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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 630/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PP GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 630/2021 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a OGGETTO: ruolo in data 08.06.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del Fideiussione – Polizza 18.06.2025 fideiussoria d a codice: 140061
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Walter Fabrizio Borgonovo
( , procuratore Email_1
domiciliatario giusta procura agli atti;
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, Controparte_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano
( , procuratore domiciliatario Email_2
giusta procura in atti;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
(C.F. P. IVA ), con sede CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, nella qualità di mandataria di
(C.F. n. ) e (C.F. e Parte_3 P.IVA_4 Pt_3 Parte_4
P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello P.IVA_5
del Foro di Milano, procuratore domiciliatario giusta procura alle liti in atti;
TERZE INTERVENUTE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia,
pubblicata in data 25.01.2021, n. 164/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti (rassegnate nell'atto introduttivo)
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel
presente atto;
Annullare la sentenza 164/2021 notificata il 21/06/2021 per tutti i motivi
dedotti in narrativa in particolare per non avere rispettato il diritto di difesa
e le norme sul giusto processo ovvero l'art. 111 Cost. per non avere
consentito agli appellanti di esperire l'attività istruttoria richiesta e per
2 essere la sentenza manifestamente illogica e contraddittoria;
In riforma della sentenza di primo grado annullare e/o comunque revocare
la condanna ex art 96 c.p.c per i motivi dedotti in narrativa
In riforma della sentenza n. 164/2021 pubblicata il 21/01/2021 condannare
al pagamento delle spese legali di I e II grado;
Controparte_4
Con vittoria per spese, compensi professionali, spese generali 15% sulla
voce compensi professionali, c.p.a 4%, ed ogni successiva occorrenda
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della istanza istruttoria
omessa in primo grado per le ragioni esposte nel presente appello ovvero
l'escussione per testi del sig. Testimone_1
LE appellate
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte
appellante ex art. 342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte
appellante ex art. 348 bis c.p.c.;
In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte da parte appellante con l'atto di appello
notificato in data 04.06.2021, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e
in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza 164/2021 emessa dal Tribunale di Brescia,
all'esito del giudizio RG 8263/2016 in data 25.01.2021;
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva;
3 In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1787/2016 emesso in data 21.03.2016, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in favore di
[...]
la somma di € 51.745,98, oltre interessi e spese, in forza delle CP_4
fideiussioni dagli stessi sottoscritti, in data 11.07.2008, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing concluso tra (ora e Controparte_2 Controparte_4 [...]
contratto poi ceduto in data 21.12.2010 Parte_5
da quest'ultima a Controparte_5
A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per omessa notifica dell'atto di cessione del contratto di leasing ai fideiussori ingiunti e per omessa certificazione della data delle fideiussioni;
2) la nullità delle fideiussioni per mancata approvazione delle clausole d), f),
g), h), i), n), p); 3) la nullità ex art. 117 TUB e/o 1284 c.c. delle clausole che quantificavano le variazioni trimestrali del canone sulla base dell'indice
Euribor; 4) la violazione dell'art. 21 T.U.F. e della disciplina regolamentare derivata dalla MiFID.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha Controparte_4
evidenziato: 1) l'intervenuto fallimento di 2) l'inadempimento Parte_5
di e la conseguente Controparte_5 Controparte_5
4 risoluzione di diritto del contratto di leasing in data 15.04.2014, con contestuale richiesta di immediata restituzione del bene e pagamento del dovuto;
3) l'efficacia della garanzia prestata dagli opponenti in quanto correlata all'adempimento del contratto di leasing, non al soggetto garantito;
4) la mancata liberazione della cedente e, di riflesso, dei suoi garanti per effetto della cessione;
5) l'indeterminatezza della eccezione sulla mancanza di data certa delle fideiussioni;
6) l'infondatezza dell'eccezione di mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie. Pertanto, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ex art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 164/2021 pubblicata il 25.01.2025, il Tribunale di Brescia
ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento di €
3.500,00, a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, valutando:
- infondata la tesi della liberazione degli opponenti dalla garanzia prestata in favore di per effetto della cessione del contratto di Controparte_1
leasing in quanto non era stata fornita prova dell'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso;
- irrilevante nei rapporti tra le parti l'eccezione sulla mancata certificazione della data delle fideiussioni;
- infondata la tesi della mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie;
- di dubbia ammissibilità le eccezioni di nullità delle clausole facenti riferimento all'indice Euribor e di quelle inerenti al tasso di attualizzazione;
- irrilevanti le contestazioni relative alle clausole di attualizzazione, non essendovi stata applicazione delle stesse nella quantificazione dei canoni scaduti e oggetto di domanda.
5 Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
, chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi. Parte_2
Si sono costituite e quale Controparte_4 CP_3
mandataria di e (cessionarie del credito Parte_3 Controparte_6
oggetto di controversia), chiedendo il rigetto del gravame.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 18.06.2025, le parti appellate hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il mancato espletamento dell'istruttoria orale e, segnatamente, il rigetto dell'istanza volta all'ammissione della prova testimoniale del sig. Testimone_1
In particolare, nella seconda memoria istruttoria, gli appellanti avevano chiesto l'ammissione di tale testimonianza al fine di provare che la lettera che essi hanno prodotto sub doc. 5 e datata 21.12.2010 - in cui
[...]
dava atto dell'avvenuta cessione del contratto di Parte_5
leasing e richiedeva ad la liberazione dei garanti Controparte_4
dalle obbligazioni assunte in precedenza nei confronti dell'Istituto di credito
- fosse effettivamente ricevuta da nella Pt_6 Controparte_4
persona del suo rappresentante sig. (cfr. capitoli di prova Testimone_1
richiesti: “Vero che la sua persona si è occupata o comunque ha partecipato
attivamente ai rapporti finanziari intercorrenti tra Controparte_4
6 e i signori ?” “Vero che fu lei a sottoscrivere il contratto di leasing Pt_1
n. 258907 per conto di (ora , Controparte_2 Controparte_4
avendo lei la rappresentanza per farlo?” “Vero che i rapporti di cui sopra
si sono concretizzati nel contratto che le si rammostra?” “Vero che, dopo la
cessione del contratto da parte di a , i Parte_5 Controparte_5
signori le hanno consegnato brevi manu la lettera che le si Pt_1
rammostra?” - pagg. 11 e 12 della memoria n. 2 degli opponenti).
Si osserva che la testimonianza del sig. – quand'anche ammessa e Tes_1
quand'anche di integrale conferma del capitolato di prova di parte appellante
– avrebbe, al più, potuto comprovare l'avvenuta ricezione della lettera da parte di un rappresentante di tale circostanza, Controparte_4
peraltro risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, atteso che per liberare i fideiussori dalla garanzia rilasciata era necessario il consenso della società
Concedente, come già chiarito dal Tribunale.
La mancanza di un accordo volto a liberare l'Utilizzatrice originaria dalle obbligazioni assunte col contratto di leasing e, di riflesso, i suoi fideiussori/odierni appellanti dalla garanzia dai medesimi prestata nei confronti dell'Istituto di credito si desume, in modo inequivocabile, dalla lettura del punto 3 del contratto di cessione, che espressamente prevede: “La
dichiara di non liberare il CEDENTE dalla Controparte_2
responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dal CESSIONARIO
qualora quest'ultimo si renda per qualsivoglia ragione inadempiente: in tale
ipotesi il CEDENTE esonera la dall'obbligo di Controparte_2
comunicazione dell'avvenuto inadempimento entro il termine previsto
7 dall'art. 1408 c.c.” (cfr. cessione contratto leasing.pdf – memoria n. 2 degli opponenti).
Sulla base di queste premesse, il Collegio ritiene l'infondatezza del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato,
innanzitutto, che il Tribunale abbia motivato in modo insufficiente e contradditorio “alcuni punti decisivi della controversia in particolare sulla
nullità della fideiussione per omessa notifica e certificazione della data certa
e sulla mancata comunicazione dell'estensione della garanzia a terzi”.
Si osserva sul punto che i sig.ri , nell'atto di opposizione, hanno Pt_1
argomentato tali censure come segue: “
1- SULLA NULLITA' PER OMESSA
NOTIFICA E MANCATA CERTIFICAZIONE DELLA DATA DELLA
FIDEIUSSIONE Il Decreto Ingiuntivo opposto è nullo perché non risulta
essere stata documentata la cessione del contratto di leasing ai garanti del
Parte_ contratto originariamente stipulato da ovvero gli attori opponenti
secondo il disposto dell'art. 1263 cc, ovvero non è stata effettuata la
conferma di fideiussione;
inoltre non è stata effettuata la certificazione della
fideiussione (data certa). Ancora come già richiamato, i signori Pt_1
avevano garantito personalmente non Pt_5 Controparte_5
pertanto nel caso in cui l'eventuale estensione della garanzia a terzi,
[...]
doveva essere formalmente Controparte_5 Controparte_5
Parte_ comunicata agli attori opponenti: i signori hanno garantito per Pt_1
e non per . CP_5
A fronte delle predette argomentazioni, il Tribunale ha evidenziato che: “La
8 garanzia prestata dagli attori recita testualmente 'Con la presente mi/ci
costituisco/costituiamo fideiussore/i solidale/i di:
[...]
via Galileo Galilei n. 54, 20096 OL (MI), Parte_5
Contr
O DI VESSE COMUNQUE A SUBENTRARE NEI SUOI CONFRONTI
A per l'adempimento di qualsiasi obbligazione Controparte_8
dipendente dalla seguente operazione: contratto di locazione finanziaria n.
258907 del 11.07.2008 per un corrispettivo globale di € 1.969.413,00
accordata al predetto nominativo, o chi gli fosse subentrato…' (cfr. Docc.ti
8 – 9 fascicolo monitorio). Come giustamente rilevato da parte convenuta la
garanzia è correlata al contratto, non alla società utilizzatrice che, al
momento del rilascio della garanzia, era la Parte_5
In ogni caso poiché, all'atto della cessione del contratto, il
[...]
primo utilizzatore garantito non è stato liberato (cfr. doc. di cessione
allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione) di nulla
possono dolersi gli attori”.
Del pari il Tribunale si è pronunciato anche con riguardo alla “eccezione sulla
mancata certificazione della data del contratto” ritenendola “chiaramente
infondata essendo tale circostanza irrilevante nei rapporti tra le parti oltre
che ininfluente nell'odierno giudizio”. Si osserva, in ogni caso, che tale eccezione è generica e, pertanto, inefficace, anche perché gli appellanti hanno omesso di specificare l'eventuale incidenza della mancata certificazione della data nei rapporti fra le parti.
Non si ravvisano nella motivazione impugnata i lamentati profili di carenza argomentativa e contraddittorietà, avendo il Tribunale motivato in modo
9 puntuale, logico ed esaustivo le ragioni di rigetto delle censure proposte dagli opponenti/odierni appellanti, ragioni integralmente condivise da questo
Collegio.
Gli appellanti hanno poi censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che essi “non avrebbero indicato quale sarebbe stata la
conseguenza nel giudizio di primo grado in relazione alla vessatorietà delle
clausole d)-f)-g)-h)-i)-n)-p) nel modulo unilaterale dell'istituto di credito”.
Sul punto si osserva che il Tribunale ha rilevato che le clausole qualificate dagli appellanti come vessatorie sono individuate nelle fideiussioni con richiamo alle rispettive lettere e rubriche e risultano specificamente approvate per iscritto e ciò basta ad escluderne la lamentata nullità; si osserva inoltre e decisivamente che tale statuizione non risulta oggetto di impugnazione da parte degli appellanti, con la conseguenza che sul punto si
è formato il giudicato (interno).
Si rileva peraltro che se, per mera ipotesi, fosse dichiarata la nullità delle clausole “punto d) – recesso del fideiussore;
punto f) – dispensa dall'agire
contro il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 C.C.; punto g) –
secondo comma (decadenza del beneficio del termine) – terzo comma
(validità dell'obbligazione fideiussoria anche in caso di invalidità
dell'obbligazione principale) - quarto comma (non estinzione della
fideiussione per fatto del creditore); punto h) – rinuncia a opporre
eccezioni); punto l) – secondo comma (inopponibilità dell'estinzione o
modifica dell'obbligazione di altri fidejussori) – terzo comma (azione in via
principale sui beni posseduti da ciascuno dei coniugi); punto n.) – specifiche
10 autorizzazioni alla segnalazione a Società di revisione e/o Banche dati;
punto p) – foro esclusivamente competente” (cfr. pagina 2 dei contratti di fideiussione), non risultano in ogni caso evidenziati gli effetti favorevoli che gli appellanti potrebbero trarre da tali nullità che – in ogni caso – atterrebbero alle singole clausole e non alla garanzia complessivamente intesa in quanto neppure risulta dedotto che, in assenza di tali clausole, le parti non avrebbero stipulato il negozio di garanzia.
