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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 9.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 1803, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via M. Mastroianni
n. 14, come da delega in atti
ricorrente contro
in Controparte_1
persona del Dirigente generale p.t. della , elett.te dom.to in Controparte_2
Frosinone, Via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, giusta procura generale in atti
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/05/2023, ha esposto che: 1) aveva svolto attività Parte_1
di parrucchiere per oltre 40 anni, fino al 2020; 2) l'attività lavorativa era consistita, come noto, nello svolgimento delle normali pratiche del parrucchiere, stando sempre in piedi per effettuare sciampi o ad applicare altri prodotti per capelli da spalmare e massaggiare, manovrando forbici, spazzola, phon, piastre per capelli, per circa 8-10 ore al giorno su 5-6 giorni settimanali, occupandosi altresì della pulizia del locale di circa 90 mq;
3) l'attività svolta con assunzione di continue posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, sempre sollevati, dei polsi e di presa delle mani, movimenti di flessoestensione o lateralità, in elevata frequenza, associati ad azioni di presa di mano con rischio di sovraccarico biomeccanico, aveva determinato l'insorgenza di una tendinopatia delle spalle bilaterale, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 9%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, nella misura dedotta o in quella accertata, con vittoria di spese, da unificarsi al danno biologico pari al 6% già riconosciuto dall' per altra malattia professionale (sindrome algo CP_1
disfunzionale con rilievo strumentale di protrusioni discali).
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l CP_1 negando l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
Svolta attività istruttoria e depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che era stato titolare di un esercizio di barbiere e parrucchiere dal 1979. In precedenza, era stato dipendente-apprendista di un altro datore di lavoro.
Successivamente, dal 1979 per circa 4 o 5 anni aveva lavorato da solo;
nel corso del tempo aveva
2 avuto anche dei dipendenti, al massimo due, continuando sempre a lavorare come barbiere e parrucchiere. Il negozio era aperto dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 o 21, finché c'erano i clienti, per una media di 10 ore giornaliere circa.
Dalla relazione peritale emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che l'attore ha riportato una “tendinopatia cuffia dei rotatori delle spalle bilaterale” di origine professionale che ha determinano un danno biologico pari al 3% (voce 227 del D.M. 12.7.2008), dunque inferiore al minimo indennizzabile.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Frosinone, 09/01/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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