Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Falconi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Falconi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/08/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale sita in Cagliari, nella via Cala Luna 21, alla
SI.ra , che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie e Parte_1 R_
, consentendo al SI. di utilizzare il piano terra in Persona_2 Parte_2 attesa di formalizzare la vendita dell'immobile.
3. La figlia minore, resterà affidata ad entrambi i genitori, con R_ collocamento prevalente presso il padre, in Cagliari, nella via Cala Luna 21, piano terra, e da questi riceverà in egual modo cure, educazione ed istruzione, mantenendo con entrambi i genitori rapporti equilibrati e continuativi.
4. I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per la minore, esercitando disgiuntamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5. Il SI. e la SI.ra assumono l'impegno di mantenere Parte_2 Parte_1 in via diretta la figlia maggiorenne , fino all'inserimento nel Persona_2 mercato del lavoro, nella misura di € 200,00 mensili.
Il SI. e la SI.ra , verseranno per il mantenimento Parte_2 Parte_1 della figlia minore entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € R_
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ed entrambi provvederanno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 e quindi:
a) spese mediche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche
Pag. 2 di 3 presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia ed all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
f) spese extrascolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportiva e pertinente abbigliamento ed attrezzatura;
spese per attività ludiche e ricreative;
babysitter; viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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