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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3414 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.03.1937 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ricciuto (c. f.
presso il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Napoli, alla Via Vecchia Poggioreale n. 14- indirizzo PEC
Email_1
Opponente
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Venezia Mestre (VE) Controparte_1
alla Via Terraglio n. 63 (C.F. , già quale P.IVA_1 Controparte_1
conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. con domicilio eletto presso l'Avv. C.F._3 Paoloandrea Monticelli (C.F. sito in Napoli, C.F._4
alla via Francesco Crispi, n. 62, P.E.C.
Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 3 marzo 2023 e iscritto a ruolo il 13 marzo, il sig. proponeva Parte_1
opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 5284/22, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22 dicembre 2022
(R.G.N.13185/2022) e notificato in data 24 gennaio 2023.
Il titolo monitorio richiamato gli ingiungeva di pagare, in favore della società la somma complessiva di € 6.987,84 oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, quale credito derivante da un contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con
[...]
, successivamente confluito nella titolarità Controparte_3
dell'odierna parte opposta in virtù di plurime attività di cartolarizzazione di crediti, effettuate ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente effettuava in primo luogo il disconoscimento, ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., della documentazione contrattuale prodotta dall'opposta in sede monitoria e posta alla base del decreto ingiuntivo, rilevando, in ogni caso, la non riconducibilità delle stesse alla sua persona.
In secondo luogo, rilevava la carenza di legittimazione attiva della società opposta e in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito eventualmente maturato.
2
R.g.a.c.c. 3414/2023 Per l'effetto chiedeva al Tribunale di revocare del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società finanziaria opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 29 maggio 2023, con la quale chiedeva al
Tribunale di rigettarsi l'opposizione di controparte, ritenuta infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto munendolo di provvisoria esecutività, e in subordine di accertare comunque l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente con relativa statuizione di condanna, oltre a quella relativa alle spese processuali in suo favore.
***
All'esito della udienza del 17 ottobre 2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e rilevato il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, che costituisce, in materia di contratti bancari, condizione di procedibilità della domanda, così come previsto dall'art. 5, co. 1bis, D.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando il processo alla data del 27 febbraio 2024.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria come da verbale negativo presente in atti, e il processo perveniva in seguito all'udienza dell' 11 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei
3
R.g.a.c.c. 3414/2023 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Occorre, quindi, verificare in via prioritaria, in quanto questione potenzialmente assorbente ai fini della decisione in esame, se l'opposta abbia fornito sufficienti elementi documentali atti a Controparte_1
provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che essa ha sostenuto di essere creditrice della somma ingiunta con il provvedimento monitorio opposto, in virtù del seguente rapporto contrattuale:
• Contratto di finanziamento personale n. 10198383, stipulato dal sig. con , il cui credito insoluto pari Pt_1 Controparte_3
ad euro 6.987,84, oltre interessi legali e moratori, successivamente confluito nella titolarità dell'odierna parte opposta in virtù di plurime attività di cartolarizzazione di crediti, effettuate ai sensi della legge
130/1999 e dell'art. 58 TUB. Con riferimento alla questione in oggetto, risulta inequivocabilmente manifesto l'errore materiale in cui
è incorsa parte opposta, la quale, per un refuso, ha allegato al ricorso
4
R.g.a.c.c. 3414/2023 monitorio un contratto del tutto diverso da quello che costituisce il fondamento della presente controversia. In questo giudizio, tuttavia, parte opposta ha, provveduto a depositare il contratto originale, regolarmente identificato con il numero 10198383.
• Invero, in merito all' an della pretesa avanzata, va innanzitutto dato atto che parte opposta ha depositato in giudizio (in originale ed in copia) la documentazione contrattuale posta alla base del credito ingiunto (cfr. all. ti fascicolo monitorio e comparsa di costituzione), debitamente sottoscritta dall'odierno opponente. Sul punto, appare inammissibile il disconoscimento della documentazione prodotta effettuato dall'opponente ex art. 2714 e ss. c.c. (cfr. atto di citazione), posto che, quanto al disconoscimento delle copie prodotte, esso appare, oltre che eccessivamente generico, non facendo esso alcun riferimento alle eventuali difformità delle copie rispetto agli originali, in ogni caso superato dall'avvenuto deposito in giudizio degli originali dei contratti posti alla base dell'ingiunzione.
Quanto poi al disconoscimento delle sottoscrizioni poste in calce al contratto, si osserva che esso appare incompatibile con le risultanze istruttorie del processo, ed in particolare con il contenuto dell'estratto conto integrale del rapporto contrattuale depositato da parte opposta dalla cui lettura è agevolmente evincibile che l'opponente ha parzialmente eseguito ed adempiuto il contratto posto alla base del credito ingiunto, provvedendo al rimborso parziale degli importi finanziati.
Va pertanto richiamato ed applicato sul punto, l'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime formatosi in materia, in virtù del
5
R.g.a.c.c. 3414/2023 quale “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. (cfr. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ.
10949/2012).
Per l'effetto, il contegno extraprocessuale dell'opponente, che ha provveduto al pagamento di parte degli importi dovuti in virtù del contratto disconosciuto, implica inevitabilmente la sua implicita rinuncia all'eccezione di cui all'art. 214 c.p.c., dovendosi concludere per la piena validità ed efficacia del contratto parzialmente eseguito.
In merito al quantum della pretesa avanzata da la lettura Controparte_1
dei richiamati estratti conto dei rapporti contrattuali consente poi di poter ricostruire l'ammontare del credito vantato nell'esatto importo ingiunto con il provvedimento monitorio opposto.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione depositata da parte opposta appare sufficiente a ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale intrattenuto dall'opponente con la sua dante causa, essendo possibile individuare la data di erogazione delle somme finanziate, le singole rate di rientro pagate dall'opponente, le singole rate non adempiute, la data di decadenza dal beneficio del termine e il relativo saldo negativo alla chiusura, comprensivo di capitale e interessi contrattualmente pattuiti.
6
R.g.a.c.c. 3414/2023 2. Ciò premesso, parte opponente ha, innanzitutto, contestato la legittimazione attiva di parte opposta, ritenendo non opponibili nei suoi confronti le diverse cessioni del credito.
Va, quindi, verificato se abbia fornito sufficienti Controparte_1
elementi atti a provare la sua titolarità in senso sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire se abbia effettivamente comprovato di aver acquisito il credito derivante dal rapporto contrattuale richiamato, nell'ambito delle attività di cartolarizzazione descritte nel ricorso monitorio e nel suo atto introduttivo.
La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore (in senso sostanziale) dimostrare e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione senza tuttavia fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Costituisce infatti principio ormai consolidato quello secondo il quale
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).
A sostegno di tale ricostruzione fattuale, ha depositato Controparte_1
in giudizio l'estratto della G.U. dell'operazione di cartolarizzazione tra
(originaria titolare del credito controverso) e Controparte_3
7
R.g.a.c.c. 3414/2023 ove risultano sufficientemente individuati i crediti CP_4
inclusi nella cessione.; copia del contratto di cessione tra quest'ultima e l'odierna opposta e altresì, la comunicazione di avvenuta cessione all'odierno opponente (all. 6), con la quale veniva attestato il trasferimento del credito in favore dell'odierna opposta ed invitato l'opponente a versare il residuo insoluto in favore di quest'ultima.
Inoltre, ha depositato, sia pur in forma omissata, l'elenco dei crediti ceduti nell'alveo delle singole operazioni dal quale emergerebbe la effettiva ricomprensione dei singoli crediti vantati dalle cedenti nei confronti del sig. Pt_1
nelle operazioni di cessione in blocco richiamate (all.8 comparsa di costituzione).
Parte opposta ha, quindi, fornito piena prova della titolarità del credito azionato e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva, avendo dimostrato l'avvenuta cessione del credito in blocco tanto sotto il profilo formale e pubblicitario quanto sotto il profilo sostanziale, con individuazione dello specifico credito vantato nei confronti del debitore ceduto.
3. Infine, l'opponente ha eccepito che sia comunque maturata la prescrizione in ordine alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, ritenendo ampiamente spirato il termine alla data di presentazione della domanda monitoria.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, va considerato che il credito azionato in giudizio deriva da un contratto di finanziamento personale e cioè il contratto n.
10198383. Esso deve considerarsi alla stregua di rapporti di durata,
8
R.g.a.c.c. 3414/2023 contrassegnati dall'unicità del rapporto e dell'obbligazione restitutoria nascente in capo al soggetto finanziato, nonostante il suo frazionamento in più versamenti periodici previsto dal piano di ammortamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione da applicare è quello ordinario (decennale) previsto dall'art. 2946 c.c., e che il dies a quo a partire dal quale il predetto termine deve iniziare a calcolarsi risulta quello della scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore.
Sul punto risulta incontroverso l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n.
4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti“ (Corte di Cassazione sentenza del
8 agosto 2013, n. 18951).
Nel caso che occupa, il contratto concluso dall'opponente con la risale al 30 giugno 2003 e prevedeva la restituzione Controparte_3
del capitale finanziato, in n.72 rate mensili.
Nello specifico, a seguito del prolungato inadempimento delle rate previste nel rispettivo piano di ammortamento, veniva comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine, con missiva del 29
9
R.g.a.c.c. 3414/2023 maggio 2012. Parte opposta ha provveduto ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione (decorrente come detto dalla data di decadenza del beneficio del termine avvenuta il 29 maggio
2012) mediante l'invio all'odierno opponente di lettera raccomandata del 1.02.2022, con cui ha comunicato alla stessa l'intervenuta cessione del credito con contestuale diffida di pagamento.
Tale diffida, contenente l'invito al debitore ad adempiere l'intera somma residua relativa al rapporto contrattuale hanno, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, validamente interrotto il termine prescrizionale a partire dalla data di ricezione, con la conseguenza che esso non risulta spirato alla data di presentazione della domanda giudiziale.
Pertanto, l'opposizione spiegata va definitivamente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte opposta, avendo a parametro i criteri di cui al D.M. 55/2014 (e s.m.i.), ancorati ai valori minimi, avuto riguardo al valore della lite e alla non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi
10
R.g.a.c.c. 3414/2023 professionali, oltre anticipazioni forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovute come per legge.
Aversa, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 3414/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3414 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.03.1937 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ricciuto (c. f.
presso il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Napoli, alla Via Vecchia Poggioreale n. 14- indirizzo PEC
Email_1
Opponente
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Venezia Mestre (VE) Controparte_1
alla Via Terraglio n. 63 (C.F. , già quale P.IVA_1 Controparte_1
conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. con domicilio eletto presso l'Avv. C.F._3 Paoloandrea Monticelli (C.F. sito in Napoli, C.F._4
alla via Francesco Crispi, n. 62, P.E.C.
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Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 3 marzo 2023 e iscritto a ruolo il 13 marzo, il sig. proponeva Parte_1
opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 5284/22, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22 dicembre 2022
(R.G.N.13185/2022) e notificato in data 24 gennaio 2023.
Il titolo monitorio richiamato gli ingiungeva di pagare, in favore della società la somma complessiva di € 6.987,84 oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura monitoria, quale credito derivante da un contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con
[...]
, successivamente confluito nella titolarità Controparte_3
dell'odierna parte opposta in virtù di plurime attività di cartolarizzazione di crediti, effettuate ai sensi della legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente effettuava in primo luogo il disconoscimento, ex artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c., della documentazione contrattuale prodotta dall'opposta in sede monitoria e posta alla base del decreto ingiuntivo, rilevando, in ogni caso, la non riconducibilità delle stesse alla sua persona.
In secondo luogo, rilevava la carenza di legittimazione attiva della società opposta e in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito eventualmente maturato.
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R.g.a.c.c. 3414/2023 Per l'effetto chiedeva al Tribunale di revocare del decreto ingiuntivo opposto con condanna della società finanziaria opposta alla rifusione delle spese di lite.
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Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 29 maggio 2023, con la quale chiedeva al
Tribunale di rigettarsi l'opposizione di controparte, ritenuta infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto munendolo di provvisoria esecutività, e in subordine di accertare comunque l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente con relativa statuizione di condanna, oltre a quella relativa alle spese processuali in suo favore.
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All'esito della udienza del 17 ottobre 2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e rilevato il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, che costituisce, in materia di contratti bancari, condizione di procedibilità della domanda, così come previsto dall'art. 5, co. 1bis, D.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando il processo alla data del 27 febbraio 2024.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria come da verbale negativo presente in atti, e il processo perveniva in seguito all'udienza dell' 11 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei
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R.g.a.c.c. 3414/2023 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
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1. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Occorre, quindi, verificare in via prioritaria, in quanto questione potenzialmente assorbente ai fini della decisione in esame, se l'opposta abbia fornito sufficienti elementi documentali atti a Controparte_1
provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che essa ha sostenuto di essere creditrice della somma ingiunta con il provvedimento monitorio opposto, in virtù del seguente rapporto contrattuale:
• Contratto di finanziamento personale n. 10198383, stipulato dal sig. con , il cui credito insoluto pari Pt_1 Controparte_3
ad euro 6.987,84, oltre interessi legali e moratori, successivamente confluito nella titolarità dell'odierna parte opposta in virtù di plurime attività di cartolarizzazione di crediti, effettuate ai sensi della legge
130/1999 e dell'art. 58 TUB. Con riferimento alla questione in oggetto, risulta inequivocabilmente manifesto l'errore materiale in cui
è incorsa parte opposta, la quale, per un refuso, ha allegato al ricorso
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R.g.a.c.c. 3414/2023 monitorio un contratto del tutto diverso da quello che costituisce il fondamento della presente controversia. In questo giudizio, tuttavia, parte opposta ha, provveduto a depositare il contratto originale, regolarmente identificato con il numero 10198383.
• Invero, in merito all' an della pretesa avanzata, va innanzitutto dato atto che parte opposta ha depositato in giudizio (in originale ed in copia) la documentazione contrattuale posta alla base del credito ingiunto (cfr. all. ti fascicolo monitorio e comparsa di costituzione), debitamente sottoscritta dall'odierno opponente. Sul punto, appare inammissibile il disconoscimento della documentazione prodotta effettuato dall'opponente ex art. 2714 e ss. c.c. (cfr. atto di citazione), posto che, quanto al disconoscimento delle copie prodotte, esso appare, oltre che eccessivamente generico, non facendo esso alcun riferimento alle eventuali difformità delle copie rispetto agli originali, in ogni caso superato dall'avvenuto deposito in giudizio degli originali dei contratti posti alla base dell'ingiunzione.
Quanto poi al disconoscimento delle sottoscrizioni poste in calce al contratto, si osserva che esso appare incompatibile con le risultanze istruttorie del processo, ed in particolare con il contenuto dell'estratto conto integrale del rapporto contrattuale depositato da parte opposta dalla cui lettura è agevolmente evincibile che l'opponente ha parzialmente eseguito ed adempiuto il contratto posto alla base del credito ingiunto, provvedendo al rimborso parziale degli importi finanziati.
Va pertanto richiamato ed applicato sul punto, l'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime formatosi in materia, in virtù del
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R.g.a.c.c. 3414/2023 quale “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”. (cfr. Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ.
10949/2012).
Per l'effetto, il contegno extraprocessuale dell'opponente, che ha provveduto al pagamento di parte degli importi dovuti in virtù del contratto disconosciuto, implica inevitabilmente la sua implicita rinuncia all'eccezione di cui all'art. 214 c.p.c., dovendosi concludere per la piena validità ed efficacia del contratto parzialmente eseguito.
In merito al quantum della pretesa avanzata da la lettura Controparte_1
dei richiamati estratti conto dei rapporti contrattuali consente poi di poter ricostruire l'ammontare del credito vantato nell'esatto importo ingiunto con il provvedimento monitorio opposto.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione depositata da parte opposta appare sufficiente a ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale intrattenuto dall'opponente con la sua dante causa, essendo possibile individuare la data di erogazione delle somme finanziate, le singole rate di rientro pagate dall'opponente, le singole rate non adempiute, la data di decadenza dal beneficio del termine e il relativo saldo negativo alla chiusura, comprensivo di capitale e interessi contrattualmente pattuiti.
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R.g.a.c.c. 3414/2023 2. Ciò premesso, parte opponente ha, innanzitutto, contestato la legittimazione attiva di parte opposta, ritenendo non opponibili nei suoi confronti le diverse cessioni del credito.
Va, quindi, verificato se abbia fornito sufficienti Controparte_1
elementi atti a provare la sua titolarità in senso sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire se abbia effettivamente comprovato di aver acquisito il credito derivante dal rapporto contrattuale richiamato, nell'ambito delle attività di cartolarizzazione descritte nel ricorso monitorio e nel suo atto introduttivo.
La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore (in senso sostanziale) dimostrare e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione senza tuttavia fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Costituisce infatti principio ormai consolidato quello secondo il quale
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).
A sostegno di tale ricostruzione fattuale, ha depositato Controparte_1
in giudizio l'estratto della G.U. dell'operazione di cartolarizzazione tra
(originaria titolare del credito controverso) e Controparte_3
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R.g.a.c.c. 3414/2023 ove risultano sufficientemente individuati i crediti CP_4
inclusi nella cessione.; copia del contratto di cessione tra quest'ultima e l'odierna opposta e altresì, la comunicazione di avvenuta cessione all'odierno opponente (all. 6), con la quale veniva attestato il trasferimento del credito in favore dell'odierna opposta ed invitato l'opponente a versare il residuo insoluto in favore di quest'ultima.
Inoltre, ha depositato, sia pur in forma omissata, l'elenco dei crediti ceduti nell'alveo delle singole operazioni dal quale emergerebbe la effettiva ricomprensione dei singoli crediti vantati dalle cedenti nei confronti del sig. Pt_1
nelle operazioni di cessione in blocco richiamate (all.8 comparsa di costituzione).
Parte opposta ha, quindi, fornito piena prova della titolarità del credito azionato e, di conseguenza, della propria legittimazione attiva, avendo dimostrato l'avvenuta cessione del credito in blocco tanto sotto il profilo formale e pubblicitario quanto sotto il profilo sostanziale, con individuazione dello specifico credito vantato nei confronti del debitore ceduto.
3. Infine, l'opponente ha eccepito che sia comunque maturata la prescrizione in ordine alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, ritenendo ampiamente spirato il termine alla data di presentazione della domanda monitoria.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, va considerato che il credito azionato in giudizio deriva da un contratto di finanziamento personale e cioè il contratto n.
10198383. Esso deve considerarsi alla stregua di rapporti di durata,
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R.g.a.c.c. 3414/2023 contrassegnati dall'unicità del rapporto e dell'obbligazione restitutoria nascente in capo al soggetto finanziato, nonostante il suo frazionamento in più versamenti periodici previsto dal piano di ammortamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione da applicare è quello ordinario (decennale) previsto dall'art. 2946 c.c., e che il dies a quo a partire dal quale il predetto termine deve iniziare a calcolarsi risulta quello della scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, o di un successivo atto interruttivo notificato al debitore.
Sul punto risulta incontroverso l'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n.
4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti“ (Corte di Cassazione sentenza del
8 agosto 2013, n. 18951).
Nel caso che occupa, il contratto concluso dall'opponente con la risale al 30 giugno 2003 e prevedeva la restituzione Controparte_3
del capitale finanziato, in n.72 rate mensili.
Nello specifico, a seguito del prolungato inadempimento delle rate previste nel rispettivo piano di ammortamento, veniva comunicata la decadenza del debitore dal beneficio del termine, con missiva del 29
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R.g.a.c.c. 3414/2023 maggio 2012. Parte opposta ha provveduto ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione (decorrente come detto dalla data di decadenza del beneficio del termine avvenuta il 29 maggio
2012) mediante l'invio all'odierno opponente di lettera raccomandata del 1.02.2022, con cui ha comunicato alla stessa l'intervenuta cessione del credito con contestuale diffida di pagamento.
Tale diffida, contenente l'invito al debitore ad adempiere l'intera somma residua relativa al rapporto contrattuale hanno, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, validamente interrotto il termine prescrizionale a partire dalla data di ricezione, con la conseguenza che esso non risulta spirato alla data di presentazione della domanda giudiziale.
Pertanto, l'opposizione spiegata va definitivamente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte opposta, avendo a parametro i criteri di cui al D.M. 55/2014 (e s.m.i.), ancorati ai valori minimi, avuto riguardo al valore della lite e alla non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi
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R.g.a.c.c. 3414/2023 professionali, oltre anticipazioni forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovute come per legge.
Aversa, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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