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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200-1/2024 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.sssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TI RL
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma al Viale Antonio
Ciamarra 259 ( p.iva 08226370727)
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 19.9.2024 dal
Pubblico Ministero e la memoria di costituzione del debitore depositata in data 3.3.2025;
- esaminati gli atti, a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 6.3.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione non può trovare accoglimenti atteso che, ai sensi dell'art. 27 secondo comma C.C.I.I., la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ovverosia dove si svolge effettivamente l'attività direttiva ed amministrativa, con la precisazione che, secondo una presunzione iuris tantum, detto luogo coincide con la sede legale, a meno che non venga fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi soltanto fittizia ( in tal senso, Cass., 14.6.2019, n. 16116; nonché Cass.
28.8.2012, n. 14676);
- ritenuto che, nel caso di specie, gli elementi emersi durante l'istruttoria inducono a ritenere che il centro direzionale dell'attività amministrativa e contabile della società è in
Canosa di Puglia, ove è ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimento della sede sociale, ha continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente. Inoltre, la resistente non è stata in grado di fornire elementi tali da far presumere la prosecuzione della medesima attività dopo il trasferimento o l'effettivo svolgimento di attività presso la nuova sede romana.
La mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, induce a ritenere che essa sia solo un mero recapito, tanto che la Guardia di Finanza di Roma recatasi sul posto non ha riscontrato la presenza di un depositario delle scritture contabili;
- ritenuta, dunque, la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi»
- dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013. Dai bilanci 2022 e 2023 risultano ricavi per oltre € 2.000.000,00; c) esposizione debitoria non superiore alla soglia di € 500.000,00. Nel caso di specie, nel bilancio 2023 risultano debiti tributari pari ad € 541.385,00 e debiti nei confronti di banche pari ad € 514.318,00;
b) debiti scaduti e non pagati sono quindi superiori all'importo di cui all'art. 49, comma
5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice anteriormente alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 24.4.2024.
Con riferimento allo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale, che, quando la società è cessata, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa cessata di restare sul mercato - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., con riferimento alla verifica del presupposto dello stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione, che quindi non si proponga di restare sul mercato, Sez. I, 07/12/2016, n. 25167; Sez. I, 17/11/2016,
n. 23428; Sez. I, 08/05/2015, n. 9401; Sez. 1, n. 13644 del 30/05/2013; Sez. 1, n. 16752 del 2013). Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass. civ. Sez. I,
07/12/2016, n. 25167 cit.). Nel caso di specie tale valutazione non è possibile in quanto dalle risultanze documentali in atti non è possibile evincere se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TI
RL, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore dott. Lorenzo Chieppa , iscritto al nuovo elenco dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 6.11.2025 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 10 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.sssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TI RL
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma al Viale Antonio
Ciamarra 259 ( p.iva 08226370727)
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 19.9.2024 dal
Pubblico Ministero e la memoria di costituzione del debitore depositata in data 3.3.2025;
- esaminati gli atti, a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 6.3.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente nella memoria di costituzione non può trovare accoglimenti atteso che, ai sensi dell'art. 27 secondo comma C.C.I.I., la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ovverosia dove si svolge effettivamente l'attività direttiva ed amministrativa, con la precisazione che, secondo una presunzione iuris tantum, detto luogo coincide con la sede legale, a meno che non venga fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi soltanto fittizia ( in tal senso, Cass., 14.6.2019, n. 16116; nonché Cass.
28.8.2012, n. 14676);
- ritenuto che, nel caso di specie, gli elementi emersi durante l'istruttoria inducono a ritenere che il centro direzionale dell'attività amministrativa e contabile della società è in
Canosa di Puglia, ove è ubicato lo studio del commercialista che, dopo il trasferimento della sede sociale, ha continuato a svolgere attività di consulenza e assistenza amministrativo/contabile in favore della resistente. Inoltre, la resistente non è stata in grado di fornire elementi tali da far presumere la prosecuzione della medesima attività dopo il trasferimento o l'effettivo svolgimento di attività presso la nuova sede romana.
La mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, induce a ritenere che essa sia solo un mero recapito, tanto che la Guardia di Finanza di Roma recatasi sul posto non ha riscontrato la presenza di un depositario delle scritture contabili;
- ritenuta, dunque, la propria competenza;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi»
- dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013. Dai bilanci 2022 e 2023 risultano ricavi per oltre € 2.000.000,00; c) esposizione debitoria non superiore alla soglia di € 500.000,00. Nel caso di specie, nel bilancio 2023 risultano debiti tributari pari ad € 541.385,00 e debiti nei confronti di banche pari ad € 514.318,00;
b) debiti scaduti e non pagati sono quindi superiori all'importo di cui all'art. 49, comma
5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice anteriormente alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 24.4.2024.
Con riferimento allo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale, che, quando la società è cessata, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa cessata di restare sul mercato - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., con riferimento alla verifica del presupposto dello stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione, che quindi non si proponga di restare sul mercato, Sez. I, 07/12/2016, n. 25167; Sez. I, 17/11/2016,
n. 23428; Sez. I, 08/05/2015, n. 9401; Sez. 1, n. 13644 del 30/05/2013; Sez. 1, n. 16752 del 2013). Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. Cass. civ. Sez. I,
07/12/2016, n. 25167 cit.). Nel caso di specie tale valutazione non è possibile in quanto dalle risultanze documentali in atti non è possibile evincere se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TI
RL, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore dott. Lorenzo Chieppa , iscritto al nuovo elenco dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 6.11.2025 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 10 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore