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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/09/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n.4931/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. GAMMAROTA ROBERTO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
Controparte_1
[...]
-con l'assistenza e difesa, ai sensi
[...] dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
-c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 17/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 27/06/2023, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio
Giudicante l'amministrazione scolastica, rassegnando contro quest'ultima le seguenti conclusioni:
«In via principale
1. In applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento
Comunitario (Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE,
1 richiamata dalla Sentenza n. 307 del 13 Settembre 2007) così come enucleati da Cass. Sez. Lavoro n. 31149/2019 del 28.11.2019 esplicati altresì da Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro n.
1609/2022 del 11.10.2022 (Presidente Cons. dott. Pietro
MATROLILLI-Rel. Cons. dott.ssa , in ordine al Persona_1 riconoscimento di tutti i servizi di lavoro svolti dalla docente istante ivi compresi i servizi avente durata inferiore ai 180 gg. annui e, in conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia accertare e dichiarare il diritto della docente Pt_1
al riconoscimento integrale del servizio di lavoro svolto
[...] con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del con qualifica di docente e insegnante di scuola primaria dal CP_3
11.1.1996 al 31.8.2012 per complessivi anni 10 mesi 6 e giorni 28 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto,
2. disapplicare/annullare il Decreto Di Ricostruzione di Carriera
n. 192 emesso dall' di Controparte_4
Corato in data 6.10.2016 poiché emesso in palese violazione della
SUPERIORE Direttiva Comunitaria 1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 485 e 489 d. lgs
297/94, non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre-ruolo;
3. condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e previdenziali dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2 4. condannare il Controparte_5
in persona del suo p.t., alla rifusione di tutte
[...] CP_6 le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari successivi ed occorendi da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso».
I.1. - A fondamento delle sue rivendicazioni economiche, la parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze del area professionale personale docente qualifica CP_3 docente/insegnante di Scuola Primaria (classe di concorso 00EE) con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01°/09/2012
(attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico IV C.D. Don
F. Tattoli di Corato); che nel corso della propria carriera lavorativa con decorrenza dall'11/01/1996 aveva prestato servizio alle dipendenze del in adempimento di ripetuti contratti CP_3
a termine (aa.ss. 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012); che con decreto di ricostruzione di carriera n. 192 del 06/10/2016 emesso dall' Controparte_7 le era stata riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo nella misura di anni 10 mesi 6 e giorni 28 con illegittima decurtazione e rideterminazione in anni 8 e mesi 8; che, di conseguenza, aveva subito un evidente nocumento nella sua progressione di carriera;
che, quindi, il servizio prestato a tempo determinato era stato valutato ai fini giuridici e non anche a quelli economici a differenza di quanto accade per il lavoro analogamente prestato dal personale docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente, quindi, ha contestato l'illegittimità di tale trattamento economico, che discriminava, a parità di analogo servizio prestato, il trattamento economico del personale docente
“precario” da quello del personale docente “di ruolo”,
3 rivendicando il suo diritto alle relative differenze salariali da calcolarsi per l'intero periodo.
II. - L'amministrazione scolastica, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ha, altresì, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
III. - La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti di merito (Corte di Appello di Bari, Sentenza n.455/2022 pubbl. il
16/03/2022 - RG n.2114/2019 – est. Dott.ssa Isabella Calia), che, in quanto pienamente condivisi, vengono riportati in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - La questione, costituita dalla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, è stata risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 resa in data 28 novembre 2019 (in termini cfr. anche Cass. n. 491/2021 e
Cass. n. 28116/2021) la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
A) l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato (in termini v. da ultimo Cass. n. 27811 del 2021, ove si precisa che
«è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs.
n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di
4 ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono, valendo al riguardo le considerazioni già espresse da questa Corte con l'ordinanza n. 20015/2018, con riferimento al diritto dei supplenti temporanei di percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale dei docenti
…»);
B) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato;
ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
C) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
A tale affermazione la Corte di cassazione è pervenuta dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo nel settore scolastico e in relazione al personale docente, da cui è emerso un sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo caratterizzato dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore.
Accanto, infatti, a un meccanismo di abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, il legislatore ha previsto, tramite l'art. 489 del d.lgs. cit.,
l'equiparazione ad un intero anno di attività dell'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
inoltre, ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole
5 elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, che invece sono oggetto di riconoscimento integrale. Risulta pertanto evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Il sistema era da considerarsi ragionevole a fronte di un reclutamento (già analizzato in Cass. n. 22552 del 2016 e successive analoghe pronunce) basato sulla regola del c.d. “doppio canale” che stabiliva anche la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Tuttavia, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore. Ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti “stabilizzati” – per effetto sia della l. n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento – si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale e che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
È indubbio che la clausola 4 dell'Accordo Quadro opera anche con riferimento all'ipotesi in esame.
L'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
6 Giustizia 8 novembre 2011 in causa C177/10 punto Persona_2
43; Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C302/11
a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Nei precedenti della Suprema Corte (cfr. Cass. 22558 e 23868 del
2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. un. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e
Cass. n. 20918 del 2019) si è infatti evidenziato che:
A) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact);
B) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale,… la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive… Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da
C302/11 a C- 305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4 settembre 2014 in causa C152/14 . Per_3
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito Per_4 di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in
7 linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
Si tratta di affermazione che – come si desume dai punti 47 e 48 della motivazione – è volta, da un lato, a valorizzare le differenze dell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori, e, dall'altro, a evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale.
Vi è tuttavia un accertamento in fatto da compiere, secondo quanto emerge dalla stessa decisione della Corte di Giustizia, la quale ha demandato al giudice nazionale di verificare in concreto la posizione dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato e quella dei docenti la cui immissione in ruolo sia stata preceduta da contratti a tempo determinato, al fine di evitare che l'applicazione della clausola 4 produca discriminazioni “alla rovescia” in danno dei primi.
Tali discriminazioni si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
È indubbio che l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
“discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al
8 lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
In altre parole, il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può dirsi discriminatorio per il sol fatto che dopo il quadriennio si opera un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole.
Si legge nella citata sentenza n.31149 del 2019 (in termini Cass.
n. 3474 del 2020): «un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.485 d.lgs. n.297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali,
i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul
9 presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art.485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art.485 del d.lgs. n.297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado e al Per_2 docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile».
III.2. - Nel caso in esame, all'esito della CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, nonché motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto ali quesiti formulati [«1. Verifichi il CTU - previo esame della documentazione in atti e di quella che dovesse essere necessaria
10 ai fini dell'espletamento dell'incarico (la cui acquisizione presso gli uffici pubblici viene sin d'ora autorizzata) - se l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489
d.lgs. n. 297/1994, prestata dalla parte ricorrente con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.297/1994. 2. Tenga conto il CTU nel calcolo dell'anzianità di cui al punto 1.: a) del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con esclusione, quindi, degli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo e, per le supplenze diverse da quelle annuali, dei mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
b) del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 (con esclusione del riconoscimento al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, dovendosi tenere conto in questo caso soltanto del servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate); 3.
Proceda il CTU in risposta al quesito 2. alla comparazione di due dati numerici: (1) la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo effettivamente prestati quale docente alle dipendenze del sino alla data della immissione in ruolo (precisamente: I. CP_3 con esclusione dei periodi lavorativi svolti presso scuole paritarie;
II. computo dei periodi prestati anche in un ruolo diverso da quello attuale;
III. maggiorazione dei periodi nei quali l'assenza sia giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, come congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati;
IV. esclusione degli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello
11 successivo, così come, per le supplenze diverse da quelle annuali, esclusione dei mesi estivi) e (2) il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo in applicazione dei criteri di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/94, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” e/o dallo stato matricolare;
4. In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1., (a) accerti il CTU con riferimento all'intero periodo il differente trattamento spettante alla parte ricorrente in ragione dell'attività svolta con contratto a termine, parametrandolo a quello riservato al docente assunto a tempo indeterminato e (b) quantifichi le differenze retributive ancora spettanti soltanto con decorrenza dal
30/01/2019 (in ragione della prescrizione quinquennale maturata, tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, quale primo atto documentato di interruzione del decorso del termine prescrizionale);
5. Verifichi in ogni caso il CTU la correttezza del calcolo eseguito dalla parte ricorrente in ricorso»] – la parte ricorrente ha diritto:
«1) all'anzianità pre-ruolo di anni 10 mesi 7 giorni 28;
2) alla retribuzione della fascia 15-20 a far data dal 04/10/2018 come da allegato prospetto di ricalcolo del decreto di ricostruzione della carriera;
3) alla somma di euro 3.808,84 per differenze retributive, come da prospetto allegato» (si vedano le conclusioni rassegnate dal CTU a pag.8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condividono il metodo seguito ed i seguenti risultati, a cui è pervenuto il CTU nella sua relazione scritta, come di seguito riportati:
«Risposta al Punto 1 - l'anzianità di servizio pre-ruolo prestata presso scuole statali, a tempo determinato, è maggiore di quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs n. 297/1994, essa, infatti, è di giorni 3838 nel periodo 11.01.1996 – 30.06.2012 pari a anni 10 mesi 7 e giorni 28. Mentre quella riconosciuta con decreto di ricostruzione della carriera n. 192 del 06/10/2016 ex art 485
D.P.R. 297/1994, è di anni 8 mesi 8 giorni 0.
12 Risposta al Punto 2 - si è tenuto conto dei periodi di lavoro pre- ruolo indicati nello stato matricolare e precisamente dal
11/01/1996 al 30/06/2012, per complessivi 3838 giorni di effettivo servizio. Deve precisarsi che la ricorrente indicava erroneamente in 3808 i giorni di lavoro pre-ruolo. La docente, nei periodi di pre-ruolo, è stata sempre docente di scuola primaria. Non sono stati considerati gli intervalli fra i rapporti di lavoro pre- ruolo.
Risposta al Punto 3 - il periodo di lavoro pre-ruolo è pari ad anni 10 mesi 7 giorni 28, pertanto ne consegue un'anzianità giuridica ed economica di anni 10 mesi 7 giorni 28 alla nomina in ruolo;
il decreto di riconoscimento dei servizi del 06/10/2016 riconosce, invece, l'anzianità giuridica ed economica di anni 8 mesi 8 giorni 00 alla data del 01/09/2012, che rappresenta il giorno della nomina in ruolo. Quindi non riconosce integralmente l'anzianità maturata nel pre-ruolo.
Risposta al Punto 4 - Il riconoscimento dell'anzianità di pre- ruolo di anni 10 mesi 7 giorni 28, comporta il raggiungimento del primo scatto stipendiale relativo alla fascia 15-20 anticipatamente, e cioè alla data del 04/01/2018, rispetto a quanto desumibile dal decreto di ricostruzione carriera (si veda cedolino paga del luglio 2020 in cui, invece, è applicata la fascia stipendiale 15- 20).
Per il calcolo delle differenze retributive si è tenuto conto solo dei mesi in cui la ricorrente ha prestato servizio quale docente di scuola primaria, poiché, nei mesi in cui è stata incaricata quale docente temporanea, e/o supplente in servizio in istituti superiori, la retribuzione relativa a questa tipologia di docenza presupponeva una ripresa dall'iniziale fascia stipendiale 0-8».
III.3. - Per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza decurtazioni il periodo di lavoro svolto a tempo determinato negli aa.ss. dall'11/01/1996 al 30/06/2012 per complessivi anni 10, mesi 7 e
13 giorni 28 ed alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.
Consequenzialmente, il deve Controparte_1 essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate in conseguenza della ricostruzione della carriera ai fini sia giuridici che economici, da calcolarsi con decorrenza dal 30/01/2019 (e quantificate dal nominato CTU in misura pari ad Euro 3.808,84), in ragione della prescrizione quinquennale maturata (tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, quale primo atto documentato di interruzione del decorso del termine prescrizionale).
Infine, devono essere riconosciuti sulla sorte capitale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del DM del 10/03/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di CTU contabile – viene posta a carico dell'amministrazione scolastica convenuta secondo il principio della soccombenza con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Analogamente, le spese di CTU – come liquidate in corso di causa – devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'amministrazione scolastica resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza decurtazioni il periodo di lavoro svolto a tempo determinato negli aa.ss. dall'11/01/1996 al 30/06/2012 per complessivi anni 10, mesi 7 e giorni 28 ed alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata;
14 -condanna il a Controparte_1 corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate in conseguenza della ricostruzione della carriera ai fini sia giuridici che economici con decorrenza dal 30/01/2019 (in ragione della prescrizione quinquennale maturata, tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, quale primo atto documentato di interruzione del decorso del termine prescrizionale), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma
36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
-condanna il a rifondere Controparte_1 alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in Euro
4.629,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre Euro 259,00 per esborsi da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Trani, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. GAMMAROTA ROBERTO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
Controparte_1
[...]
