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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Flavia - Via Consolare 16 90017 Santa Flavia PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 DEL 17/10/2024 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Santa Flavia, l'avviso di accertamento esecutivo n. 91/2024, notificato in data 21 novembre 2024, con il quale sono stati contestati parziali versamenti relativi ad IMU anno 2019 ed intimato il pagamento di euro
7.574,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Ha sostenuto l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, deducendo che: -l'immobile contraddistinto da Dati catastali_1 sito in Indirizzo_1 si trova nello stato di collabenza di fatto, acclarata agli atti del Comune di Santa Flavia già a far data dal 2012; -tutti gli immobili di sua proprietà indicati nell'avviso di accertamento sono stati in quota parte ereditati per la quota di 2/6 mediante accettazione tacita ereditaria dalla madre sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il [...] e deceduta il 04 agosto 2016; - per le quote ereditate dalla de cuius vige un provvedimento dell'A.G. –
Tribunale di Palermo di sequestro preventivo emesso in data 19/06/2013 - Numero repertorio 2388/2013 e annotato con Registro generale 28956 – Reg. particolare 22508 presentazione del 19/06/2013 (cfr. stralcio
DOC.7) emesso in danno della signora Nominativo_1.
Con controdeduzioni depositate il 27 febbraio 2025, si è costituito il Comune di Santa Flavia premettendo:
-l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso sulla base delle visure catastali, ai sensi dell'articolo
13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.2014, e dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013,
n.147 dicembre 2011, n.2014, e dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, secondo cui:“La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del
5%, moltiplicata per il coefficiente stabilito in base alla categoria dell'immobile”;
-prima della costituzione in giudizio, in data 17 febbraio 2025 ha richiesto l'accesso temporaneo al fascicolo informatico;
Ciò premesso, il Comune convenuto ha rappresentato:
-di avere esaminato gli atti depositati dalla ricorrente, ed in particolare:
• la “Perizia giurata del 17/12/2024” relativa all'immobile di Indirizzo_1, contraddistinto al Catasto al Dati catastali_1 -;
• l'atto dell'A.E. “Ispezione ipotecaria” relativo al sequestro preventivo emesso in data 17/06/2013 (numero
Repertorio 2388/2013, annotato con Registro generale 28956 – Reg. particolare 22508 presentazione del
19/06/2013);
-che la ricorrente e l'Amministratore Nominativo_2 non hanno presentato all'Ufficio la Dichiarazione IMU:
1. per la richiesta di riduzione IMU del 50% relativa al “fabbricato inagibile di Indirizzo_1 contraddistinto al Catasto al Dati catastali_1 -”, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214; 2. per la richiesta di “sospensione IMU” (sequestro preventivo), ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 21/11/2014
n.175.
Tutto ciò posto ha rappresentato la propria disponibilità “a procedere,in autotutela, alla revisione dell'atto impugnato” ed ha chiesto la “compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerato che solo attraverso l'esame degli atti forniti dalla ricorrente in sede contenziosa questo Ente è posto nella condizione di rivalutare la pretesa tributaria accertata”.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c.
Invero,nel caso che ci occupa, il Comune di Santa Flavia, costituendosi in giudizio, non ha confutato quanto sostenuto dalla ricorrente, limitandosi a rappresentare la propria disponibilità alla revisione dell'avviso di accertamento a seguito dell'esame della documentazione versata agli atti del procedimento.
In proposito, la Suprema Corte (sent. n.1540/2007 della Sezione Tributaria) ha stabilito che la non contestazione attribuisce al comportamento omissivo di una parte (quella che non ha contestato) idoneità probatoria confermativa di quanto asserito dall'altra parte (quella che ha dedotto il fatto per sostenere la propria azione) ed impedisce al Giudice di “riammettere” d'ufficio la natura controversa del fatto.
L'avvenuto riconoscimento da parte della Suprema Corte che i fatti addotti da una delle parti e non contestati dall'altra sin dal primo grado di giudizio non debbano più essere provati comporta che, di conseguenza, la
Corte adita, pena un vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c., non debba ritenere necessaria ulteriore prova dei fatti medesimi. La sentenza che desse per esistenti fatti non contestati dal soggetto contro il quale gli stessi sono invocati sarebbe in palese violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 del c.p.c.
In sostanza, poiché l'onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche su quella resistente, la mancata contestazione a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo (artt.167, comma1, e 416, comma 3 c.p.c.) rende inutile la ricerca della prova del fatto addotto dall'attore da parte del giudice che, in quanto non controverso, non è più tenuto a pronunciarsi su di esso essendo lo stesso pacifico.
Si compensano le spese avuto riguardo al comportamento collaborativo del Comune che si è, comunque, reso disponibile alla revisione dell'atto impositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Flavia - Via Consolare 16 90017 Santa Flavia PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 DEL 17/10/2024 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti del Comune di Santa Flavia, l'avviso di accertamento esecutivo n. 91/2024, notificato in data 21 novembre 2024, con il quale sono stati contestati parziali versamenti relativi ad IMU anno 2019 ed intimato il pagamento di euro
7.574,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Ha sostenuto l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, deducendo che: -l'immobile contraddistinto da Dati catastali_1 sito in Indirizzo_1 si trova nello stato di collabenza di fatto, acclarata agli atti del Comune di Santa Flavia già a far data dal 2012; -tutti gli immobili di sua proprietà indicati nell'avviso di accertamento sono stati in quota parte ereditati per la quota di 2/6 mediante accettazione tacita ereditaria dalla madre sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il [...] e deceduta il 04 agosto 2016; - per le quote ereditate dalla de cuius vige un provvedimento dell'A.G. –
Tribunale di Palermo di sequestro preventivo emesso in data 19/06/2013 - Numero repertorio 2388/2013 e annotato con Registro generale 28956 – Reg. particolare 22508 presentazione del 19/06/2013 (cfr. stralcio
DOC.7) emesso in danno della signora Nominativo_1.
Con controdeduzioni depositate il 27 febbraio 2025, si è costituito il Comune di Santa Flavia premettendo:
-l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso sulla base delle visure catastali, ai sensi dell'articolo
13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.2014, e dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013,
n.147 dicembre 2011, n.2014, e dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, secondo cui:“La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del
5%, moltiplicata per il coefficiente stabilito in base alla categoria dell'immobile”;
-prima della costituzione in giudizio, in data 17 febbraio 2025 ha richiesto l'accesso temporaneo al fascicolo informatico;
Ciò premesso, il Comune convenuto ha rappresentato:
-di avere esaminato gli atti depositati dalla ricorrente, ed in particolare:
• la “Perizia giurata del 17/12/2024” relativa all'immobile di Indirizzo_1, contraddistinto al Catasto al Dati catastali_1 -;
• l'atto dell'A.E. “Ispezione ipotecaria” relativo al sequestro preventivo emesso in data 17/06/2013 (numero
Repertorio 2388/2013, annotato con Registro generale 28956 – Reg. particolare 22508 presentazione del
19/06/2013);
-che la ricorrente e l'Amministratore Nominativo_2 non hanno presentato all'Ufficio la Dichiarazione IMU:
1. per la richiesta di riduzione IMU del 50% relativa al “fabbricato inagibile di Indirizzo_1 contraddistinto al Catasto al Dati catastali_1 -”, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214; 2. per la richiesta di “sospensione IMU” (sequestro preventivo), ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 21/11/2014
n.175.
Tutto ciò posto ha rappresentato la propria disponibilità “a procedere,in autotutela, alla revisione dell'atto impugnato” ed ha chiesto la “compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerato che solo attraverso l'esame degli atti forniti dalla ricorrente in sede contenziosa questo Ente è posto nella condizione di rivalutare la pretesa tributaria accertata”.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in virtù del principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c.
Invero,nel caso che ci occupa, il Comune di Santa Flavia, costituendosi in giudizio, non ha confutato quanto sostenuto dalla ricorrente, limitandosi a rappresentare la propria disponibilità alla revisione dell'avviso di accertamento a seguito dell'esame della documentazione versata agli atti del procedimento.
In proposito, la Suprema Corte (sent. n.1540/2007 della Sezione Tributaria) ha stabilito che la non contestazione attribuisce al comportamento omissivo di una parte (quella che non ha contestato) idoneità probatoria confermativa di quanto asserito dall'altra parte (quella che ha dedotto il fatto per sostenere la propria azione) ed impedisce al Giudice di “riammettere” d'ufficio la natura controversa del fatto.
L'avvenuto riconoscimento da parte della Suprema Corte che i fatti addotti da una delle parti e non contestati dall'altra sin dal primo grado di giudizio non debbano più essere provati comporta che, di conseguenza, la
Corte adita, pena un vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c., non debba ritenere necessaria ulteriore prova dei fatti medesimi. La sentenza che desse per esistenti fatti non contestati dal soggetto contro il quale gli stessi sono invocati sarebbe in palese violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art.112 del c.p.c.
In sostanza, poiché l'onere probatorio grava non solo sulla parte ricorrente ma anche su quella resistente, la mancata contestazione a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo (artt.167, comma1, e 416, comma 3 c.p.c.) rende inutile la ricerca della prova del fatto addotto dall'attore da parte del giudice che, in quanto non controverso, non è più tenuto a pronunciarsi su di esso essendo lo stesso pacifico.
Si compensano le spese avuto riguardo al comportamento collaborativo del Comune che si è, comunque, reso disponibile alla revisione dell'atto impositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.