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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3842/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vito Apuzzo ( ) e Roberto Apuzzo C.F._2
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Bolzano, Via Galilei C.F._3
10/H
Attrice
E
- con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n. 25 (C.F. e P.IVA Controparte_1
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Giannoccaro (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 39, indirizzo PEC
Email_1
Convenuta
E
[...]
Controparte_3
Convenuti contumaci
1 Per l'attrice
Voglia quindi codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. dei convenuti CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] Controparte_3 solido tra loro, nella causazione del sinistro avvenuto in data 05.08.2020 alle ore 15:27 lungo la litoranea Cesine in direzione S. TA (LE) e del conseguente danno cagionato all'odierna attrice;
2) condannare pertanto i convenuti tutti in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e in persona Controparte_3 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in solido fra di loro, al risarcimento del danno subito dall'attrice, ammontante a complessivi € 107.388,78-, ovvero a diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
3) in ogni caso, condannare i convenuti tutti, in solido fra di loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali oltre a CNPA ed Iva”.
Per la convenuta Controparte_1
“l'On.le Tribunale voglia:
A) In via preliminare dichiarare che l'incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per responsabilità prevalente della sig.ra e che le lesioni da essa subite furono Parte_1 determinate in gran parte dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e quindi ridurre adeguatamente i danni risarcibili.
B) In via subordinata, tenuto conto di quanto richiesto al precedente punto e della reale entità delle lesioni subite da essa attrice (per come accertate dal Dott. e dal Dott. dare Per_1 Per_2 atto che la deducente con il versamento di euro 33.000,00, oltre euro 3.000,00 per spese legali, ha provveduto ad estinguere ogni sua obbligazione.
C) Rigettare, per conseguenza, le domande tutte così come proposte dalla sig.ra Parte_1
nel suo atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
D) Decidere come di ragione in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione dell'11 aprile 2022, ritualmente notificato, ha Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, la Controparte_3 CP_3
e la al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento
[...] Controparte_1
2 dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale del quale era rimasta vittima il 5 agosto 2020 sulla
Strada Provinciale 366 in località Vernole lungo la litoranea Cesine in direzione San TA.
L'attrice ha sostenuto che, mentre conduceva la propria autovettura Fiat DA targata
BZ190AP, aveva improvvisamente visto invasa la propria carreggiata dal Camper Fiat Hymer targato GA 840 VM di proprietà della e condotto da Controparte_3 CP_3
assicurato con all'altezza dell'incrocio con la strada comunale
[...] Controparte_1
AS S. - Pietro.
La ha messo in evidenza che il sinistro era avvenuto per integrale responsabilità Parte_2 del conducente del camper, il quale immettendosi nella strada provinciale nella stessa direzione di marcia della sua autovettura, “senza fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto pur in presenza della segnaletica di stop sulla strada comunale, ometteva di dare la prescritta precedenza” determinando così l'impatto nonostante il tentativo di frenata prontamente adottato con tutte le manovre di emergenza del caso.
Ancora, l'attrice ha sostenuto che l'impatto si era verificato allorquando il camper era ancora in fase di manovra “in posizione obliqua rispetto alla corsia di marcia”, per come reso evidente dalla dinamica dell'impatto avvenuto “tra la parte posteriore destra del camper e quella anteriore sinistra” della vettura da lei condotta.
Nell'invocare il risarcimento dei danni subiti, la ha fatto presente di essere stata Parte_2 estratta dalle lamiere, condotta con autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Vito
Fazzi di San Cesareo, ove era stata ricoverata e dove aveva ricevuto la diagnosi di “politrauma della strada, frattura composta un terzo prossimale tibia destra e ferita lacero contusa della coscia sinistra, frattura della piramide nasale, trauma cranio facciale”; ha indicato di essere stata dimessa il 25 agosto 2020.
Sulla scorta dei dati emersi all'esito di consulenza di parte, l'attrice ha formalizzato una richiesta di risarcimento dei danni pari euro 109.260,51 a titolo di non patrimoniale ed euro
6.380,46 a titolo di lucro cessante;
ha poi messo in evidenza che aveva ricevuto un risarcimento dei danni nella misura di euro 33.000 da parte di “accettato a mero titolo Controparte_1 di acconto sul maggior danno”.
Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione del sinistro Controparte_1 per come è effettuata ex adverso ed assumendo che l'impatto si era verificato allorquando il camper condotto dal aveva già percorso circa 70 m sulla Strada Provinciale 306 “con marcia CP_3 necessariamente lenta”, allorquando era stato violentemente tamponato dalla Fiat DA condotta dall'attrice.
3 La compagnia assicuratrice del camper ha messo in evidenza che la pressoché totale distruzione della Fiat DA all'esito del sinistro era testimonianza della velocità decisamente superiore al limite massimo consentito nonostante il fondo stradale bagnato per la pioggia in atto, sostenendo che la dinamica afferente al tamponamento era stata confermata dal verbale redatto dai
Carabinieri intervenuti;
ha fatto rilevare che nessun danno al mezzo era stato riconosciuto all'attrice in ragione della sua responsabilità nell'occorso.
Ancora, ha messo in evidenza che i danni riportati dalla persona Controparte_1 dell'attrice erano stati aggravati dal mancato uso delle cinture di sicurezza.
In ultimo, la società di assicurazioni ha contestato la misura dei danni e la loro quantificazione.
La proprietaria del camper, e Controparte_3 Controparte_3 conducente del veicolo, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 6 dicembre 2022.
15 marzo 2023 è stata disposta CTU tecnico-modale.
All'esito, in data 23 aprile 2024 è stata disposta consulenza medico-legale.
Il 15 aprile 2025, il Giudice istruttore, disattese le ulteriori richieste, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2026.
Con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione della causa all'udienza del 27 novembre 2025, fissandola per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e dettando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
In tutta evidenza, il thema decidendum è segnato dalla ricostruzione della dinamica del sinistro.
In difetto di testimoni diretti dell'accaduto, diventano centrali gli accertamenti compiuti dal CTU nominato, l'Ing. Persona_3
Queste le sue conclusioni, all'esito della esposizione dei dati esaminati, della foto dei mezzi coinvolti, del rilievo schizzo-planimetrico redatto dai Carabinieri intervenuti:
“L'indagine tecnica svolta sul sinistro in esame consente di ricostruire la dinamica dell'incidente come segue.
4 Alle ore 15.27 circa del 05.08.2020 l'autocaravan Fiat Hymer, targato GA 840VM, era condotto sulla strada vicinale di accesso alla AS San Pietro in direzione della strada provinciale 366 da . Controparte_3
Giunto in corrispondenza della intersezione regolata da segnaletica di fermarsi e dare la precedenza, il avviava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel flusso della CP_3 circolazione della strada provinciale.
Contemporaneamente sulla strada provinciale in direzione di San TA proveniva a distanza superiore a 120 metri l'autovettura Fiat DA, targata BZ190AP, condotta da Parte_1
ad una velocità superiore a 75 km/h.
[...]
La decideva di mettere in atto una frenatura del veicolo con notevole ritardo rispetto Parte_1 all'avvio della manovra dell'autocaravan.
A causa dell'eccesso di velocità del veicolo e del ritardo nell'esecuzione della manovra, nonostante l'azione di frenatura, la parte anteriore dell'autovettura urtava la parte posteriore destra dell'autocaravan, quando questo mezzo aveva pressoché ultimato la svolta a sinistra.
…
L'analisi peritale svolta, pur basata su scarni elementi tecnici, ha consentito di dimostrare che causa dell'incidente è stato il comportamento di guida della la quale, in violazione Parte_1 degli artt. 141 e 142 CdS, conduceva il veicolo a velocità eccessiva rispetto al limite massimo di
50 km/h, fissato dalla segnaletica stradale, e senza prestare la necessaria attenzione a quanto avveniva sulla strada, ritardando senza alcuna ragione l'esecuzione di un rallentamento del veicolo che avrebbe consentito di evitare la collisione.
Riguardo al comportamento di guida del non emergono elementi tecnici certi per CP_3 affermare che la manovra sia stata eseguiti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, fatte salve le eventuali valutazioni giuridiche del Tribunale in relazione all'obbligo del conducente dell'autocaravan di astenersi dall'esecuzione della manovra, avendo la possibilità di avvistare, a grande distanza, il veicolo della proveniente sulla strada provinciale”. Parte_1
La ricostruzione operata dal CTU appare pregevole e meritevole di ampia condivisione.
Le premesse euristiche si profilano del tutto idonee a suffragare le conclusioni rassegnate nei termini sopra indicati, senza che sia dato apprezzare alcuna contraddizione tra di esse.
D'altro canto, difettano elementi di segno contrario che possano valere a rappresentare una diversa dinamica nella genesi dell'incidente che ha visto protagoniste i veicoli condotti dalla e dal Parte_2 CP_3
5 Alla luce delle premesse poste, allora, ritiene il Tribunale che la responsabilità dell'incidente per cui è causa vada ascritta, nella misura dell'80%, alla condotta tenuta dalla odierna attrice e solo nella residuale misura a carico del CP_3
Tanto comporta la necessità di operare la quantificazione dei danni subiti dalla donna.
E viene qui all'attenzione del Giudice, il secondo elaborato tecnico, redatto dal medico legale, Dott. : Persona_4
“Sulla base della documentazione sanitaria agli atti e dall'obiettività emersa in questa sede si può affermare che la sig.ra a seguito dell'incidente stradale di cui ci occupiamo, Parte_1 riportò un trauma cranico con frattura della piramide nasale, trauma dell'emitorace di sinistra con fratture costali multiple, frattura della tibio tarsica di destra.
Le suddette alterazioni necessitarono di un periodo di prescrizione specialistica di riposo e cure per un totale di giorni 80. Tale periodo può verosimilmente suddividersi in giorni 35 di Inabilità
Temporanea Totale (I.T.T.) seguiti da giorni 45 computabili come Incapacità Temporanea
Parziale (I.T.P.) di cui giorni 30 al 50% ed i restanti giorni 15 al 25%. Attualmente residuano, le descritte menomazioni diretta conseguenza delle lesioni patite in occasione dell'evento traumatico di cui ci occupiamo. Le stesse realizzano certamente un peggioramento permanente delle condizioni psico fisiche preesistenti del soggetto certamente tali da poter essere quantificate in termini di Danno Biologico.
Da quanto sopra esposto possiamo concludere affermando che le descritte alterazioni, subite dalla sig.ra a seguito dell'incidente stradale occorsole in data 05.08.20, Parte_1 produssero un periodo di malattia che può stimarsi complessivamente in giorni 80 cioè a dire gg.
35 di I.T.T. seguiti da un periodo di I.T.P. di gg. 45, di cui gg. 30 al 50% ed i restanti gg. 15 al
25%. Residuano, come già detto, alterazioni tali da poter essere identificate quali postumi a carattere di permanenza in grado di configurare quindi la sussistenza di un Danno Biologico quantificabile in misura del 15%.
Infine sono certamente da ritenersi congrue le spese mediche documentate, pari ad Euro 1.120,47, ma non la necessità di sostenerne delle ulteriori in futuro. In merito alla spesa attinente agli scontrini fiscali, non si può essere certi della congruità della spesa relativa, in quanto non corredati da alcuna prescrizione medica di farmaci e/o presidi terapeutici”.
Ciò posto, in dichiarata applicazione delle Tabelle di Milano più aggiornate (anno 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (53 anni, data di nascita 25 gennaio
1987) avvenuto il 5 agosto 2020 e della percentuale di invalidità riconosciuta dal C.T.U. (pari al
15%), si perviene alla seguente quantificazione:
6 1) danno biologico permanente: € 46.699,
2) danno biologico temporaneo (calcolato assumendo come parametro l'importo di €
115,00 per ITT pro die come da tabelle): 6.181,25 (di cui euro 4.025 a titolo di inabilità temporanea assoluta al 100%, euro 1.725 a titolo di inabilità temporanea al 50%, euro 431,25 a titolo di inabilità temporanea al 25%).
Per un totale di euro 52.880,25; cui devono aggiungersi euro 1.120,47 a titolo di spese mediche.
Ulteriori voci di danno non risultano documentate.
E tanto, in tutta evidenza, a fronte di una somma complessivamente ammontante ad euro
54.000,72 e di una riconosciuta responsabilità del nella misura del 20%, determina in euro CP_3
10.800,44 il danno risarcibile da parte dei convenuti.
Posto allora che risulta incontestato che l'attrice abbia già ricevuto euro 33.000 dalla
[...]
deve rilevarsi l'infondatezza dell'odierna azione, meritevole di rigetto. Controparte_1
Le spese processuali, ivi comprese quelle di CTU per come già liquidate, devono essere poste a carico della soccombente;
vengono determinate con riferimento a quanto dettato dal DM
55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione dell'11 aprile 2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_3 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfettario Controparte_1 delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU per come liquidate in corso di causa.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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