Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 956/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 956/2025 promosso da:
nato il [...] a [...]; AR
e
, nata il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv.ti SETTIMIO HONORATI e FLAVIA BENEDETTELLI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il SI. si trasferirà in Via Beniamino Gigli 20 a Ancona e rimarrà libero di trasferirsi Pt_1 altrove, previa comunicazione alla SI.ra CP_1
3.la figlia minore è affidata a entrambi i genitori secondo la formula dell'affido Per_1 condiviso;
ella continuerà a vivere nell'abitazione sita ad Ancona in Via Miglioli 16 insieme alla madre;
- 1 -
4.la casa coniugale, di proprietà di viene assegnata alla IG.ra AR [...] sino al raggiungimento dei 25 anni da parte di o prima, nel caso in cui ella trovi CP_1 Per_1 abile che la renda autosufficiente o decida di u sa;
il IG. consegnerà la Pt_1 sua chiave di casa all'Avv. Settimio Honorati che potrà consegnargliela solo in caso di emergenza;
l'Avv. Honorati le terrà in cassaforte in una busta chiusa firmata da entrambi i coniugi;
Pt_1 conserverà invece quella del garage ove potrà tenere i propri attrezzi, avvertendo quando vi si dovrà recare;
se necessario gli spazi occupati dovranno essere meglio gestiti;
tali chiavi saranno conservate sino a quando manterrà il proprio materiale in garage;
le utenze dovranno essere Pt_1 immediatamente te a nome della IG.ra e comunque le bollette pervenute CP_1 successivamente al 31/1/2025 saranno a carico della IG.ra per i consumi effettuati e gli CP_1 importi fissi decorrenti dall'1/1/25; la linea telefonica fissa se del caso verrà disdettata dal IG. Pt_1 su richiesta della IG.ra quest'ultima dovrà in tal caso immediatamente cons CP_1 router al IG. per la riconsegna all'operatore; darà le proprie credenziali delle Pt_1 Pt_1 telecamere per rimento dell'accesso a e se è sufficiente resettarle per CP_1 ripristinare le impostazioni di fabbrica e comunque con la disdetta della linea telefonica non potranno più funzionare;
sino a che il IG. non otterrà il trasferimento della residenza verrà mantenuta Pt_1 una seconda cassetta della posta col nome di la chiave sarà consegnata alla figlia AR
; il IG. esenta sin da ora la S er qualsiasi responsabilità a qualsiasi Per_1 Pt_1 CP_1 titolo (ad esempio per la corrispondenza o le notifiche che dovessero pervenire); la IG.ra CP_1
e il IG. presenteranno domanda di modifica della TARI;
Pt_1
5.il IG. potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la IG.ra AR
, il IG. potrà avere la figlia con sé a fine settimana alternati Controparte_1 Pt_1
(dalle 13 del sabato alle 22 della domenica). Il padre potrà, inoltre, tenere la figlia con sé consecutivamente (o non consecutivamente) in un periodo a propria scelta per 20 giorni durante il periodo estivo e per 10 giorni durante il periodo invernale con un preavviso di 20 giorni. Le varie festività (sabato, domenica e lunedì di Pasqua;
25 aprile;
1 maggio;
4 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
1 e 2 novembre, 8 dicembre, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio) e i vari ponti la minore li passerà ad anni alterni con ciascun genitore ed in maniera che ognuno di essi nell'arco dell'anno abbia trascorso con i figli la metà delle predette giornate;
il IG. potrà inoltre tenere Pt_1 con se la figlia per darle delle ripetizioni (ove necessarie);
6.il IG. a titolo di contributo al mantenimento della figlia verserà a partire dal mese di Pt_1 febbraio 2025 e successivamente ogni 30 giorni (il 10 del mese) alla moglie (sul conto corrente da lei indicato) la somma mensile di € 550,00 (rivalutabile secondo gli indici istat per le famiglie di operai e impiegati); tale somma è stata determinata tenendo conto che percepirà un assegno
CP_1 unico per superiore ai 50,00 euro;
se così non fosse na a versare la somma Per_1 Pt_1 che sarà necessaria per arrivare ai predetti 50,00 € mensili così che la SI.ra possa sempre
CP_1 contare su 600,00 € mensili totali (mantenimento più assegno unico); eg verserà Pt_1 per il primo mese la somma di 600,00 € non essendoci il tempo affinchè la domanda di
CP_1 venga accettata;
il mantenimento anche straordinario dei cani è a carico della IG.ra
CP_1
7.le spese straordinarie verranno divise al 50%; quelle già in corso non necessitano di accordo, per le future ci si rifà al protocollo della conferenza distrettuale;
8.l'assegno unico verrà riscosso dalla IG.ra (di esso si è tenuto conto nella CP_1 determinazione della cifra prevista a titolo di mantenimento); si impegna a tal fine AR
a sottoscrivere le dichiarazioni che l'INPS ritenesse necessarie per la realizzazione del presente punto dell'accordo; la domanda va presentata subito in quanto il precedente assegno è in scadenza al 31/1/25;
- 2 - 9.i coniugi rinunciano a eventuali assegni di mantenimento a loro favore;
10.i coniugi si concedono sin da ora il reciproco consenso per il rinnovo del passaporto;
l'autorizzazione all'espatrio della figlia dovrà essere data da entrambi i genitori;
quando un genitore andrà con fuori Ancona dovrà avvisare l'altro; Per_1
11.i coniugi danno atto che nella abitazione coniugale vi sono i seguenti mobili di proprietà del IG. armadi nella camera degli ospiti, cucina (senza elettrodomestici) e i mobili del bagno;
Pt_1
12.La IG.ra DU si impegna a vendere la casa di montagna, ad ella intestata ma acquistata col concorso del IG. a terzi a un prezzo che il marito riterrà congruo;
decorso un Pt_1 anno dal 31/1/2025 la IG.ra potrà vendere la casa di montagna al prezzo ritenuto più
CP_1 opportuno;
a tal fine il IG. si impegna a consegnare tutta la documentazione della casa in Pt_1 suo possesso;
il ricavato verrà incassato per il 40% da Il residuo 60% verrà versato dalla
CP_1 SI.ra su di un conto vincolato a nom il denaro potrà essere
CP_1 Parte_2 utilizzato con la firma congiunta dei genitori oppure in caso di matrimonio (per le spese della cerimonia o per comprare casa) o per motivi di salute;
tale denaro verrà investito in titoli di stato;
sino al momento della vendita le spese verranno sostenute dalla IG.ra
CP_1
2) che, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 898/1970, e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, sempre alle condizioni sopra descritte;
3) che sia ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle debite annotazioni conseguenti ai due provvedimenti richiesti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che si AR Controparte_1 sono sposati a Caserta in data 04/06/2005, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che, in virtù della loro indipendenza, hanno rinunciato reciprocamente a forme di mantenimento) e corrispondenti agli interessi della figlia (nata il [...] Per_1
- 3 - nella Federazione Russa e adottata dai coniugi nell'aprile del 2010), in favore della quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, pari ad € 550,00 o € 600,00 nel caso in cui la SI.ra non dovesse CP_1 percepire l'assegno unico per la minore o comunque ad un ammontare tale che, aggiunto all'assegno unico che verrà interamente percepito dalla ricorrente, consenta di addivenire a un importo complessivo di € 600,00, adeguato alle eSIenze di e proporzionato Per_2 alle condizioni economiche dell'onerato.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co, di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, nonché rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno AR Controparte_1 contatto matrimonio a Caserta il 04/06/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, serie // dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 18/VI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -