Articolo 1 della Legge 4 marzo 1886, n. 3713
Articolo 2
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1 aprile 1886
Art. 1.

Sono dichiarati alienabili, e saranno pero' cancellati dall'elenco annesso alla legge 20 giugno 1871, n. 283 , e restituiti dalla Amministrazione forestale al Demanio, i seguenti boschi e fabbricati.

a) Boschi Fagare', Collibert e Colzanelli Guizza di Monfumo, Olme' e San Marco di Campagna, in provincia di Treviso;

b) Boschi di Frassinello e di Bandita d'Annone, in provincia di Venezia;

c) Fabbricato di Paterno con due poderi e rispettivi caseggiati.
Entrata in vigore il 1 aprile 1886
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