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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/03/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1565 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Monica Zema Consigliera Rel. dott. Maria Stella Arena Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1565 / 2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...]
elettivamente domicil. in VIA F.VERONA 40 CATANIA;
rappres. e dif. dall'Avv.
MARESCALCO PAOLO (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...]
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2023 la parte appellante haconcluso come da verbale in atti. pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1672/2022, depositata il 13.4.2022, il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di rivendica avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_2
e ha condannato quest'ultimo a rifondere le spese processuali in Controparte_1
favore di . Controparte_1
Con atto notificato l'11.11.2022, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza citando esclusivamente e chiedendo, in riforma della Controparte_1
stessa:
<< ritenere la nullità della sentenza di primo grado ed emettere i provvedimenti conseguenti di rimessione della causa la giudice di primo grado.
In subordine, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per disporre consulenza tecnica per accertare quanto lamentato >>.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2023 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
---------
1. SENTENZA APPELLATA
Il Tribunale di Catania nella sentenza impugnata ha dato atto che ha chiesto Parte_1
di:
“dichiarare la piena proprietà del sig. della stanza sita al secondo piano Parte_1
dell'immobile di via Del Principe n.110 ed attualmente facente parte dell'appartamento detenuto dal sig. , stanza attualmente compresa nel foglio 69 Controparte_1
particella 997 sub 36 (ex sub 25); disporre la restituzione di detta stanza nella titolarità e disponibilità del sig. Pt_1
proprietario dell'appartamento sito in Catania via Del Principe piano secondo il foglio
69/F mappale 997 sub 26 disponendo la conseguente correzione al N.C.E.U. del
pagina 2 di 7 Comune di Catania ed in Catasto e la esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
con condanna dei convenuti del pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento della stanza in tutti questi anni e pagamento delle spese processuali”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificata quale rivendica ex art. 948 c.c., in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto CP_2
Ha evidenziato che lo stesso non detiene né possiede da otto anni l'appartamento in contestazione in quanto ha venduto, giusto atto del 27.03.2014, ai rogiti del Notaio Dott.
(Rep. 52.026 Racc. 16.155), a Persona_1 Controparte_1
l'immobile sito in via Del Principe n.110 censito nel N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69 particella 997 sub 36, piano 2-3.
Il Tribunale ha, infatti, precisato che “costituisce ius receptum il principio per il quale la domanda di rivendicazione, in piena adesione al tenore letterale dell'art. 948 c.c., deve essere proposta contro colui che di fatto e, secondo la prospettazione attorea illegittimamente, versi, al momento della proposizione della domanda, nel possesso del bene oggetto dell'azione reale”.
Ha, quindi, rigettato la domanda condannando il al pagamento delle spese Pt_1
processuali in favore di . Controparte_1
2. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) lamenta un'omessa pronuncia deducendo che il giudice di primo Parte_1
grado ha esaminato la domanda nei confronti di citato in giudizio CP_2
quale precedente proprietario dell'immobile ceduto a , ma ha Controparte_1
dimenticato di esaminare la domanda nei confronti di quest'ultimo, attuale proprietario del bene.
Evidenzia nell'atto di appello che dalla planimetria del proprio appartamento sito al secondo piano di via Del Principe 110 (manca l'indicazione del Comune), allegata al proprio atto di acquisto, emerge che lo stesso consta di un vano in più allo stato inserito pagina 3 di 7 catastalmente nell'appartamento limitrofo a seguito di una variazione catastale effettuata il 29.10.2013 dal padre di che poi ha venduto a . CP_2 Controparte_1
Espone che, a sua insaputa, essendo stato detenuto per venti anni, gli è stato sottratto il suddetto vano.
Deduce che << nella contumacia del sig. quanto richiesto andava CP_1
riconosciuto per mancata contestazione dello stesso >>.
Come riportato nel paragrafo che precede il chiede: Pt_1
a) ritenere la nullità della sentenza di primo grado ed emettere i provvedimenti conseguenti di rimessione della causa la giudice di primo grado;
b) In subordine, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per disporre consulenza tecnica per accertare quanto lamentato.
A.1) RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE
Non ricorrono i presupposti per la rimessione degli atti al primo giudice essendo quest'ultima limitata per legge alle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cpc, nel testo ratione temporis applicabile.
A.2) RICHIESTA DI CTU
L'appello va rigettato e non può disporsi la chiesta ctu.
Innanzitutto, va rilevata l'indeterminatezza del bene rivendicato indicato nell'atto di appello come << stanza sita al secondo piano dell'immobile di via Del Principe n. 110 originariamente facente parte del suo appartamento e successivamente arbitrariamente inglobata nell'appartamento limitrofo di proprietà di >>. Controparte_1
Né è possibile individuarlo in base alle produzioni della parte appellante limitate al proprio atto di acquisto.
Inoltre, è infondata l'affermazione secondo cui la contumacia dello avrebbe CP_1
dovuto indurre il Tribunale ad accogliere la domanda nei suoi confronti in quanto non contestata.
Invero, è pacifico in dottrina e giurisprudenza, che debba escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte pagina 4 di 7 contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c., che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass., 2022/34170).
Inoltre, si osserva che costituisce ius receptum che nel giudizio di rivendicazione l'attore debba provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non e', dunque, sufficiente l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, perché esso non prova con certezza l'acquisto della proprietà in capo all'attore che agisce in rivendicazione, il quale potrebbe, in ultima analisi, avere anche acquistato a non domino. Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario;
2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il proprio possesso a quello esercitato dai predetti soggetti (Cass.
2022/29848).
Nel caso in esame, a parte la considerazione - peraltro determinante - che non è individuato il vano oggetto di rivendica, si osserva che l'appellante non ha fornito la suddetta prova e, cioè non ha provato di essere proprietario del bene rivendicato, più precisamente, come sopra detto, di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la pagina 5 di 7 qualità di dominus e, cioè, di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario.
Né ha dedotto (e, tantomeno, provato) di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
3. SPESE PROCESSUALI
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato . CP_1
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'appello; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002,
n. 115.
pagina 6 di 7 Così deciso il 21/03/2024
LA CONSIGLIERA REL.
dott. Monica Zema
IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Dipietro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Monica Zema Consigliera Rel. dott. Maria Stella Arena Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1565 / 2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...]
elettivamente domicil. in VIA F.VERONA 40 CATANIA;
rappres. e dif. dall'Avv.
MARESCALCO PAOLO (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...]
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2023 la parte appellante haconcluso come da verbale in atti. pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1672/2022, depositata il 13.4.2022, il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di rivendica avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_2
e ha condannato quest'ultimo a rifondere le spese processuali in Controparte_1
favore di . Controparte_1
Con atto notificato l'11.11.2022, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza citando esclusivamente e chiedendo, in riforma della Controparte_1
stessa:
<< ritenere la nullità della sentenza di primo grado ed emettere i provvedimenti conseguenti di rimessione della causa la giudice di primo grado.
In subordine, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per disporre consulenza tecnica per accertare quanto lamentato >>.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2023 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
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1. SENTENZA APPELLATA
Il Tribunale di Catania nella sentenza impugnata ha dato atto che ha chiesto Parte_1
di:
“dichiarare la piena proprietà del sig. della stanza sita al secondo piano Parte_1
dell'immobile di via Del Principe n.110 ed attualmente facente parte dell'appartamento detenuto dal sig. , stanza attualmente compresa nel foglio 69 Controparte_1
particella 997 sub 36 (ex sub 25); disporre la restituzione di detta stanza nella titolarità e disponibilità del sig. Pt_1
proprietario dell'appartamento sito in Catania via Del Principe piano secondo il foglio
69/F mappale 997 sub 26 disponendo la conseguente correzione al N.C.E.U. del
pagina 2 di 7 Comune di Catania ed in Catasto e la esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
con condanna dei convenuti del pagamento della somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento della stanza in tutti questi anni e pagamento delle spese processuali”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificata quale rivendica ex art. 948 c.c., in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto CP_2
Ha evidenziato che lo stesso non detiene né possiede da otto anni l'appartamento in contestazione in quanto ha venduto, giusto atto del 27.03.2014, ai rogiti del Notaio Dott.
(Rep. 52.026 Racc. 16.155), a Persona_1 Controparte_1
l'immobile sito in via Del Principe n.110 censito nel N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69 particella 997 sub 36, piano 2-3.
Il Tribunale ha, infatti, precisato che “costituisce ius receptum il principio per il quale la domanda di rivendicazione, in piena adesione al tenore letterale dell'art. 948 c.c., deve essere proposta contro colui che di fatto e, secondo la prospettazione attorea illegittimamente, versi, al momento della proposizione della domanda, nel possesso del bene oggetto dell'azione reale”.
Ha, quindi, rigettato la domanda condannando il al pagamento delle spese Pt_1
processuali in favore di . Controparte_1
2. MOTIVI DI APPELLO e RAGIONI DELLA DECISIONE
A) lamenta un'omessa pronuncia deducendo che il giudice di primo Parte_1
grado ha esaminato la domanda nei confronti di citato in giudizio CP_2
quale precedente proprietario dell'immobile ceduto a , ma ha Controparte_1
dimenticato di esaminare la domanda nei confronti di quest'ultimo, attuale proprietario del bene.
Evidenzia nell'atto di appello che dalla planimetria del proprio appartamento sito al secondo piano di via Del Principe 110 (manca l'indicazione del Comune), allegata al proprio atto di acquisto, emerge che lo stesso consta di un vano in più allo stato inserito pagina 3 di 7 catastalmente nell'appartamento limitrofo a seguito di una variazione catastale effettuata il 29.10.2013 dal padre di che poi ha venduto a . CP_2 Controparte_1
Espone che, a sua insaputa, essendo stato detenuto per venti anni, gli è stato sottratto il suddetto vano.
Deduce che << nella contumacia del sig. quanto richiesto andava CP_1
riconosciuto per mancata contestazione dello stesso >>.
Come riportato nel paragrafo che precede il chiede: Pt_1
a) ritenere la nullità della sentenza di primo grado ed emettere i provvedimenti conseguenti di rimessione della causa la giudice di primo grado;
b) In subordine, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per disporre consulenza tecnica per accertare quanto lamentato.
A.1) RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE
Non ricorrono i presupposti per la rimessione degli atti al primo giudice essendo quest'ultima limitata per legge alle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cpc, nel testo ratione temporis applicabile.
A.2) RICHIESTA DI CTU
L'appello va rigettato e non può disporsi la chiesta ctu.
Innanzitutto, va rilevata l'indeterminatezza del bene rivendicato indicato nell'atto di appello come << stanza sita al secondo piano dell'immobile di via Del Principe n. 110 originariamente facente parte del suo appartamento e successivamente arbitrariamente inglobata nell'appartamento limitrofo di proprietà di >>. Controparte_1
Né è possibile individuarlo in base alle produzioni della parte appellante limitate al proprio atto di acquisto.
Inoltre, è infondata l'affermazione secondo cui la contumacia dello avrebbe CP_1
dovuto indurre il Tribunale ad accogliere la domanda nei suoi confronti in quanto non contestata.
Invero, è pacifico in dottrina e giurisprudenza, che debba escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte pagina 4 di 7 contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c., che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass., 2022/34170).
Inoltre, si osserva che costituisce ius receptum che nel giudizio di rivendicazione l'attore debba provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non e', dunque, sufficiente l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, perché esso non prova con certezza l'acquisto della proprietà in capo all'attore che agisce in rivendicazione, il quale potrebbe, in ultima analisi, avere anche acquistato a non domino. Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario;
2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il proprio possesso a quello esercitato dai predetti soggetti (Cass.
2022/29848).
Nel caso in esame, a parte la considerazione - peraltro determinante - che non è individuato il vano oggetto di rivendica, si osserva che l'appellante non ha fornito la suddetta prova e, cioè non ha provato di essere proprietario del bene rivendicato, più precisamente, come sopra detto, di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la pagina 5 di 7 qualità di dominus e, cioè, di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario.
Né ha dedotto (e, tantomeno, provato) di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
3. SPESE PROCESSUALI
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato . CP_1
Va evidenziato, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta l'appello; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002,
n. 115.
pagina 6 di 7 Così deciso il 21/03/2024
LA CONSIGLIERA REL.
dott. Monica Zema
IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Dipietro
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