L'unica clausola che potrebbe avere un certo rilievo è quella inerente alla deroga dell'art. 1957 c.c.: si osserva, peraltro, che ha Controparte_4
dimostrato di aver comunicato la risoluzione del contratto di leasing anche agli opponenti e di aver richiesto anche a loro il pagamento dei canoni dovuti in data 15.04.2014 (cfr. doc. 7) allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 co. IV
cod. proc. civ. di ), dunque, entro il termine di sei mesi Controparte_4
previsto dalla citata norma per l'avvio delle iniziative nei confronti dei debitori, iniziative che nel caso di specie possono coincidere con la mera richiesta stragiudiziale, trattandosi di garanzia “a semplice richiesta scritta”.
Inoltre, gli appellanti non hanno riproposto in questo grado di giudizio le eccezioni inerenti all'invalidità di alcune clausole contenute nel contratto di leasing, ritenute dal Tribunale di dubbia ammissibilità e, comunque,
irrilevanti.
Si osserva infine che, a sostegno della tesi della nullità del contratto per mancata sottoscrizione di clausole vessatorie, gli appellanti citano la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 24.04.2018, che, peraltro, concerne la diversa fattispecie del contratto stipulato tra un professionista e un
11 consumatore soggetto, pertanto, alla disciplina del Codice del Consumo (D.
L.gs. 2016/2005); nel caso in esame è pacifico che il Sig. Parte_1
fosse amministratore della società garantita Parte_5
(cfr. memoria n.1 opponenti) ed è, pertanto, evidente che egli
[...]
ha prestato la garanzia sulla base del collegamento funzionale che lo legava a tale società e non per scopi estranei all'attività societaria, con la conseguenza che quantomeno il sig. non può invocare la Parte_1
tutela di cui al D. Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo).
Sulla base di tali argomentazioni, il secondo motivo di gravame non può
trovare accoglimento.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano l'errata applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. per assenza della mala fede o colpa grave.
Tale ultima censura merita accoglimento non potendosi ravvisare nella condotta degli appellanti, fideiussori del debitore originario che ha ceduto il contratto di leasing, quella malafede o colpa grave che legittimano la configurazione dell'abuso del processo nella proposizione dell'opposizione,
soprattutto alla luce della clausola di provvisoria esecuzione apposta al provvedimento monitorio opposto. Si osserva, infatti, che non emerge in alcun modo dagli atti di causa che gli odierni appellanti avessero coscienza dell'infondatezza della domanda e delle argomentazioni giuridiche svolte dal proprio difensore (non può invero imputarsi alla parte la mancanza di diligenza qualificata che, invece, può imputarsi al difensore).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la sentenza
12 impugnata deve essere parzialmente riformata quanto al capo di liquidazione delle spese di lite che restano determinate esclusivamente nella misura di €
7.254,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
Secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti (la riforma del capo di sentenza sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non elide la soccombenza nel merito del gravame degli appellanti – cfr. Cass. 5466/20), e avuto riguardo al valore della causa (€ 51.745,98), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate come da note spese depositate dall'appellata e dalle terze intervenute in data
29.09.2025 – in quanto inferiori ai compensi medi previsti sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/22 – in complessivi € 6.615,00, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, quanto a ciascuna parte (appellata, da un lato, e terze intervenute, dall'altro).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR 115/2002,
del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza n. 164/2021 del Tribunale di Brescia
condanna gli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite di primo grado dell'odierna appellata nella sola misura di € 7.254,00 oltre rimborso spese 13 generali IVA, (se dovuta) e CPA, come per legge;
2) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado sia all'appellata che alle terze intervenute, che liquida – quanto a ciascuna parte
(appellata, da un lato, e terze intervenute, dall'altro) – in complessivi €
6.615,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del D.P.R.
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Maura Mancini Il Presidente
PP GN
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 630/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PP GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 630/2021 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a OGGETTO: ruolo in data 08.06.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del Fideiussione – Polizza 18.06.2025 fideiussoria d a codice: 140061
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Walter Fabrizio Borgonovo
( , procuratore Email_1
domiciliatario giusta procura agli atti;
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, Controparte_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano
( , procuratore domiciliatario Email_2
giusta procura in atti;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
(C.F. P. IVA ), con sede CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, nella qualità di mandataria di
(C.F. n. ) e (C.F. e Parte_3 P.IVA_4 Pt_3 Parte_4
P.IVA n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello P.IVA_5
del Foro di Milano, procuratore domiciliatario giusta procura alle liti in atti;
TERZE INTERVENUTE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia,
pubblicata in data 25.01.2021, n. 164/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti (rassegnate nell'atto introduttivo)
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel
presente atto;
Annullare la sentenza 164/2021 notificata il 21/06/2021 per tutti i motivi
dedotti in narrativa in particolare per non avere rispettato il diritto di difesa
e le norme sul giusto processo ovvero l'art. 111 Cost. per non avere
consentito agli appellanti di esperire l'attività istruttoria richiesta e per
2 essere la sentenza manifestamente illogica e contraddittoria;
In riforma della sentenza di primo grado annullare e/o comunque revocare
la condanna ex art 96 c.p.c per i motivi dedotti in narrativa
In riforma della sentenza n. 164/2021 pubblicata il 21/01/2021 condannare
al pagamento delle spese legali di I e II grado;
Controparte_4
Con vittoria per spese, compensi professionali, spese generali 15% sulla
voce compensi professionali, c.p.a 4%, ed ogni successiva occorrenda
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della istanza istruttoria
omessa in primo grado per le ragioni esposte nel presente appello ovvero
l'escussione per testi del sig. Testimone_1
LE appellate
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte
appellante ex art. 342 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande di parte
appellante ex art. 348 bis c.p.c.;
In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte da parte appellante con l'atto di appello
notificato in data 04.06.2021, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e
in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza 164/2021 emessa dal Tribunale di Brescia,
all'esito del giudizio RG 8263/2016 in data 25.01.2021;
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva;
3 In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1787/2016 emesso in data 21.03.2016, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in favore di
[...]
la somma di € 51.745,98, oltre interessi e spese, in forza delle CP_4
fideiussioni dagli stessi sottoscritti, in data 11.07.2008, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing concluso tra (ora e Controparte_2 Controparte_4 [...]
contratto poi ceduto in data 21.12.2010 Parte_5
da quest'ultima a Controparte_5
A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per omessa notifica dell'atto di cessione del contratto di leasing ai fideiussori ingiunti e per omessa certificazione della data delle fideiussioni;
2) la nullità delle fideiussioni per mancata approvazione delle clausole d), f),
g), h), i), n), p); 3) la nullità ex art. 117 TUB e/o 1284 c.c. delle clausole che quantificavano le variazioni trimestrali del canone sulla base dell'indice
Euribor; 4) la violazione dell'art. 21 T.U.F. e della disciplina regolamentare derivata dalla MiFID.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha Controparte_4
evidenziato: 1) l'intervenuto fallimento di 2) l'inadempimento Parte_5
di e la conseguente Controparte_5 Controparte_5
4 risoluzione di diritto del contratto di leasing in data 15.04.2014, con contestuale richiesta di immediata restituzione del bene e pagamento del dovuto;
3) l'efficacia della garanzia prestata dagli opponenti in quanto correlata all'adempimento del contratto di leasing, non al soggetto garantito;
4) la mancata liberazione della cedente e, di riflesso, dei suoi garanti per effetto della cessione;
5) l'indeterminatezza della eccezione sulla mancanza di data certa delle fideiussioni;
6) l'infondatezza dell'eccezione di mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie. Pertanto, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ex art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 164/2021 pubblicata il 25.01.2025, il Tribunale di Brescia
ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento di €
3.500,00, a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, valutando:
- infondata la tesi della liberazione degli opponenti dalla garanzia prestata in favore di per effetto della cessione del contratto di Controparte_1
leasing in quanto non era stata fornita prova dell'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso;
- irrilevante nei rapporti tra le parti l'eccezione sulla mancata certificazione della data delle fideiussioni;
- infondata la tesi della mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie;
- di dubbia ammissibilità le eccezioni di nullità delle clausole facenti riferimento all'indice Euribor e di quelle inerenti al tasso di attualizzazione;
- irrilevanti le contestazioni relative alle clausole di attualizzazione, non essendovi stata applicazione delle stesse nella quantificazione dei canoni scaduti e oggetto di domanda.
5 Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1
, chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi. Parte_2
Si sono costituite e quale Controparte_4 CP_3
mandataria di e (cessionarie del credito Parte_3 Controparte_6
oggetto di controversia), chiedendo il rigetto del gravame.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 18.06.2025, le parti appellate hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il mancato espletamento dell'istruttoria orale e, segnatamente, il rigetto dell'istanza volta all'ammissione della prova testimoniale del sig. Testimone_1
In particolare, nella seconda memoria istruttoria, gli appellanti avevano chiesto l'ammissione di tale testimonianza al fine di provare che la lettera che essi hanno prodotto sub doc. 5 e datata 21.12.2010 - in cui
[...]
dava atto dell'avvenuta cessione del contratto di Parte_5
leasing e richiedeva ad la liberazione dei garanti Controparte_4
dalle obbligazioni assunte in precedenza nei confronti dell'Istituto di credito
- fosse effettivamente ricevuta da nella Pt_6 Controparte_4
persona del suo rappresentante sig. (cfr. capitoli di prova Testimone_1
richiesti: “Vero che la sua persona si è occupata o comunque ha partecipato
attivamente ai rapporti finanziari intercorrenti tra Controparte_4
6 e i signori ?” “Vero che fu lei a sottoscrivere il contratto di leasing Pt_1
n. 258907 per conto di (ora , Controparte_2 Controparte_4
avendo lei la rappresentanza per farlo?” “Vero che i rapporti di cui sopra
si sono concretizzati nel contratto che le si rammostra?” “Vero che, dopo la
cessione del contratto da parte di a , i Parte_5 Controparte_5
signori le hanno consegnato brevi manu la lettera che le si Pt_1
rammostra?” - pagg. 11 e 12 della memoria n. 2 degli opponenti).
Si osserva che la testimonianza del sig. – quand'anche ammessa e Tes_1
quand'anche di integrale conferma del capitolato di prova di parte appellante
– avrebbe, al più, potuto comprovare l'avvenuta ricezione della lettera da parte di un rappresentante di tale circostanza, Controparte_4
peraltro risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, atteso che per liberare i fideiussori dalla garanzia rilasciata era necessario il consenso della società
Concedente, come già chiarito dal Tribunale.
La mancanza di un accordo volto a liberare l'Utilizzatrice originaria dalle obbligazioni assunte col contratto di leasing e, di riflesso, i suoi fideiussori/odierni appellanti dalla garanzia dai medesimi prestata nei confronti dell'Istituto di credito si desume, in modo inequivocabile, dalla lettura del punto 3 del contratto di cessione, che espressamente prevede: “La
dichiara di non liberare il CEDENTE dalla Controparte_2
responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dal CESSIONARIO
qualora quest'ultimo si renda per qualsivoglia ragione inadempiente: in tale
ipotesi il CEDENTE esonera la dall'obbligo di Controparte_2
comunicazione dell'avvenuto inadempimento entro il termine previsto
7 dall'art. 1408 c.c.” (cfr. cessione contratto leasing.pdf – memoria n. 2 degli opponenti).
Sulla base di queste premesse, il Collegio ritiene l'infondatezza del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato,
innanzitutto, che il Tribunale abbia motivato in modo insufficiente e contradditorio “alcuni punti decisivi della controversia in particolare sulla
nullità della fideiussione per omessa notifica e certificazione della data certa
e sulla mancata comunicazione dell'estensione della garanzia a terzi”.
Si osserva sul punto che i sig.ri , nell'atto di opposizione, hanno Pt_1
argomentato tali censure come segue: “
1- SULLA NULLITA' PER OMESSA
NOTIFICA E MANCATA CERTIFICAZIONE DELLA DATA DELLA
FIDEIUSSIONE Il Decreto Ingiuntivo opposto è nullo perché non risulta
essere stata documentata la cessione del contratto di leasing ai garanti del
Parte_ contratto originariamente stipulato da ovvero gli attori opponenti
secondo il disposto dell'art. 1263 cc, ovvero non è stata effettuata la
conferma di fideiussione;
inoltre non è stata effettuata la certificazione della
fideiussione (data certa). Ancora come già richiamato, i signori Pt_1
avevano garantito personalmente non Pt_5 Controparte_5
pertanto nel caso in cui l'eventuale estensione della garanzia a terzi,
[...]
doveva essere formalmente Controparte_5 Controparte_5
Parte_ comunicata agli attori opponenti: i signori hanno garantito per Pt_1
e non per . CP_5
A fronte delle predette argomentazioni, il Tribunale ha evidenziato che: “La
8 garanzia prestata dagli attori recita testualmente 'Con la presente mi/ci
costituisco/costituiamo fideiussore/i solidale/i di:
[...]
via Galileo Galilei n. 54, 20096 OL (MI), Parte_5
Contr
O DI VESSE COMUNQUE A SUBENTRARE NEI SUOI CONFRONTI
A per l'adempimento di qualsiasi obbligazione Controparte_8
dipendente dalla seguente operazione: contratto di locazione finanziaria n.
258907 del 11.07.2008 per un corrispettivo globale di € 1.969.413,00
accordata al predetto nominativo, o chi gli fosse subentrato…' (cfr. Docc.ti
8 – 9 fascicolo monitorio). Come giustamente rilevato da parte convenuta la
garanzia è correlata al contratto, non alla società utilizzatrice che, al
momento del rilascio della garanzia, era la Parte_5
In ogni caso poiché, all'atto della cessione del contratto, il
[...]
primo utilizzatore garantito non è stato liberato (cfr. doc. di cessione
allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione) di nulla
possono dolersi gli attori”.
Del pari il Tribunale si è pronunciato anche con riguardo alla “eccezione sulla
mancata certificazione della data del contratto” ritenendola “chiaramente
infondata essendo tale circostanza irrilevante nei rapporti tra le parti oltre
che ininfluente nell'odierno giudizio”. Si osserva, in ogni caso, che tale eccezione è generica e, pertanto, inefficace, anche perché gli appellanti hanno omesso di specificare l'eventuale incidenza della mancata certificazione della data nei rapporti fra le parti.
Non si ravvisano nella motivazione impugnata i lamentati profili di carenza argomentativa e contraddittorietà, avendo il Tribunale motivato in modo
9 puntuale, logico ed esaustivo le ragioni di rigetto delle censure proposte dagli opponenti/odierni appellanti, ragioni integralmente condivise da questo
Collegio.
Gli appellanti hanno poi censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che essi “non avrebbero indicato quale sarebbe stata la
conseguenza nel giudizio di primo grado in relazione alla vessatorietà delle
clausole d)-f)-g)-h)-i)-n)-p) nel modulo unilaterale dell'istituto di credito”.
Sul punto si osserva che il Tribunale ha rilevato che le clausole qualificate dagli appellanti come vessatorie sono individuate nelle fideiussioni con richiamo alle rispettive lettere e rubriche e risultano specificamente approvate per iscritto e ciò basta ad escluderne la lamentata nullità; si osserva inoltre e decisivamente che tale statuizione non risulta oggetto di impugnazione da parte degli appellanti, con la conseguenza che sul punto si
è formato il giudicato (interno).
Si rileva peraltro che se, per mera ipotesi, fosse dichiarata la nullità delle clausole “punto d) – recesso del fideiussore;
punto f) – dispensa dall'agire
contro il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 C.C.; punto g) –
secondo comma (decadenza del beneficio del termine) – terzo comma
(validità dell'obbligazione fideiussoria anche in caso di invalidità
dell'obbligazione principale) - quarto comma (non estinzione della
fideiussione per fatto del creditore); punto h) – rinuncia a opporre
eccezioni); punto l) – secondo comma (inopponibilità dell'estinzione o
modifica dell'obbligazione di altri fidejussori) – terzo comma (azione in via
principale sui beni posseduti da ciascuno dei coniugi); punto n.) – specifiche
10 autorizzazioni alla segnalazione a Società di revisione e/o Banche dati;
punto p) – foro esclusivamente competente” (cfr. pagina 2 dei contratti di fideiussione), non risultano in ogni caso evidenziati gli effetti favorevoli che gli appellanti potrebbero trarre da tali nullità che – in ogni caso – atterrebbero alle singole clausole e non alla garanzia complessivamente intesa in quanto neppure risulta dedotto che, in assenza di tali clausole, le parti non avrebbero stipulato il negozio di garanzia.
L'unica clausola che potrebbe avere un certo rilievo è quella inerente alla deroga dell'art. 1957 c.c.: si osserva, peraltro, che ha Controparte_4
dimostrato di aver comunicato la risoluzione del contratto di leasing anche agli opponenti e di aver richiesto anche a loro il pagamento dei canoni dovuti in data 15.04.2014 (cfr. doc. 7) allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 co. IV
cod. proc. civ. di ), dunque, entro il termine di sei mesi Controparte_4
previsto dalla citata norma per l'avvio delle iniziative nei confronti dei debitori, iniziative che nel caso di specie possono coincidere con la mera richiesta stragiudiziale, trattandosi di garanzia “a semplice richiesta scritta”.
Inoltre, gli appellanti non hanno riproposto in questo grado di giudizio le eccezioni inerenti all'invalidità di alcune clausole contenute nel contratto di leasing, ritenute dal Tribunale di dubbia ammissibilità e, comunque,
irrilevanti.
Si osserva infine che, a sostegno della tesi della nullità del contratto per mancata sottoscrizione di clausole vessatorie, gli appellanti citano la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 24.04.2018, che, peraltro, concerne la diversa fattispecie del contratto stipulato tra un professionista e un
11 consumatore soggetto, pertanto, alla disciplina del Codice del Consumo (D.
L.gs. 2016/2005); nel caso in esame è pacifico che il Sig. Parte_1
fosse amministratore della società garantita Parte_5
(cfr. memoria n.1 opponenti) ed è, pertanto, evidente che egli
[...]
ha prestato la garanzia sulla base del collegamento funzionale che lo legava a tale società e non per scopi estranei all'attività societaria, con la conseguenza che quantomeno il sig. non può invocare la Parte_1
tutela di cui al D. Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo).
Sulla base di tali argomentazioni, il secondo motivo di gravame non può
trovare accoglimento.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano l'errata applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. per assenza della mala fede o colpa grave.
Tale ultima censura merita accoglimento non potendosi ravvisare nella condotta degli appellanti, fideiussori del debitore originario che ha ceduto il contratto di leasing, quella malafede o colpa grave che legittimano la configurazione dell'abuso del processo nella proposizione dell'opposizione,
soprattutto alla luce della clausola di provvisoria esecuzione apposta al provvedimento monitorio opposto. Si osserva, infatti, che non emerge in alcun modo dagli atti di causa che gli odierni appellanti avessero coscienza dell'infondatezza della domanda e delle argomentazioni giuridiche svolte dal proprio difensore (non può invero imputarsi alla parte la mancanza di diligenza qualificata che, invece, può imputarsi al difensore).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la sentenza
12 impugnata deve essere parzialmente riformata quanto al capo di liquidazione delle spese di lite che restano determinate esclusivamente nella misura di €
7.254,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
Secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti (la riforma del capo di sentenza sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c. non elide la soccombenza nel merito del gravame degli appellanti – cfr. Cass. 5466/20), e avuto riguardo al valore della causa (€ 51.745,98), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate come da note spese depositate dall'appellata e dalle terze intervenute in data
29.09.2025 – in quanto inferiori ai compensi medi previsti sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/22 – in complessivi € 6.615,00, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, quanto a ciascuna parte (appellata, da un lato, e terze intervenute, dall'altro).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR 115/2002,
del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza n. 164/2021 del Tribunale di Brescia
condanna gli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite di primo grado dell'odierna appellata nella sola misura di € 7.254,00 oltre rimborso spese 13 generali IVA, (se dovuta) e CPA, come per legge;
2) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado sia all'appellata che alle terze intervenute, che liquida – quanto a ciascuna parte
(appellata, da un lato, e terze intervenute, dall'altro) – in complessivi €
6.615,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del D.P.R.
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Maura Mancini Il Presidente
PP GN
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