Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 50
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Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Massimo Lisi, riguarda una controversia in materia di indennizzo per malattia professionale. L'attore, un parrucchiere con oltre 40 anni di esperienza, ha richiesto il riconoscimento di un indennizzo per una tendinopatia bilaterale delle spalle, sostenendo che la sua condizione fosse derivante dall'attività lavorativa svolta. In particolare, ha chiesto la liquidazione di un danno biologico pari al 9%, da unificarsi con un precedente riconoscimento del 6% per un'altra malattia professionale.

La controparte ha contestato l'eziologia lavorativa della malattia, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Giudice, dopo aver esaminato le prove testimoniali e la relazione peritale, ha concluso che la tendinopatia fosse di origine professionale, ma ha quantificato il danno biologico in un 3%, inferiore al minimo indennizzabile. Pertanto, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i presupposti su cui si basava la richiesta dell'attore. Inoltre, ha stabilito che l'attore non dovesse rifondere le spese di lite all'ente convenuto, ponendo a carico di quest'ultimo le spese di CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 50
    Giurisdizione : Trib. Frosinone
    Numero : 50
    Data del deposito : 9 gennaio 2025

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