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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8383 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro , Dr . Maria Pia Mazzocca nella causa R. G. 23617/2024 all' udienza del 16.10.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA
sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Libertà n.43, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CodiceFiscale_1 allegata al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Giuseppe Poli (C.F. ) e Daniela Barretta (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Ischia (NA), Via Solitaria n. 2, e domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
RICORRENTE E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del per
[...] P.IVA_1 Controparte_2 la Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Em ( , PEC - – fax 0622798276 presso C.F._4 Email_3 il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar i Napoli in data 18.06.2014 Per_1 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto per l'udienza di discussione fissata per il giorno 18 febbraio 2025 il ricorrente deduceva Part
- iscritto dal 12.12.1978 nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Napoli - ha lavorato, come marittimo, alle dipendenze di diverse compagnie di navigazione a partire dal 10.12.1979. 2. Dopo un primo periodo alle dipendenze della “Span società di navigazione Spa”, dal 10.12.1979 al 29.07.1980, ed un lungo periodo di imbarchi con società di navigazione estera, dal 01.12.1980 al 23.01.1988, il ricorrente ha, in particolare, lavorato alle dipendenze: - della
“”GetMar srl”, dal 02.05.1988 al 09.06.1990; - della “Medmar Navi Spa”, dal 20.06.1990 al 02.10.1990; - della “Teodora Shipping srl”, dal 07.01.1991 al 19.03.1991; - della “Ignazio Messina & C. Spa”, dal 02.05.1991 all'11.05.1991. A partire dal 02.09.1991, il ricorrente ha poi lavorato stabilmente alle dipendenze della
“Tirrenia di Navigazione Spa”, poi divenuta “C.I.N. Spa” (v. estratto matricola mercantile ed estratto libretto di navigazione in atti: doc. 1 e 2). 3. Nel corso dell'indicato periodo di lavoro, il ricorrente ha sempre lavorato in sala macchine. Le mansioni espletate sono state, nello specifico, quelle: - di “allievo ufficiale di macchina”, dal 10.12.1979 al 28.10.1983; - di “III ufficiale di macchina”, dal 29.10.1983 al 21.04.1987; -
1 di “ II ufficiale di macchina”, dal 24.08.1987 al 11.05.1991; - nuovamente di “III ufficiale di macchina”, dal 02.09.1991 al 20.12.1993, e di “II ufficiale di macchina”, dal 21.07.1994 al 17.04.2008; - di “I Ufficiale di Macchina”, dal 18.04.2008 al 07.08.2019; - di “Direttore di Macchina” dal 06.09.2018 e fino al 01.01.2024. 4. L'attività del ricorrente si è, dunque, sempre svolta in ambienti estremamente rumorosi, pericolosi per la funzione uditiva e per nulla protetti. Nella sala macchine, dove ha sempre lavorato il ricorrente, i potenti motori meccanici, molto grandi, nel funzionamento a pieno regime, producevano, infatti, un fragore di notevole intensità, nessun beneficio recando sostanzialmente l'uso di afferma di aver denunciato malattia professionale- ipoacusia neurosensoriale bilaterale- accertata dall' CP_3 nella misura del 6% e chiede A SEGUITO DELLA PROLUNGATA ESPOSIZIONE A RUMORE PER L' ATTIBVITà LAVORATIVA SVOLTA nella sede odierna l'aggravamento con postumi del 12% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con conseguente condanna dell'Istituto alla relativa prestazione . Concludeva pertanto chiedendo: 1) accertare e dichiarare che l'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) derivata al ricorrente dall'aggravamento della ipoacusia neurosensoriale bilaterale da rumore sofferta (già riconosciuta dall' come CP_3 malattia professionale) è attualmente quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 12% ovvero in quella misura, eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data (09.04.2024) di presentazione della domanda di aggravamento ovvero, in subordine, da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata dal c.t.u.;
2) sulla scorta della percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica di cui al precedente punto 1), e tenuto conto del possesso di una percentuale già dell'8% (per patologia osteoarticolare), condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_3 costituzione in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, che dovrà rapportata alla percentuale di danno biologico ottenuta sommando, a quella dell'8% (già riconosciuta per patologia osteoarticolare), non più quella del 6% ma quella del 12% richiesta nel presente giudizio per l'intervenuto aggravamento della ipoacusia sofferta ovvero quella percentuale, eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa per il deficit uditivo, con conseguente condanna al pagamento anche di tutti i ratei di rendita medio tempore maturati, dalla maturazione del diritto al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) solo per la denegata ipotesi in cui - sommando la percentuale di cui al capo 1) a quella dell'8% già in possesso del ricorrente per la patologia osteoarticolare - non si dovesse raggiungere la percentuale minima del 16% per la costituzione della rendita vitalizia, condannare l' all'adeguamento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto al ricorrente;
CP_3
4) condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante, siccome soccombente, al
CP_3 pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. S i costituiva in giudizio l' impugnando e contestando quanto sostenuto ed
CP_3 argomentato da controparte nella sede odierna in fatto e in diritto. Affermava che nel corso della fase amministrativa, l' in ordine alla malattia
CP_3 professionale- ipoacusia numero caso 517116988 del 09.02.2021 aveva riconosciuto il grado del 6%. Successivamente il sig. ha presentato istanza di aggravamento con Parte_1 richiesta del 12%. Attualmente l' ha riconosciuto in favore del ricorrente la rendita del 16%e nello specifico
CP_3 si tratta di unifica dei postumi del 6% per ipoacusia e dell'8% per la patologia di ernia discale.
2 Deduceva che il ricorso doveva essere rigettato per la mancata deduzione e prova – nemmeno più successivamente esperibile per le preclusioni e decadenze di rito che si eccepiscono – in ordine ai requisiti previsti e dettati dalla legge per il riconoscimento della maggior valutazione della inabilità permanente. Rilevava la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ricaduta e della maggior valutazione della patologia . Tanto ciò premesso l' chiedeva che siano accolte le seguenti CP_3 rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 16, 6 comma, della legge n. 412/1991, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto, salvo il superamento della misura degli interessi da parte dell'inflazione. Spese secondo giustizia.
Il giudice vertendo il presente giudizio solo sulla sussistenza dell'aggravamento dei postumi conseguenti l' attività lavorativa svolta con riferimento alla ipoacusia da rumore, non contestata dall' ente , che si limitava a precisare che nel 2022 l' ha riconosciuto in favore CP_3 del ricorrente la rendita del 16%e a seguito di unifica dei postumi del 6% per ipoacusia e dell'8% per la patologia di ernia discale. procedeva al conferimento dell' incarico al ctu onde accertare l' esatta percentuale dei postumi . Quindi all' esito del deposito della ctu all' udienza del 16/10/2025 tenutasi in trattazione scritta 127 ter c.p.c. decideva la causa come da contestale sentenza .
. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_3 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in
3 relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è CP_3 emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell' eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato».
4 L'esame clinico corredato da immagini strumentali consente di affermare che Parte_1
è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale Il ricorrente dal 10 12 79 ha lavorato
[...] presso diverse compagnie di navigazione, dapprima come allievo ufficiale di macchina poi come ufficiale d'imbarco, infine, dal 2022 come direttore d'imbarco e fino all'1/1/2024 l'attività lavorativa era svolta sempre in sala macchina e quindi in ambiente estremamente numeroso . Il rumore costantemente prodotto dai motori marini ed altre apparecchiature presenti nella sala macchine ( collettori discarico, ventilatori impianti idraulici pompe dell' olio ) erano tali da produrre un danno acustico permanente ( ipoacusia bilaterale) anche con l' uso di cuffie . Il ricorrente era sottoposto ad ulteriore trauma acustico durante le operazioni di imbarco .
L' con provvedimento del10, 11.2022 ha riconosciuto il nesso causale tra l' attività CP_3 lavorativa svolta dal ricorrente e l' ipoacusia neurosensoriale bilatera assegnano al ricorrente un danno biologico nella misura del 16%
Il ricorrente ha poi proseguito l' attività lavorativa con le medesime mansioni nello stesso ambiente rumoroso fino a gennaio 2024 . Il persistere del trauma acustico ha prodotto un aggravamento del danno acustico L' esame audiometrico tonale eseguito il 5.2.2024 presso l' ha evidenziato l' Pt_3 ipoacusia neurosensoriale bilaterale con le caratteristiche dell'otopatia da rumore, in quanto il danno acustico è simmetrico per entrambe le orecchie e più accentuato sulle frequenze acute Il deficit uditivo risulta bilateralmente pari a -40 dB pe r l e frequenze di 500 e 1000 Hz , di - 60 dB per l e frequenze da 2000 Hz a 4000 Hz . Perla valutazione del danno biologico è utilizzata la tabella elaborata da in cui Pt_4 vengono indicate diverse percentuali di deficit uditivo a t ponderato sulle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz . Applicando la formula (orecchio migliore e x 4) + orecchio peggior e /5 x 0,5 si può riconoscere un danno biologico nella misura del 21% ( ventuno per cento ) a decorrere dal gennaio 2024 “ Concludeva pertanto ritenendo che” il ricorrente presenta le seguente infermità: ipoacusia neurosensoriale bilaterale da riconoscere come malattia professionale .
. La suddetta infermità ha subito un aggravamento da gennaio 2024 . Si può riconoscere al ricorrente un danno biologico valutato in percentuale nella misura del 21% a decorrere dal gennaio 2024 “ Pertanto questo giudice, facendo propri i risultati cui è pervenuto il ctu nella relazione accerta che i postumi invalidanti della malattia professionale secondo le tabelle del danno CP_3 biologico sono pari al 21% a far data dal gennaio 2024 data della domanda di aggravamento Secondo la normativa sopra richiamata l'importo della nuova rendita è decurtato dell'importo dell' eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1)) accoglie il ricorso e accerta che il ricorrente, a seguito dell'aggravamento dei postumi derivanti dalla malattia professionale, ha diritto alla rendita nella misura del 21% dalla data del gennaio 2024 per l' effetto condanna l' a corrispondere allo stesso le relative CP_3 provvidenze economiche, decurtate dell'importo dell' indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato, a far data dal gennaio 2024, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda 3. condanna, altresì, l' al pagamento delle spese e delle competenze del presente CP_3 giudizio liquidate in complessivi euro 2200,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge , con attribuzione
5 Si comunichi Napoli 16/10/2025
Il giudice del lavoro Dott..ssa Maria Pia Mazzocca
6
Il Giudice del lavoro , Dr . Maria Pia Mazzocca nella causa R. G. 23617/2024 all' udienza del 16.10.2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA
sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Libertà n.43, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CodiceFiscale_1 allegata al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Giuseppe Poli (C.F. ) e Daniela Barretta (C.F. ), con C.F._2 C.F._3 domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Ischia (NA), Via Solitaria n. 2, e domicilio digitale presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
RICORRENTE E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del per
[...] P.IVA_1 Controparte_2 la Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Em ( , PEC - – fax 0622798276 presso C.F._4 Email_3 il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar i Napoli in data 18.06.2014 Per_1 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto per l'udienza di discussione fissata per il giorno 18 febbraio 2025 il ricorrente deduceva Part
- iscritto dal 12.12.1978 nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Napoli - ha lavorato, come marittimo, alle dipendenze di diverse compagnie di navigazione a partire dal 10.12.1979. 2. Dopo un primo periodo alle dipendenze della “Span società di navigazione Spa”, dal 10.12.1979 al 29.07.1980, ed un lungo periodo di imbarchi con società di navigazione estera, dal 01.12.1980 al 23.01.1988, il ricorrente ha, in particolare, lavorato alle dipendenze: - della
“”GetMar srl”, dal 02.05.1988 al 09.06.1990; - della “Medmar Navi Spa”, dal 20.06.1990 al 02.10.1990; - della “Teodora Shipping srl”, dal 07.01.1991 al 19.03.1991; - della “Ignazio Messina & C. Spa”, dal 02.05.1991 all'11.05.1991. A partire dal 02.09.1991, il ricorrente ha poi lavorato stabilmente alle dipendenze della
“Tirrenia di Navigazione Spa”, poi divenuta “C.I.N. Spa” (v. estratto matricola mercantile ed estratto libretto di navigazione in atti: doc. 1 e 2). 3. Nel corso dell'indicato periodo di lavoro, il ricorrente ha sempre lavorato in sala macchine. Le mansioni espletate sono state, nello specifico, quelle: - di “allievo ufficiale di macchina”, dal 10.12.1979 al 28.10.1983; - di “III ufficiale di macchina”, dal 29.10.1983 al 21.04.1987; -
1 di “ II ufficiale di macchina”, dal 24.08.1987 al 11.05.1991; - nuovamente di “III ufficiale di macchina”, dal 02.09.1991 al 20.12.1993, e di “II ufficiale di macchina”, dal 21.07.1994 al 17.04.2008; - di “I Ufficiale di Macchina”, dal 18.04.2008 al 07.08.2019; - di “Direttore di Macchina” dal 06.09.2018 e fino al 01.01.2024. 4. L'attività del ricorrente si è, dunque, sempre svolta in ambienti estremamente rumorosi, pericolosi per la funzione uditiva e per nulla protetti. Nella sala macchine, dove ha sempre lavorato il ricorrente, i potenti motori meccanici, molto grandi, nel funzionamento a pieno regime, producevano, infatti, un fragore di notevole intensità, nessun beneficio recando sostanzialmente l'uso di afferma di aver denunciato malattia professionale- ipoacusia neurosensoriale bilaterale- accertata dall' CP_3 nella misura del 6% e chiede A SEGUITO DELLA PROLUNGATA ESPOSIZIONE A RUMORE PER L' ATTIBVITà LAVORATIVA SVOLTA nella sede odierna l'aggravamento con postumi del 12% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con conseguente condanna dell'Istituto alla relativa prestazione . Concludeva pertanto chiedendo: 1) accertare e dichiarare che l'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) derivata al ricorrente dall'aggravamento della ipoacusia neurosensoriale bilaterale da rumore sofferta (già riconosciuta dall' come CP_3 malattia professionale) è attualmente quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 12% ovvero in quella misura, eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data (09.04.2024) di presentazione della domanda di aggravamento ovvero, in subordine, da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata dal c.t.u.;
2) sulla scorta della percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica di cui al precedente punto 1), e tenuto conto del possesso di una percentuale già dell'8% (per patologia osteoarticolare), condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_3 costituzione in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, che dovrà rapportata alla percentuale di danno biologico ottenuta sommando, a quella dell'8% (già riconosciuta per patologia osteoarticolare), non più quella del 6% ma quella del 12% richiesta nel presente giudizio per l'intervenuto aggravamento della ipoacusia sofferta ovvero quella percentuale, eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa per il deficit uditivo, con conseguente condanna al pagamento anche di tutti i ratei di rendita medio tempore maturati, dalla maturazione del diritto al saldo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) solo per la denegata ipotesi in cui - sommando la percentuale di cui al capo 1) a quella dell'8% già in possesso del ricorrente per la patologia osteoarticolare - non si dovesse raggiungere la percentuale minima del 16% per la costituzione della rendita vitalizia, condannare l' all'adeguamento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto al ricorrente;
CP_3
4) condannare, altresì, l' , in persona del legale rappresentante, siccome soccombente, al
CP_3 pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. S i costituiva in giudizio l' impugnando e contestando quanto sostenuto ed
CP_3 argomentato da controparte nella sede odierna in fatto e in diritto. Affermava che nel corso della fase amministrativa, l' in ordine alla malattia
CP_3 professionale- ipoacusia numero caso 517116988 del 09.02.2021 aveva riconosciuto il grado del 6%. Successivamente il sig. ha presentato istanza di aggravamento con Parte_1 richiesta del 12%. Attualmente l' ha riconosciuto in favore del ricorrente la rendita del 16%e nello specifico
CP_3 si tratta di unifica dei postumi del 6% per ipoacusia e dell'8% per la patologia di ernia discale.
2 Deduceva che il ricorso doveva essere rigettato per la mancata deduzione e prova – nemmeno più successivamente esperibile per le preclusioni e decadenze di rito che si eccepiscono – in ordine ai requisiti previsti e dettati dalla legge per il riconoscimento della maggior valutazione della inabilità permanente. Rilevava la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ricaduta e della maggior valutazione della patologia . Tanto ciò premesso l' chiedeva che siano accolte le seguenti CP_3 rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 16, 6 comma, della legge n. 412/1991, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto, salvo il superamento della misura degli interessi da parte dell'inflazione. Spese secondo giustizia.
Il giudice vertendo il presente giudizio solo sulla sussistenza dell'aggravamento dei postumi conseguenti l' attività lavorativa svolta con riferimento alla ipoacusia da rumore, non contestata dall' ente , che si limitava a precisare che nel 2022 l' ha riconosciuto in favore CP_3 del ricorrente la rendita del 16%e a seguito di unifica dei postumi del 6% per ipoacusia e dell'8% per la patologia di ernia discale. procedeva al conferimento dell' incarico al ctu onde accertare l' esatta percentuale dei postumi . Quindi all' esito del deposito della ctu all' udienza del 16/10/2025 tenutasi in trattazione scritta 127 ter c.p.c. decideva la causa come da contestale sentenza .
. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_3 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in
3 relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è CP_3 emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell' eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato».
4 L'esame clinico corredato da immagini strumentali consente di affermare che Parte_1
è affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale Il ricorrente dal 10 12 79 ha lavorato
[...] presso diverse compagnie di navigazione, dapprima come allievo ufficiale di macchina poi come ufficiale d'imbarco, infine, dal 2022 come direttore d'imbarco e fino all'1/1/2024 l'attività lavorativa era svolta sempre in sala macchina e quindi in ambiente estremamente numeroso . Il rumore costantemente prodotto dai motori marini ed altre apparecchiature presenti nella sala macchine ( collettori discarico, ventilatori impianti idraulici pompe dell' olio ) erano tali da produrre un danno acustico permanente ( ipoacusia bilaterale) anche con l' uso di cuffie . Il ricorrente era sottoposto ad ulteriore trauma acustico durante le operazioni di imbarco .
L' con provvedimento del10, 11.2022 ha riconosciuto il nesso causale tra l' attività CP_3 lavorativa svolta dal ricorrente e l' ipoacusia neurosensoriale bilatera assegnano al ricorrente un danno biologico nella misura del 16%
Il ricorrente ha poi proseguito l' attività lavorativa con le medesime mansioni nello stesso ambiente rumoroso fino a gennaio 2024 . Il persistere del trauma acustico ha prodotto un aggravamento del danno acustico L' esame audiometrico tonale eseguito il 5.2.2024 presso l' ha evidenziato l' Pt_3 ipoacusia neurosensoriale bilaterale con le caratteristiche dell'otopatia da rumore, in quanto il danno acustico è simmetrico per entrambe le orecchie e più accentuato sulle frequenze acute Il deficit uditivo risulta bilateralmente pari a -40 dB pe r l e frequenze di 500 e 1000 Hz , di - 60 dB per l e frequenze da 2000 Hz a 4000 Hz . Perla valutazione del danno biologico è utilizzata la tabella elaborata da in cui Pt_4 vengono indicate diverse percentuali di deficit uditivo a t ponderato sulle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz . Applicando la formula (orecchio migliore e x 4) + orecchio peggior e /5 x 0,5 si può riconoscere un danno biologico nella misura del 21% ( ventuno per cento ) a decorrere dal gennaio 2024 “ Concludeva pertanto ritenendo che” il ricorrente presenta le seguente infermità: ipoacusia neurosensoriale bilaterale da riconoscere come malattia professionale .
. La suddetta infermità ha subito un aggravamento da gennaio 2024 . Si può riconoscere al ricorrente un danno biologico valutato in percentuale nella misura del 21% a decorrere dal gennaio 2024 “ Pertanto questo giudice, facendo propri i risultati cui è pervenuto il ctu nella relazione accerta che i postumi invalidanti della malattia professionale secondo le tabelle del danno CP_3 biologico sono pari al 21% a far data dal gennaio 2024 data della domanda di aggravamento Secondo la normativa sopra richiamata l'importo della nuova rendita è decurtato dell'importo dell' eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1)) accoglie il ricorso e accerta che il ricorrente, a seguito dell'aggravamento dei postumi derivanti dalla malattia professionale, ha diritto alla rendita nella misura del 21% dalla data del gennaio 2024 per l' effetto condanna l' a corrispondere allo stesso le relative CP_3 provvidenze economiche, decurtate dell'importo dell' indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato, a far data dal gennaio 2024, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo alla domanda 3. condanna, altresì, l' al pagamento delle spese e delle competenze del presente CP_3 giudizio liquidate in complessivi euro 2200,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge , con attribuzione
5 Si comunichi Napoli 16/10/2025
Il giudice del lavoro Dott..ssa Maria Pia Mazzocca
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