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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di conSIlio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
ConSIliere Dr. Stefano Tarantola
ConSIliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 249/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. FERA FRANCESCO in VIA XII OTTOBRE 12/5 SC. B - 16121
GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO
[...]
Parte_2
appellante nei confronti di
(COD. FISC. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Suergiu (SU) l'11/09/1957, IN QUALITÀ DI PROCURATRICE GENERALE DI CP_2
(COD. FISC. ), nato a [...] il
[...] C.F._2
29/09/1959, elettivamente domiciliata presso i difensori in VIA DEI VEGERIO 6/5 - 17100
SAVONA (SV), rappresentata e difesa dagli Avv.ti BONIFACINO ALBERTO e SAVONA
VITTORIO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Nel merito, in via principale: - Riformare Parte_1
la sentenza n. sentenza n. 100/2024 (R.G. n. 2339/2022) emessa e pubblicata dal
1 Tribunale di Savona in data 01 febbraio 2024 e notificata in data 04 febbraio 2024, nei termini prospettati dalla deducente società nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 465/2022 (R.G. n. 1589/2022) pubblicato il
06/07/2022 e notificato il 29/08/2022 dal Tribunale di SAVONA, e dichiararlo definitivamente esecutivo. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, per qualsiasi ragione, dello spiegato appello, con conseguente riforma della sentenza appellata, condannare, comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di € 21.315,84, oltre Parte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente prevista, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, che sarà accertata nel corso del presente giudizio tenuto conto del capitale puro, ossia alla differenza tra importo erogato e somme versate, di cui ha indebitamente beneficiato l'odierno opponente.
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre nei termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione, la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alla richiesta di ammissione della prova per testi ex adverso formulata. - nell'eventualità in cui il Giudice non dovesse dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento avversario, la deducente società formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., sull'originale o sulla copia dello stesso, dichiarando comunque di volersi avvalere in giudizio del contratto prodotto in sede monitoria (cfr. doc.
03 fascicolo monitorio). Per l'effetto, si indicano quali scritture di comparazione le seguenti:
i) il saggio grafico della SI.ra , che dovrà essere rilasciato Controparte_1 dall'opponente all'udienza di giuramento del CTU ovvero entro la data di inizio delle operazioni peritali;
ii) copia del documento d'identità in corso di validità della SI.ra
, che dovrà essere consegnato/esibito all'udienza di Controparte_1
giuramento del CTU ovvero entro la data di inizio delle operazioni peritali (iii) procura alle liti, allegata all'atto di citazione in opposizione;
(iv) ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di intervenuta cessione.
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice adito voglia porre i relativi costi ad esclusivo carico di parte opponente.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'. Nell'eventualità in cui l'Ill.mo Giudice adito non fosse dell'avviso di dichiarare sin da subito inammissibile il disconoscimento formulato dalla SI.ra , prima che venga Controparte_1
2 autorizzata la CTU si chiede l'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ordinando a l'esibizione in giudizio dell'estratto conto relativo al Controparte_3
C/C n. 100000009093 - ABI 01025 - CAB 99085, dal quale risulti l'accredito della somma di euro 29.735,38 in data 27/07/2012.
In ogni caso: - accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni avversarie relative alla richiesta di risarcimento danni nonché di restituzione delle somme corrisposte alla società cedente, risultando queste chiaramente inopponibili a (già e per essa Parte_1 Parte_1
Controparte_4
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore della deducente società”.
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
reiectis adversis, così giudicare:
I) In via principale, rigettare ogni domanda proposta e proponenda da Parte_1 con l'atto di citazione in appello datato 4 marzo 2024, confermando integralmente la
[...]
sentenza n. 100/2024 emessa in data 1° febbraio 2024 dal Tribunale Civile di Savona, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Stefano Poggio;
II) In ogni caso, con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, I.V.A. e C.P.A. di legge comprese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 100/2024 del 01/02/2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da CP_1
IN QUALITÀ DI PROCURATRICE GENERALE DI , nei
[...] CP_2
confronti di al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
465/2022 con il quale il Tribunale di Savona ordinava a il pagamento CP_2
della somma di Euro 21.315,84, oltre interessi, per il mancato rimborso del saldo residuo di un finanziamento concesso nel febbraio del 2012 da (la Controparte_5 quale, in data 11/11/2020 aveva ceduto il proprio credito a ). L'opponente Pt_1
deduceva che il contratto di finanziamento era nullo per violazione di norme imperative o comunque annullabile per violenza del terzo, insistendo sul fatto che né CP_2
, non vedente e invalido civile al 100%, né , sorella
[...] Controparte_1
e procuratrice generale di , avevano voluto e sottoscritto il prestito in questione. Il CP_2
Tribunale così decideva: «1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca integralmente il
3 decreto ingiuntivo opposto n. 465/2022 del 5 luglio 2022. 2. Condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 3.500,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione del
CU di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 4/03/2024.
[...]
Con comparsa si costituiva IN QUALITÀ DI Controparte_1
PROCURATRICE GENERALE DI , la quale instava per il rigetto CP_2 dell'appello.
Con ordinanza in data 16/09/2024, il ConSIliere Istruttore riteneva di non accogliere le istanze istruttorie formulate da parte appellante circa l'autenticità della firma di
[...]
e di procedere ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c Controparte_1
Le parti, quindi, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e depositavano note conclusionali in vista dell'udienza collegiale di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
21/05/2025.
All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “LA NULLITÀ DELLA SENTENZA: SULL'OMESSO ESAME DI
DOCUMENTAZIONE RILEVANTE AI FINI DECISORI”.
L'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per l'errata ricostruzione del fatto e l'errata valutazione delle prove in atti.
in particolare, censura la decisione del Tribunale di Savona laddove, Pt_1
respingendo le controdeduzioni volte a evidenziare la circostanza che CP_1
avrebbe sottoscritto sia il contratto di finanziamento (doc. 1 – che il
[...] CP_1
successivo riconoscimento di debito a nome e per conto di (docc. 11 e CP_2
Pt_ 12 – ), ha affermato che «tali asserzioni non corrispondono al tenore letterale dei citati documenti, nei quali la SI.ra non viene mai menzionata, né in Controparte_1
proprio né in qualità di procuratrice del fratello: in particolare non risulta in alcun modo che la SI.ra abbia speso il nome del fratello. Vi è dunque una mera mancanza Controparte_1
di corrispondenza tra il sottoscrittore del documento e colui che vi appare quale contraente» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
4 A sostegno della propria censura, l'appellante, oltre a ribadire che CP_1
ha materialmente sottoscritto sia il contratto di mutuo che il successivo
[...] riconoscimento di debito, deduce che l'appellata «non ha mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, così come si evince dall'estratto conto, versato in sede monitoria (cfr. doc. 07 fascicolo monitorio)» né ha mai negato la titolarità del conto corrente su cui venivano addebitate le rate del finanziamento, con la conseguenza che il disconoscimento della sottoscrizione è privo di rilievo, dovendo trovare il principio giurisprudenziale secondo cui “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del
28/06/2012).
IFIS, poi, reitera l'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto l'esibizione della documentazione bancaria detenuta da attestante l'accredito della Controparte_5 somma 29.735,38 a favore di Quindi, sempre a suffragio dell'impugnazione, Pt_3
viene rappresentato che : a) non ha sollevato «alcuna Controparte_6 contestazione a seguito della ricezione della diffida ad adempiere per l'importo maturato in forza del contratto di causa. E ciò a riprova della piena consapevolezza della posizione debitoria maturata in relazione al regolamento negoziale sottoscritto in nome e per conto del fratello»; b) «in data 27/01/2015 (…) ammetteva confessoriamente l'esposizione debitoria maturata in forza del contratto per cui è causa, deducendo di “occuparsi del fratello invalido per cecità” “avendo procura generale” (DOC. 11)»; c) «a fronte CP_2 della posizione debitoria maturata, si offriva (…) di sanare il debito in forza del predetto contratto mediante sottoscrizione di un piano di rientro (DOC. 11); d) in data 26/02/2015 firmava la proposta di pagamento inoltrata da (DOC. 12); e) Controparte_5
«trasmetteva, via mail, l'accettazione della proposta di pagamento, dalla stessa sottoscritta, in cui con riferimento al contratto n.1324859 (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio) si impegnava a “restituire ratealmente l'importo complessivo di euro 37.505,62 con le seguenti modalità: n. 124 rate mensili di euro 300,00 ciascuna, con decorrenza obbligatoria dal 15/03/2015 e n. 1 rata finale da 305, 62” (DOC. 12)» (così, pagg.
