Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 995
TRIB
Sentenza 9 giugno 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Cosenza, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da due attori, comproprietari di un bosco, nei confronti di un convenuto, qualificato come direttore dei lavori di taglio di piante, e nei confronti degli eredi di un altro soggetto, originariamente convenuto. Gli attori lamentavano l'inadempimento contrattuale da parte del primo convenuto, chiedendo il pagamento di € 3.500,00 quale residuo del prezzo di vendita del legname, e il risarcimento dei danni per complessivi € 20.000,00, derivanti dal presunto taglio abusivo di ulteriori 100 piante di pino, chiedendo la condanna in solido del direttore dei lavori e del soggetto originariamente convenuto. Il primo convenuto contestava la qualifica di direttore dei lavori, asserendo che il contratto fosse di vendita e non di appalto, negava di essere il progettista e affermava di aver diligentemente adempiuto al proprio incarico di verifica del taglio, senza compenso, eccependo l'assoluta genericità del quantum risarcitorio. Gli eredi del convenuto originario, costituitisi in giudizio, eccepivano la propria mancanza di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all'eredità.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte dagli attori. In via preliminare, ha respinto l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal primo convenuto, ritenendo la notifica del ricorso in riassunzione perfezionata e, in ogni caso, applicando il principio di tempestività della riassunzione rispetto a tutte le parti in caso di interruzione dell'intero processo. Ha altresì accolto la richiesta di estromissione degli eredi rinuncianti, dichiarandone la mancanza di legittimazione passiva, in quanto gli attori non avevano provveduto all'individuazione di eventuali ulteriori eredi o alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto la domanda risarcitoria nei confronti del primo convenuto affetta da un vizio di adeguata prospettazione, sia in relazione alla quantificazione del danno, risultata apodittica e priva di criteri specifici, sia in relazione alla dimostrazione dell'an debeatur. La prova testimoniale escussa, infatti, non ha confermato il taglio di un numero maggiore di piante rispetto a quelle previste dal progetto, anzi, ha riferito di irregolarità relative al movimento terra e non al taglio delle piante, smentendo implicitamente l'addebito mosso al convenuto. Il decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'altro convenuto, infine, non è stato ritenuto idoneo a fondare un addebito di responsabilità anche in capo al primo convenuto, stante la sua efficacia vincolante esclusa nel giudizio civile. Le spese di lite sono state compensate tra gli attori e gli eredi convenuti, mentre sono state poste a carico degli attori nei confronti del primo convenuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non sono stati ravvisati gli estremi per la condanna degli attori per responsabilità aggravata.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 995
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 995
    Data del deposito : 9 giugno 2025

    Testo completo