Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00967/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2025, proposto da Arianna Cappello, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani n. 513/2023 dell’08/11/2023, r.g. n. 1366/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. UC GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., notificato e depositato il 2 luglio 2025, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la quale è stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.000 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art.1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Con ordinanza istruttoria n. 2904 del 22 dicembre 2025 parte ricorrente è stata onerata di depositare in giudizio prova documentale dell’avvenuta notifica della sentenza da ottemperare all’amministrazione intimata al fine della verifica del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, d.l. 31 dicembre 1999, n. 669.
All’udienza camerale del 13 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Trapani il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 20 maggio 2025.
Risultano, inoltre, rispettati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. Più in dettaglio, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L.669/1996, dato che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 13 novembre 2025.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è fondato nel merito e va dunque accolto con conseguente ordine rivolto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015,ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l.n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC GI | NC NO |
IL SEGRETARIO