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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2024, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1574/2021
Verbale di Udienza del giorno 25 settembre 2024
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 25 settembre 2024 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento della svolta opposizione ed il rigetto del decreto ingiuntivo opposto;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta CP_1
la quale contesta quanto ex adverso prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i
[...]
propri atti e verbali di causa, insiste come in essi ,riportandosi alle difese già formulate nonché alle conclusioni in atto di comparsa di costituzione, specificando che dagli atti prodotti è provata la legittimità del credito ingiunto sia sull'an che sul quantum.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 25 settembre 2024, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1574/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_2
C.F..: , rappresentate e difese in virtù di procura in calce CodiceFiscale_2
all'atto di citazione in opposizione dall'avv. Erminio Torella, C.F.: C.F._3
elettivamente domiciliati come in atti
[...]
OPPONENTE
E
P. Iva C.F. , Controparte_1 Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea CodiceFiscale_4 Ornati (C.F. ,giusta procura alle liti allegata al ricorso per CodiceFiscale_5
decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 previo scardinamento dal ruolo del dott. ; Controparte_4
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del 12/08/2022 a differire l'udienza al
13/04/2023. All'esito dell'istruttoria all'udienza del giorno 08/02/2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_2
hanno svolto opposizione al decreto ingiuntivo n.168/2021, R.G. n. 230/2021, emesso in data 19.02.2021 dal Tribunale di Avellino con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 27.677,21oltre interessi e Controparte_1
spese del monitorio per rate insolute di finanziamento.
Le opponenti esponevano che in data 30.08.2007 sottoscriveva con Parte_1
la società del gruppo MPS, un contratto di finanziamento, nella specie CP_5
un prestito personale, dell'importo di euro 30.000,00 con rimborso totale di €
44.032,22 da estinguersi in 74 rate mensili dell'importo di euro 595,03 ciascuna, con fissazione di un tasso di interesse indicato in contratto pari al 10,95% TAN e di un
TAEG del 12,08%. In detto contratto era prevista anche la stipula di polizza assicurativa sulla propria vita con un costo a suo carico di euro 1.175,37 e spese di istruttoria per euro 450,00. Veniva altresì richiesta la sottoscrizione “a garanzia” della sig.ra madre della , titolare di pensione e proprietaria di Controparte_2 Pt_1
immobile. La debitrice provvedeva a saldare parzialmente il debito finchè nel Pt_1
2012, per problemi economici era costretta a sospendere il pagamento delle rate successive.
Nel mese di aprile del 2017 la sola sig.ra riceveva da Parte_1 CP_1
comunicazione di cessione del credito.
Le opponenti in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta in mancanza di prova della cessione del credito.
Nel merito contestavano che il contratto di finanziamento era privo dei requisiti prescritti dalla legge, non essendo nello stesso stato indicato esattamente né il TAN né il TAEG .Assumevano che nel contratto di finanziamento era previsto il TAN pari al
10,95% e il TAEG pari al 12,08%, valori non corrispondenti a quanto applicato atteso che non era stato calcolato il costo della polizza assicurativa, nonché delle spese periodiche collegate all'incasso delle rate, per cui il TAN effettivo applicato al contratto risultava pari a 13,224% mentre il TAEG risultava pari a 15,378%.
Le opponenti contestavano altresì la nullità dei criteri di calcolo degli interessi essendo previsto il rimborso del capitale con una rata fissa costante secondo il c.d. ammortamento alla francese, con superamento del tasso soglia usuraio da parte del tasso globale annuo, nonché l' illeggibilità delle clausole contrattuali dattiloscritte allegate al contratto di finanziamento.
La sig.ra nella sua qualità di garante, eccepiva la estinzione della Controparte_2
garanzia dalla stessa prestata e,comunque, la decadenza dall'azione di adempimento nei suoi confronti esercitata con il decreto opposto per decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.. evidenziando che l'istituto creditore, pur avendo la signora Pt_1
sospeso il pagamento delle rate alla fine dell'anno 2012, agiva in sede monitoria nei confronti del garante solo il 13.01.2021.
Alla luce delle suesposte motivazioni le opponenti così concludevano: “In via preliminare rigettare la pretesa di pagamento azionata dall'opposta nei confronti delle signore e per l'assoluto difetto di Parte_1 Controparte_2
legittimazione attiva della in via gradata, alla luce delle eccezioni Controparte_1
sollevate, rigettare la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente convenuta opposta nei confronti della signora in quanto assolutamente Parte_1
infondata e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente gradata, con riferimento alla posizione della signora , Parte_1
per le ragioni esposte in citazione procedere alla rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti, anche con l'ausilio di una CTU che sin da ora si richiede;
in ogni caso dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dalla signora CP_2
o l'intervenuta decadenza dell'azione nei confronti della stessa garante e,
[...]
quindi, dichiarare la stessa non più tenuta a pagare alcunché alla creditrice opposta o in subordine procedere anche con riferimento alla posizione della signora CP_2
alla rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti.
[...]
Vittoria di spese e competenze di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la deducendo di essere una Controparte_1
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo
4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3 e sostenendo la propria legittimazione attiva nel giudizio de quo derivante dal contratto CP di cessione intercorso tra la società cedente e la . e più precisamente da CP_6
una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.
Precisava l'opposta che in qualità di cessionaria era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali per cui si appalesava un difetto di legittimazione dell'odierna societá convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale.
L'opposta specificava altresì che aveva assolto all'obbligo di pubblicazione della cessione del credito mediante avviso sulla G.U. e di aver comunicato al debitore tale cessione unitamente al sollecito di pagamento.
Contestava altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata Sig.ra atteso che la stessa veniva indicata in contratto quale coobbligata e Controparte_2
quindi obbligata in solido con la debitrice ritenendo non fondata nella specie la figura del fideiussore così come richiamata dall'opponente.
Nel merito riteneva infondati i rilievi di controparte rivendicando la legittimità del contratto di finanziamento valido ed efficace tra le parti e contenente tutti i requisiti di legge ed evidenziando che il TAN (10,95%) e il TAEG (12,08%) contrattualmente pattuiti erano ben al di sotto del tasso soglia fissato per il periodo, così come riteneva infondati tutti gli altri rilievi mossi dalle opponenti.
Ritenuto quindi provato il credito documentalmente ed evidenziata la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, contrastate le avverse richieste istruttorie, l'opposta così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 168/2021, R.G. n.
230/2021, del 19.02.2021emesso dal Tribunale di Avellino.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, laSig.ra Parte_1
e/o la sig.ra al pagamento in favore della società della Controparte_2 Controparte_1
uguale o diversa(rispetto alla somma ingiunta pari ad € 27.677,21), maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Alla prima udienza di comparizione, il precedente Giudicante considerato allo stato l'eccessività in concreto degli interessi moratori maturati in applicazione della convenzione e ritenuto che l'opposizione nel resto non era sia fondata su prova scritta e di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla sorta capitale ivi riconosciuta ad € 20.000,oo e assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la proposizione della procedura di mediazione.
Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
Ritenuta la necessità veniva disposta CTU contabile e all'esito del deposito della relazione peritale, all'udienza del 08/02/2024, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
Come evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, il contratto di cessione del credito ha natura consensuale e quindi il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto del semplice accordo tra le parti (creditore cedente e cessionario), ai sensi dell'art. 1376 c.c., indipendentemente dal consenso del debitore ceduto, per il quale è normalmente indifferente eseguire la prestazione nei confronti di un creditore piuttosto che di un altro;
il cessionario, quindi, per effetto del consenso, assume la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione.
L'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o la notificazione della cessione sono viceversa necessarie per rendere efficace la cessione medesima anche nei confronti del debitore ceduto e, più precisamente, per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari: in sostanza, la cessione determina l'immediata efficacia traslativa del credito, cosicché il debitore, a seguito della cessione, diviene obbligato nei confronti del cessionario e non più del cedente ma, fino a quando è in buona fede, è liberato dalla propria obbligazione anche se paga al cedente, mentre l'accettazione o la notificazione della cessione valgono a rimuovere l'efficacia liberatoria di tale pagamento (in questo senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2011, n. 15364).
L'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in capo a per non avere la detta Società prodotto tutti i contratti di cessione dei CP_1
crediti.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, cfr. Cass. n. 31118 del 2017, Cass. 13/06/2019, n. 15884 e Cass.
10/02/2023, n. 4277). Più recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
7866/2024 , si è pronunciata nuovamente sul tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscano in giudizio per il recupero di crediti ricompresi in operazioni di cessione di crediti in blocco. In particolare la
Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 T.U.B.., dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. ….”
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente eccepito in opposizione che la documentazione prodotta da controparte non era idonea a dimostrare l'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco: di conseguenza, gravava sull'opposta l'onere di fornire una prova compiuta dell'inserimento del credito oggetto del giudizio nella suddetta operazione.
L'odierna opposta vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento tra le opponenti e società appartenente al Controparte_5
Gruppo Monte Paschi e presumibilmente pervenuto alla stessa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per effetto di una vicenda che non è stata adeguatamente allegata da
Successivamente, il credito sarebbe stato oggetto di un'operazione di Controparte_1
cessione in blocco disposta da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in favore di
Banca Ifis s.p.a.
In primo luogo, manca agli atti la prova del trasferimento del credito in capo a Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., né la ha allegato alcuna circostanza in CP_1
proposito..
Anche a voler superare questo preliminare rilievo, tuttavia, la prova della legittimazione non sarebbe raggiunta, dovendosi rilevare un ulteriore deficit probatorio che attiene alla cessione tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. o Consumit.s.p.a.
e Banca Ifis s.p.a.
Orbene, la società pretesa cessionaria in sede di comparsa si è limitata ad affermare la propria titolarità indicando di aver sottoscritto con Banca Ifis S.p.A., in data 16 gennaio
2017, un contratto di cessione di crediti pecuniari, a titolo oneroso e pro soluto, identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., e derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati, tra gli altri e per quello che qui interessa, da ed acquistati da Banca Ifis S.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione: CP_5
30/09/2002, 19/12/2002, 18/09/2013. A sostegno dell'ultima intervenuta cessione l'opponente depositava l'estratto della
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.21 del 18-2-2017, con la quale provvedeva a dare notizia dell'intervenuta cessione in blocco e l'atto di cessione da Banca Ifis s.p.a. a del 16.1.2017(v. doc. 4). Allo stato, quindi, non vi è sufficiente prova Controparte_1
della titolarità del rapporto di credito in capo all'opposta, giacché se è vero che quest'ultima ha prodotto l'atto di cessione Banca Ifis S.p.A. ed (cfr. Controparte_1
doc. n 7 fascicolo monitorio) è anche vero che non vi è prova del “primo anello” della catena di cessione dei crediti e, dunque, dell'atto con il quale Banca Ifis S.p.A. avrebbe acquistato il credito oggetto di causa dalla società che ha erogato il finanziamento all'opponente . Controparte_5
Dagli atti depositati, si ribadisce, non è possibile desumere con certezza che il credito oggetto dell'odierno giudizio sia stato oggetto degli atti di cessione allegati.
Nell'avviso in G.U., infatti, le categorie dei crediti oggetto della cessione a CP_1
sono indicate in modo generico ed inidoneo ad identificare con certezza il credito ceduto: invero si fa riferimento cumulativamente a “crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti i cui debitori siano persone fisiche;
crediti indicati nella lista depositata in data 11 gennaio 2017 presso il notaio Per_1
con studio in Firenze, via Masaccio, n. 187, rep. 47.690, racc. 23.467, nonché
[...]
presso la sede legale del Cessionario”. Nei contratti di cessione allegati, inoltre, non vi
è alcuno specifico riferimento ai singoli crediti ceduti;
in particolare, nel contratto di cessione tra Banca Ifis e si fa riferimento ad un “Allegato A.1. – Elenco CP_1
crediti”, che, tuttavia, non viene concretamente depositato. Tale allegato che dovrebbe contenere l'indicazione specifica dei singoli crediti ceduti, tuttavia allegato (come si legge nel contratto) sotto forma di documento informatico a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo supporto ottico non riscrivibile, non è stato prodotto in atti. non documenta, quindi, che fra i crediti oggetto delle cessioni vi sia anche il CP_1
credito nei confronti dell'opponente.
Tali indicazioni generiche dei criteri di cessione in blocco, nonché l'omesso deposito della lista dei crediti ceduti indicata in Gazzetta Ufficiale e nel secondo contratto di cessione, non permettono di avere la certezza che il credito oggetto del monitorio rientri tra quelli stipulati con oggetto della cessione prima a Banca Ifis e poi CP_5
all'odierna opposta CP_1
Tutti gli atti depositati dall'opposta documentano esclusivamente l'ultimo atto di cessione dei crediti, ma non dimostrano la precedente operazione di cartolarizzazione in forza delle quali il credito è pervenuto nella titolarità di Banca Ifis s.p.a.., che ne ha poi operato il trasferimento nei suoi confronti, avendo omesso di produrre il contratto di cessione o quantomeno la pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di avvenuta cessione, necessari ai fini della ricostruzione della vicenda successoria.
Ne consegue l'impossibilità di verificare se la ricorrente sia effettivamente titolare del credito per il quale ha agito, per averne fatto acquisto da un soggetto che in forza di precedenti atti di cessione ne era divenuto titolare. Né tale lacuna probatoria è stata in alcun modo colmata nella presente fase rilevato che l'opposta non ha versato in atti, neanche in sede di memorie istruttorie, documentazione dalla quale poter evincere la propria legittimazione.
E neppure soccorre l'allegata "lista dei crediti ceduti", che non presenta alcuna sottoscrizione, né certificazione, né alcun collegamento con il preteso "contratto di cessione" la semplice cessione in blocco dei crediti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale proprio perché sfornita dell'elenco dei crediti ceduti, almeno per quanto concerne la produzione versata in atti non consente di verificare l'inserimento del credito de quo nella cessione.
Né la circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata della avvenuta cessione
(valevole ai soli fini della efficacia della cessione nei confronti del debitore) – peraltro la cui ricezione non risulta documentata dagli avvisi prodotti da parte opposta, non integralmente leggibili - stante la contestazione dell'opponente circa la mancanza di prova della legittimazione attiva di è elemento idoneo a fornire la prova CP_1
della titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Anche la circostanza addotta da parte opposta di aver provato la cessione del credito anche con il deposito del contratto di finanziamento, che a suo dire può essere in possesso esclusivamente della cessionaria del credito, si osserva che il possesso di documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito. Pertanto il difetto di prova del primo trasferimento si riverbera automaticamente sul secondo e comporta l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo a del credito azionato. CP_1
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
Le ulteriori doglianze restano assorbite, poiché il difetto di titolarità attiva del rapporto
è motivo da solo sufficiente a fondare la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda creditoria nei confronti delle opponenti.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano in dispositivo ai minimi tabellari avuto riguardo al valore della causa e al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata. Restano definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie l' opposizione proposta da e Parte_1 Controparte_2
2)Per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. n.168/2021, R.G. n. 230/2021, emesso dal Tribunale di Avellino;
3) rigetta la domanda subordinata di parte opposta di condanna di parte opponente;
4) Condanna l' opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente
€ 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA se dovuta, con attribuzione ove richiesto. Restano definitivamente a carico dell'opposta le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 25 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale