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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 06/11/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 148/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DI SASSARI
nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Atzeni che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce al reclamo.
- reclamante -
contro
(P.I. ), in persona dell'A.U., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Francesco Cixi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- reclamata -
e contro
GIUDIZIALE – in persona del Curatore Controparte_2 Controparte_3
- contumace -
in punto a: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Il Procuratore del reclamante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in accoglimento del presente reclamo per i motivi e le osservazioni esposti nell'atto e nella precedente fase, ai sensi dell'art.51
L.155/17 CCI e previa occorrenda ulteriore istruttoria, qui richiesta nella Consulenza Tecnica d'Ufficio,
- revocare la sentenza dichiarativa della Liquidazione Giudiziale N.20/2024 emessa in data 27 luglio
2024, nell'ambito del Procedimento Unitario n.9/2024 dal Tribunale Collegiale Fallimentare di Sassari.
– In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio per i due gradi”.
Il Procuratore della chiede e conclude: Parte_2
“L'Ecc.ma Corte d'Appello voglia 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza dell'avverso reclamo;
2) in ogni caso rigettare ogni avversa domanda;
3) con vittoria di spese e competenze del grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 21.2.2024 la soc. ha chiesto al Tribunale di Sassari dichiararsi Parte_2
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_3
Ha esposto che 1) con D.I. n.769/2023, dichiarato esecutivo ex art.647 cpc in data 27.6.2023, il Tribunale di Cagliari, su richiesta dell'esponente, aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € CP_3
119.185,20 oltre interessi ex D.Lvo 231/02 e spese del giudizio;
2) il 28.6.2023 aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto, portante la somma di € 145.727,51, oltre spese di registrazione;
3) non avendo la debitrice dato spontanea attuazione a quanto ingiunto, aveva agito in via esecutiva nelle forma del pignoramento presso terzi ma tutte le dichiarazioni pervenute ex art.547 cpc erano risultate negative;
4) il mancato riscontro alle intimazioni di pagamento e l'inesistenza di ulteriori beni aggredibili,
rendevano palese lo stato di insolvenza della debitrice, siccome non in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
5) dalla relata di notifica del pignoramento presso terzi risultava, inoltre,
l'assenza della debitrice dalla sede legale indicata nella visura CCIAA;
6) ella neppure aveva provveduto al deposito dei bilanci per gli anni 2021, 2022 e 2023.
All'atto della sua costituzione in giudizio la soc. ha replicato che 1) ella, come attestato dai CP_3
bilanci per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, non possedeva i requisiti oggettivi dimensionali, previsti dall'art.1, L.F, e dall'art.2 c.
1. lett.d del Codice della Crisi;
2) neppure poteva ritenersi lo stato di insolvenza “posto che non risultava alcun debito nei confronti della ; 3) invero, Parte_2 pagina 2 di 7 l'esponente nell'anno 2021 aveva ricevuto una comunicazione dalla soc. con la quale si CP_4
dichiarava cessionaria della di un asserito credito da quest'ultima vantato nei Parte_2
confronti della , portato nelle fatture n.125/2018 e n.20SAR/2018, emesse per i lavori eseguiti nel CP_3
cantiere in Sassari per la realizzazione del discount alimentare a marchio “MD”; 4) non ritenendo di essere debitrice nei confronti della due società aveva proposto nanti il Tribunale di Cagliari azione di accertamento negativo del credito;
5) pur tuttavia, la aveva agito in sede Parte_2
monitoria e il D.I. “era divenuto esecutivo con il decorso del termine ex art.645 cpc, dovuto alla
momentanea impossibilità di accesso alla pec della Società per problematiche circa il passaggio di consegne tra il precedente amministratore e l'attuale”; 6) avverso il D.I. era intendimento dell'esponente promuovere opposizione ex art.650 cpc.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, con sentenza n.20 del 27.7.2024, il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ha osservato che 1) dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, relativi agli esercizi 2019 e
2020 emergeva il superamento delle soglie previste dagli art.2, comma 1, lett,d) e 121 CCI in relazione all'attivo patrimoniale e, quanto meno all'anno 2019, anche in relazione ai ricavi;
2) con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 – depositati tardivamente in data 11.4.2024 e cioè solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo della presente lite – doveva apprezzarsene la inattendibilità per le ragioni ivi meglio esposte;
3) doveva ritenersi anche dimostrata la condizione di insolvenza della . CP_3
Avverso detta sentenza ha interposto reclamo ex art.51 CCII (già Amministratore della Parte_1
) il quale ha lamentato 1) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto la inattendibilità dei CP_3
bilanci approvati in data 11.4.2024; 2) invero, “circa i conti di debiti erariali, era fatto notorio che sugli stessi confluivano, oltre le voci di debito verso l'erario, anche le voci di credito”: pertanto, “la notifica
di una cartella esattoriale non poteva determinare automaticamente un incremento della voce dei debiti tributari di importo pari alla cartella stessa”; 3) in ogni caso, dalle dichiarazioni trasmesse risultava un credito della società di € 24.338,00 a titolo di I.V.A.; 4) quanto, poi, all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'importo di € 147.281,45 era riconducibile per € 78.709.96 a cartelle e ruoli formati nel 2024, mentre il residuo importo di € 68.571,49 era relativo a cartelle e ruoli pagina 3 di 7 formati nel 2023: da tali importi doveva essere sottratto l'importo di € 52.142,59, non dovuto siccome richiesta di recupero IVA 2018 a titolo annuale di importi già richiesti con altra cartella;
5) non potevano ritenersi dovute le somme di cui al D.I. ottenuto dalla reclamata;
6) neppure poteva ritenersi sussistere il presupposto della insolvenza avendo ella, nel suo attivo patrimoniale, crediti esigibili di importo pari almeno al doppio dell'asserito credito vantato dalla reclamata.
Ha concluso come in epigrafe.
La ha resistito al gravame, concludendo come in epigrafe. Parte_2
Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse della procedura di liquidazione giudiziale, dichiarata contumace con ordinanza 7.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
A norma dell'art.121 del D.Lvo 14/2019 le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma
1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza.
L'espressione “possesso congiunto” di cui all'art.121 cit. impone di ritenere che il mancato superamento debba essere mantenuto rispetto a ciascun parametro di cui si è detto sicché non può sfuggire alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale l'imprenditore commerciale che abbia superato anche uno solo dei valori soglia.
Nella specie, è pacifico che il D.I. n.769/2023 del Tribunale di Cagliari (per la somma di € 119.185,20,
oltre interessi e spese) è divenuto esecutivo ex art.647 cpc per mancata opposizione ex art.645 cpc (né
del resto risulta neppure introdotta opposizione tardiva ex art.650 cpc): deve, pertanto, ritenersi superata la condizione ostativa di cui all'art.49, V co, CCII neppure essendo inutile ricordare che al fine di accertare il superamento della condizione ostativa di cui si è detto non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ma alla prova,
comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore a € 30.000,00.
Fermo quanto precede, è appena il caso di evidenziare che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti grava sul debitore: né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone all'Autorità giudiziaria adita unicamente di attingere elementi di giudizio pagina 4 di 7 dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte,
senza, peraltro, che ella (possa e) debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova (v. con riferimento alla corrispondente disposizione della legge fallimentare Cass. 31353/2022).
Neppure poi sarà inutile ribadire che i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, che costituiscono la base documentale imprescindibile, sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese: detti bilanci, che costituiscono una fonte privilegiata, senza assurgere a prova legale, sono soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Pertanto, ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili, l'onere della prova in questione continua a gravare sul debitore che può fornirla con strumenti probatori alternativi avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa: anche tali produzioni alternative sono però soggette al prudente apprezzamento del giudice il quale, all'esito della disamina del materiale istruttorio, ben può ritenere non assolto l'onere probatorio in questione, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore alla procedura concorsuale.
Nella specie, ritiene questa Corte di condividere il giudizio, già espresso dal Tribunale di Sassari, di inattendibilità dei bilanci fatti approvare dalla (solo) in data 11.4.2024. CP_3
È sufficiente a tal proposito evidenziare che negli stessi (e, segnatamente nel bilancio relativo all'esercizio 2023) non vi è menzione alcuna del debito derivante dal D.I. ottenuto dalla Parte_2
sebbene lo stesso fosse divenuto (definitivo ed) esecutivo già nel giugno 2023.
[...]
Né, poi, neppure risulta dimostrata l'introduzione di una opposizione tardiva ex art.650 cpc (e neppure ostando a quanto sopra la precedente pendenza dell'azione di accertamento negativo del credito: allo stato, peraltro, il dedotto procedimento deve ritenersi – in difetto di diversa evidenza – persino estinto a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio e di omessa dimostrazione dell'avvenuta riassunzione ex art.303 cpc).
Ancora, merita osservare che nel bilancio 2023 neppure sono indicati i debiti tributari quali conseguenti all'avvenuta notifica delle tre cartelle esattoriali, per oltre 68.000,00.
pagina 5 di 7 Del resto, neppure può dirsi corretto che “i conti di debito erariale sono utilizzati e da considerare alla
stregua di un conto corrente perché sullo stesso conto confluiscono, oltre le voci di debito verso l'Erario, anche le voci di credito”, dovendo replicarsi che (unicamente in presenza di determinati presupposti) è
solo possibile la compensazione dei crediti erariali con debiti erariali (che continuano, comunque, ad essere registrati separatamente).
Nella specie non vi è neppure allegazione (e tanto meno dimostrazione) della avvenuta presentazione di istanze di compensazione.
Fermo quanto precede, neppure può omettersi di rilevare che il superamento delle soglie di cui si è detto deriva dalla stessa allegazione del reclamante.
Per espressa deduzione del la , sin dall'anno 2020, è creditrice verso il Pt_1 CP_3 [...]
e verso i soggetti lottizzanti dell'importo di € 355.059,14 (credito, Controparte_5
peraltro, non riportato in bilancio).
Ebbene, tanto basta ad escludere ogni dimostrazione sul mancato superamento dei limiti di cui all'art.2,
I co, lett. d) CCII, dovendo ritenersi ultronea la disamina di ogni diverso e ulteriore aspetto prospettato dalla difesa del Pt_1
Quanto, poi, alla dedotta inesistenza dello stato di insolvenza, merita osservare che ai sensi dell'art.2, lett. b) del CCII l'insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori
esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Con l'avverbio “regolarmente” (come già del resto palese nella Legge Fallimentare) la disposizione evidenzia la necessità per l'imprenditore di soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità in modo da salvaguardare l'interesse pubblicistico alla stabilità del tessuto economico.
In altri termini, non sussiste insolvenza allorquando l'imprenditore è capace di far fronte “regolarmente” alle passività attraverso lo svolgimento dell'attività di impresa.
Nella specie, lo stato di insolvenza della è desumibile dall'esposizione debitoria di cui si è CP_3
detto, dalla (non contestata) irreperibilità della stessa presso la sede risultante dal Registro delle Imprese,
dalla sostanziale inutilità della procedura esecutiva promossa a suo carico, dalla mancata allegazione dell'espletamento di ogni e qualsiasi attività idonea a soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità (v. sopra). pagina 6 di 7 Neppure sarà inutile rilevare che dalla visura camerale in atti risulta occupato un solo elemento (personale evidentemente inidoneo a garantire il regolare espletamento della “attività di costruzione di edifici”).
Essendo rimasti disattesi gli assunti difensivi del la sentenza del Tribunale di Sassari deve essere Pt_1
integralmente confermata sottraendosi al potere di riforma di questa Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa – stante il numero e l'importanza delle questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il gravame, ex art.13, c.
1. quater, DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il reclamo;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio in favore della che liquida in € 4996,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DI SASSARI
nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Atzeni che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce al reclamo.
- reclamante -
contro
(P.I. ), in persona dell'A.U., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Francesco Cixi che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
- reclamata -
e contro
GIUDIZIALE – in persona del Curatore Controparte_2 Controparte_3
- contumace -
in punto a: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Il Procuratore del reclamante chiede e conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in accoglimento del presente reclamo per i motivi e le osservazioni esposti nell'atto e nella precedente fase, ai sensi dell'art.51
L.155/17 CCI e previa occorrenda ulteriore istruttoria, qui richiesta nella Consulenza Tecnica d'Ufficio,
- revocare la sentenza dichiarativa della Liquidazione Giudiziale N.20/2024 emessa in data 27 luglio
2024, nell'ambito del Procedimento Unitario n.9/2024 dal Tribunale Collegiale Fallimentare di Sassari.
– In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio per i due gradi”.
Il Procuratore della chiede e conclude: Parte_2
“L'Ecc.ma Corte d'Appello voglia 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza dell'avverso reclamo;
2) in ogni caso rigettare ogni avversa domanda;
3) con vittoria di spese e competenze del grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 21.2.2024 la soc. ha chiesto al Tribunale di Sassari dichiararsi Parte_2
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della soc. CP_3
Ha esposto che 1) con D.I. n.769/2023, dichiarato esecutivo ex art.647 cpc in data 27.6.2023, il Tribunale di Cagliari, su richiesta dell'esponente, aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € CP_3
119.185,20 oltre interessi ex D.Lvo 231/02 e spese del giudizio;
2) il 28.6.2023 aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto, portante la somma di € 145.727,51, oltre spese di registrazione;
3) non avendo la debitrice dato spontanea attuazione a quanto ingiunto, aveva agito in via esecutiva nelle forma del pignoramento presso terzi ma tutte le dichiarazioni pervenute ex art.547 cpc erano risultate negative;
4) il mancato riscontro alle intimazioni di pagamento e l'inesistenza di ulteriori beni aggredibili,
rendevano palese lo stato di insolvenza della debitrice, siccome non in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
5) dalla relata di notifica del pignoramento presso terzi risultava, inoltre,
l'assenza della debitrice dalla sede legale indicata nella visura CCIAA;
6) ella neppure aveva provveduto al deposito dei bilanci per gli anni 2021, 2022 e 2023.
All'atto della sua costituzione in giudizio la soc. ha replicato che 1) ella, come attestato dai CP_3
bilanci per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, non possedeva i requisiti oggettivi dimensionali, previsti dall'art.1, L.F, e dall'art.2 c.
1. lett.d del Codice della Crisi;
2) neppure poteva ritenersi lo stato di insolvenza “posto che non risultava alcun debito nei confronti della ; 3) invero, Parte_2 pagina 2 di 7 l'esponente nell'anno 2021 aveva ricevuto una comunicazione dalla soc. con la quale si CP_4
dichiarava cessionaria della di un asserito credito da quest'ultima vantato nei Parte_2
confronti della , portato nelle fatture n.125/2018 e n.20SAR/2018, emesse per i lavori eseguiti nel CP_3
cantiere in Sassari per la realizzazione del discount alimentare a marchio “MD”; 4) non ritenendo di essere debitrice nei confronti della due società aveva proposto nanti il Tribunale di Cagliari azione di accertamento negativo del credito;
5) pur tuttavia, la aveva agito in sede Parte_2
monitoria e il D.I. “era divenuto esecutivo con il decorso del termine ex art.645 cpc, dovuto alla
momentanea impossibilità di accesso alla pec della Società per problematiche circa il passaggio di consegne tra il precedente amministratore e l'attuale”; 6) avverso il D.I. era intendimento dell'esponente promuovere opposizione ex art.650 cpc.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
All'esito del giudizio, con sentenza n.20 del 27.7.2024, il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ha osservato che 1) dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, relativi agli esercizi 2019 e
2020 emergeva il superamento delle soglie previste dagli art.2, comma 1, lett,d) e 121 CCI in relazione all'attivo patrimoniale e, quanto meno all'anno 2019, anche in relazione ai ricavi;
2) con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 – depositati tardivamente in data 11.4.2024 e cioè solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo della presente lite – doveva apprezzarsene la inattendibilità per le ragioni ivi meglio esposte;
3) doveva ritenersi anche dimostrata la condizione di insolvenza della . CP_3
Avverso detta sentenza ha interposto reclamo ex art.51 CCII (già Amministratore della Parte_1
) il quale ha lamentato 1) la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto la inattendibilità dei CP_3
bilanci approvati in data 11.4.2024; 2) invero, “circa i conti di debiti erariali, era fatto notorio che sugli stessi confluivano, oltre le voci di debito verso l'erario, anche le voci di credito”: pertanto, “la notifica
di una cartella esattoriale non poteva determinare automaticamente un incremento della voce dei debiti tributari di importo pari alla cartella stessa”; 3) in ogni caso, dalle dichiarazioni trasmesse risultava un credito della società di € 24.338,00 a titolo di I.V.A.; 4) quanto, poi, all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'importo di € 147.281,45 era riconducibile per € 78.709.96 a cartelle e ruoli formati nel 2024, mentre il residuo importo di € 68.571,49 era relativo a cartelle e ruoli pagina 3 di 7 formati nel 2023: da tali importi doveva essere sottratto l'importo di € 52.142,59, non dovuto siccome richiesta di recupero IVA 2018 a titolo annuale di importi già richiesti con altra cartella;
5) non potevano ritenersi dovute le somme di cui al D.I. ottenuto dalla reclamata;
6) neppure poteva ritenersi sussistere il presupposto della insolvenza avendo ella, nel suo attivo patrimoniale, crediti esigibili di importo pari almeno al doppio dell'asserito credito vantato dalla reclamata.
Ha concluso come in epigrafe.
La ha resistito al gravame, concludendo come in epigrafe. Parte_2
Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse della procedura di liquidazione giudiziale, dichiarata contumace con ordinanza 7.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.
A norma dell'art.121 del D.Lvo 14/2019 le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma
1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza.
L'espressione “possesso congiunto” di cui all'art.121 cit. impone di ritenere che il mancato superamento debba essere mantenuto rispetto a ciascun parametro di cui si è detto sicché non può sfuggire alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale l'imprenditore commerciale che abbia superato anche uno solo dei valori soglia.
Nella specie, è pacifico che il D.I. n.769/2023 del Tribunale di Cagliari (per la somma di € 119.185,20,
oltre interessi e spese) è divenuto esecutivo ex art.647 cpc per mancata opposizione ex art.645 cpc (né
del resto risulta neppure introdotta opposizione tardiva ex art.650 cpc): deve, pertanto, ritenersi superata la condizione ostativa di cui all'art.49, V co, CCII neppure essendo inutile ricordare che al fine di accertare il superamento della condizione ostativa di cui si è detto non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ma alla prova,
comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore a € 30.000,00.
Fermo quanto precede, è appena il caso di evidenziare che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti grava sul debitore: né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone all'Autorità giudiziaria adita unicamente di attingere elementi di giudizio pagina 4 di 7 dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte,
senza, peraltro, che ella (possa e) debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova (v. con riferimento alla corrispondente disposizione della legge fallimentare Cass. 31353/2022).
Neppure poi sarà inutile ribadire che i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, che costituiscono la base documentale imprescindibile, sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese: detti bilanci, che costituiscono una fonte privilegiata, senza assurgere a prova legale, sono soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Pertanto, ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili, l'onere della prova in questione continua a gravare sul debitore che può fornirla con strumenti probatori alternativi avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa: anche tali produzioni alternative sono però soggette al prudente apprezzamento del giudice il quale, all'esito della disamina del materiale istruttorio, ben può ritenere non assolto l'onere probatorio in questione, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore alla procedura concorsuale.
Nella specie, ritiene questa Corte di condividere il giudizio, già espresso dal Tribunale di Sassari, di inattendibilità dei bilanci fatti approvare dalla (solo) in data 11.4.2024. CP_3
È sufficiente a tal proposito evidenziare che negli stessi (e, segnatamente nel bilancio relativo all'esercizio 2023) non vi è menzione alcuna del debito derivante dal D.I. ottenuto dalla Parte_2
sebbene lo stesso fosse divenuto (definitivo ed) esecutivo già nel giugno 2023.
[...]
Né, poi, neppure risulta dimostrata l'introduzione di una opposizione tardiva ex art.650 cpc (e neppure ostando a quanto sopra la precedente pendenza dell'azione di accertamento negativo del credito: allo stato, peraltro, il dedotto procedimento deve ritenersi – in difetto di diversa evidenza – persino estinto a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio e di omessa dimostrazione dell'avvenuta riassunzione ex art.303 cpc).
Ancora, merita osservare che nel bilancio 2023 neppure sono indicati i debiti tributari quali conseguenti all'avvenuta notifica delle tre cartelle esattoriali, per oltre 68.000,00.
pagina 5 di 7 Del resto, neppure può dirsi corretto che “i conti di debito erariale sono utilizzati e da considerare alla
stregua di un conto corrente perché sullo stesso conto confluiscono, oltre le voci di debito verso l'Erario, anche le voci di credito”, dovendo replicarsi che (unicamente in presenza di determinati presupposti) è
solo possibile la compensazione dei crediti erariali con debiti erariali (che continuano, comunque, ad essere registrati separatamente).
Nella specie non vi è neppure allegazione (e tanto meno dimostrazione) della avvenuta presentazione di istanze di compensazione.
Fermo quanto precede, neppure può omettersi di rilevare che il superamento delle soglie di cui si è detto deriva dalla stessa allegazione del reclamante.
Per espressa deduzione del la , sin dall'anno 2020, è creditrice verso il Pt_1 CP_3 [...]
e verso i soggetti lottizzanti dell'importo di € 355.059,14 (credito, Controparte_5
peraltro, non riportato in bilancio).
Ebbene, tanto basta ad escludere ogni dimostrazione sul mancato superamento dei limiti di cui all'art.2,
I co, lett. d) CCII, dovendo ritenersi ultronea la disamina di ogni diverso e ulteriore aspetto prospettato dalla difesa del Pt_1
Quanto, poi, alla dedotta inesistenza dello stato di insolvenza, merita osservare che ai sensi dell'art.2, lett. b) del CCII l'insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori
esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Con l'avverbio “regolarmente” (come già del resto palese nella Legge Fallimentare) la disposizione evidenzia la necessità per l'imprenditore di soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità in modo da salvaguardare l'interesse pubblicistico alla stabilità del tessuto economico.
In altri termini, non sussiste insolvenza allorquando l'imprenditore è capace di far fronte “regolarmente” alle passività attraverso lo svolgimento dell'attività di impresa.
Nella specie, lo stato di insolvenza della è desumibile dall'esposizione debitoria di cui si è CP_3
detto, dalla (non contestata) irreperibilità della stessa presso la sede risultante dal Registro delle Imprese,
dalla sostanziale inutilità della procedura esecutiva promossa a suo carico, dalla mancata allegazione dell'espletamento di ogni e qualsiasi attività idonea a soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità (v. sopra). pagina 6 di 7 Neppure sarà inutile rilevare che dalla visura camerale in atti risulta occupato un solo elemento (personale evidentemente inidoneo a garantire il regolare espletamento della “attività di costruzione di edifici”).
Essendo rimasti disattesi gli assunti difensivi del la sentenza del Tribunale di Sassari deve essere Pt_1
integralmente confermata sottraendosi al potere di riforma di questa Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa – stante il numero e l'importanza delle questioni trattate.
Deve darsi atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il gravame, ex art.13, c.
1. quater, DPR
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il reclamo;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio in favore della che liquida in € 4996,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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