TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/11/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5010/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5010 RGAC, anno 2021, avente ad oggetto: appalto, passata in decisone all'udienza del 25 giugno 2025 e vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Stefania Parte_1
Chiusolo, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Opponente
E in persona del suo legale rapp.te p. t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bocchino, che la rapp.ta e difende giusta mandato in atti.
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
6.769,42, richiesta dalla a titolo di saldo del Controparte_1 pagina 1 di 5 corrispettivo di un contratto di appalto stipulato il 13.11.17 ed avente ad oggetto lavori per la realizzazione di miglioramento sismico del fabbricato civile abitazione sito in San Marco dei Cavoti, località
ON Dell'Olmo.
A sostegno della opposizione deduceva di non aver mai sottoscritto la scrittura privata del 19.12.17 denominata “emendamento al contratto di appalto del 13.11.17”, con la quale le parti avevano previsto un adeguamento del prezzo iniziale di euro 35.262,20 ad euro 56.742,95.
Sosteneva, altresì, di aver già corrisposto alla società appaltatrice corrispettivi in denaro, mediante pagamenti scaglionati nel corso della esecuzione;
spiegava domanda riconvenzionale sia per la restituzione delle somme percepite indebitamente dalla opposta, sia per la esistenza di vizi e difetti dell'opera, quantificati in euro 30.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, la ricorrente contestava i motivi di opposizione ed in particolare chiedeva darsi ingresso alla verificazione della firma.
Si procedeva all' istruttoria;
venivano disposti accertamenti tecnici.
All' esito la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L' opposizione è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
In particolare, l'opponente ha sostenuto di non aver mai sottoscritto la scrittura privata del 13.12.17, invocata dalla società
[...]
, disconoscendo la propria sottoscrizione apposta in calce CP_1
alla stessa.
Si è proceduto ad istruire l' istanza di verifica avanzata dalla ricorrente opposta;
il ctu nominato in istruttoria ha effettuato accurate indagini relativamente alla sottoscrizione disconosciuta, analizzando le caratteristiche grafologiche presenti nelle autografe comparative dello pagina 2 di 5 all' esito degli accertamenti il c.t.u. ha riferito che le firme riferite Pt_1
all' apparente nome di , apposte nel contratto di Parte_1
appalto del 19.12.17, invocato da parte ricorrente non corrispondono alle suddette caratteristiche;
esse dunque sono apocrife, ovvero non riconducibili alla personalità grafica di . Parte_1
Accertata dunque l' apocrifia della sottoscrizione, quanto ai lavori effettivamente realizzati dalla società , sia quelli Controparte_1
riferiti al contratto di appalto del 13.11.17 sia quelli ulteriori, riferiti alla scrittura privata del 13.12.17, si è resa necessaria una c.t.u. tecnica al fine di valutarne l'effettiva esecuzione dei lavori nonché il relativo corrispettivo. Ebbene, il c.t.u. nominato in istruttoria ha accertatato che il valore totale delle opere realizzate dalla opposta società ammonta ad €
57.617,45, (di cui € 22.862,22 riferito al mese di novembre ed
€34.755,23 riferito al mese di dicembre).
Per ciò che concerne il corrispettivo maturato dall' opposta per i lavori riferibili al mese di dicembre 2017, il c.t.u. ha precisato che i lavori effettivamente svolti sono gli stessi del primo computo metrico;
ciò che varia sono solo le quantità.
Pertanto, considerato che l'importo dei lavori complessivamente eseguiti dalla è pari ad € 57.617,45, il debito residuo in Controparte_1
capo all'opponente è pari alla differenza tra tale ultimo importo ed i pagament effettuati (€ 35.262,20 ed € 15.000,00 riferito ai bonifici del mese di marzo 2020, relativamente alle fatture n. 1 del 31.12.19 e fattura n. 2 del 18.6.20, poste alla base del d.i. opposto) per un totale di
€ 7.355,25 (pari, cioè, ad € 57.617,45 - € 50.262,20).
Quanto ai presunti vizi lamentati dall' opponente, –ed in relazione ai quali tale ultima parte ha pure avanzato domanda riconvenzionale-, il c.t.u. ha accertato che nell' immobile esaminato sono presenti dissesti pagina 3 di 5 statici nella muratura che si manifestano sotto forma di lesioni. Esse si manifestano come deformazioni e fessurazioni. Gli interventi progettati ed eseguiti dalla ditta convenuta, pur migliorando la sicurezza della struttura in campo sismico, così come dichiarato dal progettista, non hanno però apportato alcun beneficio allo stato fessurativo dell'immobile.
Infatti, il c.t.u. ha rilevato che dai due sopralluoghi effettuati a distanza di tempo l'uno dall'altro, alcune fessure sono in progressione;
condizione assai pericolosa per un manufatto sotto l'eventuale azione del sisma.
Il c.t.u. ritiene assurdo che un immobile, sul quale è stato effettuato un intervento che si pone come obiettivo proprio quello di aumentarne la sicurezza, possa presentare tale quadro fessurativo.
Ha quindi determinato i costi necessari per la eliminazione dei vizi, accertando che essi sono pari ad € 27.224,12, oltre iva, e prevedono la stilatura e la sarcitura delle lesioni, ivi compresa la rimozione del betoncino armato.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono pienamente condivisibili in quanto coerentemente motivate e basate su un accurata indagine dei luoghi e delle opere in contestazione;
il c.t.u. ha peraltro replicato esaustivamente ai rilievi sollevati dai c.t.p. con argomentazioni corrette alle quali si rimanda.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato poiché tenuto conto del corrispettivo dovuto alla Controparte_1
(€.7.355,25) va considerato quello, necessario alla eliminazione dei vizi riscontrati, (€.27.224,12) come da espressa domanda avanzata nella opposizione.
Pertanto, la società opposta va condannata al versamento della somma di € 19.868,87 in favore dell'opponente. pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato il 19.10.21, Parte_1
nei confronti di avverso il d.i. n.1029/21, Controparte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata, così provvede:
1) Accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione,
l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale sporta dall' opponente e, per l'effetto, condanna l'opposta a pagare, in favore dell'opponente, la somma di € 19.868,87, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge;
4) Pone definitivamente a carico di parte opposta, le spese di c.t.u.
Benevento 4 novembre 2026
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5010 RGAC, anno 2021, avente ad oggetto: appalto, passata in decisone all'udienza del 25 giugno 2025 e vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Stefania Parte_1
Chiusolo, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Opponente
E in persona del suo legale rapp.te p. t., el.te Controparte_1
dom.ta presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bocchino, che la rapp.ta e difende giusta mandato in atti.
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
6.769,42, richiesta dalla a titolo di saldo del Controparte_1 pagina 1 di 5 corrispettivo di un contratto di appalto stipulato il 13.11.17 ed avente ad oggetto lavori per la realizzazione di miglioramento sismico del fabbricato civile abitazione sito in San Marco dei Cavoti, località
ON Dell'Olmo.
A sostegno della opposizione deduceva di non aver mai sottoscritto la scrittura privata del 19.12.17 denominata “emendamento al contratto di appalto del 13.11.17”, con la quale le parti avevano previsto un adeguamento del prezzo iniziale di euro 35.262,20 ad euro 56.742,95.
Sosteneva, altresì, di aver già corrisposto alla società appaltatrice corrispettivi in denaro, mediante pagamenti scaglionati nel corso della esecuzione;
spiegava domanda riconvenzionale sia per la restituzione delle somme percepite indebitamente dalla opposta, sia per la esistenza di vizi e difetti dell'opera, quantificati in euro 30.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, la ricorrente contestava i motivi di opposizione ed in particolare chiedeva darsi ingresso alla verificazione della firma.
Si procedeva all' istruttoria;
venivano disposti accertamenti tecnici.
All' esito la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L' opposizione è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
In particolare, l'opponente ha sostenuto di non aver mai sottoscritto la scrittura privata del 13.12.17, invocata dalla società
[...]
, disconoscendo la propria sottoscrizione apposta in calce CP_1
alla stessa.
Si è proceduto ad istruire l' istanza di verifica avanzata dalla ricorrente opposta;
il ctu nominato in istruttoria ha effettuato accurate indagini relativamente alla sottoscrizione disconosciuta, analizzando le caratteristiche grafologiche presenti nelle autografe comparative dello pagina 2 di 5 all' esito degli accertamenti il c.t.u. ha riferito che le firme riferite Pt_1
all' apparente nome di , apposte nel contratto di Parte_1
appalto del 19.12.17, invocato da parte ricorrente non corrispondono alle suddette caratteristiche;
esse dunque sono apocrife, ovvero non riconducibili alla personalità grafica di . Parte_1
Accertata dunque l' apocrifia della sottoscrizione, quanto ai lavori effettivamente realizzati dalla società , sia quelli Controparte_1
riferiti al contratto di appalto del 13.11.17 sia quelli ulteriori, riferiti alla scrittura privata del 13.12.17, si è resa necessaria una c.t.u. tecnica al fine di valutarne l'effettiva esecuzione dei lavori nonché il relativo corrispettivo. Ebbene, il c.t.u. nominato in istruttoria ha accertatato che il valore totale delle opere realizzate dalla opposta società ammonta ad €
57.617,45, (di cui € 22.862,22 riferito al mese di novembre ed
€34.755,23 riferito al mese di dicembre).
Per ciò che concerne il corrispettivo maturato dall' opposta per i lavori riferibili al mese di dicembre 2017, il c.t.u. ha precisato che i lavori effettivamente svolti sono gli stessi del primo computo metrico;
ciò che varia sono solo le quantità.
Pertanto, considerato che l'importo dei lavori complessivamente eseguiti dalla è pari ad € 57.617,45, il debito residuo in Controparte_1
capo all'opponente è pari alla differenza tra tale ultimo importo ed i pagament effettuati (€ 35.262,20 ed € 15.000,00 riferito ai bonifici del mese di marzo 2020, relativamente alle fatture n. 1 del 31.12.19 e fattura n. 2 del 18.6.20, poste alla base del d.i. opposto) per un totale di
€ 7.355,25 (pari, cioè, ad € 57.617,45 - € 50.262,20).
Quanto ai presunti vizi lamentati dall' opponente, –ed in relazione ai quali tale ultima parte ha pure avanzato domanda riconvenzionale-, il c.t.u. ha accertato che nell' immobile esaminato sono presenti dissesti pagina 3 di 5 statici nella muratura che si manifestano sotto forma di lesioni. Esse si manifestano come deformazioni e fessurazioni. Gli interventi progettati ed eseguiti dalla ditta convenuta, pur migliorando la sicurezza della struttura in campo sismico, così come dichiarato dal progettista, non hanno però apportato alcun beneficio allo stato fessurativo dell'immobile.
Infatti, il c.t.u. ha rilevato che dai due sopralluoghi effettuati a distanza di tempo l'uno dall'altro, alcune fessure sono in progressione;
condizione assai pericolosa per un manufatto sotto l'eventuale azione del sisma.
Il c.t.u. ritiene assurdo che un immobile, sul quale è stato effettuato un intervento che si pone come obiettivo proprio quello di aumentarne la sicurezza, possa presentare tale quadro fessurativo.
Ha quindi determinato i costi necessari per la eliminazione dei vizi, accertando che essi sono pari ad € 27.224,12, oltre iva, e prevedono la stilatura e la sarcitura delle lesioni, ivi compresa la rimozione del betoncino armato.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono pienamente condivisibili in quanto coerentemente motivate e basate su un accurata indagine dei luoghi e delle opere in contestazione;
il c.t.u. ha peraltro replicato esaustivamente ai rilievi sollevati dai c.t.p. con argomentazioni corrette alle quali si rimanda.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato poiché tenuto conto del corrispettivo dovuto alla Controparte_1
(€.7.355,25) va considerato quello, necessario alla eliminazione dei vizi riscontrati, (€.27.224,12) come da espressa domanda avanzata nella opposizione.
Pertanto, la società opposta va condannata al versamento della somma di € 19.868,87 in favore dell'opponente. pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato il 19.10.21, Parte_1
nei confronti di avverso il d.i. n.1029/21, Controparte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata, così provvede:
1) Accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione,
l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale sporta dall' opponente e, per l'effetto, condanna l'opposta a pagare, in favore dell'opponente, la somma di € 19.868,87, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa secondo legge;
4) Pone definitivamente a carico di parte opposta, le spese di c.t.u.
Benevento 4 novembre 2026
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 5 di 5