembre 2011, n.
19406; Cass., sez. lav., 29 luglio 2002, n. 11180). L'eccezione di decadenza, dunque, integrando un'eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio ed avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, ex art. 416 c.p.c., comma 3, nella memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tanto non è avvenuto, sì che la società appellante è decaduta dal potere di proporre l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.
8. A differenti conclusioni deve addivenirsi, invece, per la questione sempre dedotta dall'appellante, di scioglimento del contratto di lavoro per mutuo consenso e per questo profilo è uniforme l'insegnamento del giudice di legittimità nell'affermare che la risoluzione per mutuo consenso, fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, è rilevabile anche d'ufficio.
“Poiché lo scioglimento per mutuo consenso, non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, ma fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto, può essere rilevato d'ufficio” (Cass. n. 6125/2014). E' stato altresì affermato che la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice, pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto (Cass. 2 civ. n. 10201 del 20/06/2012. Conformi Cass. nn. 24802 del 2006 e 12075 del 2007; Cass. lav. n. 16339 del 4/8/2015: in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l'accertamento della conversione del 12
rapporto a tempo indeterminato per l'illegittima apposizione del termine, che il rapporto si è risolto per mutuo consenso non integra domanda riconvenzionale, in quanto non finalizzata ad ottenere un provvedimento positivo, sfavorevole al lavoratore, ma, semplicemente, il rigetto della domanda di quest'ultimo).
“La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base dell'ampio intervallo temporale tra la scadenza del contratto e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del fatto, riconosciuto dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero, dello svolgimento "medio tempore" di un'altra attività lavorativa)”. (Cass. Sez. L, sentenza n. 23586 del 28/09/2018). Infondate, in diritto, le eccezioni proposte dall'appellato al fine di paralizzare il dedotto dell'appellante sullo scioglimento del contratto per mutuo consenso e costituendo questa una questione rilevabile anche d'ufficio, deve la Corte procedere alla disamina della relativa questione. Sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il lavoratore ha dedotto di essere stato assunto dalla in data 25.11.2010 e di aver svolto attività Parte_1 lavorativa sino al 22.12.2010. Da tale data e fino alla diffida del 05.12.2014 sottoscritta dal lavoratore e dal di lui difensore, Avv. Sabina Pizzuto, - con la quale, per la prima volta, il lavoratore, assumendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, “posto che le altre forme contrattuali a tempo flessibile richiedono la forma scritta”, aveva offerto la propria prestazione - , si era registrata la totale carenza di manifestazione di interesse da parte del lavoratore, che dal 20.12.2010 e fino al 05.12.2014, era rimasto inerte e non aveva messo a disposizione del datore di lavoro la prestazione lavorativa né aveva manifestato la volontà di riprendere servizio. All'inerzia protrattasi per un lungo arco temporale - di per sé non univocamente significativa, secondo l'uniforme insegnamento del giudice di legittimità, ai fini dello scioglimento per mutuo consenso – va aggiunta l'ulteriore circostanza, già risultante dal fascicolo di primo grado in quanto dedotta dalla società resistente, che il lavoratore al momento della cessazione del rapporto ha percepito, oltre che la retribuzione, anche il TFR maturato. Tale circostanza risulta dalla missiva del 12.01.2015, depositata dalla società all'atto della propria costituzione nel giudizio di prime cure, indirizzata dal legale della Parte_1
Avv. Francesco Cardone, all'Avv. Sabina Pizzuto in risposta alla missiva del 05.12.2014. Orbene, a fronte di ciò, il ricorrente non ha contestato l'avvenuta accettazione senza riserva del TFR corrisposto dal datore di lavoro. Risulta, altresì, dalla stessa documentazione depositata dall' in uno con il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che la quale datore Parte_1 di lavoro cessato, aveva inoltrato all'INPS, con indicazione: fine contratto 22.12.2010, la dichiarazione per l'indennità di disoccupazione. L' pur avendo prodotto egli stesso tale documento, non ha allegato e provato di CP_1 aver contestato l'esistenza dei presupposti per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione, né di averla rifiutata per non essergli dovuta, in quanto il contratto doveva ritenersi efficace. 13
Tali comportamenti, in uno con l'inerzia del lavoratore protrattasi per un ampio margine di tempo, identificano univocamente condotte del lavoratore esplicative di mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Non diversamente, infatti, può essere valutata la percezione, da parte, del lavoratore, del TFR maturato e corrisposto, non foss'altro perché il TFR è correlato alla cessazione del rapporto. Non diversamente può essere valutata l'assenza di contestazione avverso la dichiarazione resa dal datore di lavoro ai fini della corresponsione, da parte dell'INPS e in favore del lavoratore, dell'indennità di disoccupazione, che presuppone, che il lavoratore abbia cessato l'espletamento di attività lavorativa e sia, appunto, disoccupato.
