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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4049/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Lilian Petrelli;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Antonietta Spagnolo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a AN in data 17/03/2007 e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte I, anno 2007). Hanno R.G.V.G. 4049/2024
precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Copertino, 10/04/2007) e , 15/02/2010). Persona_2 Per_3
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
a) i coniugi e vivranno separati nel mutuo Parte_1 CP_1 rispetto;
b) i figli minori, (C.F. e Persona_1 C.F._3
(C.F. ), sono affidati Persona_2 C.F._4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra le decisioni di maggiore CP_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
c) i figli minori, e , Persona_1 Persona_2 continueranno a risiedere con la madre, SI.ra , presso la CP_1 residenza familiare, sita attualmente in AN (Le) in Via Leverano
n. 4 Piano 1, mentre il SI. compatibilmente ai propri Parte_1 impegni lavorativi, potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo: • lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle
22 (nel periodo estivo dalle 18 alle 23); a settimane alterne, i figli staranno con il padre dal sabato dall' uscita di scuola o dalle ore 14,00 in assenza di lezioni scolastiche fino al lunedì mattina. • nel periodo delle feste natalizie, salvo diversi accordi, i figli trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dal 23 Dicembre al 27 Dicembre con un genitore e dal
28 Dicembre al 1° Gennaio con l'altro. Nelle festività pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il Sabato Santo e il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta e il Martedì successivo con
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l'altro; • nel periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi;
periodo, questo, che dovrà essere concordato con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno • i figli festeggeranno il proprio compleanno ed il proprio onomastico con entrambi i genitori, i quali, nel superiore interesse dei figli, cureranno di organizzare un' unica festa, ripartendo tra loro in eguale misura i relativi costi;
del pari, i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità; • i figli parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore
(compleanno, onomastico, festa del papà, festa della mamma, ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale (nonni, zii e cugini), a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere. Del pari, trascorreranno con ciascun genitore ed in modo alternato tra loro le festività del 1/11, 8/12, vacanze di Carnevale, 25/4, 1/5 e 2/6;
d) la SI.ra , attualmente disoccupata, si impegna a cercare, CP_1 sin da ora, una stabile occupazione lavorativa;
allo stato, non invoca per sé alcun provvedimento di contenuto economico;
e) il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) per il mantenimento dei figli entro il giorno 10 di ogni mese attraverso un bonifico bancario da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
f) le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportive, parascolastica e ricreativa - purché preventivamente concordate - (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g) i sig.ri e si danno reciproco consenso al Parte_1 CP_1 rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto;
h) nessun altro vincolo patrimoniale tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
[...]
i) tutte le spese e le competenze legali inerenti il presente atto e, comunque, ogni spesa ulteriore e necessaria per la formalizzazione di
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tale accordo, nonché connesse con la procedura di separazione, saranno interamente ripartite tra i sig.ri e . Parte_1 CP_1
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 30/09/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione integrativa: per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Nell'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene opportuno precisare che, in difetto di diversa indicazione da parte dei coniugi, il contributo a carico di per il mantenimento dei figli deve Parte_1 intendersi imputato nella misura di € 250,00 per ciascun figlio.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4049/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 30/09/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
4 R.G.V.G. 4049/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (MESAGNE Parte_1
(BR), 15/10/1981) e (LECCE (LE), 19/09/1987) alle CP_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31/01/2025 e con la precisazione di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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