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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12546 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA ET ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione di udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 16150/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Parte_1
Ferrari 4, presso lo studio degli avv.ti PISTORINO FABIO e
NE ES, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze dal 4-5 gennaio 2012 fino al 1° dicembre 2020 della inquadrata con contratto a tempo determinato Controparte_1
sottoscritto in data 04.01.2012, livello D1 del CCNL del settore
Istituzioni socio assistenziali Anpas, con mansioni di infermiera.
Premettendo che nel detto contratto era previsto che “ l'orario lavorativo è stabilito a tempo pieno in 38 ore settimanali e sarà tendenzialmente svolto secondo una turnazione affissa in bacheca mensilmente. Per carattere organizzativo, fatto salvo il numero delle ore stabilite a tempo pieno e per l'orario ordinario legale, la distribuzione dell'orario potrà subire modificazioni nell'ambito della distribuzione giornaliera, in caso, di prestazioni di lavoro eccedenti
l'orario ordinario, Le verranno remunerate con le maggiorazioni del citato C.C.N.L.” deduceva di aver svolto oltre alle ore di lavoro ordinario, anche un numero di ore di lavoro festivo, di lavoro festivo notturno, di lavoro notturno mai retribuite da parte resistente, come da conteggi allegati e di aver reso la prestazione osservando nell'intervallo temporale 2012-2020 turni giornalieri di 12 ore programmati dall'Azienda e suddivisi come da dettaglio allegato in ricorso.
Quindi deduceva di aver rassegnato in data 1° dicembre 2020 le proprie dimissioni e lamentava che la resistente aveva omesso di CP_2
corrispondere la retribuzione lorda e le competenze aggiuntive quali differenze a titolo di indennità di lavoro festivo, di indennità di lavoro
2 festivo notturno, di indennità di lavoro notturno, di ferie e permessi non goduti, nonché le differenze a titolo di TF non conteggiate in busta paga ed il TF maturato per l'intero periodo d'assunzione dal 5 gennaio 2012 al 30 novembre 2020 che veniva corrisposto solo per €
5.613,10, risultando pertanto creditrice nei confronti della
[...]
della complessiva somma pari ad € 40.643,18 maturata a CP_1
titolo di differenza di somme aggiuntive e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Essendo risultati vani i tentativi di una risoluzione stragiudiziale adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il
T.F.R. maturato pari ad € 15.418,89, così come calcolato nei conteggi allegati al presente ricorso, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria ma-turati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
emettere ordinanza di pagamento ex art.
423 c.p.c. per l'importo pari ad € 13.560,33 a titolo di TF riportato nel modello CUD 2021 (redditi 2020), da considerarsi quale acconto sulla somma maggiore dovuta sempre a titolo di TF maturato come calcolato nei conteggi allegati (pari ad € 15.418,89), oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, nonché quale acconto sulla somma maggiore dovuta alla ricorrente a titolo di
3 differenze retributive non corrisposte e maturate dalla stessa; 3) accertare e dichiarare, in ragione di quanto rappresentato in fatto ed in diritto nel presente ricorso (da intendersi qui trascritto e ribadito),
l'inadempimento della resistente, in persona del suo L.R. p.t., agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le par-ti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze salariali derivanti dall'applicazione dei trattamenti normativi ed economici del CCNL dei dipendenti del
Settore Socio Assistenziali Anpas come da conteggi allegati;
5) condannare la resistente, in persona del suo L.R. p.t., al pagamento della somma pari ad € 40.643,18 (al netto di quanto già in parte percepito dalla lavoratrice) a titolo di TF maturato, differenze retributive non cor-risposte e maturate dalla lavoratrice, così come meglio specificate in premessa e risultante dai conteggi allegati al presente ricorso, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. e/
o in via equitativa a mente dell'art 432 c.p.c. e/o a quella determinata in corso di causa con CTU. Il tutto oltre il danno da svalutazione come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio la società convenuta.
4 All'udienza del 10.03.2025 veniva dichiarata la contumacia della società resistente e ammesso interrogatorio formale con rinvio per tale incombente all'udienza del 12.05.2025. All'udienza del 19.05.2025, cui si perveniva a seguito di rinvio, questo Giudice dava atto della mancata risposta all'interrogatorio formale e rinviava per la discussione all'udienza del 10.11.2025 da tenersi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini che seguono.
La parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, dal 04.01.2022 fino al 01.12.2020, con inquadramento nel livello D1 del CCNL del settore Istituzioni socioassistenziali Anpas, agisce per il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di indennità di lavoro festivo, lavoro festivo notturno, lavoro notturno, permessi e ferie non godute, varie una tantum previste dal contratto collettivo e trattamento di fine rapporto.
In particolare ha dedotto di aver svolto oltre alle ore di lavoro ordinario, lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro festivo notturno non retribuito, in modo continuativo in ragione di turni giornalieri di 12 ore programmati dell'azienda.
5 In applicazione del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in ragione del quale incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore e tenuto conto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della condotta processuale della parte convenuta rimasta contumace, devono ritenersi provati i fatti posti a fondamento delle richieste relative alle differenze retributive.
Sulla base della documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente
(contratto di lavoro, contratto collettivo, turni di lavoro comunicati dalla resistente dal 2012 al 2020, buste paga dagli anni 2012 al 2020, fogli firma con indicazione delle giornate di lavoro, dei turni e dell'orario osservato, modello CUD 2021), infatti può ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta, il livello di inquadramento, le mansioni, le giornate di lavoro e l'orario concretamente osservato e quindi la turnazione lavorativa svolta dalla ricorrente nel corso dei diversi mesi durante l'intero rapporto di lavoro, con espletamento di lavoro straordinario sia festivo sia notturno, nonché il TF maturato.
Le indennità una tantum richieste per i mesi di aprile e maggio 2014, dicembre 2018, maggio e ottobre 2019 sono previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Deve ritenersi pertanto provata la fondatezza delle pretese creditorie avanzate a titolo di differenze retributive per lavoro festivo, festivo
6 notturno, TF (per quest'ultimo tenendo conto anche delle ricadute delle differenze retributive rivendicate) e delle voci una tantum, anche in ragione della mancata contestazione della parte convenuta rimasta contumace e della mancata risposta al deferito interrogatorio formale – che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. consente di “ritenere come ammessi i fatti”, unitamente ai documenti prodotti.
Relativamente all'indennità per ferie e per permessi non goduti parte ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione e probatorio (non avendo neppure formulato alcuna richiesta di prova testimoniale al riguardo e nulla potendo evincersi dalla documentazione in atti).
A fronte della deduzione di parte ricorrente circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva (fatta eccezione per il versamento di un acconto per Tfr pari ad euro
5.613,10), sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate.
Di contro parte convenuta è rimaste contumace e il legale rappresentante non è comparso a rendere il deferito interrogatorio formale e pertanto la prova dell'avvenuto regolare pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
Conseguentemente nella quantificazione della pretesa di parte ricorrente questo Giudice ha ritenuto di utilizzare i conteggi allegati dalla stessa, rimasti incontestati in ragione della contumacia della
7 società convenuta, che scegliendo anche dopo la notifica dell'interrogatorio formale di non costituirsi in giudizio, non ha offerto un alcun valido motivo per poter ritenere che non siano corretti.
Tuttavia detti conteggi vanno depurati delle somme corrispondenti alle voci relative all'indennità per ferie e per permessi per essere rimaste indimostrate.
Pertanto dalla somma complessiva di euro 40.643,18 richiesta da parte ricorrente vanno detratti le seguenti somme: euro 2.254,88 per permessi non goduti ed euro 3.696,26 per ferie non godute, entrambe indicate nel riepilogo dei conteggi.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per i titoli sopra indicati con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 34.692,04, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Stante la riduzione del quantum della pretesa creditoria si ritiene di compensare per un terzo le spese di lite;
P.Q.M.
in accoglimento parziale della domanda, condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 34.692,04, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo;
8 condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei 2/3 delle spese del giudizio, pari ad € 3.800,00 oltre spese generali e accessori di legge, compensando il rimanente terzo.
Roma, 4 dicembre 2025
Il Giudice
NA ET
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA ET ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione di udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 16150/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Parte_1
Ferrari 4, presso lo studio degli avv.ti PISTORINO FABIO e
NE ES, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente depositato esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze dal 4-5 gennaio 2012 fino al 1° dicembre 2020 della inquadrata con contratto a tempo determinato Controparte_1
sottoscritto in data 04.01.2012, livello D1 del CCNL del settore
Istituzioni socio assistenziali Anpas, con mansioni di infermiera.
Premettendo che nel detto contratto era previsto che “ l'orario lavorativo è stabilito a tempo pieno in 38 ore settimanali e sarà tendenzialmente svolto secondo una turnazione affissa in bacheca mensilmente. Per carattere organizzativo, fatto salvo il numero delle ore stabilite a tempo pieno e per l'orario ordinario legale, la distribuzione dell'orario potrà subire modificazioni nell'ambito della distribuzione giornaliera, in caso, di prestazioni di lavoro eccedenti
l'orario ordinario, Le verranno remunerate con le maggiorazioni del citato C.C.N.L.” deduceva di aver svolto oltre alle ore di lavoro ordinario, anche un numero di ore di lavoro festivo, di lavoro festivo notturno, di lavoro notturno mai retribuite da parte resistente, come da conteggi allegati e di aver reso la prestazione osservando nell'intervallo temporale 2012-2020 turni giornalieri di 12 ore programmati dall'Azienda e suddivisi come da dettaglio allegato in ricorso.
Quindi deduceva di aver rassegnato in data 1° dicembre 2020 le proprie dimissioni e lamentava che la resistente aveva omesso di CP_2
corrispondere la retribuzione lorda e le competenze aggiuntive quali differenze a titolo di indennità di lavoro festivo, di indennità di lavoro
2 festivo notturno, di indennità di lavoro notturno, di ferie e permessi non goduti, nonché le differenze a titolo di TF non conteggiate in busta paga ed il TF maturato per l'intero periodo d'assunzione dal 5 gennaio 2012 al 30 novembre 2020 che veniva corrisposto solo per €
5.613,10, risultando pertanto creditrice nei confronti della
[...]
della complessiva somma pari ad € 40.643,18 maturata a CP_1
titolo di differenza di somme aggiuntive e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Essendo risultati vani i tentativi di una risoluzione stragiudiziale adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il
T.F.R. maturato pari ad € 15.418,89, così come calcolato nei conteggi allegati al presente ricorso, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria ma-turati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
emettere ordinanza di pagamento ex art.
423 c.p.c. per l'importo pari ad € 13.560,33 a titolo di TF riportato nel modello CUD 2021 (redditi 2020), da considerarsi quale acconto sulla somma maggiore dovuta sempre a titolo di TF maturato come calcolato nei conteggi allegati (pari ad € 15.418,89), oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, nonché quale acconto sulla somma maggiore dovuta alla ricorrente a titolo di
3 differenze retributive non corrisposte e maturate dalla stessa; 3) accertare e dichiarare, in ragione di quanto rappresentato in fatto ed in diritto nel presente ricorso (da intendersi qui trascritto e ribadito),
l'inadempimento della resistente, in persona del suo L.R. p.t., agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le par-ti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze salariali derivanti dall'applicazione dei trattamenti normativi ed economici del CCNL dei dipendenti del
Settore Socio Assistenziali Anpas come da conteggi allegati;
5) condannare la resistente, in persona del suo L.R. p.t., al pagamento della somma pari ad € 40.643,18 (al netto di quanto già in parte percepito dalla lavoratrice) a titolo di TF maturato, differenze retributive non cor-risposte e maturate dalla lavoratrice, così come meglio specificate in premessa e risultante dai conteggi allegati al presente ricorso, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. e/
o in via equitativa a mente dell'art 432 c.p.c. e/o a quella determinata in corso di causa con CTU. Il tutto oltre il danno da svalutazione come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio la società convenuta.
4 All'udienza del 10.03.2025 veniva dichiarata la contumacia della società resistente e ammesso interrogatorio formale con rinvio per tale incombente all'udienza del 12.05.2025. All'udienza del 19.05.2025, cui si perveniva a seguito di rinvio, questo Giudice dava atto della mancata risposta all'interrogatorio formale e rinviava per la discussione all'udienza del 10.11.2025 da tenersi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini che seguono.
La parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, dal 04.01.2022 fino al 01.12.2020, con inquadramento nel livello D1 del CCNL del settore Istituzioni socioassistenziali Anpas, agisce per il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di indennità di lavoro festivo, lavoro festivo notturno, lavoro notturno, permessi e ferie non godute, varie una tantum previste dal contratto collettivo e trattamento di fine rapporto.
In particolare ha dedotto di aver svolto oltre alle ore di lavoro ordinario, lavoro notturno, lavoro festivo e lavoro festivo notturno non retribuito, in modo continuativo in ragione di turni giornalieri di 12 ore programmati dell'azienda.
5 In applicazione del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in ragione del quale incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore e tenuto conto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della condotta processuale della parte convenuta rimasta contumace, devono ritenersi provati i fatti posti a fondamento delle richieste relative alle differenze retributive.
Sulla base della documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente
(contratto di lavoro, contratto collettivo, turni di lavoro comunicati dalla resistente dal 2012 al 2020, buste paga dagli anni 2012 al 2020, fogli firma con indicazione delle giornate di lavoro, dei turni e dell'orario osservato, modello CUD 2021), infatti può ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta, il livello di inquadramento, le mansioni, le giornate di lavoro e l'orario concretamente osservato e quindi la turnazione lavorativa svolta dalla ricorrente nel corso dei diversi mesi durante l'intero rapporto di lavoro, con espletamento di lavoro straordinario sia festivo sia notturno, nonché il TF maturato.
Le indennità una tantum richieste per i mesi di aprile e maggio 2014, dicembre 2018, maggio e ottobre 2019 sono previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Deve ritenersi pertanto provata la fondatezza delle pretese creditorie avanzate a titolo di differenze retributive per lavoro festivo, festivo
6 notturno, TF (per quest'ultimo tenendo conto anche delle ricadute delle differenze retributive rivendicate) e delle voci una tantum, anche in ragione della mancata contestazione della parte convenuta rimasta contumace e della mancata risposta al deferito interrogatorio formale – che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. consente di “ritenere come ammessi i fatti”, unitamente ai documenti prodotti.
Relativamente all'indennità per ferie e per permessi non goduti parte ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione e probatorio (non avendo neppure formulato alcuna richiesta di prova testimoniale al riguardo e nulla potendo evincersi dalla documentazione in atti).
A fronte della deduzione di parte ricorrente circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva (fatta eccezione per il versamento di un acconto per Tfr pari ad euro
5.613,10), sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate.
Di contro parte convenuta è rimaste contumace e il legale rappresentante non è comparso a rendere il deferito interrogatorio formale e pertanto la prova dell'avvenuto regolare pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
Conseguentemente nella quantificazione della pretesa di parte ricorrente questo Giudice ha ritenuto di utilizzare i conteggi allegati dalla stessa, rimasti incontestati in ragione della contumacia della
7 società convenuta, che scegliendo anche dopo la notifica dell'interrogatorio formale di non costituirsi in giudizio, non ha offerto un alcun valido motivo per poter ritenere che non siano corretti.
Tuttavia detti conteggi vanno depurati delle somme corrispondenti alle voci relative all'indennità per ferie e per permessi per essere rimaste indimostrate.
Pertanto dalla somma complessiva di euro 40.643,18 richiesta da parte ricorrente vanno detratti le seguenti somme: euro 2.254,88 per permessi non goduti ed euro 3.696,26 per ferie non godute, entrambe indicate nel riepilogo dei conteggi.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive per i titoli sopra indicati con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 34.692,04, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Stante la riduzione del quantum della pretesa creditoria si ritiene di compensare per un terzo le spese di lite;
P.Q.M.
in accoglimento parziale della domanda, condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 34.692,04, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo;
8 condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei 2/3 delle spese del giudizio, pari ad € 3.800,00 oltre spese generali e accessori di legge, compensando il rimanente terzo.
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