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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/11/2025, n. 8740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8740 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11672/2025 promossa da:
(C.F. ), mandataria di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. BIGI GIOVANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la convenuta società
(C.F. e P.IVA con sede in Cavenago Brianza (MN) Via XXIV Parte_3 P.IVA_2
Maggio 27/B, in persona del rappresentante legale Sig. (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Monti 62/A cap 23011, al rilascio immediato del bene immobile di cui sopra libero e vacuo da persone
e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori, in favore della Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società tramite la mandataria Parte_2 ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della Parte_1 clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 20070108/001 concluso pagina 1 di 5 in data 23.05.2007, e conseguentemente condannare la società resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in Cavenago di Brianza (MI), via XXIV n. 27/B.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
- in data 23.05.2007 la società San Paolo Leasint S.p.A. ha stipulato con la società il Controparte_1 contratto di leasing n. 20070108/001, avente ad oggetto un appartamento ad uso ufficio sito in
Cavenago di Brianza (MI), via XXIV n. 27/B (doc. 12);
- in esecuzione del contratto ed al fine di concedere il suddetto immobile in locazione finanziaria, la società San Paolo Leasint S.p.A. ha stipulato in data 23.05.2007, per atto pubblico, atto di compravendita con cui ha acquistato l' “appartamento ad uso ufficio, al piano secondo composto cinque vani e servizi, con annesso vano di cantina al piano interrato. Il tutto risulta censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cavenago di Brianza come segue: foglio: 15, mappale 169, subalterno
701, via XXIV Maggio, 27, piano 2-S1, cala B, categoria A10, classe 1, vani 6,5 Rendita catastale
Euro 1.779,19.” (doc. 13);
- l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice contestualmente alla stipula del contratto di compravendita (doc. 14);
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e pertanto, con racc. a.r. datata 20.06.17, la ricorrente, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto, ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto ed intimato alla resistente il pagamento degli oneri scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 15). Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
La notifica è avvenuta ritualmente -con notifica a mezzo PEC inviata all'indirizzo pec corretto alla società come risultante dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente, eseguita nel Controparte_1 termine perentorio assegnato dal giudice in data 22.05.2025 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
Nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Essa è stata pertanto dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che in data 23.05.2007, la società San Paolo Leasint S.p.A. abbia acquistato, da terzi, un appartamento ad uso ufficio, sito in Cavenago di Brianza (MI), via XXIV n. 27/B (doc. 13), allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società Controparte_1 infatti, sempre in data 23.05.2007, le suddette parti hanno stipulato il contratto di leasing n. 20070108/001 (doc. 12), avente ad oggetto l'immobile sopra indicato, che contestualmente è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice, come da dichiarazione di presa in consegna sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della società (doc. 15). In data Controparte_1
06.03.2009, le parti hanno inoltre sottoscritto un atto integrativo per dare seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto del contratto, rinegoziando la rata mensile del finanziamento (doc. 14 e doc. 15, pagg. 40 e ss.).
Per provare le tre fusioni -San Paolo Leasint s.p.a. – originaria concedente – è stata dapprima incorporata pagina 2 di 5 nella società Leasint s.p.a. (doc. 4), successivamente da (doc. 5) ed a sua Controparte_3 volta, nuovamente, incorporata da (doc. 6)-, parte ricorrente ha prodotto le Controparte_4 pubblicazioni sulle Gazzette Ufficiali.
Come noto, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha funzione di pubblicità notizia (del resto la pubblicazione è avvenuta esplicitamente ai fini di cui all'art. 58 TUB).
Parte ricorrente ha altresì prodotto la visura catastale che mostra i passaggi dei beni dalle società volta per volta incorporate alle incorporanti.
Inoltre, la missiva di risoluzione era inviata da , coerentemente con l'allora fusione Controparte_3
(doc. 16).
Con riferimento alla cessione dei crediti da ultimo effettuata da Intesa San Paolo spa, la ricorrente ha prodotto un avviso di cessione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2022, n. 149, Parte Seconda (doc. 7) ed ha dedotto che in data 02.12.2022, Controparte_4 ha ceduto a taluni crediti vantati dalla cedente e derivanti da contratti di
[...] Controparte_5 locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento vantati nei confronti di debitori classificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza”.
Nell'avviso di 88 pagine a pag. 15 (doc. 7) risulta che siano stati ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72 -quater
o 169 -bis del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come di volta in volta modificato ed integrato, ovvero degli articoli 97 o 177 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza), come di volta in volta modificato ed integrato, a seconda del caso, o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori (i “Debitori”) classificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza” in conformità (a) per quanto riguarda ISP, alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata e (b) per quanto riguarda Provis, alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata (i “Crediti” o i “Crediti Leasing”).
La educe essere titolare dei rapporti e dei beni, in virtù del richiamo alla Parte_2 seconda parte della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (all. 7 pag. 15): “in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso in data 2 dicembre 2022 (come Cont successivamente modificato, il “Contratto di Cessione Rapporti”) tra la Cessionaria, la e le
Cedenti, come adempiuti mediante la sottoscrizione, in data 19 dicembre 2022 (la “Data di Cessione”), di un atto notarile di trasferimento dinnanzi al Notaio di Milano, la Cessionaria ha Persona_1 acquistato, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica alla Data di
Cessione, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi indicati
(i “Beni Leasing”), le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che
pagina 3 di 5 alla data del 2 dicembre 2022 risultavano nella titolarità della relativa Cedente, nonché i diritti e le Cont obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di gestione stipulato Cont in data 2 dicembre 2022 tra le Cedenti e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni Ceduti”)”.
Nel caso di specie, nella G.U. è ulteriormente comunicato che tutti i crediti e rapporti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione ed altresì in un'apposita lista depositata presso il Notaio rogante (“L'elenco dei Rapporti e Beni Ceduti verrà altresì depositato presso il Notaio Per_2 di Milano”, doc. 7, pag. 23). L'elenco prodotto sub doc. 9 è privo di sottoscrizioni.
[...]
A conferma dei vari passaggi di proprietà del bene è prodotta la visura catastale che riporta tutte le proprietà derivanti dalle fusioni societarie ed infine dalla cessione. Tutte le variazioni nominative corrispondono tempo per tempo alle modifiche societarie.
La contumacia risulta neutra in quanto non può essere interpretata come non contestazione.
Deve premettersi ulteriormente che nel processo civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza anche in relazione alla prova della proprietà (Cass. Sez. 2, 06/02/2019, n. 3487, Rv. 652440
- 01).
Tutto ciò considerato e ritenendo sussistenti concordanza tra le pubblicazioni sulle gazzette ufficiali e i riscontri catastali tempo per tempo e la intestazione del bene e del rapporto al tempo della risoluzione, deve ritenersi provato con presunzioni gravi, precise e concordanti che la ricorrente sia l'attuale titolare del contratto di leasing e proprietaria del bene immobile (Cass. n. 5478/2024).
Parte ricorrente, ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice a decorrere dalla mensilità di luglio del 2016, ha documentato di aver esercitato la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione a.r. del 20.06.2017 (doc. 16).
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
L'utilizzatrice, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita e non ha quindi provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni mensili.
Il contratto risulta quindi correttamente risolto di diritto per essersi la concedente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art 14 del contratto di leasing concluso fra le parti, a far data dal 6/7/21 (cartolina di ricevimento presente nel doc.4 pag.8 del file).
Infatti, ai sensi del sopra menzionato art.14 del contratto di leasing, rubricato “clausola risolutiva espressa”, le parti hanno previsto la facoltà per la concedente di considerare risolto il contratto e di intimare l'immediata restituzione dell'immobile nel caso, tra gli altri, di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte dell'utilizzatrice, di una o più obbligazioni, tra cui quella di provvedere al pagamento dei canoni (“In caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di uno o più degli obblighi assunti dall'Utilizzatore con l' art. n. 3 (corrispettivo) delle Condizioni Particolari del presente contratto (…) è in facoltà del Concedente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e pagina 4 di 5 per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva costituzione in mora (…). In tutti gli indicati casi la risoluzione si verifica di diritto e diviene senz'altro operante con gli effetti di cui al successivo art. 15) delle presenti Condizioni Generali di contratto, quanto il Concedente dichiari all'Utilizzatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che intende valersi di tale facoltà”).
La domanda principale della merita, dunque, accoglimento e, accertata Parte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 20070108/001 in data 6.7.21, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in forza dell'art. 15 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui, in caso di risoluzione anticipata, “l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare, libero di persone e cose, l'immobile oggetto del presente contratto”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, ritenendosi adeguato prendere a riferimento i valori minimi vista la contumacia e considerata l'attività effettivamente svolta, con istruzione meramente documentale, per lo scaglione indeterminato trattandosi di domanda di risoluzione (Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 20070108/001 a far data dal 6/7/2021 e, per l'effetto, condanna l rilascio immediato, in favore Controparte_1 di , per essa, della mandataria del seguente Pt_2 Parte_2 Parte_1 immobile, libero da cose e persone: “appartamento in via XXIV Maggio, 27/B Cavenago di Brianza ad uso ufficio, al piano secondo composto cinque vani e servizi, con annesso vano di cantina al piano interrato censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cavenago di Brianza come segue: foglio: 15, mappale 169, subalterno 701, piano 2-S1, categoria A10, classe 1, vani 6,5 Rendita catastale Euro 1.779,19”;
- condanna rimborsare ad , mandataria di Controparte_1 Parte_1 Pt_2 le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 786,00 per esborsi, ed Parte_2 euro 3.800,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, domenica 16 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11672/2025 promossa da:
(C.F. ), mandataria di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. BIGI GIOVANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via principale: previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare la convenuta società
(C.F. e P.IVA con sede in Cavenago Brianza (MN) Via XXIV Parte_3 P.IVA_2
Maggio 27/B, in persona del rappresentante legale Sig. (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Monti 62/A cap 23011, al rilascio immediato del bene immobile di cui sopra libero e vacuo da persone
e cose in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori, in favore della Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società tramite la mandataria Parte_2 ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della Parte_1 clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 20070108/001 concluso pagina 1 di 5 in data 23.05.2007, e conseguentemente condannare la società resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in Cavenago di Brianza (MI), via XXIV n. 27/B.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
- in data 23.05.2007 la società San Paolo Leasint S.p.A. ha stipulato con la società il Controparte_1 contratto di leasing n. 20070108/001, avente ad oggetto un appartamento ad uso ufficio sito in
Cavenago di Brianza (MI), via XXIV n. 27/B (doc. 12);
- in esecuzione del contratto ed al fine di concedere il suddetto immobile in locazione finanziaria, la società San Paolo Leasint S.p.A. ha stipulato in data 23.05.2007, per atto pubblico, atto di compravendita con cui ha acquistato l' “appartamento ad uso ufficio, al piano secondo composto cinque vani e servizi, con annesso vano di cantina al piano interrato. Il tutto risulta censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cavenago di Brianza come segue: foglio: 15, mappale 169, subalterno
701, via XXIV Maggio, 27, piano 2-S1, cala B, categoria A10, classe 1, vani 6,5 Rendita catastale
Euro 1.779,19.” (doc. 13);
- l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice contestualmente alla stipula del contratto di compravendita (doc. 14);
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni e pertanto, con racc. a.r. datata 20.06.17, la ricorrente, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14 delle condizioni generali del contratto, ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto ed intimato alla resistente il pagamento degli oneri scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 15). Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
La notifica è avvenuta ritualmente -con notifica a mezzo PEC inviata all'indirizzo pec corretto alla società come risultante dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente, eseguita nel Controparte_1 termine perentorio assegnato dal giudice in data 22.05.2025 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
Nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Essa è stata pertanto dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che in data 23.05.2007, la società San Paolo Leasint S.p.A. abbia acquistato, da terzi, un appartamento ad uso ufficio, sito in Cavenago di Brianza (MI), via XXIV n. 27/B (doc. 13), allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società Controparte_1 infatti, sempre in data 23.05.2007, le suddette parti hanno stipulato il contratto di leasing n. 20070108/001 (doc. 12), avente ad oggetto l'immobile sopra indicato, che contestualmente è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice, come da dichiarazione di presa in consegna sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della società (doc. 15). In data Controparte_1
06.03.2009, le parti hanno inoltre sottoscritto un atto integrativo per dare seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto del contratto, rinegoziando la rata mensile del finanziamento (doc. 14 e doc. 15, pagg. 40 e ss.).
Per provare le tre fusioni -San Paolo Leasint s.p.a. – originaria concedente – è stata dapprima incorporata pagina 2 di 5 nella società Leasint s.p.a. (doc. 4), successivamente da (doc. 5) ed a sua Controparte_3 volta, nuovamente, incorporata da (doc. 6)-, parte ricorrente ha prodotto le Controparte_4 pubblicazioni sulle Gazzette Ufficiali.
Come noto, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha funzione di pubblicità notizia (del resto la pubblicazione è avvenuta esplicitamente ai fini di cui all'art. 58 TUB).
Parte ricorrente ha altresì prodotto la visura catastale che mostra i passaggi dei beni dalle società volta per volta incorporate alle incorporanti.
Inoltre, la missiva di risoluzione era inviata da , coerentemente con l'allora fusione Controparte_3
(doc. 16).
Con riferimento alla cessione dei crediti da ultimo effettuata da Intesa San Paolo spa, la ricorrente ha prodotto un avviso di cessione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2022, n. 149, Parte Seconda (doc. 7) ed ha dedotto che in data 02.12.2022, Controparte_4 ha ceduto a taluni crediti vantati dalla cedente e derivanti da contratti di
[...] Controparte_5 locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento vantati nei confronti di debitori classificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza”.
Nell'avviso di 88 pagine a pag. 15 (doc. 7) risulta che siano stati ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72 -quater
o 169 -bis del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come di volta in volta modificato ed integrato, ovvero degli articoli 97 o 177 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza), come di volta in volta modificato ed integrato, a seconda del caso, o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori (i “Debitori”) classificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza” in conformità (a) per quanto riguarda ISP, alla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata e (b) per quanto riguarda Provis, alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata (i “Crediti” o i “Crediti Leasing”).
La educe essere titolare dei rapporti e dei beni, in virtù del richiamo alla Parte_2 seconda parte della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (all. 7 pag. 15): “in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso in data 2 dicembre 2022 (come Cont successivamente modificato, il “Contratto di Cessione Rapporti”) tra la Cessionaria, la e le
Cedenti, come adempiuti mediante la sottoscrizione, in data 19 dicembre 2022 (la “Data di Cessione”), di un atto notarile di trasferimento dinnanzi al Notaio di Milano, la Cessionaria ha Persona_1 acquistato, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica alla Data di
Cessione, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali Contratti di Leasing ivi indicati
(i “Beni Leasing”), le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che
pagina 3 di 5 alla data del 2 dicembre 2022 risultavano nella titolarità della relativa Cedente, nonché i diritti e le Cont obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di gestione stipulato Cont in data 2 dicembre 2022 tra le Cedenti e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni Ceduti”)”.
Nel caso di specie, nella G.U. è ulteriormente comunicato che tutti i crediti e rapporti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione ed altresì in un'apposita lista depositata presso il Notaio rogante (“L'elenco dei Rapporti e Beni Ceduti verrà altresì depositato presso il Notaio Per_2 di Milano”, doc. 7, pag. 23). L'elenco prodotto sub doc. 9 è privo di sottoscrizioni.
[...]
A conferma dei vari passaggi di proprietà del bene è prodotta la visura catastale che riporta tutte le proprietà derivanti dalle fusioni societarie ed infine dalla cessione. Tutte le variazioni nominative corrispondono tempo per tempo alle modifiche societarie.
La contumacia risulta neutra in quanto non può essere interpretata come non contestazione.
Deve premettersi ulteriormente che nel processo civile vige il principio della preponderanza dell'evidenza anche in relazione alla prova della proprietà (Cass. Sez. 2, 06/02/2019, n. 3487, Rv. 652440
- 01).
Tutto ciò considerato e ritenendo sussistenti concordanza tra le pubblicazioni sulle gazzette ufficiali e i riscontri catastali tempo per tempo e la intestazione del bene e del rapporto al tempo della risoluzione, deve ritenersi provato con presunzioni gravi, precise e concordanti che la ricorrente sia l'attuale titolare del contratto di leasing e proprietaria del bene immobile (Cass. n. 5478/2024).
Parte ricorrente, ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice a decorrere dalla mensilità di luglio del 2016, ha documentato di aver esercitato la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione a.r. del 20.06.2017 (doc. 16).
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
L'utilizzatrice, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita e non ha quindi provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni mensili.
Il contratto risulta quindi correttamente risolto di diritto per essersi la concedente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art 14 del contratto di leasing concluso fra le parti, a far data dal 6/7/21 (cartolina di ricevimento presente nel doc.4 pag.8 del file).
Infatti, ai sensi del sopra menzionato art.14 del contratto di leasing, rubricato “clausola risolutiva espressa”, le parti hanno previsto la facoltà per la concedente di considerare risolto il contratto e di intimare l'immediata restituzione dell'immobile nel caso, tra gli altri, di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte dell'utilizzatrice, di una o più obbligazioni, tra cui quella di provvedere al pagamento dei canoni (“In caso di mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di uno o più degli obblighi assunti dall'Utilizzatore con l' art. n. 3 (corrispettivo) delle Condizioni Particolari del presente contratto (…) è in facoltà del Concedente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e pagina 4 di 5 per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva costituzione in mora (…). In tutti gli indicati casi la risoluzione si verifica di diritto e diviene senz'altro operante con gli effetti di cui al successivo art. 15) delle presenti Condizioni Generali di contratto, quanto il Concedente dichiari all'Utilizzatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che intende valersi di tale facoltà”).
La domanda principale della merita, dunque, accoglimento e, accertata Parte_2
l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 20070108/001 in data 6.7.21, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in forza dell'art. 15 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui, in caso di risoluzione anticipata, “l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare, libero di persone e cose, l'immobile oggetto del presente contratto”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, ritenendosi adeguato prendere a riferimento i valori minimi vista la contumacia e considerata l'attività effettivamente svolta, con istruzione meramente documentale, per lo scaglione indeterminato trattandosi di domanda di risoluzione (Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 20070108/001 a far data dal 6/7/2021 e, per l'effetto, condanna l rilascio immediato, in favore Controparte_1 di , per essa, della mandataria del seguente Pt_2 Parte_2 Parte_1 immobile, libero da cose e persone: “appartamento in via XXIV Maggio, 27/B Cavenago di Brianza ad uso ufficio, al piano secondo composto cinque vani e servizi, con annesso vano di cantina al piano interrato censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cavenago di Brianza come segue: foglio: 15, mappale 169, subalterno 701, piano 2-S1, categoria A10, classe 1, vani 6,5 Rendita catastale Euro 1.779,19”;
- condanna rimborsare ad , mandataria di Controparte_1 Parte_1 Pt_2 le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 786,00 per esborsi, ed Parte_2 euro 3.800,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, domenica 16 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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