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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAUDI Parte_1 C.F._1
BRUNO e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LAUDI BRUNO
RICORRENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAVAZZUTI LORENZA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CAVAZZUTI
LORENZA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 19.10.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertato che il rapporto di lavoro svolto presso era avvenuto con le modalità descritte nello stesso ricorso e che la Controparte_1 società resistente fosse condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di €. 8.732,16, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. In particolare asseriva che: 1) aveva lavorato alle dipendenze della società
[...]
- che svolgeva attività di espurghi, trasporto rifiuti e smaltimento - dal 1.3.2018 Controparte_1 al 30.8.2021, quale operaio, con mansioni di autista – operatore spurgo, ed era stato formalmente inquadrato al livello II del CCNL FISE Assoambiente Igiene Ambientale – Aziende Private;
2) nel contratto di lavoro e nelle buste paga non era stato indicato quale fosse l'area operativo-funzionale nella quale collocare la sua attività; 3) aveva prestato la propria attività nell'ambito dell'appalto Hera s.p.a. Bologna e in particolare fino all'estate 2019 aveva condotto una motrice con cisterna Volvo 4 assi, con la quale partiva dal deposito, raggiungeva depuratori Hera, caricava il mezzo con fanghi esausti e li scaricava presso un impianto di pagina 1 di 8 smaltimento;
a partire dall'autunno del 2019 aveva condotto mezzi diversi di volta in volta con i quali caricava liquami e ne scaricava il contenuto;
in particolare aveva condotto sempre i mezzi, per i quali era necessaria la patente C ed aveva il ruolo di caposquadra;
aveva inoltre svolto attività di “assistenza scavi”, conducendo mezzi per i quali era necessaria la patente C e, in caso di interventi di manutenzione di tratti fognari, era stato di supporto alla squadra edile, aspirando i liquami e provvedendo al lavaggio delle tubazioni;
4) le mansioni da lui svolte erano riconducibili al IV livello del sistema di classificazione unica del personale del CCNL applicato, con riferimento all'area operativo-funzionale ritenuta conferente, ovvero l'area conduzione;
5) chiedeva quindi la condanna della società resistente al pagamento della somma lorda di €. 8.732,16 a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, asseriva che: 1) le deduzioni e gli elementi di fatto esposti nel ricorso introduttivo erano generici e privi di concretezza;
2) il ricorrente non era in grado di utilizzare comandi complessi o di svolgere attività complesse in piena autonomia operativa, al contrario aveva manifestato disinteresse ad acquisire quella specifica professionalità; 3) nello svolgimento delle mansioni che gli erano state assegnate era sempre stato affiancato da un collega più esperto il quale svolgeva il ruolo di caposquadra;
4) la società non sempre attribuiva lo stesso mezzo alla stessa squadra di lavoro, ma in base alla programmazione e al tipo di lavoro da svolgere erano fatte assegnazioni giornalmente;
5) nel corso del rapporto si era assentato spesso per ragioni di salute e, poiché la malattia lo debilitava, era stato assegnato a mansioni più leggere quale quella di assistenza scavi, che risultava essere una attività semplice, prevalentemente di attesa, per la quale l'operatore si limitava ad aspirare l'acqua all'interno dello scavo;
6) si era inoltre reso responsabile di comportamenti disciplinarmente rilevanti per i quali erano state irrogate varie sanzioni disciplinari. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 21.3.2024 ed è stata decisa all'udienza dell'11.3.2025 mediante lettura del dispositivo. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico-giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20).
pagina 2 di 8 Nel caso in esame il “Sistema di classificazione unica del personale” previsto dal CCNL applicato (art. 15) contempla 5 Aree operativo-funzionali in cui è inquadrato il personale (“Area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, “Area Conduzione”, “Area Tecnica e amministrativa”, “Area Impianti e laboratori” e “Area Officine e servizi/generali”), ognuna delle quali è divisa in livelli crescenti (documento n. 5 di parte resistente). Le Aree operativo-funzionali “Area Tecnica e amministrativa”, “Area Impianti e laboratori” e “Area Officine e servizi generali” attengono a mansioni completamente diverse da quelle svolte dal ricorrente. Nell'Area operativo-funzionale “Area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” sono espressamente inquadrati conducenti di mezzi diversi da quelli utilizzati dal ricorrente, e cioè quelli la cui conduzione è sufficiente il possesso delle sole patenti A e B). Recita la norma: “Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento e/o di raccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti o macchinari nonché utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente di categoria A o B. Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini dello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato, provvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari”. Dunque deve ritenersi che l'Area operativo-funzionale nella quale sono specificamente descritte le attività svolte dal ricorrente è l'“Area Conduzione” che prevede il III° livello come il più basso. In particolare: “Area conduzione. Declaratoria di area operativo-funzionale Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento. L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali. Livello professionale 3 Declaratoria Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
pagina 3 di 8 Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo di contenitori di volume superiore a 30 litri per la raccolta di qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg. In presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in presenza dell'avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto, tali da comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l'azienda definirà, d'intesa con la congiuntamente alle strutture Pt_2 territoriali delle oo.ss. stipulanti, le modalità di svolgimento dell'attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell'impegno lavorativo nel corso dell'anno, la possibilità di rotazione nelle mansioni. Nell'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo restando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall'allegato XXXIII al D.Lgs. n. 81/2008, si terrà conto anche delle differenze di genere. Livello professionale 4 Declaratoria Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi:
- conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata , responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento CP_2 personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
Dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il teste , consulente del lavoro Testimone_1 per la società resistente, ha dichiarato: “Si è vero, riconosco il documento che ho redatto personalmente sulla base delle presenze che l'azienda ha inserito sul gestionale in uso al mio studio” (al teste è stato mostrato il documento n. 2 di parte resistente). Il teste Tes_2 collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato: “Sono stato dipendente della resistente dal gennaio 2018 al settembre 2022, con mansioni di autista e uso autospurgo, le stesse mansioni pagina 4 di 8 svolte dal ricorrente. Io lo vedevo lavorare raramente in quanto lavoravamo su mezzi diversi. Ci incontravamo al momento della partenza dal deposito di via Mattei e allo scarico in via Shakespeare. Saltuariamente mi capitava di incontrarlo presso i depuratori Hera. Io non mi occupavo del trasporto dei fanghi perché ero addetto a mansioni di pulizia. Vedevo il ricorrente condurre la motrice Volvo 4 assi e lo vedevo effettuare l'attività di scarico dei fanghi con le modalità indicate nella prima parte del capitolo. Non ricordo esattamente l'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente che comunque è arrivato dopo di me, circa dopo qualche mese dall'inizio dell'appalto Hera. Inizialmente ha effettuato qualche settimana di formazione affiancato da altri colleghi. Un giorno è salito anche con me, poi non ricordo con chi altro. Poi per un lungo periodo, circa un paio di anni, non ricordo con precisione, ha svolto l'attività indicata nella prima parte del capitolo con le modalità descritte, conducendo il mezzo Volvo 4 assi da solo. Poi ha mutato la mansione ha sostituito il mezzo utilizzando un autocarro a due assi e lavorando per il 90 % delle volte in coppia con un collega e svolgendo le mansioni con le modalità indicate nella seconda parte del capitolo. Anch'io svolgevo tali mansioni. Non so se nello svolgimento dell'attività di assistenza scavi lavorasse in coppia o da solo. Io ad esempio mi determinavo in base alle necessità del cantiere e in base al tipo di attività che doveva essere effettuata”. Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha Testimone_3 dichiarato: “Sono stato dipendente … dal 2017 al 2021 circa, con mansioni di autista e uso autospurgo. Io non vedevo lavorare il ricorrente perché lavoravamo su mezzi diversi. Ci incontravamo al momento della partenza dal deposito di via Mattei ed è capitato che lo incontrassi allo scarico in via Shakespeare. Non l'ho mai incontrato presso i depuratori Hera, anche se lo vedevo scaricare i fanghi, quindi immagino li caricasse. Non ricordo esattamente il periodo, però confermo, con le precisazioni sopra indicate che per il primo periodo di lavoro il ricorrente svolgeva le mansioni indicate nella prima parte del capitolo. Successivamente ha mutato la mansione svolgendo l'attività indicata nella seconda parte del capitolo come le modalità ivi indicate. Anche io svolgevo detta mansione ed ero caposquadra. Per quanto di mia conoscenza il ricorrente era caposquadra, ovvero responsabile del mezzo, almeno quando lo vedevo era lui a condurlo. Anzi posso dire di averlo visto sia condurre il mezzo sia sedere di fianco come secondo, non posso quindi affermar con certezza quale fosse il suo ruolo prevalente perché mi capitava di vederlo sia alla guida che al fianco dell'autista. Nello svolgimento dell'attività di assistenza scavi poteva lavorare sia da solo che in coppia, in base alle esigenze della giornata e del tipo di lavoro, come facevamo tutti, quando lavorava da solo utilizzava il canal jet … mi capitava di partire qualche minuto prima o arrivare qualche minuto dopo e non sempre lo incontravo sul luogo di lavoro. A volte lavoravo di notte, come tutti. Capitava in casi particolari quando si effettuavano interventi in centro a Bologna in determinati periodi dell'anno”. Il teste , dipendente dal 2018 al 2323 circa, con Testimone_4 mansioni di autista e uso auto spurgo fino al 2021, data in cui ha svolto solo mansioni di aiutante, affiancando l'autista, ha dichiarato: “Siamo stati colleghi di lavoro. Io ho lavorato con lui per circa 20 giorni, curando la sua formazione appena arrivò in azienda, in quanto ero esperto. Lo vedevo lavorare, sia quando partiva dal deposito, sia quando rientrava, Lo incontravo anche durante la giornata lavorativa, presso gli impianti Hera. Non ricordo esattamente il periodo, però confermo, che il ricorrente svolgeva le mansioni indicate nel capitolo. lavorava in coppia lo vedevo partire dal deposito alla guida del mezzo come CP_3 caposquadra per l'80% delle volte. Posso riferire la circostanza perché lavorava in coppia con colleghi che non avevano la patente e quindi non erano in grado di condurre il mezzo. Era il pagina 5 di 8 responsabile sia del mezzo che dei lavori da eseguire. Nello svolgimento dell'attività di assistenza scavi di solito lavorava in coppia, salvo che si trattasse di lavori non troppo complessi per i quali lavorava da solo … io non l'ho mai visto, ma posso dire che nei lavori di pulizia di fognature e scavi è necessario utilizzare il canal jet, anzi venivamo chiamati proprio per svolgere tale mansione”. La teste , dal 2018 al 2021 impiegata dell'ufficio Testimone_5 logistica prima presso la sede in via Mattei e poi in via del Tappezziere, ha dichiarato: “Vedevo lavorare il ricorrente sia al momento della partenza che al rientro a fine giornata … In base alle richieste di lavoro che ci arrivavano da Hera noi assegnavamo i mezzi agli addetti, quindi non vi era un'attribuzione fissa. In azienda vi erano circa 10/20 mezzi con 25/30 addetti e tutti gli addetti erano in grado di condurre gli stessi mezzi, salvo necessità di lavori per i quali serviva una patente speciale (per esempio per trasporti di rifiuti pericolosi) , ma non capitava mai perché non vi erano lavori di quel tipo. Quasi tutti i nostri addetti erano dotati di patente c ad eccezione di 2 o 3 … mi capitava di interfacciarmi con il ricorrente al quale, insieme al mio collega, , davo direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro. La nostra è Persona_1 un'attività sempre in evoluzione, oltre ad autospurgo e trasporto fanghi vi è anche la possibilità di fare attività di pulizie di vario genere e ispezioni etc. Il ricorrente ha avuto problemi di salute e spesso anche durante l'attività lavorativa non “era in forma” ovvero lamentava problemi alla schiena e di stanchezza e ricordo che per detti problemi ha rifiutato lavori ulteriori, ad esempio è capitato che quando gli si chiedeva di svolgere attività più pesanti rispetto ai normali viaggi, come la pulizia dei pozzetti stradali, lui rifiutava facendo presente la sua patologia. Non so se avesse limitazioni … Si è vero, ricordo di aver visto il ricorrente svolgere l'attività indicata nella prima parte del capitolo. Preciso però che il mezzo che utilizzava non era sempre lo stesso, come ho già riferito prima, può aver utilizzato il Volvo 4 assi, ma anche gli altri mezzi con i quali poteva tranquillamente svolgere l'attività indicata che segnalo trattasi di semplice lavoro di aspirazione e scarico fanghi, lavorazione tra le meno complesse che effettuavamo in azienda, e che il ricorrente svolgeva da solo. Io non c'ero al momento della sua assunzione ma ritengo che, come avviene per tutti, abbia svolto un periodo di formazione. Nel secondo periodo di lavoro ha svolto l'attività indicata nella seconda parte del capitolo, con le modalità indicate, preciso però che non era sempre lui alla guida del mezzo e quindi caposquadra, a volte era l'assistente. Non ricordo se fossero maggiori le volte in cui era alla guida o svolgeva attività di assistenza”. Il teste , dipendente Persona_1 della società resistente dal mese di marzo 2020 quale responsabile della logistica dell'unità locale di Bologna, ha dichiarato: “… non vi è un'assegnazione dei mezzi in dotazione fissa a un singolo lavoratore o a una determinata squadra, l'assegnazione avviene ogni giorno, alla sera, per il giorno successivo e dipende dalle esigenze del lavoro della giornata successiva. Naturalmente nel caso in cui il cantiere duri più di un giorno la squadra è generalmente sempre la stessa e anche la dotazione dei mezzi assegnati …Posso dire che il suo interesse era limitato alla guida dei mezzi, attività che peraltro è sostanzialmente limitata al trasporto del mezzo dalla sede della società al cantiere, per il resto svolgeva attività di assistenza alle attività degli altri colleghi. Posso dire che questo era quello di cui si lamentavano i colleghi
…sui mezzi vi erano una o più persone a seconda dei casi, raramente era una sola, normalmente erano due a volte anche tre. La necessità che vi fossero più persone non derivava da quella di guidare il mezzo, ma di svolgere le attività che con esso venivano fatte. Il ricorrente quasi mai era da solo;
preciso che l'addetto al mezzo è da solo soltanto nel caso in cui debba caricare o scaricare dei fanghi e nel caso in cui debba assistere per uno scavo;
pagina 6 di 8 normalmente era addetto al mezzo insieme a un'altra persona, a volte anche due … ricordo che si lamentava in generale di un senso di stanchezza e poi, in particolare, anche del mal di schiena tutte le volte che l'attività di sollevamento dei pesi coinvolgeva l'uso della schiena. Le lamentele erano continue, non posso dire tutti i giorni ma comunque tutte le settimane. Ricordo che spesso i suoi colleghi mi riferivano anch'essi di queste lamentele. Ricordo in particolare di un'occasione in cui era di ausilio a due colleghi in un cantiere stradale, in via Massarenti, dove doveva fare attenzione a che il traffico non intralciasse i lavori e le auto non fossero pericolose per l'attività di cantiere. Ricordo che mi chiamarono gli altri due colleghi che stavano lavorando perché erano impauriti dalle sue disattenzioni ed erano stanchi delle sue lamentele. In quell'occasione decisi di portarlo dal cantiere in capannone. I colleghi che lavoravano sul cantiere si chiamano e … è vero che i mezzi Testimone_3 Tes_2 variavano di volta in volta, quando il ricorrente era dipendente della società per guidare tutti quelli che servivano al carico e scarico dei liquami era necessario il possesso della patente C, ora non è più così, la società possiede mezzi di spurgo che possono essere guidati anche con la patente B. è vero che era sempre in coppia con un collega ma non è vero che era sempre lui a guidare. Non era caposquadra poiché normalmente era mandato a compiere le operazioni di spurgo con un collega che aveva maggiore esperienza di lui, nel senso che svolgeva quella attività da più tempo. Quando svolgeva attività di assistenza scavi, conduceva mezzi per la cui guida è necessaria la patente C;
è vero che faceva da supporto alla squadra edile, ma utilizzava il cd “canal jet” solo per aprire e chiudere l'acqua e così lavare le tubazioni;
non lo utilizzava per altre funzioni più complesse, come ad esempio quella di disincrostazione delle condotte e anche di disotturazione. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, fra il marzo del 2020 e l'agosto del 2021 avrà fatto l'assistenza scavi per circa 5 volte … Confermo che si è anche occupato di svolgere l'attività di assistenza scavi. Capitava che il ricorrente venisse assegnato altresì alla mansione lavaggio tubazioni dove era necessario l'uso del canal jet. Preciso che io non ero presente in cantiere e non l'ho mai visto svolgere tale mansione. Confermo che l'attività di assistenza scavi può consistere anche in semplice attività di attesa, in supporto alla ditta esterna che esegue la lavorazione. L'addetto interviene principalmente con l'aspirazione solo in caso di necessità su richiesta della ditta”. Dunque il teste ha confermato che il ricorrente conduceva una “motrice con Tes_2 cisterna Volvo 4 assi” per la conduzione della quale è necessario il possesso della patente C, con cui partiva dal deposito mezzi e raggiungeva i depuratori Hera ove caricava il mezzo dei fanghi esausti che poi scaricava presso l'impianto di smaltimento di Bologna. Ha aggiunto che dall'autunno del 2019 conduceva mezzi che variavano di volta in volta per i quali era necessario il possesso della patente C, da ultimo una “motrice con cisterna Iveco 2 assi”, con i quali partiva dal deposito mezzi di Bologna e raggiungeva i pozzetti fognari cittadini ove caricava il mezzo dei liquami per poi scaricare il contenuto presso l'impianto di smaltimento di Bologna in via Shakespeare. Nello svolgimento delle suddette mansioni operava in coppia con un collega. Nel medesimo periodo svolgeva inoltre, regolarmente, la cosiddetta attività di
“Assistenza scavi”, anche qui utilizzando mezzi per la conduzione dei quali è necessario il possesso della patente C: in caso di interventi di manutenzione dei tratti fognari era di supporto alla “squadra edile” aspirando i liquami e provvedendo al lavaggio delle tubazioni (mediante utilizzo del c.d. “Canal-jet”, al 90% delle volte in coppia con un collega. Le medesime circostanze sono state confermate dal teste in particolare l'uso del Canal-Jet, Testimone_4 circostanza confermata anche dal teste . Testimone_3
pagina 7 di 8 Ulteriore conferma dell'attività svolta è venuta anche dalla teste che ha Testimone_5 precisato che il ricorrente non conduceva esclusivamente la “motrice Volvo 4 assi” ma anche altri mezzi e che usava il “canal jet”, circostanza quest'ultima confermata dal teste Tes_6
, sia pure limitatamente ad alcune operazioni, e cioè per aprire e chiudere l'acqua e
[...] così lavare le tubazioni. Alla luce delle testimonianze, complessivamente considerate deve ritenersi che le mansioni svolte dal ricorrente sono da ricondurre al IV livello dell'“Area Conduzione”, in ragione del necessario possesso della patente C per la conduzione dei mezzi e della complessità delle attività espletate e degli strumenti utilizzati, in particolare il Canal-jet. Le domande del ricorrente devono essere accolte. Circa il quantum del credito vantato, nessuna specifica contestazione è stata mossa dalla società resistente, dunque la domanda deve essere accolta nella misura indicata. E infatti l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum del credito sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza dello stesso, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Cass. civ., sez. lav., n. 29236/17). Deve dunque essere accertato il diritto di alla retribuzione prevista per Parte_1
l'inquadramento nel livello IV del C.C.N.L. FISE Assoambiente Igiene Ambientale – Aziende Private e deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di €. 8.732,16. Parte_1
Su tale somma sono poi dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2044/23 R. G. LAV. svolto da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide:
1. accertato il diritto di alla retribuzione prevista per l'inquadramento nel Parte_1 livello IV del C.C.N.L. FISE Assoambiente Igiene Ambientale – Aziende Private, condanna al pagamento a favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
8.732,16, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi €. 3.150,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.3.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAUDI Parte_1 C.F._1
BRUNO e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LAUDI BRUNO
RICORRENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAVAZZUTI LORENZA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CAVAZZUTI
LORENZA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 19.10.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertato che il rapporto di lavoro svolto presso era avvenuto con le modalità descritte nello stesso ricorso e che la Controparte_1 società resistente fosse condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di €. 8.732,16, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. In particolare asseriva che: 1) aveva lavorato alle dipendenze della società
[...]
- che svolgeva attività di espurghi, trasporto rifiuti e smaltimento - dal 1.3.2018 Controparte_1 al 30.8.2021, quale operaio, con mansioni di autista – operatore spurgo, ed era stato formalmente inquadrato al livello II del CCNL FISE Assoambiente Igiene Ambientale – Aziende Private;
2) nel contratto di lavoro e nelle buste paga non era stato indicato quale fosse l'area operativo-funzionale nella quale collocare la sua attività; 3) aveva prestato la propria attività nell'ambito dell'appalto Hera s.p.a. Bologna e in particolare fino all'estate 2019 aveva condotto una motrice con cisterna Volvo 4 assi, con la quale partiva dal deposito, raggiungeva depuratori Hera, caricava il mezzo con fanghi esausti e li scaricava presso un impianto di pagina 1 di 8 smaltimento;
a partire dall'autunno del 2019 aveva condotto mezzi diversi di volta in volta con i quali caricava liquami e ne scaricava il contenuto;
in particolare aveva condotto sempre i mezzi, per i quali era necessaria la patente C ed aveva il ruolo di caposquadra;
aveva inoltre svolto attività di “assistenza scavi”, conducendo mezzi per i quali era necessaria la patente C e, in caso di interventi di manutenzione di tratti fognari, era stato di supporto alla squadra edile, aspirando i liquami e provvedendo al lavaggio delle tubazioni;
4) le mansioni da lui svolte erano riconducibili al IV livello del sistema di classificazione unica del personale del CCNL applicato, con riferimento all'area operativo-funzionale ritenuta conferente, ovvero l'area conduzione;
5) chiedeva quindi la condanna della società resistente al pagamento della somma lorda di €. 8.732,16 a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, asseriva che: 1) le deduzioni e gli elementi di fatto esposti nel ricorso introduttivo erano generici e privi di concretezza;
2) il ricorrente non era in grado di utilizzare comandi complessi o di svolgere attività complesse in piena autonomia operativa, al contrario aveva manifestato disinteresse ad acquisire quella specifica professionalità; 3) nello svolgimento delle mansioni che gli erano state assegnate era sempre stato affiancato da un collega più esperto il quale svolgeva il ruolo di caposquadra;
4) la società non sempre attribuiva lo stesso mezzo alla stessa squadra di lavoro, ma in base alla programmazione e al tipo di lavoro da svolgere erano fatte assegnazioni giornalmente;
5) nel corso del rapporto si era assentato spesso per ragioni di salute e, poiché la malattia lo debilitava, era stato assegnato a mansioni più leggere quale quella di assistenza scavi, che risultava essere una attività semplice, prevalentemente di attesa, per la quale l'operatore si limitava ad aspirare l'acqua all'interno dello scavo;
6) si era inoltre reso responsabile di comportamenti disciplinarmente rilevanti per i quali erano state irrogate varie sanzioni disciplinari. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 21.3.2024 ed è stata decisa all'udienza dell'11.3.2025 mediante lettura del dispositivo. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico-giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20).
pagina 2 di 8 Nel caso in esame il “Sistema di classificazione unica del personale” previsto dal CCNL applicato (art. 15) contempla 5 Aree operativo-funzionali in cui è inquadrato il personale (“Area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, “Area Conduzione”, “Area Tecnica e amministrativa”, “Area Impianti e laboratori” e “Area Officine e servizi/generali”), ognuna delle quali è divisa in livelli crescenti (documento n. 5 di parte resistente). Le Aree operativo-funzionali “Area Tecnica e amministrativa”, “Area Impianti e laboratori” e “Area Officine e servizi generali” attengono a mansioni completamente diverse da quelle svolte dal ricorrente. Nell'Area operativo-funzionale “Area Spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” sono espressamente inquadrati conducenti di mezzi diversi da quelli utilizzati dal ricorrente, e cioè quelli la cui conduzione è sufficiente il possesso delle sole patenti A e B). Recita la norma: “Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento e/o di raccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti o macchinari nonché utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente di categoria A o B. Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini dello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato, provvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari”. Dunque deve ritenersi che l'Area operativo-funzionale nella quale sono specificamente descritte le attività svolte dal ricorrente è l'“Area Conduzione” che prevede il III° livello come il più basso. In particolare: “Area conduzione. Declaratoria di area operativo-funzionale Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento. L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali. Livello professionale 3 Declaratoria Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
pagina 3 di 8 Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo di contenitori di volume superiore a 30 litri per la raccolta di qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg. In presenza di modifiche dell'organizzazione del sistema di raccolta ovvero in presenza dell'avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto, tali da comportare il superamento dei limiti sopra indicati, l'azienda definirà, d'intesa con la congiuntamente alle strutture Pt_2 territoriali delle oo.ss. stipulanti, le modalità di svolgimento dell'attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell'impegno lavorativo nel corso dell'anno, la possibilità di rotazione nelle mansioni. Nell'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti di cui sopra, fermo restando quanto previsto dagli artt. 167 e 168 e dall'allegato XXXIII al D.Lgs. n. 81/2008, si terrà conto anche delle differenze di genere. Livello professionale 4 Declaratoria Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.). Profili esemplificativi:
- conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale;
autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t;
automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata , responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento CP_2 personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
Dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il teste , consulente del lavoro Testimone_1 per la società resistente, ha dichiarato: “Si è vero, riconosco il documento che ho redatto personalmente sulla base delle presenze che l'azienda ha inserito sul gestionale in uso al mio studio” (al teste è stato mostrato il documento n. 2 di parte resistente). Il teste Tes_2 collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato: “Sono stato dipendente della resistente dal gennaio 2018 al settembre 2022, con mansioni di autista e uso autospurgo, le stesse mansioni pagina 4 di 8 svolte dal ricorrente. Io lo vedevo lavorare raramente in quanto lavoravamo su mezzi diversi. Ci incontravamo al momento della partenza dal deposito di via Mattei e allo scarico in via Shakespeare. Saltuariamente mi capitava di incontrarlo presso i depuratori Hera. Io non mi occupavo del trasporto dei fanghi perché ero addetto a mansioni di pulizia. Vedevo il ricorrente condurre la motrice Volvo 4 assi e lo vedevo effettuare l'attività di scarico dei fanghi con le modalità indicate nella prima parte del capitolo. Non ricordo esattamente l'inizio dell'attività lavorativa del ricorrente che comunque è arrivato dopo di me, circa dopo qualche mese dall'inizio dell'appalto Hera. Inizialmente ha effettuato qualche settimana di formazione affiancato da altri colleghi. Un giorno è salito anche con me, poi non ricordo con chi altro. Poi per un lungo periodo, circa un paio di anni, non ricordo con precisione, ha svolto l'attività indicata nella prima parte del capitolo con le modalità descritte, conducendo il mezzo Volvo 4 assi da solo. Poi ha mutato la mansione ha sostituito il mezzo utilizzando un autocarro a due assi e lavorando per il 90 % delle volte in coppia con un collega e svolgendo le mansioni con le modalità indicate nella seconda parte del capitolo. Anch'io svolgevo tali mansioni. Non so se nello svolgimento dell'attività di assistenza scavi lavorasse in coppia o da solo. Io ad esempio mi determinavo in base alle necessità del cantiere e in base al tipo di attività che doveva essere effettuata”. Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha Testimone_3 dichiarato: “Sono stato dipendente … dal 2017 al 2021 circa, con mansioni di autista e uso autospurgo. Io non vedevo lavorare il ricorrente perché lavoravamo su mezzi diversi. Ci incontravamo al momento della partenza dal deposito di via Mattei ed è capitato che lo incontrassi allo scarico in via Shakespeare. Non l'ho mai incontrato presso i depuratori Hera, anche se lo vedevo scaricare i fanghi, quindi immagino li caricasse. Non ricordo esattamente il periodo, però confermo, con le precisazioni sopra indicate che per il primo periodo di lavoro il ricorrente svolgeva le mansioni indicate nella prima parte del capitolo. Successivamente ha mutato la mansione svolgendo l'attività indicata nella seconda parte del capitolo come le modalità ivi indicate. Anche io svolgevo detta mansione ed ero caposquadra. Per quanto di mia conoscenza il ricorrente era caposquadra, ovvero responsabile del mezzo, almeno quando lo vedevo era lui a condurlo. Anzi posso dire di averlo visto sia condurre il mezzo sia sedere di fianco come secondo, non posso quindi affermar con certezza quale fosse il suo ruolo prevalente perché mi capitava di vederlo sia alla guida che al fianco dell'autista. Nello svolgimento dell'attività di assistenza scavi poteva lavorare sia da solo che in coppia, in base alle esigenze della giornata e del tipo di lavoro, come facevamo tutti, quando lavorava da solo utilizzava il canal jet … mi capitava di partire qualche minuto prima o arrivare qualche minuto dopo e non sempre lo incontravo sul luogo di lavoro. A volte lavoravo di notte, come tutti. Capitava in casi particolari quando si effettuavano interventi in centro a Bologna in determinati periodi dell'anno”. Il teste , dipendente dal 2018 al 2323 circa, con Testimone_4 mansioni di autista e uso auto spurgo fino al 2021, data in cui ha svolto solo mansioni di aiutante, affiancando l'autista, ha dichiarato: “Siamo stati colleghi di lavoro. Io ho lavorato con lui per circa 20 giorni, curando la sua formazione appena arrivò in azienda, in quanto ero esperto. Lo vedevo lavorare, sia quando partiva dal deposito, sia quando rientrava, Lo incontravo anche durante la giornata lavorativa, presso gli impianti Hera. Non ricordo esattamente il periodo, però confermo, che il ricorrente svolgeva le mansioni indicate nel capitolo. lavorava in coppia lo vedevo partire dal deposito alla guida del mezzo come CP_3 caposquadra per l'80% delle volte. Posso riferire la circostanza perché lavorava in coppia con colleghi che non avevano la patente e quindi non erano in grado di condurre il mezzo. Era il pagina 5 di 8 responsabile sia del mezzo che dei lavori da eseguire. Nello svolgimento dell'attività di assistenza scavi di solito lavorava in coppia, salvo che si trattasse di lavori non troppo complessi per i quali lavorava da solo … io non l'ho mai visto, ma posso dire che nei lavori di pulizia di fognature e scavi è necessario utilizzare il canal jet, anzi venivamo chiamati proprio per svolgere tale mansione”. La teste , dal 2018 al 2021 impiegata dell'ufficio Testimone_5 logistica prima presso la sede in via Mattei e poi in via del Tappezziere, ha dichiarato: “Vedevo lavorare il ricorrente sia al momento della partenza che al rientro a fine giornata … In base alle richieste di lavoro che ci arrivavano da Hera noi assegnavamo i mezzi agli addetti, quindi non vi era un'attribuzione fissa. In azienda vi erano circa 10/20 mezzi con 25/30 addetti e tutti gli addetti erano in grado di condurre gli stessi mezzi, salvo necessità di lavori per i quali serviva una patente speciale (per esempio per trasporti di rifiuti pericolosi) , ma non capitava mai perché non vi erano lavori di quel tipo. Quasi tutti i nostri addetti erano dotati di patente c ad eccezione di 2 o 3 … mi capitava di interfacciarmi con il ricorrente al quale, insieme al mio collega, , davo direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro. La nostra è Persona_1 un'attività sempre in evoluzione, oltre ad autospurgo e trasporto fanghi vi è anche la possibilità di fare attività di pulizie di vario genere e ispezioni etc. Il ricorrente ha avuto problemi di salute e spesso anche durante l'attività lavorativa non “era in forma” ovvero lamentava problemi alla schiena e di stanchezza e ricordo che per detti problemi ha rifiutato lavori ulteriori, ad esempio è capitato che quando gli si chiedeva di svolgere attività più pesanti rispetto ai normali viaggi, come la pulizia dei pozzetti stradali, lui rifiutava facendo presente la sua patologia. Non so se avesse limitazioni … Si è vero, ricordo di aver visto il ricorrente svolgere l'attività indicata nella prima parte del capitolo. Preciso però che il mezzo che utilizzava non era sempre lo stesso, come ho già riferito prima, può aver utilizzato il Volvo 4 assi, ma anche gli altri mezzi con i quali poteva tranquillamente svolgere l'attività indicata che segnalo trattasi di semplice lavoro di aspirazione e scarico fanghi, lavorazione tra le meno complesse che effettuavamo in azienda, e che il ricorrente svolgeva da solo. Io non c'ero al momento della sua assunzione ma ritengo che, come avviene per tutti, abbia svolto un periodo di formazione. Nel secondo periodo di lavoro ha svolto l'attività indicata nella seconda parte del capitolo, con le modalità indicate, preciso però che non era sempre lui alla guida del mezzo e quindi caposquadra, a volte era l'assistente. Non ricordo se fossero maggiori le volte in cui era alla guida o svolgeva attività di assistenza”. Il teste , dipendente Persona_1 della società resistente dal mese di marzo 2020 quale responsabile della logistica dell'unità locale di Bologna, ha dichiarato: “… non vi è un'assegnazione dei mezzi in dotazione fissa a un singolo lavoratore o a una determinata squadra, l'assegnazione avviene ogni giorno, alla sera, per il giorno successivo e dipende dalle esigenze del lavoro della giornata successiva. Naturalmente nel caso in cui il cantiere duri più di un giorno la squadra è generalmente sempre la stessa e anche la dotazione dei mezzi assegnati …Posso dire che il suo interesse era limitato alla guida dei mezzi, attività che peraltro è sostanzialmente limitata al trasporto del mezzo dalla sede della società al cantiere, per il resto svolgeva attività di assistenza alle attività degli altri colleghi. Posso dire che questo era quello di cui si lamentavano i colleghi
…sui mezzi vi erano una o più persone a seconda dei casi, raramente era una sola, normalmente erano due a volte anche tre. La necessità che vi fossero più persone non derivava da quella di guidare il mezzo, ma di svolgere le attività che con esso venivano fatte. Il ricorrente quasi mai era da solo;
preciso che l'addetto al mezzo è da solo soltanto nel caso in cui debba caricare o scaricare dei fanghi e nel caso in cui debba assistere per uno scavo;
pagina 6 di 8 normalmente era addetto al mezzo insieme a un'altra persona, a volte anche due … ricordo che si lamentava in generale di un senso di stanchezza e poi, in particolare, anche del mal di schiena tutte le volte che l'attività di sollevamento dei pesi coinvolgeva l'uso della schiena. Le lamentele erano continue, non posso dire tutti i giorni ma comunque tutte le settimane. Ricordo che spesso i suoi colleghi mi riferivano anch'essi di queste lamentele. Ricordo in particolare di un'occasione in cui era di ausilio a due colleghi in un cantiere stradale, in via Massarenti, dove doveva fare attenzione a che il traffico non intralciasse i lavori e le auto non fossero pericolose per l'attività di cantiere. Ricordo che mi chiamarono gli altri due colleghi che stavano lavorando perché erano impauriti dalle sue disattenzioni ed erano stanchi delle sue lamentele. In quell'occasione decisi di portarlo dal cantiere in capannone. I colleghi che lavoravano sul cantiere si chiamano e … è vero che i mezzi Testimone_3 Tes_2 variavano di volta in volta, quando il ricorrente era dipendente della società per guidare tutti quelli che servivano al carico e scarico dei liquami era necessario il possesso della patente C, ora non è più così, la società possiede mezzi di spurgo che possono essere guidati anche con la patente B. è vero che era sempre in coppia con un collega ma non è vero che era sempre lui a guidare. Non era caposquadra poiché normalmente era mandato a compiere le operazioni di spurgo con un collega che aveva maggiore esperienza di lui, nel senso che svolgeva quella attività da più tempo. Quando svolgeva attività di assistenza scavi, conduceva mezzi per la cui guida è necessaria la patente C;
è vero che faceva da supporto alla squadra edile, ma utilizzava il cd “canal jet” solo per aprire e chiudere l'acqua e così lavare le tubazioni;
non lo utilizzava per altre funzioni più complesse, come ad esempio quella di disincrostazione delle condotte e anche di disotturazione. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, fra il marzo del 2020 e l'agosto del 2021 avrà fatto l'assistenza scavi per circa 5 volte … Confermo che si è anche occupato di svolgere l'attività di assistenza scavi. Capitava che il ricorrente venisse assegnato altresì alla mansione lavaggio tubazioni dove era necessario l'uso del canal jet. Preciso che io non ero presente in cantiere e non l'ho mai visto svolgere tale mansione. Confermo che l'attività di assistenza scavi può consistere anche in semplice attività di attesa, in supporto alla ditta esterna che esegue la lavorazione. L'addetto interviene principalmente con l'aspirazione solo in caso di necessità su richiesta della ditta”. Dunque il teste ha confermato che il ricorrente conduceva una “motrice con Tes_2 cisterna Volvo 4 assi” per la conduzione della quale è necessario il possesso della patente C, con cui partiva dal deposito mezzi e raggiungeva i depuratori Hera ove caricava il mezzo dei fanghi esausti che poi scaricava presso l'impianto di smaltimento di Bologna. Ha aggiunto che dall'autunno del 2019 conduceva mezzi che variavano di volta in volta per i quali era necessario il possesso della patente C, da ultimo una “motrice con cisterna Iveco 2 assi”, con i quali partiva dal deposito mezzi di Bologna e raggiungeva i pozzetti fognari cittadini ove caricava il mezzo dei liquami per poi scaricare il contenuto presso l'impianto di smaltimento di Bologna in via Shakespeare. Nello svolgimento delle suddette mansioni operava in coppia con un collega. Nel medesimo periodo svolgeva inoltre, regolarmente, la cosiddetta attività di
“Assistenza scavi”, anche qui utilizzando mezzi per la conduzione dei quali è necessario il possesso della patente C: in caso di interventi di manutenzione dei tratti fognari era di supporto alla “squadra edile” aspirando i liquami e provvedendo al lavaggio delle tubazioni (mediante utilizzo del c.d. “Canal-jet”, al 90% delle volte in coppia con un collega. Le medesime circostanze sono state confermate dal teste in particolare l'uso del Canal-Jet, Testimone_4 circostanza confermata anche dal teste . Testimone_3
pagina 7 di 8 Ulteriore conferma dell'attività svolta è venuta anche dalla teste che ha Testimone_5 precisato che il ricorrente non conduceva esclusivamente la “motrice Volvo 4 assi” ma anche altri mezzi e che usava il “canal jet”, circostanza quest'ultima confermata dal teste Tes_6
, sia pure limitatamente ad alcune operazioni, e cioè per aprire e chiudere l'acqua e
[...] così lavare le tubazioni. Alla luce delle testimonianze, complessivamente considerate deve ritenersi che le mansioni svolte dal ricorrente sono da ricondurre al IV livello dell'“Area Conduzione”, in ragione del necessario possesso della patente C per la conduzione dei mezzi e della complessità delle attività espletate e degli strumenti utilizzati, in particolare il Canal-jet. Le domande del ricorrente devono essere accolte. Circa il quantum del credito vantato, nessuna specifica contestazione è stata mossa dalla società resistente, dunque la domanda deve essere accolta nella misura indicata. E infatti l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum del credito sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza dello stesso, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Cass. civ., sez. lav., n. 29236/17). Deve dunque essere accertato il diritto di alla retribuzione prevista per Parte_1
l'inquadramento nel livello IV del C.C.N.L. FISE Assoambiente Igiene Ambientale – Aziende Private e deve essere condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di €. 8.732,16. Parte_1
Su tale somma sono poi dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2044/23 R. G. LAV. svolto da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide:
1. accertato il diritto di alla retribuzione prevista per l'inquadramento nel Parte_1 livello IV del C.C.N.L. FISE Assoambiente Igiene Ambientale – Aziende Private, condanna al pagamento a favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
8.732,16, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi €. 3.150,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.3.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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