9-10 dell'atto d'appello). Viene inoltre aggiunto che è in possesso di documenti Pt_1
strettamente personali dei fratelli (DOCC. 6, 7, 8 e 9), nonché della procura CP_1
generale rilasciata a favore di (DOC. 5), del piano di rientro accettato Controparte_1
5 da quest'ultima (DOC. 11 e 12) e della prova dell'erogazione del prestito (DOC. 14). Ciò detto, l'appellante sostiene che «se davvero parte opponente non avesse sottoscritto il contratto de quo, non si comprenderebbe come la società deducente possa essere in possesso di documenti, strettamente personali, che risultano allegati al contratto per cui è causa», evidenziando come «dalla documentazione versata in atti emerge, poi, che le firme apposte dalla SI.ra risultano di tutta evidenza molto Controparte_1
simili a quelle in calce al contratto per cui è causa nonché a quelle presenti sul modulo di
“Richiesta del Documento di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori del
Prestito a rimborso rateale Prestito multiplo” nonché sul Documento di Informazioni europee (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio e DOC. 10 e 13)» (cfr. pag. 11 dell'atto d'appello).
L'appellante dunque conclude che la ricostruzione operata dal Tribunale di Savona non trova alcun riscontro nella predetta documentazione, lamentandosi in particolare del fatto che il Giudice di primo grado abbia «omesso di esaminare un documento rilevante prodotto dalla scrivente difesa ossia il piano di rientro sottoscritto dalla SI.ra
[...]
. Ed invero fin dalla comparsa di costituzione e risposta la scrivente Controparte_1
difesa al DOC. 11 ha prodotto il riconoscimento di debito con cui, a fronte della posizione debitoria maturata, la SI.ra si è resa disponibile a sanare il Controparte_1
debito in forza del predetto contratto mediante sottoscrizione di un piano di rientro dalla stessa sottoscritta. Tale documento non è mai stato né disconosciuto né contestato da controparte e comprova l'intervenuta sottoscrizione del contratto di causa da parte dell'odierna appellata» (pag. 14 dell'atto d'appello). Pt_
, infine, reitera la domanda di indebito arricchimento non riconosciuto dal Tribunale di
Savona, secondo cui «vero è che la nullità/inopponibilità del contratto non esonera l'accipiens dall'obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto: tuttavia la domanda di ripetizione – che comunque riguarderebbe esclusivamente la sorte capitale depurata di ogni ulteriore appostazione stante la rilevata invalidità negoziale – non è stata proposta dalla banca convenuta» (così, pag. 3 della sentenza impugnata). La domanda di ripetizione, ad avviso dell'appellante, è stata espressamente formulata, atteso che, in via subordinata, è stato chiesto: «nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di € Parte_1
21.315,84, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente prevista, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, che sarà accertata nel corso del presente giudizio tenuto conto del capitale puro, ossia alla
6 differenza tra importo erogato e somme versate, di cui ha indebitamente beneficiato l'odierno opponente» (pag. 15 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «E' pacifico che il debitore ingiunto SI. CP_2
non ha personalmente sottoscritto il contratto di prestito personale n. 1324859.
[...]
La stessa creditrice ingiungente sostiene, infatti, che il contratto “è stato sottoscritto, in data 27/02/2012, con l'allora dalla SI.ra Controparte_3 CP_1
, munita di procura generale (REP. N. 80870 e RACC. n. 9836), in nome e per
[...] conto del fratello SI. , (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio)” (cfr. comparsa CP_2
di risposta pag. 8).
A detta dell'ingiungente avrebbe sottoscritto anche il successivo Controparte_1 riconoscimento di debito relativo allo stesso rapporto, tant'è vero che “in data 27/02/2015, la SI.ra trasmetteva, via mail, l'accettazione della proposta Controparte_1
di pagamento, dalla stessa sottoscritta, in cui con riferimento al contratto n.1324859 (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio) si impegnava a “restituire ratealmente l'importo complessivo di euro 37.505,62 con le seguenti modalità: n. 124 rate mensili di euro 300,00 ciascuna, con decorrenza obbligatoria dal 15/03/2015 e n. 1 rata finale da 305, 62” (DOC. 12)” (Cfr. comparsa pag. 11).
Tali asserzioni non corrispondono al tenore letterale dei citati documenti, nei quali la SI.ra non viene mai menzionata, né in proprio né in qualità di Controparte_1
procuratrice del fratello: in particolare non risulta in alcun modo che la SI.ra
[...]
abbia speso il nome del fratello. CP_1
Vi è dunque una mera mancanza di corrispondenza tra il sottoscrittore del documento e colui che vi appare quale contraente.
La mancata spendita del nome del preteso rappresentato impedisce di ricondurre la fattispecie all'istituto della rappresentanza;
nemmeno potrebbe ipotizzarsi una contemplatio domini tacita stante la natura formale del contratto di finanziamento al consumo.
Vale, infatti, ricordare che:
- Il credito al consumo – categoria alla quale appartiene il contratto oggetto di causa – richiede la stipulazione in forma scritta a pena di nullità (cfr. art. 125 bis TUB col richiamo all'art. 117 comma 3).
- Per giurisprudenza pacifica nei contratti “formali” la contemplatio domini deve risultare espressamente dall'atto (cfr. Cass. civ. n. 3364/2010: “Nei contratti per i quali è richiesta la
7 forma scritta “ad substantiam”, particolare rigore è richiesto anche per la spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una “contemplatio domini” tacita, desunta da elementi presuntivi;
conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19306 del
07/07/2021: “Nell'appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale del contratto esclude che la "contemplatio domini", necessaria perché
l'atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto”)».
II) L'appellante sostiene testualmente: «… se è vero che “E' pacifico che il debitore ingiunto SI. non ha personalmente sottoscritto il contratto di prestito CP_2 personale n. 1324859” come peraltro ritenuto dal Giudice di prime cure, dalla documentazione in atti, emerge che il contratto è stato sottoscritto, in data 27/02/2012, con l'allora dalla SI.ra , munita di Controparte_3 Controparte_1
contestuale procura generale (REP. N. 80870 e RACC. n. 9836), in nome e per conto del fratello SI. , (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio DOC,. 5 doc. 1 fascicolo di CP_2 controparte cfr. comparsa di risposta pag. 8). La difesa dell'odierna appellante ha fornito piena prova della circostanza per cui la SI.ra ha sottoscritto il Controparte_1
regolamento negoziale di causa. Ed infatti, è stato evidenziato che la SI.ra
[...]
ha sottoscritto anche il successivo riconoscimento di debito relativo Controparte_1
allo stesso rapporto (DOCC. 11 e 12)».
III) Nei documenti menzionati, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, non risulta in alcun modo la spendita del nome del rappresentato. Il contratto è riferito a un soggetto
( ), dal quale pacificamente non è stato sottoscritto. La banca attribuisce Parte_4
la sottoscrizione ad altro soggetto ( ) che secondo la banca avrebbe Controparte_1
agito in nome e per conto del soggetto cui è riferito il contratto. Tuttavia, pur attribuendo la sottoscrizione a , è decisiva la considerazione che nel testo del Controparte_1
documento contrattuale colei che lo sottoscrive non dichiara in alcun modo di agire nella qualità di procuratrice di . Questo vale non solo per il documento 3 di Parte_4
parte appellata, contenente il contratto, ma anche per il doc. 12 di parte appellante, contenente il cosiddetto “riconoscimento di debito”.
8 IV) Per i contratti bancari è richiesta la forma scritta ad substantiam (da ultimo: Cass. Sez.
1, 03/07/2024, n. 18230, Rv. 671664 – 01), ribadita per i contratti di finanziamento al consumo dall'art 125 bis TUB.
V) L'appellante non censura, in definitiva, la sentenza impugnata nella parte in cui viene dato atto espressamente che nei documenti contrattuali «la SI.ra Controparte_1
non viene mai menzionata, né in proprio né in qualità di procuratrice del fratello: in particolare non risulta in alcun modo che la SI.ra abbia speso il nome del Controparte_1
fratello». Si limita a insistere, in estrema sintesi, che il contratto in questione sarebbe stato sottoscritto da , in norme e per conto del fratello Controparte_1 CP_2
. Peraltro ciò, secondo le difese articolate dall'appellante, si dovrebbe desumere
[...]
sia da vari riconoscimenti con valenza confessoria effettuati da controparte, sia da numerosi elementi presuntivi, senza tenere conto: a) che secondo il Tribunale «Vi è … una mera mancanza di corrispondenza tra il sottoscrittore del documento e colui che vi appare quale contraente. La mancata spendita del nome del preteso rappresentato impedisce di ricondurre la fattispecie all'istituto della rappresentanza;
nemmeno potrebbe ipotizzarsi una contemplatio domini tacita stante la natura formale del contratto di finanziamento al consumo»; b) che per i contratti per i quali è prevista la prova scritta ad substantiam, la prova non può essere raggiunta né per testi, né per presunzioni e neppure attraverso la confessione: “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. Sez. 1, 17/10/2018, n. 25999, Rv. 651446
- 02).
VI) Quanto alla domanda di indebito arricchimento, che l'appellante assume di avere proposto in primo grado, si legge nella sentenza impugnata: «La natura formale dell'atto impedisce anche di attribuire rilevanza alla fattuale messa a disposizione della somma mediante accredito sul conto corrente. Vero è che la nullità/inopponibilità del contratto non esonera l'accipiens dall'obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto: tuttavia la
9 domanda di ripetizione – che comunque riguarderebbe esclusivamente la sorte capitale depurata di ogni ulteriore appostazione stante la rilevata invalidità negoziale - non è stata proposta dalla banca convenuta. Né, d'altro canto, la banca rivolge domande direttamente nei confronti della SI.ra : da qui la sostanziale irrilevanza nel presente giudizio CP_1 dell'indagine sulla veridicità della sottoscrizione da essa asseritamente apposta al contratto di finanziamento».
VII) In effetti, nella comparsa di costituzione in primo grado, la convenuta in opposizione e attuale appellante si limita a richiedere, nelle conclusioni: «nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Parte_1 dell'importo di € 21.315,84, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente prevista, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma, che sarà accertata nel corso del presente giudizio tenuto conto del capitale puro, ossia alla differenza tra importo erogato e somme versate, di cui ha indebitamente beneficiato l'odierno opponente». Tali conclusioni sono state richiamate dalla parte all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
VIII) Dobbiamo considerare che in questo caso, come sopra ribadito, sostanzialmente risulta stipulato un contratto di finanziamento nullo per difetto di forma. Ebbene: “In tema di contratti bancari, la nullità (nella specie per difetto di forma) di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito; ne deriva che, da un lato, deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che comunque le deve essere restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato” (Cass. Sez. 1, 26/09/2023, n.
27390, Rv. 669134 - 01).
IX) Pur ammettendo che la banca avesse inteso esercitare con la formulazione riportata, anche se generica, un'azione di ripetizione indebito, l'appellante - anziché censurare sotto questo profilo la sentenza impugnata (cioè nel senso di avere esercitato l'azione di ripetizione di indebito) - in questa sede si limita ad affermare: «Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Savona, la scrivente difesa ha formulato domanda di indebito arricchimento, che in questa sede si reitera» (pag. 15 appello), laddove: i) quella formulata in primo grado, nella sua genericità, può essere qualificata solo come azione di ripetizione
10 dell'indebito, non certo come azione di indebito arricchimento;
ii) l'appellante avrebbe dovuto censurare la sentenza impugnata per avere ritenuto che tale azione, sia pur genericamente, fosse stata in qualche modo formulata, ma non avendolo fatto, su tale statuizione si è formato il giudicato;
iii) sotto questo profilo, l'azione di indebito arricchimento risulta formulata per la prima volta in questa sede e quindi è inammissibile ex art. 345 comma 1 c.p.c.; iv) se si dovesse qualificare come azione di indebito arricchimento quella formulata in primo grado, la stessa sarebbe inammissibile perché
l'azione di indebito arricchimento è ammissibile solo ove non sia esperibile quella di ripetizione di indebito come si desume da Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27008, Rv. 672490
– 01 [“Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, relativa a un contratto di mutuo le cui rate erano state addebitate su un conto cointestato, alimentato dai versamenti di uno solo dei mutuatari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'altro, in ragione dell'impossibilità, per il ricorrente, di esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., essendo comunque dovuti i pagamenti in favore della banca mutuante)”, dal che si evince, a contrario, che ove l'azione di ripetizione dell'indebito sia esperibile, come nel caso concreto, l'azione di arricchimento non è ammissibile ex art. 2042 c.c.].
Pt_ X) Dopo il primo e unico motivo d'appello svolge una serie di deduzioni tese a mettere in luce la contraddittorietà della narrazione dei fatti svolta da in primo grado. Si CP_1 tratta del paragrafo intitolato “Sulla ricostruzione dei fatti ex adverso operata”, dove l'appellante, neppure implicitamente, sembra avanzare censure che investano la sentenza impugnata (pagg. 16 e ss. dell'atto d'appello).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori
11 medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
100/2024 pronunciata inter partes in data 01/02/2024 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 21/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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