TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2023 promossa da:
( , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
EGIDIO V. CALCIATI e SILVIA CALCIATI
ATTRICE contro
), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO PISENTI CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) Accertare che l'utenza idrica contraddistinta dal Cod. Cliente 36618987, Cod. Servizio
1171467, PDE 35623964, ubicata in Via Perpignan 33 int. 1 Alghero, Matr. Contatore D13TA619207 al servizio dell'abitazione di residenza dell'attrice è stata interessata da una perdita occulta nel periodo di cui alle fatture emesse tra il dicembre 2018 ed il maggio 2022. 2) Per l'effetto annullare la fattura di
€ 3.847,94 emessa il 26 maggio 2022 e le fatture emesse tra il dicembre 2018 ed il maggio 2022 e determinare gli importi dovuti per il medesimo periodo dall'attrice alla convenuta in € CP_1
3.191,90, calcolati secondo la media storica dei consumi di 0,67 MC/giorno, relativa al periodo precedente e successivo l'anomalia. 3) Condannare in conseguenza la Società al pagamento CP_1 della somma di € 1.902,80 in favore dell'attrice , data dalla differenza tra Parte_1 quanto corrisposto e quanto dovuto, o della somma veriore accertata in corso di causa. 4) Rigettare quindi la domanda riconvenzionale proposta da 5) Condannare altresì la al CP_1 Parte_2 pagamento della somma di € 60,00 in favore dell'attrice , a titolo di Parte_1 indennizzo automatico previsto dalla Del. ARERA 655/2015. 6) Il tutto oltre interessi dalla costituzione in mora. 7) Con il favore delle spese e competenze del giudizio”. PER PARTE CONVENUTA: “In via principale: a) rigettare, poiché infondate in fatto e diritto, le domande proposte da parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa;
b) per i motivi meglio esposti in narrativa dichiarare la correttezza dei ricalcoli effettuati con la fattura n. 2022/863769 di euro
3.847,94, riferita al periodo di consumo dal 12.11.2020 al 16.12.2021 e con la fattura n. 2022/863773
pagina 1 di 6 di euro 240,26 riferita al periodo di consumo dal 16.12.2021 al 25.03.2022 e per l'effetto c) accertare e dichiarare legittima la pretesa di con la fattura n. 2022/863769 di euro 3.847,94, riferita al CP_1 periodo di consumo dal 12.11.2020 al 16.12.2021 e con la fattura n. 2022/863773 di euro 240,26 riferita al periodo di consumo dal 16.12.2021 al 25.03.2022 stimate nel pieno rispetto della normativa di settore al netto degli oneri di depurazione e fognatura;
e) accertare e dichiarare che nessun ricalcolo
è dovuto per il periodo da dicembre 2018 a agosto 2021 per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto f) condannare parte attrice al pagamento della fattura n. 2022/863769 di euro 3.847,94, riferita al periodo di consumo dal 12.11.2020 al 16.12.2021 2021/0116909300 del 07/07/2021, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti di parte attrice CP_1 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo intercorrente tra dicembre 2018 e maggio 2022
e conseguentemente, f) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del CP_1
Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23 febbraio 2023 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale esponendo di essere titolare del contratto di fornitura idrica presso l'immobile CP_1 ove abitava, sito nella via Perpignan n. 33 di Alghero, contraddistinto dal codice cliente n. 36618987, chiedendo che fossero accertate la perdita occulta e l'anomalia di fatturazione che nel periodo dicembre
2018 – aprile 2022 avevano interessato la sua utenza idrica, con conseguente annullamento della fattura emessa da il 26 maggio 2022, nonché di tutte le fatture emesse nel periodo in CP_1 contestazione, e ricalcolo degli importi dovuti secondo la media storica dei consumi di 0,67 MC/giorno riferita al periodo precedente e successivo al verificarsi dell'anomalia.
In particolare, l'attrice esponeva che, a seguito di controlli eseguiti in ragione della vistosa eccedenza dei consumi addebitati nei mesi di agosto e dicembre 2021 rispetto a quelli consueti, era stata rinvenuta la rottura della valvola di ritegno dell'impianto autoclave al servizio della propria abitazione, che causava una perdita occulta. Pertanto, aveva invitato la società convenuta al ricalcolo dell'importo dovuto sulla base dei consumi medi storici, avvenuto con l'emissione della fattura n. 0100020220086376900 di € 3.847,94 in data 26 maggio 2022, a parziale rettifica delle fatture del 6 agosto 2021 di € 2.878,43, del 3 dicembre 2021 di € 1.540,72 e del 22 aprile 2022 di € 644,99, decurtate limitatamente alle voci fognatura e depurazione. Esponeva ancora che, successivamente, dopo aver rilevato dalla serie storica dei consumi come l'anomalia fosse presente già in periodo anteriore al 2021, aveva chiesto ad l'annullamento della fattura emessa il 26 maggio CP_1
2022 e di tutte le bollette relative al periodo compreso tra il 21 dicembre 2018 e il 14 aprile 2022, il ricalcolo dei consumi secondo la media giornaliera storica e la condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 1.902,80 risultante dalla differenza tra quanto corrisposto (€ 5.094,70) e gli importi dovuti secondo il criterio del consumo medio giornaliero invocato (€ 3.191,90). Lamentava la violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti CP_1 del contratto di somministrazione idrica in quanto non aveva espressamente segnalato nelle fatture inviate il carattere anomalo dei consumi, impedendole così di averne pronta contezza e di attivarsi tempestivamente al fine di porvi rimedio.
pagina 2 di 6 L'attrice chiedeva, inoltre, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 60,00 a titolo di indennizzo automatico previsto dalla Del. ARERA 655/2015 per il ritardo nel riscontro al reclamo proposto.
Si costituiva e contestava la domanda, eccependo la genericità dell'allegazione relativa CP_1 all'ingiusto addebito di consumi anomali, sottolineando come la verifica periodica della funzionalità del contatore e la manutenzione dell'impianto idraulico al fine di prevenire eventuali guasti e perdite occulte costituissero precisi doveri dell'utente e richiamando, al riguardo, la normativa dettata dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Contestava la pretesa dell'attrice alla luce di quanto disposto dall'art. B.35.2 del RSII secondo cui, in caso di perdita causata da una lesione non visibile, verificatasi all'interno di una proprietà privata, l'utente ha diritto ad una riduzione della fattura a saldo pari ai canoni fognari e di depurazione, purché l'acqua fuoriuscita non sia confluita nella rete fognaria e abbia determinato un incremento dei consumi eccedente il doppio della media dei consumi abituali, e solo se il guasto sia debitamente documentato con opportuna prova fotografica e la riparazione accertata dal gestore con proprio personale tecnico.
Sottolineava, peraltro, di aver già provveduto alla rettifica delle prime tre fatture contestate, portando in detrazione i costi tariffari di fognatura e depurazione, nonostante l'inadempimento di parte attrice alle prescrizioni della normativa di settore.
Quanto alla richiesta di risarcimento a titolo di indennizzo automatico per il ritardo nel riscontro al reclamo negava il diritto dell'attrice ad ottenerlo in quanto, ai sensi dell'art. 14.1 della Carta del SII, il gestore, in caso di morosità dell'utente, non vi era tenuto fino al pagamento delle somme dovute.
Formulava, dunque, le conclusioni come riportate in epigrafe.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. l'attrice eccepiva la mancanza di prova della sottoscrizione delle norme del RSII invocate dalla società convenuta al momento della stipula del contratto di fornitura idrica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché la nullità delle stesse alla luce del Codice del consumo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda non è fondata e dev'essere disattesa, salvo quanto si dirà circa la debenza dell'indennizzo, per le seguenti considerazioni.
Parte attrice afferma di aver diritto ad una sensibile riduzione del corrispettivo portato dalle fatture relative al periodo 21 dicembre 2018 - 14 aprile 2022 sul presupposto dell'anomalia dei consumi registrati, dipendente da una perdita occulta risalente al secondo semestre del 2018, non tempestivamente rilevata a causa del carente adempimento da parte di dell'obbligo di CP_1 espressa segnalazione di consumi anomali.
In particolare, asserisce che, a partire dal periodo indicato, i consumi sono passati da 0,50 - 0,60 mc/g ad oltre un metro cubo giornaliero, crescendo fino a 3 mc/g nel periodo novembre 2020 - luglio 2021, per tornare, dopo la riparazione del guasto che aveva causato la perdita occulta, ai valori precedenti l'anomalia, con una media giornaliera tra 0,60 e 0,70 mc/g, compatibile con i consumi precedenti. Sulla base di tali dati ha provveduto alla rielaborazione delle bollette inerenti al periodo dicembre 2018 - marzo 2022 (v. prospetto di cui al doc. 11 delle produzioni di parte attrice) adottando il consumo medio giornaliero di 0,67 mc/g ricavato dalle fatture emesse nel periodo precedente e successivo l'anomalia, pagina 3 di 6 da cui ha ricavato che l'importo dovuto per il periodo in contestazione ammonta ad € 3.191,90, a fronte di un fatturato di oltre € 10.158,84. Conseguentemente, l'attrice afferma di aver diritto alla restituzione di € 1.902,80, avendo essa versato in quel periodo la somma di € 5.094,70.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la perdita idrica che ha determinato l'incremento dei consumi fosse addebitabile alla presenza di una lesione della valvola di ritegno dell'impianto autoclave;
tale fatto ha come effetto quello di sollevare l'ente somministratore dall'onere di provare il corretto funzionamento dei propri impianti e di porre sull'utente quello di dimostrare di aver curato la manutenzione e la corretta funzionalità del sistema idrico al servizio dell'immobile. Ai sensi dell'art. B 35.1 del Regolamento Servizio Idrico Integrato, invero, è compito dell'utente assicurare il corretto funzionamento del proprio impianto idraulico, ivi compreso l'impianto autoclave che è sottratto alla disponibilità dell'ente gestore, rientrando la sua manutenzione tra gli obblighi di cura del proprietario dell'immobile.
Si deve, inoltre, osservare che, pur dovendosi riconoscere la ricorrenza di un inadempimento da parte del gestore dei propri obblighi informativi, costituendo preciso dovere del somministrante quello di segnalare per tempo eventuali anomalie quantitative nella fatturazione, nondimeno, l'invio da parte della società convenuta delle fatture commerciali senza alcuna espressa segnalazione del carattere anomalo dei consumi, non ha valenza impeditiva sull'iniziativa di manutenzione dell'utente, che ben potrebbe venire a conoscenza dell'incremento dei propri consumi attraverso l'autolettura del contatore: una simile condotta avrebbe consentito all'attrice di promuovere la riparazione del guasto con un notevole anticipo rispetto a quanto avvenuto, ottenendo un contenimento dei consumi liquidati in bolletta.
Ritenuto, dunque, che parte attrice si è resa negligente nell'esecuzione del contratto, si deve affermare che la significativa eccedenza dei consumi di per sé non dà luogo al diritto dell'utente di ottenere il ricalcolo delle fatture contestate (v. doc. 12 delle produzioni di parte attrice), ossia, nel dettaglio, le nn:
00000201900695687 del 28 maggio 2019 di € 928,84 (periodo 14 dicembre 2018 – 21 maggio 2019); 00000201901861216 del 29 novembre 2019 di € 632,89 (periodo 22 maggio 2019 – 18 novembre
2019); 00000202000465453 del 20 marzo 2020 di € 814,56 (periodo 19 novembre 2019 – 12 marzo
2020); 00000202001176200 del 10 luglio 2020 di € 608,27 (periodo 13 marzo 2020 – 1 luglio 2020); 00000202002056826 del 23 novembre 2020 di € 1.019,22 (periodo 2 luglio 2020 – 12 novembre
2020); 0100020210140952200 del 6 agosto 2021 di € 2.878,43 (periodo 13 novembre 2020 – 17 luglio
2021); 0100020210217039500 del 3 dicembre 2021 di € 1.540,72 (periodo 18 luglio 2021 – 6 novembre 2021); 0100020220066365100 del 22 aprile 2022 di € 644,99 (periodo 7 novembre 2021 –
25 marzo 2022).
L'invocato diritto al ricalcolo dei consumi non è neppure riconosciuto dal Regolamento del SII, normativa secondaria con valenza integrativa del contratto di somministrazione, che, all'art. B 35.2, nel ribadire che “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite”, consente, sebbene in via eccezionale e purché il guasto venga debitamente documentato e la sua riparazione accertata dal gestore con proprio personale tecnico, “in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali” una decurtazione dell'importo fatturato, ma “esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”. pagina 4 di 6 A tal proposito, deve sottolinearsi come parte attrice, nel dolersi dell'omessa espressa segnalazione dei consumi abnormi, vistosamente eccedenti rispetto a quelli storici medi registrati nel periodo precedente, non fornisca alcun concreto elemento di valutazione che consenta di verificare l'effettiva esistenza del guasto all'origine della perdita che avrebbe generato tali consumi, mai segnalato e accertato in contraddittorio col gestore e, conseguentemente, non sorretto da prova adeguata.
Peraltro, deve sottolinearsi che, nella specie, nonostante il mancato adempimento dei predetti oneri in capo all'utente, la società convenuta aveva provveduto all'annullamento delle bollette n.
0100020210140952200 del 6 agosto 2021, n. 0100020210217039500 del 3 dicembre 2021, n.
0100020220066365100 del 22 aprile 2022, e alla rifatturazione, con l'emissione delle bollette n.
0100020220086376900 di € 3.847,94 dei consumi dal 13 novembre 2020 al 16 dicembre 2021 e n. 0100020220086377300 di € 240,26 dei consumi dal 17 dicembre 2021 al 25 marzo 2022, decurtando la somma relativa al canone fognatura e depurazione.
L'anomalia delle quantità fatturate in quanto incompatibili con l'utilizzo ordinario integra, dunque, assunto privo di riscontro probatorio, non poggiando su dati adeguatamente evidenziati e dimostrati dall'utente che, al riguardo, non ha documentato né l'esistenza del guasto, né di aver effettivamente eseguito la riparazione;
viceversa, l'attrice si è limitata ad elaborare un prospetto, del tutto privo di valore probatorio, contenente i consumi asseritamente effettuati e gli importi asseritamente dovuti se non vi fosse stata la perdita lamentata. Ne discende il rigetto della domanda attorea.
Del pari non meritevole appare l'argomentazione dell'attrice secondo cui le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato costituirebbero clausole vessatorie ai sensi del codice del consumo, in quanto attribuirebbero al consumatore la responsabilità illimitata in ordine al controllo del proprio impianto che andrebbe ben oltre l'ordinaria diligenza nei rapporti contrattuali.
Invero, da un punto di vista teorico, il RSII costituisce fonte normativa di tipo secondario, avente carattere regolamentare e, come tale, non è assimilabile alle clausole vessatorie disciplinate dal codice civile e dal codice del consumo. Inoltre, le disposizioni richiamate dalla difesa della società convenuta non sembrano gravare l'utente - attore di obblighi eccessivi, limitandosi a stabilire un dovere di custodia in forza di una più spiccata relazione di prossimità giuridica con il bene giuridico danneggiato.
Dev'essere, invece, accolta la domanda attrice di condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 60 a titolo di indennizzo automatico previsto dall'art. 67.1 della Del. ARERA 655/2015 in relazione al ritardo nel riscontro al reclamo presentato (v. docc. 4 e 5 attrice), essendo quest'ultimo pervenuto oltre il termine di 30 giorni prescritto (e recepito dall'art. 13.1 della Carta del SII) per la
“risposta motivata a reclami scritti di cui all'art. 46” essendo pervenuta all'utente la risposta oltre il tempo doppio dello standard qualitativo prestabilito ma entro il tempo triplo (art. 72.2 Delibera e 14
Carta SII) e non ricorrendo nella specie alcuna delle cause comportanti esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 14.1 della Carta del SII.
Le spese processuali, stante la reciproca parziale soccombenza, sono compensate per un terzo e, liquidate per l'intero come in dispositivo, sono poste per i residui due terzi a carico dell'attrice, la cui soccombenza risulta prevalente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
1. rigetta le domande proposte ai punti da 1 a 4 delle conclusioni attrici.
pagina 5 di 6 2. Accoglie la domanda di cui al sub 5 delle conclusioni e condanna al pagamento della CP_1 somma di € 60,00 in favore dell'attrice , oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo.
3. Condanna l'attrice alla rifusione in favore della società convenuta dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 2400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per il residuo terzo.
Sassari, 11 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 859/2023 promossa da:
( , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
EGIDIO V. CALCIATI e SILVIA CALCIATI
ATTRICE contro
), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO PISENTI CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) Accertare che l'utenza idrica contraddistinta dal Cod. Cliente 36618987, Cod. Servizio
1171467, PDE 35623964, ubicata in Via Perpignan 33 int. 1 Alghero, Matr. Contatore D13TA619207 al servizio dell'abitazione di residenza dell'attrice è stata interessata da una perdita occulta nel periodo di cui alle fatture emesse tra il dicembre 2018 ed il maggio 2022. 2) Per l'effetto annullare la fattura di
€ 3.847,94 emessa il 26 maggio 2022 e le fatture emesse tra il dicembre 2018 ed il maggio 2022 e determinare gli importi dovuti per il medesimo periodo dall'attrice alla convenuta in € CP_1
3.191,90, calcolati secondo la media storica dei consumi di 0,67 MC/giorno, relativa al periodo precedente e successivo l'anomalia. 3) Condannare in conseguenza la Società al pagamento CP_1 della somma di € 1.902,80 in favore dell'attrice , data dalla differenza tra Parte_1 quanto corrisposto e quanto dovuto, o della somma veriore accertata in corso di causa. 4) Rigettare quindi la domanda riconvenzionale proposta da 5) Condannare altresì la al CP_1 Parte_2 pagamento della somma di € 60,00 in favore dell'attrice , a titolo di Parte_1 indennizzo automatico previsto dalla Del. ARERA 655/2015. 6) Il tutto oltre interessi dalla costituzione in mora. 7) Con il favore delle spese e competenze del giudizio”. PER PARTE CONVENUTA: “In via principale: a) rigettare, poiché infondate in fatto e diritto, le domande proposte da parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa;
b) per i motivi meglio esposti in narrativa dichiarare la correttezza dei ricalcoli effettuati con la fattura n. 2022/863769 di euro
3.847,94, riferita al periodo di consumo dal 12.11.2020 al 16.12.2021 e con la fattura n. 2022/863773
pagina 1 di 6 di euro 240,26 riferita al periodo di consumo dal 16.12.2021 al 25.03.2022 e per l'effetto c) accertare e dichiarare legittima la pretesa di con la fattura n. 2022/863769 di euro 3.847,94, riferita al CP_1 periodo di consumo dal 12.11.2020 al 16.12.2021 e con la fattura n. 2022/863773 di euro 240,26 riferita al periodo di consumo dal 16.12.2021 al 25.03.2022 stimate nel pieno rispetto della normativa di settore al netto degli oneri di depurazione e fognatura;
e) accertare e dichiarare che nessun ricalcolo
è dovuto per il periodo da dicembre 2018 a agosto 2021 per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto f) condannare parte attrice al pagamento della fattura n. 2022/863769 di euro 3.847,94, riferita al periodo di consumo dal 12.11.2020 al 16.12.2021 2021/0116909300 del 07/07/2021, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti di parte attrice CP_1 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo intercorrente tra dicembre 2018 e maggio 2022
e conseguentemente, f) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del CP_1
Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23 febbraio 2023 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale esponendo di essere titolare del contratto di fornitura idrica presso l'immobile CP_1 ove abitava, sito nella via Perpignan n. 33 di Alghero, contraddistinto dal codice cliente n. 36618987, chiedendo che fossero accertate la perdita occulta e l'anomalia di fatturazione che nel periodo dicembre
2018 – aprile 2022 avevano interessato la sua utenza idrica, con conseguente annullamento della fattura emessa da il 26 maggio 2022, nonché di tutte le fatture emesse nel periodo in CP_1 contestazione, e ricalcolo degli importi dovuti secondo la media storica dei consumi di 0,67 MC/giorno riferita al periodo precedente e successivo al verificarsi dell'anomalia.
In particolare, l'attrice esponeva che, a seguito di controlli eseguiti in ragione della vistosa eccedenza dei consumi addebitati nei mesi di agosto e dicembre 2021 rispetto a quelli consueti, era stata rinvenuta la rottura della valvola di ritegno dell'impianto autoclave al servizio della propria abitazione, che causava una perdita occulta. Pertanto, aveva invitato la società convenuta al ricalcolo dell'importo dovuto sulla base dei consumi medi storici, avvenuto con l'emissione della fattura n. 0100020220086376900 di € 3.847,94 in data 26 maggio 2022, a parziale rettifica delle fatture del 6 agosto 2021 di € 2.878,43, del 3 dicembre 2021 di € 1.540,72 e del 22 aprile 2022 di € 644,99, decurtate limitatamente alle voci fognatura e depurazione. Esponeva ancora che, successivamente, dopo aver rilevato dalla serie storica dei consumi come l'anomalia fosse presente già in periodo anteriore al 2021, aveva chiesto ad l'annullamento della fattura emessa il 26 maggio CP_1
2022 e di tutte le bollette relative al periodo compreso tra il 21 dicembre 2018 e il 14 aprile 2022, il ricalcolo dei consumi secondo la media giornaliera storica e la condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 1.902,80 risultante dalla differenza tra quanto corrisposto (€ 5.094,70) e gli importi dovuti secondo il criterio del consumo medio giornaliero invocato (€ 3.191,90). Lamentava la violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti CP_1 del contratto di somministrazione idrica in quanto non aveva espressamente segnalato nelle fatture inviate il carattere anomalo dei consumi, impedendole così di averne pronta contezza e di attivarsi tempestivamente al fine di porvi rimedio.
pagina 2 di 6 L'attrice chiedeva, inoltre, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 60,00 a titolo di indennizzo automatico previsto dalla Del. ARERA 655/2015 per il ritardo nel riscontro al reclamo proposto.
Si costituiva e contestava la domanda, eccependo la genericità dell'allegazione relativa CP_1 all'ingiusto addebito di consumi anomali, sottolineando come la verifica periodica della funzionalità del contatore e la manutenzione dell'impianto idraulico al fine di prevenire eventuali guasti e perdite occulte costituissero precisi doveri dell'utente e richiamando, al riguardo, la normativa dettata dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Contestava la pretesa dell'attrice alla luce di quanto disposto dall'art. B.35.2 del RSII secondo cui, in caso di perdita causata da una lesione non visibile, verificatasi all'interno di una proprietà privata, l'utente ha diritto ad una riduzione della fattura a saldo pari ai canoni fognari e di depurazione, purché l'acqua fuoriuscita non sia confluita nella rete fognaria e abbia determinato un incremento dei consumi eccedente il doppio della media dei consumi abituali, e solo se il guasto sia debitamente documentato con opportuna prova fotografica e la riparazione accertata dal gestore con proprio personale tecnico.
Sottolineava, peraltro, di aver già provveduto alla rettifica delle prime tre fatture contestate, portando in detrazione i costi tariffari di fognatura e depurazione, nonostante l'inadempimento di parte attrice alle prescrizioni della normativa di settore.
Quanto alla richiesta di risarcimento a titolo di indennizzo automatico per il ritardo nel riscontro al reclamo negava il diritto dell'attrice ad ottenerlo in quanto, ai sensi dell'art. 14.1 della Carta del SII, il gestore, in caso di morosità dell'utente, non vi era tenuto fino al pagamento delle somme dovute.
Formulava, dunque, le conclusioni come riportate in epigrafe.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. l'attrice eccepiva la mancanza di prova della sottoscrizione delle norme del RSII invocate dalla società convenuta al momento della stipula del contratto di fornitura idrica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché la nullità delle stesse alla luce del Codice del consumo.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda non è fondata e dev'essere disattesa, salvo quanto si dirà circa la debenza dell'indennizzo, per le seguenti considerazioni.
Parte attrice afferma di aver diritto ad una sensibile riduzione del corrispettivo portato dalle fatture relative al periodo 21 dicembre 2018 - 14 aprile 2022 sul presupposto dell'anomalia dei consumi registrati, dipendente da una perdita occulta risalente al secondo semestre del 2018, non tempestivamente rilevata a causa del carente adempimento da parte di dell'obbligo di CP_1 espressa segnalazione di consumi anomali.
In particolare, asserisce che, a partire dal periodo indicato, i consumi sono passati da 0,50 - 0,60 mc/g ad oltre un metro cubo giornaliero, crescendo fino a 3 mc/g nel periodo novembre 2020 - luglio 2021, per tornare, dopo la riparazione del guasto che aveva causato la perdita occulta, ai valori precedenti l'anomalia, con una media giornaliera tra 0,60 e 0,70 mc/g, compatibile con i consumi precedenti. Sulla base di tali dati ha provveduto alla rielaborazione delle bollette inerenti al periodo dicembre 2018 - marzo 2022 (v. prospetto di cui al doc. 11 delle produzioni di parte attrice) adottando il consumo medio giornaliero di 0,67 mc/g ricavato dalle fatture emesse nel periodo precedente e successivo l'anomalia, pagina 3 di 6 da cui ha ricavato che l'importo dovuto per il periodo in contestazione ammonta ad € 3.191,90, a fronte di un fatturato di oltre € 10.158,84. Conseguentemente, l'attrice afferma di aver diritto alla restituzione di € 1.902,80, avendo essa versato in quel periodo la somma di € 5.094,70.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la perdita idrica che ha determinato l'incremento dei consumi fosse addebitabile alla presenza di una lesione della valvola di ritegno dell'impianto autoclave;
tale fatto ha come effetto quello di sollevare l'ente somministratore dall'onere di provare il corretto funzionamento dei propri impianti e di porre sull'utente quello di dimostrare di aver curato la manutenzione e la corretta funzionalità del sistema idrico al servizio dell'immobile. Ai sensi dell'art. B 35.1 del Regolamento Servizio Idrico Integrato, invero, è compito dell'utente assicurare il corretto funzionamento del proprio impianto idraulico, ivi compreso l'impianto autoclave che è sottratto alla disponibilità dell'ente gestore, rientrando la sua manutenzione tra gli obblighi di cura del proprietario dell'immobile.
Si deve, inoltre, osservare che, pur dovendosi riconoscere la ricorrenza di un inadempimento da parte del gestore dei propri obblighi informativi, costituendo preciso dovere del somministrante quello di segnalare per tempo eventuali anomalie quantitative nella fatturazione, nondimeno, l'invio da parte della società convenuta delle fatture commerciali senza alcuna espressa segnalazione del carattere anomalo dei consumi, non ha valenza impeditiva sull'iniziativa di manutenzione dell'utente, che ben potrebbe venire a conoscenza dell'incremento dei propri consumi attraverso l'autolettura del contatore: una simile condotta avrebbe consentito all'attrice di promuovere la riparazione del guasto con un notevole anticipo rispetto a quanto avvenuto, ottenendo un contenimento dei consumi liquidati in bolletta.
Ritenuto, dunque, che parte attrice si è resa negligente nell'esecuzione del contratto, si deve affermare che la significativa eccedenza dei consumi di per sé non dà luogo al diritto dell'utente di ottenere il ricalcolo delle fatture contestate (v. doc. 12 delle produzioni di parte attrice), ossia, nel dettaglio, le nn:
00000201900695687 del 28 maggio 2019 di € 928,84 (periodo 14 dicembre 2018 – 21 maggio 2019); 00000201901861216 del 29 novembre 2019 di € 632,89 (periodo 22 maggio 2019 – 18 novembre
2019); 00000202000465453 del 20 marzo 2020 di € 814,56 (periodo 19 novembre 2019 – 12 marzo
2020); 00000202001176200 del 10 luglio 2020 di € 608,27 (periodo 13 marzo 2020 – 1 luglio 2020); 00000202002056826 del 23 novembre 2020 di € 1.019,22 (periodo 2 luglio 2020 – 12 novembre
2020); 0100020210140952200 del 6 agosto 2021 di € 2.878,43 (periodo 13 novembre 2020 – 17 luglio
2021); 0100020210217039500 del 3 dicembre 2021 di € 1.540,72 (periodo 18 luglio 2021 – 6 novembre 2021); 0100020220066365100 del 22 aprile 2022 di € 644,99 (periodo 7 novembre 2021 –
25 marzo 2022).
L'invocato diritto al ricalcolo dei consumi non è neppure riconosciuto dal Regolamento del SII, normativa secondaria con valenza integrativa del contratto di somministrazione, che, all'art. B 35.2, nel ribadire che “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite”, consente, sebbene in via eccezionale e purché il guasto venga debitamente documentato e la sua riparazione accertata dal gestore con proprio personale tecnico, “in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali” una decurtazione dell'importo fatturato, ma “esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”. pagina 4 di 6 A tal proposito, deve sottolinearsi come parte attrice, nel dolersi dell'omessa espressa segnalazione dei consumi abnormi, vistosamente eccedenti rispetto a quelli storici medi registrati nel periodo precedente, non fornisca alcun concreto elemento di valutazione che consenta di verificare l'effettiva esistenza del guasto all'origine della perdita che avrebbe generato tali consumi, mai segnalato e accertato in contraddittorio col gestore e, conseguentemente, non sorretto da prova adeguata.
Peraltro, deve sottolinearsi che, nella specie, nonostante il mancato adempimento dei predetti oneri in capo all'utente, la società convenuta aveva provveduto all'annullamento delle bollette n.
0100020210140952200 del 6 agosto 2021, n. 0100020210217039500 del 3 dicembre 2021, n.
0100020220066365100 del 22 aprile 2022, e alla rifatturazione, con l'emissione delle bollette n.
0100020220086376900 di € 3.847,94 dei consumi dal 13 novembre 2020 al 16 dicembre 2021 e n. 0100020220086377300 di € 240,26 dei consumi dal 17 dicembre 2021 al 25 marzo 2022, decurtando la somma relativa al canone fognatura e depurazione.
L'anomalia delle quantità fatturate in quanto incompatibili con l'utilizzo ordinario integra, dunque, assunto privo di riscontro probatorio, non poggiando su dati adeguatamente evidenziati e dimostrati dall'utente che, al riguardo, non ha documentato né l'esistenza del guasto, né di aver effettivamente eseguito la riparazione;
viceversa, l'attrice si è limitata ad elaborare un prospetto, del tutto privo di valore probatorio, contenente i consumi asseritamente effettuati e gli importi asseritamente dovuti se non vi fosse stata la perdita lamentata. Ne discende il rigetto della domanda attorea.
Del pari non meritevole appare l'argomentazione dell'attrice secondo cui le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato costituirebbero clausole vessatorie ai sensi del codice del consumo, in quanto attribuirebbero al consumatore la responsabilità illimitata in ordine al controllo del proprio impianto che andrebbe ben oltre l'ordinaria diligenza nei rapporti contrattuali.
Invero, da un punto di vista teorico, il RSII costituisce fonte normativa di tipo secondario, avente carattere regolamentare e, come tale, non è assimilabile alle clausole vessatorie disciplinate dal codice civile e dal codice del consumo. Inoltre, le disposizioni richiamate dalla difesa della società convenuta non sembrano gravare l'utente - attore di obblighi eccessivi, limitandosi a stabilire un dovere di custodia in forza di una più spiccata relazione di prossimità giuridica con il bene giuridico danneggiato.
Dev'essere, invece, accolta la domanda attrice di condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 60 a titolo di indennizzo automatico previsto dall'art. 67.1 della Del. ARERA 655/2015 in relazione al ritardo nel riscontro al reclamo presentato (v. docc. 4 e 5 attrice), essendo quest'ultimo pervenuto oltre il termine di 30 giorni prescritto (e recepito dall'art. 13.1 della Carta del SII) per la
“risposta motivata a reclami scritti di cui all'art. 46” essendo pervenuta all'utente la risposta oltre il tempo doppio dello standard qualitativo prestabilito ma entro il tempo triplo (art. 72.2 Delibera e 14
Carta SII) e non ricorrendo nella specie alcuna delle cause comportanti esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 14.1 della Carta del SII.
Le spese processuali, stante la reciproca parziale soccombenza, sono compensate per un terzo e, liquidate per l'intero come in dispositivo, sono poste per i residui due terzi a carico dell'attrice, la cui soccombenza risulta prevalente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
1. rigetta le domande proposte ai punti da 1 a 4 delle conclusioni attrici.
pagina 5 di 6 2. Accoglie la domanda di cui al sub 5 delle conclusioni e condanna al pagamento della CP_1 somma di € 60,00 in favore dell'attrice , oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo.
3. Condanna l'attrice alla rifusione in favore della società convenuta dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 2400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate fra le parti per il residuo terzo.
Sassari, 11 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6