Art. 12.
Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei Consigli comunali, e' fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.
Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei Consigli comunali, e' fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.