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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1320/2022 promossa da:
(C.F. ) e, per essa, quale sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. CARSILLO TEODORO con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentati e difesi da Avv. ROCCO SERGIO con domicilio eletto presso C.F._2 il suo studio in MODENA, V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 18
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 712/2022 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 6.5.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per parte appellante:
“Rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri e con Controparte_1 Controparte_2 l'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della garanzia dagli stessi prestata nell'interesse dalla in favore di e, CP_3 Controparte_4 oggi, di titolarità di Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali Parte_1 pari al 15 %, C.P.A. e I.V.A. di entrambi i gradi di giudizio”. - Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di 1° grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 712/2022, pubblicata in data 1.6.2022, il Tribunale di Modena dichiarava estinto l'obbligo di garanzia assunto da e Controparte_1 Controparte_2 nell'interesse della in forza del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.6.2011 a CP_5 favore della creditrice per non avere quest'ultima esperito azioni giudiziarie nei Controparte_4 confronti del debitore principale nel termine, pattiziamente prorogato - in deroga all'art. CP_5 1957 c.c. - a trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
2.
Osservava il primo giudice – dato per pacifico che l'obbligazione garantita era scaduta il 30.6.2014 e che veva formulato una mera richiesta stragiudiziale in data 11.2.2016 – che Controparte_4 la clausola di pagamento a prima richiesta, prevista dall'art. 6 del contratto di fideiussione, non escludeva l'applicazione dell'art. 1957 c.c.; che anzi il richiamo espresso a tale disposizione codicistica, contenuto nell'art. 5 del contratto, dimostrava la compatibilità della clausola di pagamento a prima richiesta con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la volontà delle parti di soggiacere all'applicazione integrale dell'art. 1957 c.c., salva soltanto la diversa scadenza;
che per giurisprudenza costante il termine “istanza” doveva intendersi riferito a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale, esclusi però gli atti stragiudiziali;
che nella fattispecie dato il tenore letterale della clausola la volontà dei contraenti doveva essere interpretata nel senso che il richiamo all'art. 1957 c.c. valeva non solo per il maggior termine di decadenza ma anche per la modalità specifica della iniziativa giurisdizionale atta a impedire la decadenza ("agire per l'adempimento"); che, infine, nemmeno la proposta conciliativa datata 3.8.2016 poteva ritenersi sufficiente a impedire la decadenza, in quanto non integrante un riconoscimento del diritto ex art. 2966 c.c. per essere stata redatta a soli fini transattivi e per di più, non da ma dal legale di CP_1 CP_2 [...]
CP_5
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.7.2022 Parte_1 (cessionaria del credito in forza del contratto di cessione datato 14.7.2017) appellava innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi. Ritualmente costituiti e chiedevano il rigetto dell'appello in quanto CP_1 CP_2 infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 6.5.2022 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c..
4. Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 1957 c.c.” l'appellante deduce che, pur qualificando il rapporto de quo come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, la clausola di pagamento a prima richiesta va interpretata come deroga pattizia all'osservanza della forma tipica dell'istanza atta ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., vale a dire la proposizione di un'azione giudiziaria. Lamenta in particolare che il primo giudice avrebbe degradato la portata precettiva della clausola contrattuale attribuendole un significato non conforme ai canoni ermeneutici ex art. 1363 c.c. poiché in ragione della compresenza del pagamento a prima richiesta e del richiamo all'art. 1957 c.c. il rinvio alla norma non poteva intendersi esteso alla previsione dell'azione giudiziale, sicché la mera richiesta stragiudiziale era idonea ad impedire la decadenza. Il motivo è infondato. Nella fattispecie in esame le parti hanno espressamente previsto che la decadenza era impedita dall'azione per l'adempimento, pattuendo che “i diritti derivanti alla banca dalle fideiussioni restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.” Tale formulazione letterale (“agire per l'adempimento”) esplicita la volontà delle parti di modificare il regime ordinario della decadenza solo con riferimento al termine per l'esercizio del diritto e non, invece, con riferimento alle modalità, che restano quelle codicistiche dell'azione per l'adempimento. Di nessun pregio il riferimento dell'appellante a Cass. Civ. 22346/2017 secondo cui “soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”, il cui significato è esattamente nei termini espressi dal tribunale e cioè che quando come nella fattispecie il richiamo al 1957 è espresso con riferimento esplicito non solo al termine decadenziale ma anche alla modalità di esercizio dell'azione, non è sufficiente la mera richiesta scritta stragiudiziale per impedire la decadenza. Pertanto, interpretando complessivamente il contratto, va escluso che nel caso di specie la clausola a prima richiesta possa intendersi quale deroga pattizia alla necessità di azione giudiziale per impedire la decadenza.
5. Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione artt. 1957-2966 c.c.” l'appellante, riproponendo pedissequamente gli argomenti già svolti in primo grado, deduce che la decadenza sarebbe stata impedita dal riconoscimento del diritto ex art. 2966 c.c. effettuato nel corpo della proposta transattiva inviata in data 3.8.2016. Il motivo è infondato. Una mera proposta conciliativa/transattiva di natura stragiudiziale, per di più proveniente dal legale dell'obbligata principale e non direttamente da e non può CP_5 CP_1 CP_2 qualificarsi come valido riconoscimento del diritto di credito in favore di da Controparte_4 parte dei fideiussori. Il riconoscimento del diritto altrui, infatti, è riservato in via esclusiva alla parte debitrice né le trattative per comporre bonariamente una vertenza possono rappresentare un riconoscimento del credito, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10.11.2016, n. 24060).
6. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
(e per essa nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 e con atto di appello notificato in data 13.7.2022, così
[...] Controparte_2 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 712/2022;
CONDANNA al rimborso in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per Controparte_2 compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1320/2022 promossa da:
(C.F. ) e, per essa, quale sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1
Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. CARSILLO TEODORO con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentati e difesi da Avv. ROCCO SERGIO con domicilio eletto presso C.F._2 il suo studio in MODENA, V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 18
APPELLATI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 712/2022 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 6.5.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per parte appellante:
“Rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri e con Controparte_1 Controparte_2 l'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della garanzia dagli stessi prestata nell'interesse dalla in favore di e, CP_3 Controparte_4 oggi, di titolarità di Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali Parte_1 pari al 15 %, C.P.A. e I.V.A. di entrambi i gradi di giudizio”. - Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di 1° grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 712/2022, pubblicata in data 1.6.2022, il Tribunale di Modena dichiarava estinto l'obbligo di garanzia assunto da e Controparte_1 Controparte_2 nell'interesse della in forza del contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.6.2011 a CP_5 favore della creditrice per non avere quest'ultima esperito azioni giudiziarie nei Controparte_4 confronti del debitore principale nel termine, pattiziamente prorogato - in deroga all'art. CP_5 1957 c.c. - a trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
2.
Osservava il primo giudice – dato per pacifico che l'obbligazione garantita era scaduta il 30.6.2014 e che veva formulato una mera richiesta stragiudiziale in data 11.2.2016 – che Controparte_4 la clausola di pagamento a prima richiesta, prevista dall'art. 6 del contratto di fideiussione, non escludeva l'applicazione dell'art. 1957 c.c.; che anzi il richiamo espresso a tale disposizione codicistica, contenuto nell'art. 5 del contratto, dimostrava la compatibilità della clausola di pagamento a prima richiesta con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la volontà delle parti di soggiacere all'applicazione integrale dell'art. 1957 c.c., salva soltanto la diversa scadenza;
che per giurisprudenza costante il termine “istanza” doveva intendersi riferito a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale, esclusi però gli atti stragiudiziali;
che nella fattispecie dato il tenore letterale della clausola la volontà dei contraenti doveva essere interpretata nel senso che il richiamo all'art. 1957 c.c. valeva non solo per il maggior termine di decadenza ma anche per la modalità specifica della iniziativa giurisdizionale atta a impedire la decadenza ("agire per l'adempimento"); che, infine, nemmeno la proposta conciliativa datata 3.8.2016 poteva ritenersi sufficiente a impedire la decadenza, in quanto non integrante un riconoscimento del diritto ex art. 2966 c.c. per essere stata redatta a soli fini transattivi e per di più, non da ma dal legale di CP_1 CP_2 [...]
CP_5
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 13.7.2022 Parte_1 (cessionaria del credito in forza del contratto di cessione datato 14.7.2017) appellava innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi. Ritualmente costituiti e chiedevano il rigetto dell'appello in quanto CP_1 CP_2 infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 6.5.2022 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c..
4. Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 1957 c.c.” l'appellante deduce che, pur qualificando il rapporto de quo come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, la clausola di pagamento a prima richiesta va interpretata come deroga pattizia all'osservanza della forma tipica dell'istanza atta ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., vale a dire la proposizione di un'azione giudiziaria. Lamenta in particolare che il primo giudice avrebbe degradato la portata precettiva della clausola contrattuale attribuendole un significato non conforme ai canoni ermeneutici ex art. 1363 c.c. poiché in ragione della compresenza del pagamento a prima richiesta e del richiamo all'art. 1957 c.c. il rinvio alla norma non poteva intendersi esteso alla previsione dell'azione giudiziale, sicché la mera richiesta stragiudiziale era idonea ad impedire la decadenza. Il motivo è infondato. Nella fattispecie in esame le parti hanno espressamente previsto che la decadenza era impedita dall'azione per l'adempimento, pattuendo che “i diritti derivanti alla banca dalle fideiussioni restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.” Tale formulazione letterale (“agire per l'adempimento”) esplicita la volontà delle parti di modificare il regime ordinario della decadenza solo con riferimento al termine per l'esercizio del diritto e non, invece, con riferimento alle modalità, che restano quelle codicistiche dell'azione per l'adempimento. Di nessun pregio il riferimento dell'appellante a Cass. Civ. 22346/2017 secondo cui “soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”, il cui significato è esattamente nei termini espressi dal tribunale e cioè che quando come nella fattispecie il richiamo al 1957 è espresso con riferimento esplicito non solo al termine decadenziale ma anche alla modalità di esercizio dell'azione, non è sufficiente la mera richiesta scritta stragiudiziale per impedire la decadenza. Pertanto, interpretando complessivamente il contratto, va escluso che nel caso di specie la clausola a prima richiesta possa intendersi quale deroga pattizia alla necessità di azione giudiziale per impedire la decadenza.
5. Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione artt. 1957-2966 c.c.” l'appellante, riproponendo pedissequamente gli argomenti già svolti in primo grado, deduce che la decadenza sarebbe stata impedita dal riconoscimento del diritto ex art. 2966 c.c. effettuato nel corpo della proposta transattiva inviata in data 3.8.2016. Il motivo è infondato. Una mera proposta conciliativa/transattiva di natura stragiudiziale, per di più proveniente dal legale dell'obbligata principale e non direttamente da e non può CP_5 CP_1 CP_2 qualificarsi come valido riconoscimento del diritto di credito in favore di da Controparte_4 parte dei fideiussori. Il riconoscimento del diritto altrui, infatti, è riservato in via esclusiva alla parte debitrice né le trattative per comporre bonariamente una vertenza possono rappresentare un riconoscimento del credito, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10.11.2016, n. 24060).
6. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
(e per essa nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 e con atto di appello notificato in data 13.7.2022, così
[...] Controparte_2 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 712/2022;
CONDANNA al rimborso in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per Controparte_2 compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.9.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli Il Presidente Dr. Giovanni Salina