“In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici la decisione del giudice di merito che ha dichiarato la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro in considerazione, oltre che del tempo trascorso -circa cinque anni -anche di altri elementi, quali il ritiro del libretto di lavoro e l'accettazione del TFR senza riserve)”. (Cass. civ. sez. lav., 31/05/2018, n. 13958). Ancora, dal Modulo Scheda Anagrafico Professionale Prot. 157453 del 20.05.2013, documento anch'esso prodotto dallo stesso ricorrente unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta che l cessata l'attività con la in data 22.12.2010, CP_1 Pt_1 abbia prestato la propria attività lavorativa full time alle dipendenze dell' Controparte_3 con decorrenza 11.08.2011 e termine al 10.10.2011. Orbene, la prestazione di attività lavorativa presso altro datore di lavoro, è incompatibile con la volontà del lavoratore di proseguire il rapporto con la Pt_1 Tale condotta offre l'evidenza della carenza di interesse dell' mantenere in vita CP_1 il contratto di lavoro già in essere con la avendo, invece, dimostrato interesse a Pt_1 intraprendere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_3
Ed allora, l'elemento temporale - vale a dire l'ampio margine di tempo intercorso tra la fine della prestazione lavorativa alle dipendenze della e la data di messa in mora - Pt_1 valutato congiuntamente al comportamento del lavoratore - che ha accettato senza riserve il TFR, non ha contestato la spettanza dell'indennità di disoccupazione ed ha intrapreso nuova attività lavorativa con altro datore di lavoro – integrano indici univocamente sintomatici della mancanza di interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con la
Pt_1 Poiché analogo disinteresse è stato manifestato dal datore di lavoro, deve addivenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro già in essere con la si sia sciolto per mutuo Pt_1 consenso. Il giudice di legittimità (cfr. ex multis Cassazione sez. un., 27/10/2016, n. 21691), richiamando il disposto dell'art. 1372 c.c., ha costantemente affermato che il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto deve essere espresso oppure deve essere desumibile da comportamenti concludenti: “Con riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti”.
“In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici 14
l'accertamento della risoluzione per mutuo consenso a fronte del comportamento del lavoratore che, cessato il rapporto a termine, aveva prestato la propria attività alle dipendenze di altro datore per oltre quattro anni e, solo all'esito di questo ulteriore rapporto, aveva costituito in mora la società …”. (Cass. civ. sez. lav., 30/05/2018, n.13660). In conseguenza di quanto sopra, valutata l'inerzia del lavoratore in uno con le condotte da questi poste in essere, tutte convergenti ed esplicative del disinteresse del lavoratore, oltre che del datore di lavoro, al mantenimento del rapporto dedotto in giudizio ed incompatibili con esso, il rapporto di lavoro intercorso fra e CP_1 Parte_1 deve dichiararsi sciolto per mutuo consenso.
[...] Le domande proposte dal lavoratore, dunque, sono infondate e, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, le domanda proposte da CP_1 vanno rigettate. La riforma delle sentenza impone che l soccombente, sia condannato alla CP_1 rifusione in favore della società resistente delle spese del giudizio di primo grado liquidate
-scaglione indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, tutte già univocamente risolte dai pronunciamenti del giudice di legittimità - in complessivi € 4.629,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, queste ultime da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellante, Avv. Giuseppe Mazzotta, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. 622/2022 emessa CP_1 dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 07.04.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da . CP_1
2. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 4.629,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
3. Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Giuseppe Mazzotta, CP_1 difensore distrattario di delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti