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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 3129 R.G.A.C. dell'anno 2017, promossa
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Parte_1 Parte_2
Gaetano, presso il cui studio, in Paola (CS), corso Roma n. 3, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro rappresentato e difeso dall'avv. Maria Iaquinta, presso il cui studio, in Controparte_1
San Giovanni in Fiore (CS), via Bovio n. 16, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro
, e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Stillitano, presso il cui studio, in Persona_1
San Giovanni in Fiore (CS), via Monte Masella n. 112, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 febbraio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per gli attori: “si insiste, in via preliminare, nell'ammissione di CTU tesa a quantificare il valore economico degli alberi tagliati abusivamente, nonché il danno subito volto a compromettere la consistenza boschiva del lotto di proprietà degli attori;
con conseguente rimessione della causa sul ruolo;
in via gradata, si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di qualsiasi contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal sig. e, per l'effetto, Persona_1 condannarlo al pagamento, in favore dei sigg. , della somma di € 3.500,00, quale Parte_1 somma residua del prezzo di vendita previsto in contratto;
accertare e dichiarare la
1 responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del danno subito dai sigg. Parte_1
e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno di cui in narrativa e quantificato in € 20.000,00, o nella diversa minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per il convenuto : “voglia il Sig. Giudice adìto, accolte le istanze e le difese tutte CP_1 del dr. agr. , disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza di Controparte_1 parte attorea rigettare integralmente la domanda risarcitoria per come proposta nei confronti del convenuto dr. agr. e ritenere la stessa totalmente priva di Controparte_1 supporto probatorio e considerare che della stessa non è stata data prova sotto alcun profilo;
dichiarare la domanda attorea come domanda temeraria e di mera iattanza;
condannare parte attorea a pagare le spese e le competenze tutte di lite oltre a condanna alle spese per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
distrarre le spese e le competenze di lite ex art. 93 cpc nei confronti del sottoscritto procuratore”; per i convenuti eredi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare la _1 mancanza di legittimazione passiva in capo agli odierni convenuti per intervenuta rinuncia all'eredità del defunto sig. , così come da documentazione allegata. Con Persona_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione iscritta a ruolo il 14.07.2017, e Parte_1 [...] premettevano di essere comproprietari di bosco ubicato in loc. Colle Parte_2
Ciuccio di San Giovanni in Fiore, per il quale commissionato alla ditta , Persona_1 previa autorizzazione regionale, il taglio di n. 613 piante di pino laricio, sotto la direzione del dr. , con contratto di incarico e pedissequo verbale di consegna Parte_3 dei lavori del 08.02.2013, deducendo che il aveva corrisposto, a fronte del _1 corrispettivo per la vendita del legname di risulta, la somma di € 10.000,00, in luogo di quella pattuita di € 13.500,00, ed altresì che aveva abusivamente tagliato ulteriori 100 piante, come da denuncia querela e conseguente decreto penale di condanna, e formulando quindi domanda di condanna al pagamento del residuo corrispettivo, in danno del , e _1 di risarcimento del danno in solido con il direttore dei lavori per complessivi € 20 mila, come da conclusioni ritrascritte in epigrafe. Costituitosi in giudizio, evidenziava la peculiarità del taglio Controparte_1 boschivo, per il quale non era normativamente prevista e disciplinata la figura del direttore dei lavori, qualificando in termini di vendita, e non anche appalto, il contratto intercorso tra i e la , negando di essere stato il progettista dei lavori, come invero Parte_1 CP_6 facilmente inferibile dagli atti di causa, ed affermando invece di aver diligentemente adempiuto all'incarico di verifica del taglio, senza neppure ricevere compenso alcuno, contestando l'assoluta genericità del quantum risarcitorio preteso, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Dichiarata la contumacia di , venivano assegnati i termini di cui Persona_1 all'art. 183, comma 6, c.p.c.
