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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BR SC, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1833/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse,51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020041165000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020041165000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020041165000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: ricorrente/appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe l'intimazione di pagamento notificatale il 13.12.2023, relativa ad ICI per gli anni 2006-2007-2008, di importo complessivo pari ad euro 755,85.
La ricorrente, pur ammettendo che la cartella sottostante all'impugnata intimazione sia stata notificata in passato, precisa che la notifica è avvenuta in data 17.09.2012 e deduce di conseguenza che al momento del ricevimento della intimazione era già intervenuta la prescrizione quinquennale dei tributi in esame.
L'AdER non risulta costituita, sebbe ritualmente evocata.
Con ordinanza n. 2301/24 questo Giudice ha respinto la domanda cautelare contneuta in ricorso, per mancata esplicitazione del periculum in mora.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Stante la mancata costituzione dell'AdER e la conseguente assenza di ogni controdeduzione in ordine alla notifica di ipotetici atti interruttivi della prescrizione, il ricorso va accolto risultando fondata la tesi dell'intervenuta prescrizione quinquennale (che è maturata, nella fattispecie, il 17.09.2017; ossia diversi anni prima della notifica dell'impugnata intimazione).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna l'intimata AdER al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BR SC, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1833/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse,51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020041165000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020041165000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020041165000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: ricorrente/appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe l'intimazione di pagamento notificatale il 13.12.2023, relativa ad ICI per gli anni 2006-2007-2008, di importo complessivo pari ad euro 755,85.
La ricorrente, pur ammettendo che la cartella sottostante all'impugnata intimazione sia stata notificata in passato, precisa che la notifica è avvenuta in data 17.09.2012 e deduce di conseguenza che al momento del ricevimento della intimazione era già intervenuta la prescrizione quinquennale dei tributi in esame.
L'AdER non risulta costituita, sebbe ritualmente evocata.
Con ordinanza n. 2301/24 questo Giudice ha respinto la domanda cautelare contneuta in ricorso, per mancata esplicitazione del periculum in mora.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Stante la mancata costituzione dell'AdER e la conseguente assenza di ogni controdeduzione in ordine alla notifica di ipotetici atti interruttivi della prescrizione, il ricorso va accolto risultando fondata la tesi dell'intervenuta prescrizione quinquennale (che è maturata, nella fattispecie, il 17.09.2017; ossia diversi anni prima della notifica dell'impugnata intimazione).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna l'intimata AdER al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.