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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1243/2022 tra le parti:
RICORRENTE cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. TIRINNANZI SILVIA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTA cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. VARGIU RITA, cf C.F._4 avv. Sabrina Paoli, cf C.F._5
- domicilio: presso i difensori e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “nel precisare le conclusioni, si riporta e richiama espressamente ed integralmente alle domande tutte formulate in atti ,insistendo per il loro accoglimento con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per parte convenuta: ““Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Si chiede che si dichiari si accerti e dichiari la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile ed il conseguente obbligo in capo al signor di continuare a versare la somma di € CP_1
200,00 mensile entro il giorno 10 di ogni mese o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia
a titolo di assegno divorzile;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Parte resistente, come rappresentata e difesa, stante quanto emerso in tutte le fasi del giudizio e in tutti gli atti difensivi depositati, insiste nella ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alle memorie ex art 183 co VI n. 1,2 e 3 con richiesta di rimessione della causa sul ruolo.
Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20.5.2022 e ritualmente notificato, CP_1 ha riassunto il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto di fronte al Tribunale di Firenze, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare, appunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con sposata in Calenzano il 7.7.2012, matrimonio trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato Civile di detto Comune e, specificamente, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2012, parte II, serie A, Ufficio 1, atto n. 17.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che a seguito di insanabili dissapori il medesimo si è allontanato dalla casa familiare in data 5.10.2014; (3) che in data 15.9.2016 i medesimi sono comparsi di fronte al Presidente del Tribunale di Firenze per l'udienza presidenziale del procedimento di
Pagina 2 di 6 separazione;
(4) che la sentenza di separazione è stata pronunciata in data 2.10.2019 ed
è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
(5) che da quel momento la convivenza non è più ripresa;
(6) che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio
[...] la quale si è opposta alla domanda sullo status contestando, altresì, la CP_2 ricostruzione fattuale di controparte e chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore di euro 250,00 mensili. In particolare, la convenuta ha dedotto: (1) che controparte ha omesso di dire che la separazione è stata addebitata al medesimo, il quale ha lasciato la casa coniugale improvvisamente e nelle more del giudizio di separazione il ha avuto una figlia CP_1 nel 2018; (2) che sussiste un'evidente disparità economica tra le parti posto che il
è dirigente presso la casa di moda ed ha un reddito di euro 63.412,45 annui CP_1 CP_3
a differenza della medesima la quale lavora nel settore delle risorse umane e qualità presso l'ente ecclesiastico Chiesa Valdese e non è proprietaria di due immobili come controparte bensì comproprietaria di un appartamento assieme alla sorella;
(3) che, inoltre, la stessa ha sacrificato la propria professione, a differenza del marito, perché entrambi avevano deciso di avere dei figli.
Ha, pertanto, richiesto al Tribunale di respingere nel merito la domanda formulata da controparte ed in subordine di prevedere a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore della somma di euro 250,00 mensili.
Con ordinanza del 14.12.2022, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha stabilito un contributo al mantenimento in favore di parte convenuta a carico del ricorrente nella misura di euro 200,00 mensili.
Le parti si sono costituite nel presente giudizio innanzi al G.I. ed hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 273/2023 emessa in data 19.4.2023 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti rimettendo la causa di fronte al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rimessa al collegio per la decisione con provvedimento del 2.10.2024 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle
Pagina 3 di 6 comparse conclusionali e memorie di replica, nonché trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
Preliminarmente si ribadisce quanto già statuito dal giudice istruttore con ordinanza del 10.10.2023 circa l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalle parti e la superfluità degli interrogatori formali.
Nel merito si osserva quanto segue.
Assegno divorzile– Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo affermato che l'assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole svolge due funzioni, quella assistenziale e quella compensativa, dovendo il giudice di merito verificare la durata del matrimonio, lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, la possibilità o meno per il coniuge economicamente più debole di vivere dignitosamente in via autonoma, nonché l'effettivo contributo reso dal coniuge richiedente alla gestione del menage familiare, contributo che ha comportato un sacrificio nell'ambito lavorativo (cfr. ex multis Cass. 38362/21).
Ebbene, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di parte convenuta. Innanzitutto, si osserva che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal Presidente del Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento di separazione in data 15.9.2016 e che il matrimonio è stato contratto in data 7.7.2012.
Sotto il profilo economico si evidenzia che certamente sussiste uno squilibrio reddituale tra le parti (il ricorrente ha un reddito lordo di euro 65.000,00 circa annui mentre la convenuta di circa euro 23.000,00 lordi annui) ma tale dato, da solo, non è sufficiente a fondare la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta.
Come affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.” (cfr. Cass. ordinanza 2650/2024).
Nel caso in esame si osserva che parte convenuta non ha dato rigorosa prova che lo squilibrio reddituale sia dipeso dal sacrificio della stessa in favore delle esigenze familiari. Entrambe le parti in costanza di matrimonio svolgevano attività lavorativa e godevano di un immobile di cui la convenuta è attualmente comproprietaria senza
Pagina 4 di 6 alcuna spesa di alloggio. Non vi è prova in atti che la crescita professionale del ricorrente sia correlata al corrispondente sacrificio professionale della convenuta né le prove orali richieste a sostegno di tale tesi, se ammesse e confermate, avrebbero potuto dimostrare quanto dedotto dalla Il fatto che il ricorrente abbia cambiato CP_2 lavoro rispetto a quello che svolgeva prima del matrimonio è circostanza di per sé neutrale rispetto a quanto rileva nel presente giudizio e il rinvio dell'abilitazione in psicologia della convenuta non è stato dovuto dalla scelta delle parti in ragione della volontà di agevolare il lavoro del ricorrente, bensì conseguenza del grave stato psicologico in cui si è venuta a trovare la convenuta all'indomani della separazione voluta dal ricorrente, come dalla stessa dedotto.
Non può dirsi sussistente neppure la componente assistenziale, posto che dalla documentazione prodotta risulta che la convenuta svolga un lavoro full time per il quale guadagna mensilmente la somma di euro 1.400,00, è laureata in psicologia e risulta in atti che abbia avviato anche la libera professione, anche se al momento, non con grossi guadagni, ed è una donna giovane, dotata certamente di capacità lavorativa generica ed anche specifica.
Spese del giudizio – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge la domanda di assegno divorzile avanzata da parte convenuta;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, euro 98,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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