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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 01.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 682/2022
TRA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Romano
Cardaropoli, elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
SI AN, nata a [...] l'[...] e SI AR, nato a [...]
l'1.12.1960, rapp.ti e difesi, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Leonardo Cocco, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via
Tanucci n. 97
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – equo indennizzo per causa di servizio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2022 e ritualmente notificato Poste Italiane Spa proponeva opposizione avverso il d.i. n. 562/2021 reso in data 12 novembre 2021 e notificato in data 21.12.2021 contenente l'ingiunzione al pagamento in favore dei
1 ricorrenti della somma di € 44.679,69, a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo oltre le spese liquidate. A sostegno dell'opposizione deduceva che la somma ingiunta non era congrua e che l'importo da erogare riferito alla 5^ ctg. Max era pari ad € 26.878,88, ridotto del 50%, avendo il sig. MA, loro dante causa, superato gli anni 60 alla data di richiesta del riconoscimento. Conseguentemente affermava che in ragione della detta riduzione al
50% l'importo da riconoscere agli eredi del sig. MA ammontava ad € 13.439,44, come da analitici calcoli indicati in ricorso. Tanto premesso, concludeva chiedendo revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 562/2021, in quanto inammissibile ed infondato per l'assenza dei requisiti previsti dalla legge, e, comunque, infondato ed erroneo nel suo ammontare;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi, previa revoca del decreto, come dovuta la somma di € 26.015,43. Vinte le spese.
Si costituivano gli opposti MA NI e MA AR, deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta. In particolare, evidenziavano che l'ammontare complessivo oggetto di ingiunzione era già stato decurtato del 50 % previsto dalla specifica normativa. Assumevano che l'opponente si era limitato ad asserire un diverso importo rispetto a quello ingiunto senza alcuna allegazione né elemento di prova, ciò anche in ordine alla decorrenza degli interessi e rivalutazione indicata da parte opponente nella data del 24.3.2000, data del tutto avulsa dal contesto fattuale oggetto del giudizio. Assumevano, in ogni caso, che la genericità delle contestazioni e delle relative allegazioni. Ribadivano la corretta determinazione del quantum e concludevano chiedendo, previa declaratoria di provvisoria esecutorietà ex art 648 cpc, rigettarsi la proposta opposizione e confermarsi il decreto opposto e condannarsi
Poste Italiane S.p.a in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di € 44.4679,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria successivi al 30.06.2021 e fino al soddisfo. Vinte le spese con attribuzione.
Acquisiti agli atti e i documenti prodotti, la causa veniva rinviata per la discussione, ammessa ed espletata la consulenza tecnica in materia contabile, la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio.
*****
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre
1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Nel caso di specie parte opponente contesta la somma riconosciuta in sede monitoria derivante dalla quantificazione degli importi di cui alla sentenza di condanna n.
1598/2012, passata in giudicato (cfr. doc. in atti) evidenziando che la somma richiesta è stata erroneamente calcolata non essendo stata operata la decurtazione del
3 50%, avendo l'originario ricorrente 60 anni al momento del riconoscimento della prestazione (04.11.1991) e conseguente ricalcolo sia degli interessi che della rivalutazione monetaria.
Parte opposta contesta l'avverso dedotto evidenziando, oltre alla genericità della contestazione e la carenza di un criterio di calcolo intellegibile, la correttezza del proprio calcolo.
Ritenuta la necessità di accertare il merito della pretesa, considerata la natura di giudizio ordinario di cognizione propria della procedura monitoria, la giudicante nominava un consulente in materia contabile che procedeva ad espletare l'incarico conformemente ai quesiti (cui si rinvia in tale sede).
Orbene la consulente, assumendo quale base di calcolo il reddito così come indicato nelle buste paga versate in atti (la più recente rispetto alla domanda era quella del
1994), conclude, dopo aver operato anche le decurtazioni per il raggiungimento del
60esimo anno al momento del riconoscimento, che le somme spettanti agli eredi sono pari ad euro “14.799,86 a titolo di indennizzo per causa di servizio mentre le differenze dovute per rivalutazione monetaria ed interessi legali al 31.03.2024 (data in cui si è proceduto al computo per la rivalutazione) sono pari ad € 19.819,76 per interessi legali e € 11.226,11 per rivalutazione monetaria.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente sono state in parte contestate dal ctp sia di parte ricorrente che di parte resistente ma le censure sono del tutto prive di pregio e devono essere disattese da questa giudicante. In particolare quelle del ctp di parte opponente sono state formulate genericamente e non possono comprendersi, funditus, quindi, i motivi di contestazione mentre quelli di parte opposta sono del tutto prive di sostrato documentale per cui resta la base di calcolo individuata dalla consulente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, previa revoca del d.i. opposto parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro complessivi 45845,73 importo su cui corrispondere interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31.03.2024. Al riguardo giova precisare che la condanna specifica ad un quantum maggior del petitum scaturisce anche dalle voci accessorie maturate medio tempore, con la conseguenza che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione.
Le spese di ctu, invece, si pongono in solido tra parte ricorrente e resistente. La giudicante sul punto condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in
4 essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass.
n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa.
Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006, 2858/1999).
Le spese di lite, considerata la doppia fase di giudizio, si pongono a carico d parte opposta e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 562/21 opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 45845,73 importo su cui corrispondere interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31.03.2024.
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che, comprensive di quelle della fase monitoria, liquida in complessivi € 3700,00 oltre
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
c) pone in soldo tra le parti le spese di ctu liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 01 aprile 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 01.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 682/2022
TRA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Romano
Cardaropoli, elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
E
SI AN, nata a [...] l'[...] e SI AR, nato a [...]
l'1.12.1960, rapp.ti e difesi, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Leonardo Cocco, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via
Tanucci n. 97
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – equo indennizzo per causa di servizio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2022 e ritualmente notificato Poste Italiane Spa proponeva opposizione avverso il d.i. n. 562/2021 reso in data 12 novembre 2021 e notificato in data 21.12.2021 contenente l'ingiunzione al pagamento in favore dei
1 ricorrenti della somma di € 44.679,69, a titolo di equo indennizzo per causa di servizio, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo oltre le spese liquidate. A sostegno dell'opposizione deduceva che la somma ingiunta non era congrua e che l'importo da erogare riferito alla 5^ ctg. Max era pari ad € 26.878,88, ridotto del 50%, avendo il sig. MA, loro dante causa, superato gli anni 60 alla data di richiesta del riconoscimento. Conseguentemente affermava che in ragione della detta riduzione al
50% l'importo da riconoscere agli eredi del sig. MA ammontava ad € 13.439,44, come da analitici calcoli indicati in ricorso. Tanto premesso, concludeva chiedendo revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 562/2021, in quanto inammissibile ed infondato per l'assenza dei requisiti previsti dalla legge, e, comunque, infondato ed erroneo nel suo ammontare;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi, previa revoca del decreto, come dovuta la somma di € 26.015,43. Vinte le spese.
Si costituivano gli opposti MA NI e MA AR, deducendo l'infondatezza dell'opposizione proposta. In particolare, evidenziavano che l'ammontare complessivo oggetto di ingiunzione era già stato decurtato del 50 % previsto dalla specifica normativa. Assumevano che l'opponente si era limitato ad asserire un diverso importo rispetto a quello ingiunto senza alcuna allegazione né elemento di prova, ciò anche in ordine alla decorrenza degli interessi e rivalutazione indicata da parte opponente nella data del 24.3.2000, data del tutto avulsa dal contesto fattuale oggetto del giudizio. Assumevano, in ogni caso, che la genericità delle contestazioni e delle relative allegazioni. Ribadivano la corretta determinazione del quantum e concludevano chiedendo, previa declaratoria di provvisoria esecutorietà ex art 648 cpc, rigettarsi la proposta opposizione e confermarsi il decreto opposto e condannarsi
Poste Italiane S.p.a in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di € 44.4679,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria successivi al 30.06.2021 e fino al soddisfo. Vinte le spese con attribuzione.
Acquisiti agli atti e i documenti prodotti, la causa veniva rinviata per la discussione, ammessa ed espletata la consulenza tecnica in materia contabile, la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio.
*****
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre
1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Nel caso di specie parte opponente contesta la somma riconosciuta in sede monitoria derivante dalla quantificazione degli importi di cui alla sentenza di condanna n.
1598/2012, passata in giudicato (cfr. doc. in atti) evidenziando che la somma richiesta è stata erroneamente calcolata non essendo stata operata la decurtazione del
3 50%, avendo l'originario ricorrente 60 anni al momento del riconoscimento della prestazione (04.11.1991) e conseguente ricalcolo sia degli interessi che della rivalutazione monetaria.
Parte opposta contesta l'avverso dedotto evidenziando, oltre alla genericità della contestazione e la carenza di un criterio di calcolo intellegibile, la correttezza del proprio calcolo.
Ritenuta la necessità di accertare il merito della pretesa, considerata la natura di giudizio ordinario di cognizione propria della procedura monitoria, la giudicante nominava un consulente in materia contabile che procedeva ad espletare l'incarico conformemente ai quesiti (cui si rinvia in tale sede).
Orbene la consulente, assumendo quale base di calcolo il reddito così come indicato nelle buste paga versate in atti (la più recente rispetto alla domanda era quella del
1994), conclude, dopo aver operato anche le decurtazioni per il raggiungimento del
60esimo anno al momento del riconoscimento, che le somme spettanti agli eredi sono pari ad euro “14.799,86 a titolo di indennizzo per causa di servizio mentre le differenze dovute per rivalutazione monetaria ed interessi legali al 31.03.2024 (data in cui si è proceduto al computo per la rivalutazione) sono pari ad € 19.819,76 per interessi legali e € 11.226,11 per rivalutazione monetaria.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente sono state in parte contestate dal ctp sia di parte ricorrente che di parte resistente ma le censure sono del tutto prive di pregio e devono essere disattese da questa giudicante. In particolare quelle del ctp di parte opponente sono state formulate genericamente e non possono comprendersi, funditus, quindi, i motivi di contestazione mentre quelli di parte opposta sono del tutto prive di sostrato documentale per cui resta la base di calcolo individuata dalla consulente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, previa revoca del d.i. opposto parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro complessivi 45845,73 importo su cui corrispondere interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31.03.2024. Al riguardo giova precisare che la condanna specifica ad un quantum maggior del petitum scaturisce anche dalle voci accessorie maturate medio tempore, con la conseguenza che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione.
Le spese di ctu, invece, si pongono in solido tra parte ricorrente e resistente. La giudicante sul punto condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in
4 essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass.
n.25179/2013; n.28094/2009).
“Il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa.
Non risulta, difatti, in tal modo violato il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 cod. proc. civ.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (Cass. n. 23522 del 5/11/2014; n. 17953 del 08/09/2005; confermata da Cass. 22122/2009, 21701/2006, 2858/1999).
Le spese di lite, considerata la doppia fase di giudizio, si pongono a carico d parte opposta e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 562/21 opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 45845,73 importo su cui corrispondere interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 31.03.2024.
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che, comprensive di quelle della fase monitoria, liquida in complessivi € 3700,00 oltre
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
c) pone in soldo tra le parti le spese di ctu liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 01 aprile 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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