2 All'udienza del 16.10.2018, sulla dichiarazione resa dal difensore del , il CP_1 giudizio veniva interrotto per il decesso di . Persona_1
La riassunzione avveniva giusta ricorso depositato in data 17.12.2018; si costituiva nuovamente il , eccependo il difetto di notifica collettiva ed impersonale agli eredi CP_1 di nell'ultimo domicilio del medesimo, giusta documentazione allegata, e Persona_1 formulando quindi istanza di estinzione del giudizio. Il fascicolo veniva assegnato, giusta provvedimento di riequilibrio dei ruoli del 21.03.2023, all'odierno giudice, il quale lo tratteneva in decisione sull'eccezione del convenuto, salvo poi rimetterlo sul ruolo, ordinando la notifica del ricorso in riassunzione nominatim, pretesa da Cass. n. 15995/2022, agli eredi di , siccome richiesta Persona_1 la loro condanna al pagamento di un debito del de cuius. Eseguita la notifica, si costituivano in giudizio gli eredi, documentando la loro rinuncia all'eredità, e formulando quindi istanza di estromissione dal giudizio. La causa è stata istruita con prova testimoniale, e, all'udienza del 25.02.2025, nuovamente assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, prima dello scrutinio del merito della controversia, appaiono necessarie alcune precisazioni preliminari. Bisogna, in primo luogo, riscontrare l'eccezione di estinzione del giudizio, spiegata dal sul presupposto della inesistenza – a suo dire – della notifica del ricorso in CP_1 riassunzione agli eredi di . Persona_1
Al riguardo, a parere del Tribunale, come esplicitato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 05.10.2023, non può in primo luogo fondatamente sostenersi la tesi dell'inesistenza della notifica, siccome invece quest'ultima perfezionatasi a mani di soggetto qualificato – e qualificatosi – erede del convenuto deceduto, peraltro in quello che, secondo la documentazione versata in atti dagli attori, è l'indirizzo coincidente, per mera variazione toponomastica, nell'ultimo domicilio del de cuius. In ogni caso, nondimeno, sovviene l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “nel caso di cumulo di cause scindibili (come sicuramente quelle proposte dagli attori nei confronti dell'autore del taglio e del direttore dei lavori, ndr), laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio” (Cass. n. 18318/2015). Sotto diverso profilo, deve nondimeno darsi conto della richiesta di estromissione degli eredi rinuncianti di . Persona_1
La giurisprudenza di legittimità, ancora di recente, ha ribadito che, in caso di rinuncia all'eredità dei soggetti chiamati e convenuti in giudizio, “è onere della parte provvedere all'individuazione di quelli eventuali ulteriori, e procedere nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente” (Cass. ordinanza interlocutoria n. 3959/2025; Cass. n. 27274/2008). Non aver adempiuto a tale incombente, comporta – per gli attori – il rigetto della loro domanda nei confronti degli eredi convenuti rinuncianti, per difetto di loro legittimazione passiva, rimanendo nondimeno impropria, siccome riservata, dal codice di rito, alle sole
3 ipotesi di cui agli artt. 108, 109 e 111, la richiesta di questi ultimi di estromissione dal giudizio. Tanto opportunamente premesso e chiarito, il merito della controversia – anzi, più correttamente, il merito della sola domanda risarcitoria proposta nei confronti di CP_1
- sconta un originario, ed invero evidente, vizio di adeguata prospettazione.
[...]
Non tanto in relazione alla natura del danno, rimanendo al riguardo sufficiente l'indicazione attorea relativa al taglio di ulteriori 100 piante di pino, rispetto a quelle preventivate, ed altresì alla astratta prospettazione della responsabilità del quale CP_1 direttore dei relativi lavori, come tale tenuto alla vigilanza, quanto, piuttosto, avuto riguardo all'assoluta apoditticità della pretesa di € 20 mila per quel danno presunto, di cui la difesa attorea ha completamente obliterato una qualsivoglia specificazione e deduzione dei criteri di quantificazione. Si dirà: il danno può desumersi dal prezzo della vendita del legname (per inciso: il contratto è evidentemente vendita – del legname degli alberi tagliati - mista a contratto d'opera, atteso che del taglio era incaricata una ditta individuale), ossia € 13.500,00 per 613 piante, quindi € 22,00 circa a pianta. Nondimeno, il risultano (€ 2.200,00 circa) è di gran lunga inferiore alla richiesta attorea, fondata su non meglio specificata compromissione di un bosco di cui non dedotta neppure l'effettiva consistenza. Rimettere la causa sul ruolo, come preteso dalla difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni ed anche in comparsa conclusionale, per l'espletamento di una consulenza tecnica di quantificazione, significherebbe quindi obliterare del tutto la regola dell'onus deducendi ac probandi, attribuendo all'indagine peritale sulla sussistenza e quantificazione del danno paventato, inammissibile portata esplorativa, e derogatoria di quell'onere di adeguata allegazione e prova. Ove anche superato il prefato rilievo, peraltro, all'accoglimento dell'altrettanto generico addebito di responsabilità solidale del nella causazione del danno CP_1 mancherebbe del tutto la dimostrazione dell'an debeatur, considerate le deludenti – per gli attori – risultanze della prova testimoniale escussa. Ed infatti, l'unico teste indicato, , di cui documentata la nomina a Testimone_1 progettista del taglio, ha riferito, in primo luogo, di essersi dimesso dall'incarico – invero ancora da conferire formalmente – di direttore dei lavori di taglio perché eseguiti prima dell'inizio dei medesimi, con la connivenza della . Parte_2
