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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7988/2025
TRIBUNALE DI VA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7988/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliata in VIA DEGLI Parte_1 C.F._1
SCROVEGNI 29/B 35131 VA presso lo studio dell'Avv. CORTELLA CARLO
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo;
e
elettivamente domiciliato in VIA E. DEGLI Controparte_1 C.F._3
SCROVEGNI N.29/B 35131 VA , presso lo studio dell'Avv. CORTELLA CARLO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 7.10.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
-Visto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'omologazione;
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 5.8.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
23.9.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- richiamato il successivo decreto in data 23.9.2025 con il quale, rilevate alcune criticità nelle condizioni di separazione concordate tra le parti, è stata disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 30.9.2025;
- visto il verbale dell'udienza del 30.9.2025 in cui le parti hanno manifestato disponibilità ad accogliere i rilievi del Tribunale ed è stato quindi concesso loro nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. per apportare le modifiche necessarie alle condizioni di separazione consensuale – in particolare là ove prevedevano ( clausola 5 e quinto capoverso della clausola 6) obblighi di versamento di somme di denaro ai coniugi da parte della società Acustica Italiana s.r.l. -;
- Viste le note scritte depositate in data 7.10.2025, sottoscritte dalle parti e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale con le modifiche sopra indicate;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 7.10.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del Controparte_1
7.10.2025
Padova, 07/10/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello
TRIBUNALE DI VA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7988/2025 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliata in VIA DEGLI Parte_1 C.F._1
SCROVEGNI 29/B 35131 VA presso lo studio dell'Avv. CORTELLA CARLO
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo;
e
elettivamente domiciliato in VIA E. DEGLI Controparte_1 C.F._3
SCROVEGNI N.29/B 35131 VA , presso lo studio dell'Avv. CORTELLA CARLO
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate nelle note scritte depositate in data 7.10.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
-Visto il parere del Pubblico Ministero favorevole all'omologazione;
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 5.8.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
23.9.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- richiamato il successivo decreto in data 23.9.2025 con il quale, rilevate alcune criticità nelle condizioni di separazione concordate tra le parti, è stata disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 30.9.2025;
- visto il verbale dell'udienza del 30.9.2025 in cui le parti hanno manifestato disponibilità ad accogliere i rilievi del Tribunale ed è stato quindi concesso loro nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. per apportare le modifiche necessarie alle condizioni di separazione consensuale – in particolare là ove prevedevano ( clausola 5 e quinto capoverso della clausola 6) obblighi di versamento di somme di denaro ai coniugi da parte della società Acustica Italiana s.r.l. -;
- Viste le note scritte depositate in data 7.10.2025, sottoscritte dalle parti e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale con le modifiche sopra indicate;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al ricorso, ribadite nelle note scritte del 7.10.2025, non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del Controparte_1
7.10.2025
Padova, 07/10/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello