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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10334/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10334/2016 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Ruta, Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta alla via Brigata Barletta n. 95;
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Dr. _1
Stefanie Mehrens, Andrea Perron – Cabus e Marco Napoletano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Napoletano in Monopoli alla via Lepanto n. 50
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4304/2016
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2016, la società in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la società , in persona del _1
proprio legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 6 4304/2016 in forza del quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento della somma di
€20.708,57, oltre interessi come da domanda e spese di procedura monitoria, tale importo derivando dalla fornitura di beni per cui non era stato corrisposto il pagamento, come da fatture prodotte.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito essendo competente il Tribunale di Bari
- sezione specializzata in materia d'impresa; eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti normativamente richiesti, stante l'insussistenza di una prova scritta del diritto fatto valere dalla società nella procedura monitoria, fondandosi tale iniziativa su documenti (fatture _1
commerciali) con efficacia probatoria circoscritta alla fase di cognizione sommaria, con conseguente infondatezza della pretesa di credito vantata dalla società . _1
Rappresentava l'estinzione dell'obbligazione sottesa alle fatture azionate nella fase monitoria stante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a sé non imputabile, in ragione della riscontrata difficoltà
a raggiungere i minimi garantiti disciplinati dal contratto di licenza intercorso fra le parti a causa della presenza, sul mercato, di licenziatari esteri che commercializzavano i medesimi beni oggetto di licenza: circostanza che, secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe stata riconosciuta dalla società
con conseguente sospensione del pagamento afferente alle fatture successivamente poste a _1 fondamento dell'iniziativa monitoria.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale del Giudice adito per essere competente l'autonoma sezione specializzata delle imprese;
annullarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nel merito, dichiararsi l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 08.11.2016, si costituiva in giudizio la società _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando l'infondatezza sia dell'eccezione
[...]
afferente al difetto di competenza funzionale, con la precisazione che la questione concerneva, eventualmente, la mera distribuzione degli affari all'interno del medesimo Ufficio sia della doglianza relativa alla carenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 – 634 c.p.c., dal momento che l'iniziativa monitoria era stata corredata non solo dalle fatture rimaste impagate, ma anche da un deal memo e dal contratto di licenza (identificato al n. MRBEUR/2009), sottoscritti dalle parti rispettivamente in data
14.01.2009 e 01.03.2009; puntualizzava, inoltre, che l'esistenza dell'obbligazione non poteva essere messa in dubbio dall'opponente, avendo questa iniziato l'esecuzione del contratto intervenuto mediante dei pagamenti parziali.
Osservava, inoltre, l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, da provarsi a cura dell'opponente, a tal riguardo evidenziando sia che il pagina 2 di 6 contratto sottoscritto aveva previsto una clausola di non esclusività della licenza concessa e dei diritti a questa sottesi sia che alcuna intenzione di rimettere il debito, di risolvere il contratto o di modificare gli accordi afferenti al versamento dei minimi garantiti era stata esplicitata dalla società ; riteneva _1
sussistenti, in ogni caso, i presupposti disciplinati dall'art. 2041 c.c., in ragione dell'utilizzo, con conseguente beneficio economico, della licenza da parte della società opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata nonché la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo, non fondandosi l'opposizione su prova scritta e non essendo di pronta soluzione o, in subordine, limitatamente all'importo di € 3.291,82, in quanto non contestata e riconosciuta dall'opponente; nel merito e in via principale, il rigetto delle domande introdotte dalla società perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conferma del titolo monitorio ed, in ogni caso,
l'accertamento della sussistenza di un'esposizione debitoria gravante sull'opponente, con condanna di quest'ultima a corrispondere, in favore della società , l'importo di € 20.708,57, oltre interessi dal _1
dovuto al saldo, o della somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del procedimento, anche previa liquidazione in via equitativa;
nel merito e in via subordinata e se del caso in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'ingiusto arricchimento di nei confronti di , con condanna della prima ad indennizzare Parte_1 CP_2 la seconda per l'importo di € 20.708,57, ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti e degli ammessi mezzi istruttori, veniva rinviata all'udienza del 03.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed introitata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si illustrano.
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo al difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale ordinario, stante l'insussistenza dei presupposti che radicano l'assegnazione della controversia alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Sul punto va infatti precisato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario
– come nel caso in esame - non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Cass. S.U. 19882/18).
pagina 3 di 6 Nella fattispecie in argomento, vagliando il petitum sostanziale dell'azione, deve affermarsi che la controversia non ha ad oggetto una pretesa in materia di proprietà industriale suscettibile di essere esaminata dalla sezione specializzata.
Invero ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. n. 30/2005 sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e, nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto la pretesa di pagamento derivante da un contratto di licenza che non importa in alcun modo l'accertamento dell'esercizio dei diritti di proprietà industriale al medesimo sotteso.
Per quanto concerne il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa, va rilevato quanto segue.
Deve escludersi l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere fondata la pretesa creditoria solo su fattura commerciale.
Dagli atti di causa, invero, emerge che la società opposta ha prodotto – unitamente alle fatture commerciali - il titolo costitutivo del diritto di credito invocato: nello specifico, si riviene l'allegazione, sin dalla fase monitoria (all. 2 – 3 fascicolo monitorio), di un “deal memo” sottoscritto fra le parti in data 14.01.2009, e del contratto di licenza, rubricato “license agreement”, datato 01.03.2009.
Con detto contratto la società opposta aveva concesso all'opponente l'utilizzo di determinate opere, da commercializzare, prevedendo il pagamento di royalties.
Si ritiene, pertanto, assolto dalla società l'onere probatorio prescritto dall'art. 2697 c.c., e _1
cristallizzatosi nell'indirizzo ormai consolidatosi nella giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. 13533/01).
La parte opponente invece non ha offerto la prova della intervenuta estinzione della pretesa o della dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In punto di diritto, va osservato che, in armonia con l'onere di prova enucleato all'art. 1218 c.c., grava sul debitore dimostrare sia l'irrealizzabilità esecutiva della prestazione assunta, tale circostanza sostanziandosi in un ostacolo assoluto in quanto non temporaneo ed oggettivo, sia l'impossibilità di addebitare l'impedimento alla propria condotta, in quanto improntata alla diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. non sufficiente a superare l'impedimento sopravvenuto.
Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che la pretesa di tutela invocata dalla società opponente rimane sfornita di adeguato supporto probatorio.
Nello specifico, la società non ha in alcun modo dimostrato le difficoltà riscontrate nella Pt_1
commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza in quanto distribuiti anche da licenziatari esteri;
non ha comprovato come le modalità di commercio dei licenziatari esteri abbiano di fatto compromesso pagina 4 di 6 i suoi margini di vendita;
non ha fornito la prova del riconoscimento, da parte della società , di _1
tali difficoltà, con conseguente congelamento della pretesa creditoria di cui alle fatture emesse.
Va innanzitutto chiarito, in ordine alla dedotta commercializzazione delle merci da parte di rivenditori esteri, quale causa determinativa dell'impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione della prestazione, che le condizioni che regolamentano la licenza concessa prevedono una clausola di non esclusività.
Si legge, difatti, all'art. 1 sub a) del contratto sottoscritto in data 01.03.2009 (in atti) che Pt_2
hereby grants to the Licensee a non – transferable, non – assignable and non – exclusive
[...] license […]” ed, inoltre, il sub b) recita che “the rights granted to the Licensee are non – exclusive
[…]”.
Anche le affermazioni rese dal legale rappresentante della società opponente nel corso del deferito interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza del 05.03.2020), a tenore delle quali sarebbe intercorsa una corrispondenza con il responsabile del settore licenza in Italia della società avente ad _1
oggetto le difficoltà in argomento, non vengono meglio dimostrate.
Del tutto insufficiente risulta la prova testimoniale resa da : dalle dichiarazioni, rese Testimone_1
peraltro da un soggetto in quel momento e sin dal 2006 (come dallo stesso affermato – cfr. verbale in atti) in forza lavoro presso la società non si evince una inattuabilità della prestazione Pt_1 qualificabile come definitiva né l'inefficacia dello sforzo diligentemente esigibile dal debitore rispetto alla risoluzione della circostanza ostativa all'esecuzione.
A tal riguardo, occorre peraltro evidenziare l'orientamento assunto dalla giurisprudenza, a mente del quale il debitore rimane esonerato da profili di responsabilità derivanti dall'estinzione non satisfattiva dell'obbligazione allorché l'impossibilità assoluta della prestazione sia assoluta, obiettiva ed inamovibile. Ne consegue che la mera difficoltà o la maggiore onerosità non assurgono a circostanze che possono condurre alla rottura del nesso di corrispettività sotto il profilo della prestazione (cfr. Cass.
25777/13).
L'infondatezza delle censure affidate all'opposizione comporta il rigetto della domanda, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
pagina 5 di 6 confronti della società , in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni _1
ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente, alla refusione, in favore della società opposta, delle spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Bari, 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10334/2016 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Ruta, Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta alla via Brigata Barletta n. 95;
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Dr. _1
Stefanie Mehrens, Andrea Perron – Cabus e Marco Napoletano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Napoletano in Monopoli alla via Lepanto n. 50
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4304/2016
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2016, la società in persona del proprio Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la società , in persona del _1
proprio legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 6 4304/2016 in forza del quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento della somma di
€20.708,57, oltre interessi come da domanda e spese di procedura monitoria, tale importo derivando dalla fornitura di beni per cui non era stato corrisposto il pagamento, come da fatture prodotte.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito essendo competente il Tribunale di Bari
- sezione specializzata in materia d'impresa; eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti normativamente richiesti, stante l'insussistenza di una prova scritta del diritto fatto valere dalla società nella procedura monitoria, fondandosi tale iniziativa su documenti (fatture _1
commerciali) con efficacia probatoria circoscritta alla fase di cognizione sommaria, con conseguente infondatezza della pretesa di credito vantata dalla società . _1
Rappresentava l'estinzione dell'obbligazione sottesa alle fatture azionate nella fase monitoria stante l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a sé non imputabile, in ragione della riscontrata difficoltà
a raggiungere i minimi garantiti disciplinati dal contratto di licenza intercorso fra le parti a causa della presenza, sul mercato, di licenziatari esteri che commercializzavano i medesimi beni oggetto di licenza: circostanza che, secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe stata riconosciuta dalla società
con conseguente sospensione del pagamento afferente alle fatture successivamente poste a _1 fondamento dell'iniziativa monitoria.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale del Giudice adito per essere competente l'autonoma sezione specializzata delle imprese;
annullarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nel merito, dichiararsi l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 08.11.2016, si costituiva in giudizio la società _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando l'infondatezza sia dell'eccezione
[...]
afferente al difetto di competenza funzionale, con la precisazione che la questione concerneva, eventualmente, la mera distribuzione degli affari all'interno del medesimo Ufficio sia della doglianza relativa alla carenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 – 634 c.p.c., dal momento che l'iniziativa monitoria era stata corredata non solo dalle fatture rimaste impagate, ma anche da un deal memo e dal contratto di licenza (identificato al n. MRBEUR/2009), sottoscritti dalle parti rispettivamente in data
14.01.2009 e 01.03.2009; puntualizzava, inoltre, che l'esistenza dell'obbligazione non poteva essere messa in dubbio dall'opponente, avendo questa iniziato l'esecuzione del contratto intervenuto mediante dei pagamenti parziali.
Osservava, inoltre, l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, da provarsi a cura dell'opponente, a tal riguardo evidenziando sia che il pagina 2 di 6 contratto sottoscritto aveva previsto una clausola di non esclusività della licenza concessa e dei diritti a questa sottesi sia che alcuna intenzione di rimettere il debito, di risolvere il contratto o di modificare gli accordi afferenti al versamento dei minimi garantiti era stata esplicitata dalla società ; riteneva _1
sussistenti, in ogni caso, i presupposti disciplinati dall'art. 2041 c.c., in ragione dell'utilizzo, con conseguente beneficio economico, della licenza da parte della società opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata nonché la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo, non fondandosi l'opposizione su prova scritta e non essendo di pronta soluzione o, in subordine, limitatamente all'importo di € 3.291,82, in quanto non contestata e riconosciuta dall'opponente; nel merito e in via principale, il rigetto delle domande introdotte dalla società perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conferma del titolo monitorio ed, in ogni caso,
l'accertamento della sussistenza di un'esposizione debitoria gravante sull'opponente, con condanna di quest'ultima a corrispondere, in favore della società , l'importo di € 20.708,57, oltre interessi dal _1
dovuto al saldo, o della somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del procedimento, anche previa liquidazione in via equitativa;
nel merito e in via subordinata e se del caso in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'ingiusto arricchimento di nei confronti di , con condanna della prima ad indennizzare Parte_1 CP_2 la seconda per l'importo di € 20.708,57, ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti e degli ammessi mezzi istruttori, veniva rinviata all'udienza del 03.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed introitata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si illustrano.
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo al difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale ordinario, stante l'insussistenza dei presupposti che radicano l'assegnazione della controversia alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Sul punto va infatti precisato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario
– come nel caso in esame - non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Cass. S.U. 19882/18).
pagina 3 di 6 Nella fattispecie in argomento, vagliando il petitum sostanziale dell'azione, deve affermarsi che la controversia non ha ad oggetto una pretesa in materia di proprietà industriale suscettibile di essere esaminata dalla sezione specializzata.
Invero ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. n. 30/2005 sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e, nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto la pretesa di pagamento derivante da un contratto di licenza che non importa in alcun modo l'accertamento dell'esercizio dei diritti di proprietà industriale al medesimo sotteso.
Per quanto concerne il merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa, va rilevato quanto segue.
Deve escludersi l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere fondata la pretesa creditoria solo su fattura commerciale.
Dagli atti di causa, invero, emerge che la società opposta ha prodotto – unitamente alle fatture commerciali - il titolo costitutivo del diritto di credito invocato: nello specifico, si riviene l'allegazione, sin dalla fase monitoria (all. 2 – 3 fascicolo monitorio), di un “deal memo” sottoscritto fra le parti in data 14.01.2009, e del contratto di licenza, rubricato “license agreement”, datato 01.03.2009.
Con detto contratto la società opposta aveva concesso all'opponente l'utilizzo di determinate opere, da commercializzare, prevedendo il pagamento di royalties.
Si ritiene, pertanto, assolto dalla società l'onere probatorio prescritto dall'art. 2697 c.c., e _1
cristallizzatosi nell'indirizzo ormai consolidatosi nella giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. 13533/01).
La parte opponente invece non ha offerto la prova della intervenuta estinzione della pretesa o della dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In punto di diritto, va osservato che, in armonia con l'onere di prova enucleato all'art. 1218 c.c., grava sul debitore dimostrare sia l'irrealizzabilità esecutiva della prestazione assunta, tale circostanza sostanziandosi in un ostacolo assoluto in quanto non temporaneo ed oggettivo, sia l'impossibilità di addebitare l'impedimento alla propria condotta, in quanto improntata alla diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. non sufficiente a superare l'impedimento sopravvenuto.
Nella fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che la pretesa di tutela invocata dalla società opponente rimane sfornita di adeguato supporto probatorio.
Nello specifico, la società non ha in alcun modo dimostrato le difficoltà riscontrate nella Pt_1
commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza in quanto distribuiti anche da licenziatari esteri;
non ha comprovato come le modalità di commercio dei licenziatari esteri abbiano di fatto compromesso pagina 4 di 6 i suoi margini di vendita;
non ha fornito la prova del riconoscimento, da parte della società , di _1
tali difficoltà, con conseguente congelamento della pretesa creditoria di cui alle fatture emesse.
Va innanzitutto chiarito, in ordine alla dedotta commercializzazione delle merci da parte di rivenditori esteri, quale causa determinativa dell'impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione della prestazione, che le condizioni che regolamentano la licenza concessa prevedono una clausola di non esclusività.
Si legge, difatti, all'art. 1 sub a) del contratto sottoscritto in data 01.03.2009 (in atti) che Pt_2
hereby grants to the Licensee a non – transferable, non – assignable and non – exclusive
[...] license […]” ed, inoltre, il sub b) recita che “the rights granted to the Licensee are non – exclusive
[…]”.
Anche le affermazioni rese dal legale rappresentante della società opponente nel corso del deferito interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza del 05.03.2020), a tenore delle quali sarebbe intercorsa una corrispondenza con il responsabile del settore licenza in Italia della società avente ad _1
oggetto le difficoltà in argomento, non vengono meglio dimostrate.
Del tutto insufficiente risulta la prova testimoniale resa da : dalle dichiarazioni, rese Testimone_1
peraltro da un soggetto in quel momento e sin dal 2006 (come dallo stesso affermato – cfr. verbale in atti) in forza lavoro presso la società non si evince una inattuabilità della prestazione Pt_1 qualificabile come definitiva né l'inefficacia dello sforzo diligentemente esigibile dal debitore rispetto alla risoluzione della circostanza ostativa all'esecuzione.
A tal riguardo, occorre peraltro evidenziare l'orientamento assunto dalla giurisprudenza, a mente del quale il debitore rimane esonerato da profili di responsabilità derivanti dall'estinzione non satisfattiva dell'obbligazione allorché l'impossibilità assoluta della prestazione sia assoluta, obiettiva ed inamovibile. Ne consegue che la mera difficoltà o la maggiore onerosità non assurgono a circostanze che possono condurre alla rottura del nesso di corrispettività sotto il profilo della prestazione (cfr. Cass.
25777/13).
L'infondatezza delle censure affidate all'opposizione comporta il rigetto della domanda, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, nei Parte_1
pagina 5 di 6 confronti della società , in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni _1
ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente, alla refusione, in favore della società opposta, delle spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Bari, 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
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