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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.est.
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2510 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata Parte_1 C.F._1
a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 15/03/1986), rappresentata e difesa dall'avv. TOSCANO ALESSANDRA, giusta procura allegata al ricorso, presso il cui studio in VIA VITTORIO VENETO 20 REGGIO DI
CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. MASSA VITTORIO, giusta procura allegata al ricorso, presso il cui studio in VIA RIMEMBRANZE PELLARO 13 89100
REGGIO DI CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 10/09/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 19/10/2013;
-considerato che con decreto dell'01.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 11.11.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 19/10/2013; b) dal matrimonio sono nati due figli (29.08.2015) e Persona_1 Persona_2
(10.08.2022); -riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 02.10.2025 il quale ha espresso il parere in data 18.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
10/09/2025 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , il cui atto di
[...] Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 579, parte 2, serie A, u.1, anno
2013, alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
L'attuale casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Pietrastorta n.
58, già di proprietà di , nella quale Parte_1
continueranno a vivere i due minori, viene assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi presenti. Il sig. , s'impegna a Parte_2
lasciare la casa coniugale entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, trasferendo la sua residenza presso i propri genitori, portando con sé i soli effetti personali.
I figli minori e , vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con collocazione presso la madre.
Il padre potrà liberamente incontrare i figli, previo avviso all'altro genitore, fermo restando in ogni caso che il padre incontrerà i figli due volte a settimana nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00, oltre a due fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 18.00, comprensivi di pernottamento.
Durante il periodo di vacanza estivo, i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da individuarsi tra i mesi di luglio ed agosto, tenendo conto del periodo di ferie del padre.
Il padre entro il 30 giugno di ogni anno comunicherà alla madre le due settimane in cui i figli saranno presso di lui.
Le principali festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, in modo da consentire a ciascun genitore di trascorrere con i figli il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre, il giorno del 31 dicembre o del 1 gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
I compleanni dei figli verranno festeggiati con la presenza di entrambi i genitori organizzando congiuntamente una festa in un luogo pubblico gradito ai figli, oppure, scegliendo di festeggiarlo separatamente, a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, anno per anno. Nel giorno del compleanno di ciascun genitore o in occasione della festa del papà o della mamma, o di altre ricorrenze familiari importanti, i figli trascorreranno gli eventi con il rispettivo genitore di riferimento.
In ragione della attuale situazione economica delle parti, tenuto conto delle esigenze dei minori e dei tempi di cura di ciascun genitore, il sig
, si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
, entro il 20 di ogni mese, la somma di Parte_1
euro 700,00, di cui euro 200,00 per la moglie ed euro 250,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo Indici istat, oltre al
50% delle spese straordinarie e di quelle ulteriori che si renderanno necessarie per i due minori secondo le indicazioni del Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria che qui
è da intendersi espressamente richiamato e trascritto.
L'Assegno Familiare per i figli minori sarà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
I coniugi concordano altresì che la somma di euro € 125,76, presente, ad oggi, sul conto cointestato una volta estinto il medesimo verrà divisa in parti uguali ad entrambi i coniugi.
Le parti espressamente concordano di dare esecuzione alle superiori condizioni dal momento dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna