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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 934 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina De Toni
e
POZZAN TA, C.F. , nata a [...] C.F._2
(VI) il 22.01.1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Farinon
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
1 OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di
divorzio n. 712/2021 pubblicata dall'intestato Tribunale il 07 aprile 2021:
1) La figlia minore , nata a [...] il [...], viene Persona_1
collocata in via prevalente presso il padre. La madre potrà incontrare e vedere
Per_
in libertà prendendo accordi direttamente con la figlia, ormai prossima diciassettenne. Per esigenze meramente anagrafiche la minore conserverà la residenza presso la madre.
Per_ 2) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di , fornendole vitto e alloggio, per il tempo in cui la figlia sarà presso di sé; i genitori suddivideranno al 50% tutte le altre spese rientranti nel mantenimento ordinario, nonché quelle straordinarie: per la loro individuazione si rinvia al
Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Per_ Il genitore che sosterrà una spesa per (sia essa ordinaria sia essa straordinaria) avrà cura di fornire il giustificativo (scontrino, ricevuta o fattura)
all'altro, sia ai fini del rimborso che per consentirgli la deduzione e/o detrazione della quota a suo favore.
La regolamentazione delle spese, con i relativi rimborsi e/o conguagli, avverrà
ogni mese.
L'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% tra i genitori, così come ogni altra deduzione e/o detrazione relativa alla figlia.
Attesi gli accordi di cui al punto 2) conseguentemente:
3) Dichiararsi cessato ogni obbligo di versamento a carico del signor Pt_1
2 Per_ e a favore della signora ZA per il mantenimento della figlia minore .
4) Spese legali della presente procedura compensate integralmente tra le parti.
Fermo il resto (Affidamento condiviso della minore, nessun assegno divorzile tra le parti e consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore).
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e
conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13.03.2025
e ZA TA hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 712/
2021 pubblicata in data 07.04.2021.
Per_ In particolare, le parti chiedono che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso il padre, con conseguente diritto di visita della madre;
che
Per_ sia disposto il mantenimento diretto di a carico di ciascun genitore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n.
712/2021 pubblicata il 07.04.2021, vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che la figlia minore , nata a [...] il 7 ottobre Persona_1
2008, sia collocata in via prevalente presso il padre. La madre potrà incontrare
Per_ e vedere in libertà prendendo accordi direttamente con la figlia, ormai prossima diciassettenne. Per esigenze meramente anagrafiche la minore conserverà la residenza presso la madre;
Per_
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di ,
fornendole vitto e alloggio, per il tempo in cui la figlia sarà presso di sé; i genitori suddivideranno al 50% tutte le altre spese rientranti nel mantenimento ordinario, nonché quelle straordinarie: per la loro individuazione si rinvia al
Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Per_ Il genitore che sosterrà una spesa per (sia essa ordinaria sia essa straordinaria) avrà cura di fornire il giustificativo (scontrino, ricevuta o fattura)
all'altro, sia ai fini del rimborso che per consentirgli la deduzione e/o detrazione della quota a suo favore. La regolamentazione delle spese, con i relativi rimborsi e/o conguagli, avverrà ogni mese.
L'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% tra i genitori, così come ogni altra deduzione e/o detrazione relativa alla figlia;
-dichiara cessato ogni obbligo di versamento a carico del signor e a Pt_1
Per_ favore della signora ZA per il mantenimento della figlia minore;
4 -fermo il resto;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 934 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.11.1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina De Toni
e
POZZAN TA, C.F. , nata a [...] C.F._2
(VI) il 22.01.1978, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Farinon
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti:
1 OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di
divorzio n. 712/2021 pubblicata dall'intestato Tribunale il 07 aprile 2021:
1) La figlia minore , nata a [...] il [...], viene Persona_1
collocata in via prevalente presso il padre. La madre potrà incontrare e vedere
Per_
in libertà prendendo accordi direttamente con la figlia, ormai prossima diciassettenne. Per esigenze meramente anagrafiche la minore conserverà la residenza presso la madre.
Per_ 2) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di , fornendole vitto e alloggio, per il tempo in cui la figlia sarà presso di sé; i genitori suddivideranno al 50% tutte le altre spese rientranti nel mantenimento ordinario, nonché quelle straordinarie: per la loro individuazione si rinvia al
Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Per_ Il genitore che sosterrà una spesa per (sia essa ordinaria sia essa straordinaria) avrà cura di fornire il giustificativo (scontrino, ricevuta o fattura)
all'altro, sia ai fini del rimborso che per consentirgli la deduzione e/o detrazione della quota a suo favore.
La regolamentazione delle spese, con i relativi rimborsi e/o conguagli, avverrà
ogni mese.
L'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% tra i genitori, così come ogni altra deduzione e/o detrazione relativa alla figlia.
Attesi gli accordi di cui al punto 2) conseguentemente:
3) Dichiararsi cessato ogni obbligo di versamento a carico del signor Pt_1
2 Per_ e a favore della signora ZA per il mantenimento della figlia minore .
4) Spese legali della presente procedura compensate integralmente tra le parti.
Fermo il resto (Affidamento condiviso della minore, nessun assegno divorzile tra le parti e consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio della minore).
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e
conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13.03.2025
e ZA TA hanno chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 712/
2021 pubblicata in data 07.04.2021.
Per_ In particolare, le parti chiedono che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso il padre, con conseguente diritto di visita della madre;
che
Per_ sia disposto il mantenimento diretto di a carico di ciascun genitore e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n.
712/2021 pubblicata il 07.04.2021, vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che la figlia minore , nata a [...] il 7 ottobre Persona_1
2008, sia collocata in via prevalente presso il padre. La madre potrà incontrare
Per_ e vedere in libertà prendendo accordi direttamente con la figlia, ormai prossima diciassettenne. Per esigenze meramente anagrafiche la minore conserverà la residenza presso la madre;
Per_
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di ,
fornendole vitto e alloggio, per il tempo in cui la figlia sarà presso di sé; i genitori suddivideranno al 50% tutte le altre spese rientranti nel mantenimento ordinario, nonché quelle straordinarie: per la loro individuazione si rinvia al
Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Per_ Il genitore che sosterrà una spesa per (sia essa ordinaria sia essa straordinaria) avrà cura di fornire il giustificativo (scontrino, ricevuta o fattura)
all'altro, sia ai fini del rimborso che per consentirgli la deduzione e/o detrazione della quota a suo favore. La regolamentazione delle spese, con i relativi rimborsi e/o conguagli, avverrà ogni mese.
L'assegno unico universale sarà suddiviso al 50% tra i genitori, così come ogni altra deduzione e/o detrazione relativa alla figlia;
-dichiara cessato ogni obbligo di versamento a carico del signor e a Pt_1
Per_ favore della signora ZA per il mantenimento della figlia minore;
4 -fermo il resto;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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