-con l'assistenza e difesa, ai sensi
[...] dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
-c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 17/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 27/06/2023, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio
Giudicante l'amministrazione scolastica, rassegnando contro quest'ultima le seguenti conclusioni:
«In via principale
1. In applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento
Comunitario (Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE,
1 richiamata dalla Sentenza n. 307 del 13 Settembre 2007) così come enucleati da Cass. Sez. Lavoro n. 31149/2019 del 28.11.2019 esplicati altresì da Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro n.
1609/2022 del 11.10.2022 (Presidente Cons. dott. Pietro
MATROLILLI-Rel. Cons. dott.ssa , in ordine al Persona_1 riconoscimento di tutti i servizi di lavoro svolti dalla docente istante ivi compresi i servizi avente durata inferiore ai 180 gg. annui e, in conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia accertare e dichiarare il diritto della docente Pt_1
al riconoscimento integrale del servizio di lavoro svolto
[...] con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del con qualifica di docente e insegnante di scuola primaria dal CP_3
11.1.1996 al 31.8.2012 per complessivi anni 10 mesi 6 e giorni 28 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto,
2. disapplicare/annullare il Decreto Di Ricostruzione di Carriera
n. 192 emesso dall' di Controparte_4
Corato in data 6.10.2016 poiché emesso in palese violazione della
SUPERIORE Direttiva Comunitaria 1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 485 e 489 d. lgs
297/94, non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre-ruolo;
3. condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici, economici e previdenziali dei servizi prestati dal ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2 4. condannare il Controparte_5
in persona del suo p.t., alla rifusione di tutte
[...] CP_6 le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari successivi ed occorendi da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso».
I.1. - A fondamento delle sue rivendicazioni economiche, la parte ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze del area professionale personale docente qualifica CP_3 docente/insegnante di Scuola Primaria (classe di concorso 00EE) con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01°/09/2012
(attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico IV C.D. Don
F. Tattoli di Corato); che nel corso della propria carriera lavorativa con decorrenza dall'11/01/1996 aveva prestato servizio alle dipendenze del in adempimento di ripetuti contratti CP_3
a termine (aa.ss. 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012); che con decreto di ricostruzione di carriera n. 192 del 06/10/2016 emesso dall' Controparte_7 le era stata riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo nella misura di anni 10 mesi 6 e giorni 28 con illegittima decurtazione e rideterminazione in anni 8 e mesi 8; che, di conseguenza, aveva subito un evidente nocumento nella sua progressione di carriera;
che, quindi, il servizio prestato a tempo determinato era stato valutato ai fini giuridici e non anche a quelli economici a differenza di quanto accade per il lavoro analogamente prestato dal personale docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente, quindi, ha contestato l'illegittimità di tale trattamento economico, che discriminava, a parità di analogo servizio prestato, il trattamento economico del personale docente
“precario” da quello del personale docente “di ruolo”,
3 rivendicando il suo diritto alle relative differenze salariali da calcolarsi per l'intero periodo.
II. - L'amministrazione scolastica, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ha, altresì, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
III. - La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti di merito (Corte di Appello di Bari, Sentenza n.455/2022 pubbl. il
16/03/2022 - RG n.2114/2019 – est. Dott.ssa Isabella Calia), che, in quanto pienamente condivisi, vengono riportati in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - La questione, costituita dalla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, è stata risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 31149 resa in data 28 novembre 2019 (in termini cfr. anche Cass. n. 491/2021 e
Cass. n. 28116/2021) la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
A) l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato (in termini v. da ultimo Cass. n. 27811 del 2021, ove si precisa che
«è da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs.
n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di
4 ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono, valendo al riguardo le considerazioni già espresse da questa Corte con l'ordinanza n. 20015/2018, con riferimento al diritto dei supplenti temporanei di percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale dei docenti
…»);
B) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato;
ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
C) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
A tale affermazione la Corte di cassazione è pervenuta dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo nel settore scolastico e in relazione al personale docente, da cui è emerso un sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo caratterizzato dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore.
Accanto, infatti, a un meccanismo di abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, il legislatore ha previsto, tramite l'art. 489 del d.lgs. cit.,
l'equiparazione ad un intero anno di attività dell'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
inoltre, ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole
5 elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
L'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, che invece sono oggetto di riconoscimento integrale. Risulta pertanto evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Il sistema era da considerarsi ragionevole a fronte di un reclutamento (già analizzato in Cass. n. 22552 del 2016 e successive analoghe pronunce) basato sulla regola del c.d. “doppio canale” che stabiliva anche la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Tuttavia, le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore. Ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti “stabilizzati” – per effetto sia della l. n. 107 del 2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento – si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale e che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
È indubbio che la clausola 4 dell'Accordo Quadro opera anche con riferimento all'ipotesi in esame.
L'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
6 Giustizia 8 novembre 2011 in causa C177/10 punto Persona_2
43; Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C302/11
a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Nei precedenti della Suprema Corte (cfr. Cass. 22558 e 23868 del
2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. un. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e
Cass. n. 20918 del 2019) si è infatti evidenziato che:
A) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact);
B) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale,… la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive… Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da
C302/11 a C- 305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4 settembre 2014 in causa C152/14 . Per_3
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito Per_4 di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in
7 linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
Si tratta di affermazione che – come si desume dai punti 47 e 48 della motivazione – è volta, da un lato, a valorizzare le differenze dell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori, e, dall'altro, a evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale.
Vi è tuttavia un accertamento in fatto da compiere, secondo quanto emerge dalla stessa decisione della Corte di Giustizia, la quale ha demandato al giudice nazionale di verificare in concreto la posizione dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato e quella dei docenti la cui immissione in ruolo sia stata preceduta da contratti a tempo determinato, al fine di evitare che l'applicazione della clausola 4 produca discriminazioni “alla rovescia” in danno dei primi.
Tali discriminazioni si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
È indubbio che l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
“discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al
8 lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
In altre parole, il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non può dirsi discriminatorio per il sol fatto che dopo il quadriennio si opera un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole.
Si legge nella citata sentenza n.31149 del 2019 (in termini Cass.
n. 3474 del 2020): «un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art.485 d.lgs. n.297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali,
i mesi estivi, in relazione ai quali la Suprema Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n.
21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul
9 presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art.485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art.485 del d.lgs. n.297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado e al Per_2 docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché
l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile».
III.2. - Nel caso in esame, all'esito della CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, nonché motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto ali quesiti formulati [«1. Verifichi il CTU - previo esame della documentazione in atti e di quella che dovesse essere necessaria
10 ai fini dell'espletamento dell'incarico (la cui acquisizione presso gli uffici pubblici viene sin d'ora autorizzata) - se l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489
d.lgs. n. 297/1994, prestata dalla parte ricorrente con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.297/1994. 2. Tenga conto il CTU nel calcolo dell'anzianità di cui al punto 1.: a) del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con esclusione, quindi, degli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo e, per le supplenze diverse da quelle annuali, dei mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
b) del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 (con esclusione del riconoscimento al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, dovendosi tenere conto in questo caso soltanto del servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate); 3.
Proceda il CTU in risposta al quesito 2. alla comparazione di due dati numerici: (1) la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo effettivamente prestati quale docente alle dipendenze del sino alla data della immissione in ruolo (precisamente: I. CP_3 con esclusione dei periodi lavorativi svolti presso scuole paritarie;
II. computo dei periodi prestati anche in un ruolo diverso da quello attuale;
III. maggiorazione dei periodi nei quali l'assenza sia giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, come congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati;
IV. esclusione degli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello
11 successivo, così come, per le supplenze diverse da quelle annuali, esclusione dei mesi estivi) e (2) il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo in applicazione dei criteri di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/94, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” e/o dallo stato matricolare;
4. In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1., (a) accerti il CTU con riferimento all'intero periodo il differente trattamento spettante alla parte ricorrente in ragione dell'attività svolta con contratto a termine, parametrandolo a quello riservato al docente assunto a tempo indeterminato e (b) quantifichi le differenze retributive ancora spettanti soltanto con decorrenza dal
30/01/2019 (in ragione della prescrizione quinquennale maturata, tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, quale primo atto documentato di interruzione del decorso del termine prescrizionale);
5. Verifichi in ogni caso il CTU la correttezza del calcolo eseguito dalla parte ricorrente in ricorso»] – la parte ricorrente ha diritto:
«1) all'anzianità pre-ruolo di anni 10 mesi 7 giorni 28;
2) alla retribuzione della fascia 15-20 a far data dal 04/10/2018 come da allegato prospetto di ricalcolo del decreto di ricostruzione della carriera;
3) alla somma di euro 3.808,84 per differenze retributive, come da prospetto allegato» (si vedano le conclusioni rassegnate dal CTU a pag.8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condividono il metodo seguito ed i seguenti risultati, a cui è pervenuto il CTU nella sua relazione scritta, come di seguito riportati:
«Risposta al Punto 1 - l'anzianità di servizio pre-ruolo prestata presso scuole statali, a tempo determinato, è maggiore di quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs n. 297/1994, essa, infatti, è di giorni 3838 nel periodo 11.01.1996 – 30.06.2012 pari a anni 10 mesi 7 e giorni 28. Mentre quella riconosciuta con decreto di ricostruzione della carriera n. 192 del 06/10/2016 ex art 485
D.P.R. 297/1994, è di anni 8 mesi 8 giorni 0.
