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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/05/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 24 maggio 2024, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 260/2023 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Iolanda Alida C.F._1
Dibiase ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Ripacandida, alla via Candida n. 125, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino - Roma, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 01.02.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 18.03.2023 si è costituito l' ed ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 24 maggio 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Sulla base delle contestazioni della parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU, conferendo il relativo incarico al dott. Persona_2
Il C.T.U., sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del beneficio in esame con decorrenza dal 15.04.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla
2 sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, va posto a carico di CP_1
l'importo di euro 1.348,50, oltre accessori di legge, e a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite della fase ATP, in applicazione del suddetto verbale, il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (ivi compresa l'epoca della visita della commissione medica), comporta la liquidazione dell'importo di euro 764,00, oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 01.02.2023, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 15.04.2022;
b) in relazione al presente giudizio condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.348,50, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) in relazione alla fase ATP, previa compensazione della metà, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 764,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
3 d) pone in via definitiva a carico dell' CP_1
con separato decreto.
Potenza, 24 maggio 2024.
4
le spese di C.T.U, già liquidate
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis