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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1879 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ROSALIA PACIFICO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CP_1
studio dell'Avv. ANTONELLO GARAU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
- 1 - 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. inuncia alla domanda di addebito;
Parte_1
3. verserà in favore di la somma di euro 700, entro il CP_1 Parte_1
giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
4. Decorsi i termini di procedibilità, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
28/05/2005 in Roma, alle medesime condizioni;
5. Compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con ricorso depositato dalla n data 26/03/2024, e costituzione del CP_1 Pt_1 CP_1
in data 15/10/2024, all'udienza del 16/10/2024, i coniugi personalmente comparsi davanti al giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni sopra trascritte e, decorsi i termini di procedibilità, la pronuncia del divorzio.
Assunti i provvedimenti temporanei in conformità agli accordi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve essere quindi pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi.
Non può invece procedersi nel presente giudizio, instaurato per la sola pronuncia della separazione, con la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 3, legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: quando (…) è stata pronunciata con sentenza
- 2 - passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
In base alla norma, non abrogata né modificata dalla riforma Cartabia, ai fini della proponibilità della domanda di divorzio devono ricorrere le condizioni prescritte.
L'art. 473bis.49 cpc. ha introdotto il “cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, stabilendo al comma 1 che “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dal tenore testuale delle disposizioni appare possibile considerare i termini indicati dall'art. 3 legge cit.
quali presupposti di procedibilità della domanda di divorzio (piuttosto che di ammissibilità) soltanto nell'ipotesi normativamente prevista dall'art.473bis.49 cpc, la quale non ricorre nel caso in esame in cui la domanda di divorzio non è stata formulata negli atti introduttivi ma successivamente in corso di causa.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- 3 - 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI, e nato il 30/06/1969 in ROMA, mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 56 parte II, serie C03, anno 2005 -
Comune di Roma);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
4) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1879 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ROSALIA PACIFICO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CP_1
studio dell'Avv. ANTONELLO GARAU, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
- 1 - 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. inuncia alla domanda di addebito;
Parte_1
3. verserà in favore di la somma di euro 700, entro il CP_1 Parte_1
giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
4. Decorsi i termini di procedibilità, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il
28/05/2005 in Roma, alle medesime condizioni;
5. Compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con ricorso depositato dalla n data 26/03/2024, e costituzione del CP_1 Pt_1 CP_1
in data 15/10/2024, all'udienza del 16/10/2024, i coniugi personalmente comparsi davanti al giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni sopra trascritte e, decorsi i termini di procedibilità, la pronuncia del divorzio.
Assunti i provvedimenti temporanei in conformità agli accordi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve essere quindi pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi.
Non può invece procedersi nel presente giudizio, instaurato per la sola pronuncia della separazione, con la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 3, legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: quando (…) è stata pronunciata con sentenza
- 2 - passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
In base alla norma, non abrogata né modificata dalla riforma Cartabia, ai fini della proponibilità della domanda di divorzio devono ricorrere le condizioni prescritte.
L'art. 473bis.49 cpc. ha introdotto il “cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, stabilendo al comma 1 che “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dal tenore testuale delle disposizioni appare possibile considerare i termini indicati dall'art. 3 legge cit.
quali presupposti di procedibilità della domanda di divorzio (piuttosto che di ammissibilità) soltanto nell'ipotesi normativamente prevista dall'art.473bis.49 cpc, la quale non ricorre nel caso in esame in cui la domanda di divorzio non è stata formulata negli atti introduttivi ma successivamente in corso di causa.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- 3 - 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI, e nato il 30/06/1969 in ROMA, mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 56 parte II, serie C03, anno 2005 -
Comune di Roma);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
4) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
- 4 -