Ha inoltre confermato solo de relato della nomina a direttore dei lavori del CP_1 in sua sostituzione, senza però riferire alcunché sulla loro non corretta esecuzione, se non un laconico “mi giunse voce, a fine lavori, che la ditta aveva trafugato del legname dai _1 fondi vicini a quelli oggetto di causa”, ed anzi affermando che, “parlando con alcuni carabinieri forestali, venne fuori che in quel taglio c'era qualcosa che non andava, in relazione però al solo movimento terra, e non anche al taglio delle piante, circostanza confermatami anche dal dirigente della Regione dell'epoca, dott. . Per_2
Quindi, più che asseverare il taglio di alberi in numero maggiore di quelli portati dal progetto, unica evenienza posta dagli attori a fondamento della loro domanda risarcitoria nei confronti del , l'unica testimonianza assunta la sconfessa. CP_1
L'allegato decreto penale di condanna emesso nei confronti di , da Persona_1 ultimo, non consente in evidenza di asseverare alcun addebito di responsabilità anche in capo al Procopio, se non quello, assolutamente generico, di non aver vigilato sul taglio delle piante.
4 Per inciso, l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'art. 460, comma 5, c.p.p., norma di favore del condannato la cui legittimità costituzionale asseverata da Corte Cost. n. 366/1990. Quanto pur succintamente argomentato conduce al prefato rigetto di entrambe le domande proposte dagli attori;
spese e competenze di lite vanno compensate con gli eredi convenuti, poiché gli attori non erano tenuti a conoscerne la rinuncia all'eredità di _1
, mentre invece seguono la soccombenza con l'altro convenuto, come liquidate in
[...] dispositivo. Non possono invece dirsi sussistenti gli estremi – oggettivo e soggettivo – per accedere alla richiesta di condanna degli attori per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta ogni domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna i ridetti attori alla refusione, in favore del convenuto , delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Iaquinta, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente spese e competenze di lite tra attori e convenuti eredi di _1
.
[...]
Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
5
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 3129 R.G.A.C. dell'anno 2017, promossa
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Parte_1 Parte_2
Gaetano, presso il cui studio, in Paola (CS), corso Roma n. 3, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro rappresentato e difeso dall'avv. Maria Iaquinta, presso il cui studio, in Controparte_1
San Giovanni in Fiore (CS), via Bovio n. 16, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuto
nonché contro
, e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Stillitano, presso il cui studio, in Persona_1
San Giovanni in Fiore (CS), via Monte Masella n. 112, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 25 febbraio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per gli attori: “si insiste, in via preliminare, nell'ammissione di CTU tesa a quantificare il valore economico degli alberi tagliati abusivamente, nonché il danno subito volto a compromettere la consistenza boschiva del lotto di proprietà degli attori;
con conseguente rimessione della causa sul ruolo;
in via gradata, si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di qualsiasi contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dal sig. e, per l'effetto, Persona_1 condannarlo al pagamento, in favore dei sigg. , della somma di € 3.500,00, quale Parte_1 somma residua del prezzo di vendita previsto in contratto;
accertare e dichiarare la
1 responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del danno subito dai sigg. Parte_1
e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno di cui in narrativa e quantificato in € 20.000,00, o nella diversa minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per il convenuto : “voglia il Sig. Giudice adìto, accolte le istanze e le difese tutte CP_1 del dr. agr. , disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza di Controparte_1 parte attorea rigettare integralmente la domanda risarcitoria per come proposta nei confronti del convenuto dr. agr. e ritenere la stessa totalmente priva di Controparte_1 supporto probatorio e considerare che della stessa non è stata data prova sotto alcun profilo;
dichiarare la domanda attorea come domanda temeraria e di mera iattanza;
condannare parte attorea a pagare le spese e le competenze tutte di lite oltre a condanna alle spese per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
distrarre le spese e le competenze di lite ex art. 93 cpc nei confronti del sottoscritto procuratore”; per i convenuti eredi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare la _1 mancanza di legittimazione passiva in capo agli odierni convenuti per intervenuta rinuncia all'eredità del defunto sig. , così come da documentazione allegata. Con Persona_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione iscritta a ruolo il 14.07.2017, e Parte_1 [...] premettevano di essere comproprietari di bosco ubicato in loc. Colle Parte_2
Ciuccio di San Giovanni in Fiore, per il quale commissionato alla ditta , Persona_1 previa autorizzazione regionale, il taglio di n. 613 piante di pino laricio, sotto la direzione del dr. , con contratto di incarico e pedissequo verbale di consegna Parte_3 dei lavori del 08.02.2013, deducendo che il aveva corrisposto, a fronte del _1 corrispettivo per la vendita del legname di risulta, la somma di € 10.000,00, in luogo di quella pattuita di € 13.500,00, ed altresì che aveva abusivamente tagliato ulteriori 100 piante, come da denuncia querela e conseguente decreto penale di condanna, e formulando quindi domanda di condanna al pagamento del residuo corrispettivo, in danno del , e _1 di risarcimento del danno in solido con il direttore dei lavori per complessivi € 20 mila, come da conclusioni ritrascritte in epigrafe. Costituitosi in giudizio, evidenziava la peculiarità del taglio Controparte_1 boschivo, per il quale non era normativamente prevista e disciplinata la figura del direttore dei lavori, qualificando in termini di vendita, e non anche appalto, il contratto intercorso tra i e la , negando di essere stato il progettista dei lavori, come invero Parte_1 CP_6 facilmente inferibile dagli atti di causa, ed affermando invece di aver diligentemente adempiuto all'incarico di verifica del taglio, senza neppure ricevere compenso alcuno, contestando l'assoluta genericità del quantum risarcitorio preteso, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Dichiarata la contumacia di , venivano assegnati i termini di cui Persona_1 all'art. 183, comma 6, c.p.c.
2 All'udienza del 16.10.2018, sulla dichiarazione resa dal difensore del , il CP_1 giudizio veniva interrotto per il decesso di . Persona_1
La riassunzione avveniva giusta ricorso depositato in data 17.12.2018; si costituiva nuovamente il , eccependo il difetto di notifica collettiva ed impersonale agli eredi CP_1 di nell'ultimo domicilio del medesimo, giusta documentazione allegata, e Persona_1 formulando quindi istanza di estinzione del giudizio. Il fascicolo veniva assegnato, giusta provvedimento di riequilibrio dei ruoli del 21.03.2023, all'odierno giudice, il quale lo tratteneva in decisione sull'eccezione del convenuto, salvo poi rimetterlo sul ruolo, ordinando la notifica del ricorso in riassunzione nominatim, pretesa da Cass. n. 15995/2022, agli eredi di , siccome richiesta Persona_1 la loro condanna al pagamento di un debito del de cuius. Eseguita la notifica, si costituivano in giudizio gli eredi, documentando la loro rinuncia all'eredità, e formulando quindi istanza di estromissione dal giudizio. La causa è stata istruita con prova testimoniale, e, all'udienza del 25.02.2025, nuovamente assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, prima dello scrutinio del merito della controversia, appaiono necessarie alcune precisazioni preliminari. Bisogna, in primo luogo, riscontrare l'eccezione di estinzione del giudizio, spiegata dal sul presupposto della inesistenza – a suo dire – della notifica del ricorso in CP_1 riassunzione agli eredi di . Persona_1
Al riguardo, a parere del Tribunale, come esplicitato nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 05.10.2023, non può in primo luogo fondatamente sostenersi la tesi dell'inesistenza della notifica, siccome invece quest'ultima perfezionatasi a mani di soggetto qualificato – e qualificatosi – erede del convenuto deceduto, peraltro in quello che, secondo la documentazione versata in atti dagli attori, è l'indirizzo coincidente, per mera variazione toponomastica, nell'ultimo domicilio del de cuius. In ogni caso, nondimeno, sovviene l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “nel caso di cumulo di cause scindibili (come sicuramente quelle proposte dagli attori nei confronti dell'autore del taglio e del direttore dei lavori, ndr), laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio” (Cass. n. 18318/2015). Sotto diverso profilo, deve nondimeno darsi conto della richiesta di estromissione degli eredi rinuncianti di . Persona_1
La giurisprudenza di legittimità, ancora di recente, ha ribadito che, in caso di rinuncia all'eredità dei soggetti chiamati e convenuti in giudizio, “è onere della parte provvedere all'individuazione di quelli eventuali ulteriori, e procedere nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente” (Cass. ordinanza interlocutoria n. 3959/2025; Cass. n. 27274/2008). Non aver adempiuto a tale incombente, comporta – per gli attori – il rigetto della loro domanda nei confronti degli eredi convenuti rinuncianti, per difetto di loro legittimazione passiva, rimanendo nondimeno impropria, siccome riservata, dal codice di rito, alle sole
3 ipotesi di cui agli artt. 108, 109 e 111, la richiesta di questi ultimi di estromissione dal giudizio. Tanto opportunamente premesso e chiarito, il merito della controversia – anzi, più correttamente, il merito della sola domanda risarcitoria proposta nei confronti di CP_1
- sconta un originario, ed invero evidente, vizio di adeguata prospettazione.
[...]
Non tanto in relazione alla natura del danno, rimanendo al riguardo sufficiente l'indicazione attorea relativa al taglio di ulteriori 100 piante di pino, rispetto a quelle preventivate, ed altresì alla astratta prospettazione della responsabilità del quale CP_1 direttore dei relativi lavori, come tale tenuto alla vigilanza, quanto, piuttosto, avuto riguardo all'assoluta apoditticità della pretesa di € 20 mila per quel danno presunto, di cui la difesa attorea ha completamente obliterato una qualsivoglia specificazione e deduzione dei criteri di quantificazione. Si dirà: il danno può desumersi dal prezzo della vendita del legname (per inciso: il contratto è evidentemente vendita – del legname degli alberi tagliati - mista a contratto d'opera, atteso che del taglio era incaricata una ditta individuale), ossia € 13.500,00 per 613 piante, quindi € 22,00 circa a pianta. Nondimeno, il risultano (€ 2.200,00 circa) è di gran lunga inferiore alla richiesta attorea, fondata su non meglio specificata compromissione di un bosco di cui non dedotta neppure l'effettiva consistenza. Rimettere la causa sul ruolo, come preteso dalla difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni ed anche in comparsa conclusionale, per l'espletamento di una consulenza tecnica di quantificazione, significherebbe quindi obliterare del tutto la regola dell'onus deducendi ac probandi, attribuendo all'indagine peritale sulla sussistenza e quantificazione del danno paventato, inammissibile portata esplorativa, e derogatoria di quell'onere di adeguata allegazione e prova. Ove anche superato il prefato rilievo, peraltro, all'accoglimento dell'altrettanto generico addebito di responsabilità solidale del nella causazione del danno CP_1 mancherebbe del tutto la dimostrazione dell'an debeatur, considerate le deludenti – per gli attori – risultanze della prova testimoniale escussa. Ed infatti, l'unico teste indicato, , di cui documentata la nomina a Testimone_1 progettista del taglio, ha riferito, in primo luogo, di essersi dimesso dall'incarico – invero ancora da conferire formalmente – di direttore dei lavori di taglio perché eseguiti prima dell'inizio dei medesimi, con la connivenza della . Parte_2
Ha inoltre confermato solo de relato della nomina a direttore dei lavori del CP_1 in sua sostituzione, senza però riferire alcunché sulla loro non corretta esecuzione, se non un laconico “mi giunse voce, a fine lavori, che la ditta aveva trafugato del legname dai _1 fondi vicini a quelli oggetto di causa”, ed anzi affermando che, “parlando con alcuni carabinieri forestali, venne fuori che in quel taglio c'era qualcosa che non andava, in relazione però al solo movimento terra, e non anche al taglio delle piante, circostanza confermatami anche dal dirigente della Regione dell'epoca, dott. . Per_2
Quindi, più che asseverare il taglio di alberi in numero maggiore di quelli portati dal progetto, unica evenienza posta dagli attori a fondamento della loro domanda risarcitoria nei confronti del , l'unica testimonianza assunta la sconfessa. CP_1
L'allegato decreto penale di condanna emesso nei confronti di , da Persona_1 ultimo, non consente in evidenza di asseverare alcun addebito di responsabilità anche in capo al Procopio, se non quello, assolutamente generico, di non aver vigilato sul taglio delle piante.
4 Per inciso, l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'art. 460, comma 5, c.p.p., norma di favore del condannato la cui legittimità costituzionale asseverata da Corte Cost. n. 366/1990. Quanto pur succintamente argomentato conduce al prefato rigetto di entrambe le domande proposte dagli attori;
spese e competenze di lite vanno compensate con gli eredi convenuti, poiché gli attori non erano tenuti a conoscerne la rinuncia all'eredità di _1
, mentre invece seguono la soccombenza con l'altro convenuto, come liquidate in
[...] dispositivo. Non possono invece dirsi sussistenti gli estremi – oggettivo e soggettivo – per accedere alla richiesta di condanna degli attori per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta ogni domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna i ridetti attori alla refusione, in favore del convenuto , delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Iaquinta, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente spese e competenze di lite tra attori e convenuti eredi di _1
.
[...]
Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
5