Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
3313/2025 rg
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Lavoro
Ordinanza
Il giudice dà atto che l'udienza del 11/04/2025 è stata sostituita da scambio di note tra le parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Risultano depositate note di trattazione.
Al riguardo, si fa presente come le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2024 siano debiti propri della società opponente, come si evince dalle buste paga.
Per quanto riguarda il TFR, lo stesso appare dovuto in parte a titolo di responsabilità solidale ed in parte quale debito proprio.
La quantificazione delle somme deriva da buste paga in atti.
Ciò detto, il contratto di affitto di azienda prevedeva espressamente la applicabilità dell'art. 2112 cc. Non trova quindi spazio l'affermazione contenuta in ricorso e nelle note di trattazione circa l'estraneità di tale debito alla responsabilità dell'odierna opponente.
Inoltre, le affermazioni sulla mancata continuità del rapporto di lavoro appaiono smentite dalle buste paga in atti che indicano piena continuità.
Il disconoscimento delle buste paga prodotte poi non rispetta i requisiti di legge difettando di precisione e chiarezza e risolvendosi eminentemente in una contestazione di merito sulla sussistenza del credito.
Irrilevante anche il fatto che la compagine sociale di sia mutata nell'ottobre CP_1
2024. Emerge che l'obbligazione assunta con il contratto del giugno 2024 non sia certo caducabile in virtù di tali fattori. Ulteriormente, deve farsi presente come la stessa difesa di parte opponente sembri considerare il passaggio di quote societarie come una nuova operazione ex art. 2112 cc tanto che valorizza l'antecedente cessione del rapporto di lavoro dell'opposto.
La cessione di quote sociali rimane atto interno alla società rispetto alla tutela accordata ex art. 2112 cc. che opera nei confronti della , alle cui dipendenze il lavoratore è CP_1
transitato il 1.7.2024. Ogni diversa interpretazione che valorizza la nozione “di proprietà” della società appare estranea all'art. 2112 cc. e alle sue garanzie.
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non costituisce una ragione per sospendere la provvisoria esecuzione in quanto ciò CP_2
equivarrebbe a una sostanziale fiscalizzazione degli oneri retributivi e delle garanzie civilistiche;
si farebbe così gravare sulla collettività un debito nascente dalla libera attività imprenditoriale senza prima escutere le garanzie civilistiche.
Inoltre, non appare idonea a giustificare la sospensione della provvisoria esecuzione l'operazione di ristrutturazione aziendale della Nel bilanciamento tra diritti, deve CP_1
ritenersi che l'ordinamento appresti strumenti per le società che vogliono ristrutturare il proprio debito ma, in assenza di tali procedure legali, non si possono certamente paralizzare le pretese dei lavoratori creditori. Né la presenza di ulteriori procedure esecutive può essere una motivazione per sospendere la provvisoria esecuzione;
di contro appare argomento a favore della tesi opposta (così come non lo è il bilancio).
Per quanto riguarda gli acconti per € 2500,00 per essi solo si può concedere la sospensione. La sospensione è ben possibile sia concessa parzialmente, favorendo il sistema (arg. ex art. 648 cpc) la possibilità di una provvisoria esecuzione parziale.
La circostanza che il precetto intimato abbia tenuto conto di tali anticipi non elide la necessità di sospendere in parte qua il decreto anche in vista della decisione finale nel merito.
Pertanto, la sospensione può essere accordata nei limiti di € 2500,00 (per la stessa cifra indicata in sede di opposizione. Non rileva neppure che parte opposta abbia lordizzato in sede di precetto tale cifra dovendosi attenere alla richiesta ed invero non essendo metodo doveroso alla luce di Cass. 13164/2018). Si rigetta per il resto.
Pqm
Accorda la sospensione richiesta di sospensione nei limiti di € 2500,00; rigetta per il resto.
Data l'esigenza di celere definizione della questione, anticipa il merito al 6.6.25.
Si comunichi.
Lecce, 14/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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