Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
,nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo D'Avino ed elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA) alla via Nocelleto n. 52, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO CP 1 nato il [...] a [...], codice fiscale C.F. 2
- resistente contumace-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il signor CP 1 in data 16.04.2012 in Campobasso (CB) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso al n.9 parte | Ufficio 1 anno 2012) da cui non sono nati figli chiedeva, ex art. 473 bis. 49, pronunciarsi separazione personale dei coniugi e, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione, lo scioglimento del matrimonio. Vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il quale Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP 1 non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa la domanda di scioglimento del matrimonio la causa andrà rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP 1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) dispone in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)