12 Risposta al Punto 2 - si è tenuto conto dei periodi di lavoro pre- ruolo indicati nello stato matricolare e precisamente dal
11/01/1996 al 30/06/2012, per complessivi 3838 giorni di effettivo servizio. Deve precisarsi che la ricorrente indicava erroneamente in 3808 i giorni di lavoro pre-ruolo. La docente, nei periodi di pre-ruolo, è stata sempre docente di scuola primaria. Non sono stati considerati gli intervalli fra i rapporti di lavoro pre- ruolo.
Risposta al Punto 3 - il periodo di lavoro pre-ruolo è pari ad anni 10 mesi 7 giorni 28, pertanto ne consegue un'anzianità giuridica ed economica di anni 10 mesi 7 giorni 28 alla nomina in ruolo;
il decreto di riconoscimento dei servizi del 06/10/2016 riconosce, invece, l'anzianità giuridica ed economica di anni 8 mesi 8 giorni 00 alla data del 01/09/2012, che rappresenta il giorno della nomina in ruolo. Quindi non riconosce integralmente l'anzianità maturata nel pre-ruolo.
Risposta al Punto 4 - Il riconoscimento dell'anzianità di pre- ruolo di anni 10 mesi 7 giorni 28, comporta il raggiungimento del primo scatto stipendiale relativo alla fascia 15-20 anticipatamente, e cioè alla data del 04/01/2018, rispetto a quanto desumibile dal decreto di ricostruzione carriera (si veda cedolino paga del luglio 2020 in cui, invece, è applicata la fascia stipendiale 15- 20).
Per il calcolo delle differenze retributive si è tenuto conto solo dei mesi in cui la ricorrente ha prestato servizio quale docente di scuola primaria, poiché, nei mesi in cui è stata incaricata quale docente temporanea, e/o supplente in servizio in istituti superiori, la retribuzione relativa a questa tipologia di docenza presupponeva una ripresa dall'iniziale fascia stipendiale 0-8».
III.3. - Per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza decurtazioni il periodo di lavoro svolto a tempo determinato negli aa.ss. dall'11/01/1996 al 30/06/2012 per complessivi anni 10, mesi 7 e
13 giorni 28 ed alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.
Consequenzialmente, il deve Controparte_1 essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate in conseguenza della ricostruzione della carriera ai fini sia giuridici che economici, da calcolarsi con decorrenza dal 30/01/2019 (e quantificate dal nominato CTU in misura pari ad Euro 3.808,84), in ragione della prescrizione quinquennale maturata (tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, quale primo atto documentato di interruzione del decorso del termine prescrizionale).
Infine, devono essere riconosciuti sulla sorte capitale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del DM del 10/03/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di CTU contabile – viene posta a carico dell'amministrazione scolastica convenuta secondo il principio della soccombenza con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Analogamente, le spese di CTU – come liquidate in corso di causa – devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'amministrazione scolastica resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza decurtazioni il periodo di lavoro svolto a tempo determinato negli aa.ss. dall'11/01/1996 al 30/06/2012 per complessivi anni 10, mesi 7 e giorni 28 ed alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata;
14 -condanna il a Controparte_1 corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate in conseguenza della ricostruzione della carriera ai fini sia giuridici che economici con decorrenza dal 30/01/2019 (in ragione della prescrizione quinquennale maturata, tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, quale primo atto documentato di interruzione del decorso del termine prescrizionale), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma
36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
-condanna il a rifondere Controparte_1 alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in Euro
4.629,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre Euro 259,00 per esborsi da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Trani, 17/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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