Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 5.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 1370/ 2024 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.to e difeso dall' avv. PETTORINO FELICE Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2024 la ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir annullare la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per un periodo di un mese, inflittale ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. 30.03.2001 n.165 e comunicatale il 5.09.2023, e per l'effetto condannare il al pagamento della retribuzione integrale per il mese di sospensione avendo operato delle trattenute CP_3 sulle proprie buste paga mensili (ai sensi dell'art. 500 del D.lgvo 297/94) nonché al pagamento della somma di euro 1000.00 per il ritiro( blocco perché sanzionata) della carta docente ed al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio con attribuzione.
Deduceva la nullità della sanzione predetta per mancata affissione cartacea e/o telematica del codice disciplinare, nonché per carenza di motivazione del provvedimento impugnato, dato che non si era compreso sulla base di quali ragioni e/o elementi giuridici e fattuali, il Dirigente avesse disatteso le sue difese, richiamate nella memoria difensiva, nelle relazioni di servizio, nelle relazioni delle sue colleghe nonché nelle Pa deposizioni dei genitori degli alunni della presenti all'ultima ora del 18.05.2023, da cui non erano emersi comportamenti violenti o abusi di autorità da parte sua. Deduceva, altresì, l'insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, poiché le prove raccolte basatesi sulle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni della classe VB e IIIC erano del tutto contrastanti ed insufficienti a fondare un rimprovero disciplinare.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, eccependo che in merito alla mancata affissione del codice disciplinare, l'Istituzione scolastica aveva provveduto alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Con riguardo, invece, alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato, eccepiva che esso riproduceva puntualmente l'iter logico seguito dal competente ufficio nella valutazione disposta ex ante e nella determinazione assunta ex post. Infine, sulla sussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, eccepiva la convergenza delle dichiarazioni rese dai genitori degli
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 5.03.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In primo luogo va disattesa la doglianza di nullità della sanzione disciplinare per mancata affissione cartacea e/o telematica del codice disciplinare, avendo la amministrazione convenuta documentato in atti che la scuola dove insegna la ricorrente ha adempiuto all'obbligo di affissione del predetto codice mediante la equipollente pubblicazione, sul sito istituzionale, del codice disciplinare per il personale del comparto scuola.
Del pari non può darsi seguito alla eccezione di nullità della provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare per carenza di motivazione;
invero va considerato a tale riguardo che la parte ricorrente, in sede di presentazione delle giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare, non ha introdotto circostanze nuove o diverse da quelle individuate dalla amministrazione procedente in sede di irrogazione della sanzione, sostanzialmente limitandosi a negare che i fatti addebitati fossero mai avvenuti. In tale contesto la riproposizione delle ragioni che avevano fondato l'addebito e la considerazione del fatto che le stesse non risultavano incise dalle giustificazioni presentate integra una motivazione sufficiente dell'atto, contenendo in sé una esplicazione del ragionamento svolto dalla amministrazione procedente.
La disamina del secondo motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio ridonda ed in tal modo si intreccia con l'esame del terzo motivo di impugnazione, di cui sopra, anche esso non fondato a parere dello scrivente.
Parte convenuta ha invero fornito adeguata prova della commissione da parte della dei fatti ascritti, Pt_1 avendo i genitori di cinque alunni della classe VB dichiarato nell'incontro del 26.05.2023 con la Preside del plesso scolastico in questione ( verbale, prot. 2492 del 26.05.2023), che i loro figli avevano riferito loro all'uscita di scuola del giorno 18.05.2023 che la predetta docente aveva spinto intenzionalmente una bambina di tale classe. D'altrocanto la circostanza che un solo alunno presente in aula non avesse visto nulla
( come riferito dal suo genitore ) non appare dirimente, trattandosi di prendere contezza di una condotta in sé istantanea. Né la valenza probante delle dichiarazioni dei genitori ascoltati in data 26.05.2023 circa cosa i figli avessero loro riferito ( all'uscita della scuola del giorno 18 maggio 2025) può essere elisa da quanto dichiarato in sede di istruttoria da parte dei genitori dei due ragazzi d.a. che la ricorrente in tale anno scolastico assisteva per sostegno e dalle dichiarazioni rese dalle colleghe della . Ciò nel primo caso Pt_1 in quanto trattasi di valutazione generali in merito alla capacità della docente di svolgere il suo ruolo anche instaurando un rapporto positivo con gli alunni cui era specificamente affiancata, non revocata in dubbio dalla irrogazione di una sanzione di tipo conservativo e nel secondo caso per essere del tutto compatibile con l'addebito mosso alla ricorrente ( inerente ad un istantaneo scatto di ira ) il fatto che, al di fuori della giornata del 18.05.2023, nelle altre giornate, nelle ore in cui la era stata presente nella classe VB i colleghi Pt_1 di lavoro della ricorrente non avessero mai udito la maestra in questione alzare la voce o altro. Va pertanto condiviso l'assunto della Avvocatura dello Stato secondo cui la convergenza delle dichiarazioni dei genitori ascoltati integra una adeguata prova della sussistenza del fatto così come contestato e dunque quale atto non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione della docente stessa, proporzionatamente sanzionato .
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 oltre rimborsi e spese se dovuti.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 5.03.2025.
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )