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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3614/ 2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliere Rossana Taverna Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 3614/ 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. JACOPO ARCANGELI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio legale del medesimo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CRISTINA GIORDANO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale, sito alla Via Cesare Beccaria n. 29,
ROMA- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 7963 del 4 luglio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in oggetto indicata e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 7963.2024 pubblicata in data 4.7.2024 nel giudizio R.G. 9829.2024, non CP_ notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.000,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS,
OLTRECHE' AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO. Con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
In data 09.06.2025 l' si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La difesa dell' evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, è CP_1 legittimo liquidare i compensi in misura inferiore al minimo quando la questione sia risultata di facile risoluzione (come nel caso di specie, in cui il giudizio si è concluso alla prima udienza e senza attività istruttoria). La violazione sussisterebbe, a dire dell' , solo se è leso il principio CP_1 di soccombenza, mentre la decisione di compensare le spese, totalmente o parzialmente, è discrezionale e non sindacabile, secondo la normativa interna e la giurisprudenza consolidata.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il Giudice di prime cure, ritenuta sussistente la soccombenza virtuale, ha condannato l' al pagamento di complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 08.03.2024 e ritualmente notificato il
21.03.2024, adiva il Tribunale di Roma, al fine di far dichiarare il proprio diritto a Parte_1 vedersi erogare l'assegno di indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80; stante l'intervenuta pronuncia, in data 11.10.2023, del decreto di omologa ex art. 445, co.5 c.p.c. notificato all'Ente in data 16.01.2024, l' aveva riconosciuto, anche se tardivamente, la sussistenza del requisito CP_1 sanitario utile ai fini dell'indicata prestazione, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero, dal 27.08.2022.
Inoltre, si precisa che ai fini di una pronta liquidazione, il soggetto creditore (portatore dei requisiti sanitari di legge) aveva provveduto a trasmettere all' , in data 30.10.2023, il modello AP70, CP_1 attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socioeconomici. Decorso, infatti, il termine di 120 giorni senza che l' avesse ottemperato, il chiedeva la condanna dell' alla CP_1 Pt_1 CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto.
In data 23.06.2024 si costituiva l' adducendo l'infondatezza della domanda. Precisamente CP_1 osservava che: “la prestazione è stata liquidata con provvedimento del 13.03.2024 con decorrenza 01 settembre 2022 per un importo di € 10.022, 32 ed esigibilità 02.04.2024. I ratei arretrati sono stati corrisposti in data 02.05.2024, unitamente al rateo mensile di maggio 2024”.
Pertanto, chiedeva contestualmente dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
All'udienza fissata per la discussione di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., il procuratore della ricorrente dichiarava, in effetti, l'intervenuta erogazione della somma dovuta in data 02.05.2024,
e si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, col favore delle spese, nonché di restituzione dell'importo di € 43,00 versato a titolo di contributo unificato, anticipato dal ricorrente per l'introduzione del giudizio.
Con sentenza n. 7963 del 04.07.2024, il Giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere e, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannava l' al pagamento CP_1 dei compensi di lite a favore della ricorrente, che liquidava in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e
CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha impropriamente liquidato le spese di lite al di sotto dei compensi minimi previsti dai parametri professionali, senza adeguata motivazione, e ignorando la richiesta di applicazione della su indicata maggiorazione, nonché omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso del contributo unificato.
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, quantificate in € 1.863,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA o, comunque, quantificate nel rispetto del minimo tariffario previsto, vinte le spese di giudizio, anch'esse da distrarsi. Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse corrisposto quanto CP_1 dovuto all'avente diritto. L'odierno appellante, infatti, aveva provveduto a notificare alla competente sede dell'Istituto il decreto di omologa e la documentazione amministrativa (ossia, il c.d. modello AP-70), come si evince dagli allegati nn. 2, 2°, 2b, 2c, 2d, 3, 4 del fascicolo di I grado, senza fattivo riscontro. Dunque l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell' . CP_1
Si osserva, infatti, che il decreto di omologa è stato notificato all'Ente in data 11.10.2023; ciononostante, parte appellante, stante la persistente situazione debitoria, con atto introduttivo dell'08.03.2024, è stata costretta ad adire in causa l'Ente debitore con notifica intervenuta il
21.03.2024. A ciò si aggiunga, poi, che l'Ente solo a seguito del predetto atto di impulso ha concretamente ottemperato, e, costituitosi in data 23.06.2024, provvedeva a dare esecuzione al pagamento del dovuto, esigibile già dal 27.08.2022, solo in data 02.05.2024.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio di primo CP_1 grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza: colui che perde in giudizio, è parimenti condannato al pagamento delle spese processuali e legali, salva la facoltà del giudicante di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal co. 2 dell'art. 92
c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché, infine, allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
Tuttavia il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinata a perdere in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie, è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere solo a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore al creditore, ammontante pacificamente a € 10.022,32. Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. La decisione di primo grado è, dunque, censurabile con riferimento alla misura del compenso e alle voci ad esso correlate. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese del primo grado nella misura che di seguito si sviluppa.
Richiamato il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n.
147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, e rilevato che il D.M. in parola si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono a loro volta essere rimodulati, per difetto o per eccesso, avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, si addiviene alla definizione dei seguenti elementi.
Considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza, minima difficoltà delle questioni giuridiche, di fatto per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si individuano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art.4, co. 1bis del citato D.M. n. 44/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
Secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute negli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del
10%.
In conclusione, l'appello va accolto e pertanto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2.051,50, oltre spese forfettarie, IVA e CAP. Parimenti, va riconosciuto anche il rimborso del contributo unificato, versato dal ricorrente al momento della proposizione del giudizio, essendo stato quest'ultimo costretto ad incardinarlo per il riconoscimento effettivo della prestazione.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente, richiamandosi per la loro quantificazione il seguente principio: “Quando CP_1 un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (cfr. Cass. 5/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 1.051,50, pari alla differenza fra l'importo di € 2.051,50 liquidato da questa Corte e la somma di € 1.000,00 liquidata dal Tribunale.
Anche in questo caso, la misura del compenso va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie. Ne discende che, individuata la competenza “Corte d'Appello” e lo scaglione di riferimento “fino a 1.100,00 €”, esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, l'importo che risulta liquidabile ammonta a € 247,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e Cap.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 2.051,50 (in luogo di € 1.000,00), oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge e di € 43,00 a titolo di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 247,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Cons. est. Il Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliere Rossana Taverna Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 16/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. N. 3614/ 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. JACOPO ARCANGELI ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio legale del medesimo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CRISTINA GIORDANO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale, sito alla Via Cesare Beccaria n. 29,
ROMA- CAP 00196, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 7963 del 4 luglio 2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in oggetto indicata e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia alla
Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 7963.2024 pubblicata in data 4.7.2024 nel giudizio R.G. 9829.2024, non CP_ notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.000,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS,
OLTRECHE' AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO. Con condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
In data 09.06.2025 l' si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La difesa dell' evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, è CP_1 legittimo liquidare i compensi in misura inferiore al minimo quando la questione sia risultata di facile risoluzione (come nel caso di specie, in cui il giudizio si è concluso alla prima udienza e senza attività istruttoria). La violazione sussisterebbe, a dire dell' , solo se è leso il principio CP_1 di soccombenza, mentre la decisione di compensare le spese, totalmente o parzialmente, è discrezionale e non sindacabile, secondo la normativa interna e la giurisprudenza consolidata.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione.
Il motivo di appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei limiti che seguono.
Si premette che l'appello è stato proposto con l'esclusivo intento di impugnare un solo capo della sentenza di primo grado, ovvero quello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui il Giudice di prime cure, ritenuta sussistente la soccombenza virtuale, ha condannato l' al pagamento di complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 08.03.2024 e ritualmente notificato il
21.03.2024, adiva il Tribunale di Roma, al fine di far dichiarare il proprio diritto a Parte_1 vedersi erogare l'assegno di indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80; stante l'intervenuta pronuncia, in data 11.10.2023, del decreto di omologa ex art. 445, co.5 c.p.c. notificato all'Ente in data 16.01.2024, l' aveva riconosciuto, anche se tardivamente, la sussistenza del requisito CP_1 sanitario utile ai fini dell'indicata prestazione, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero, dal 27.08.2022.
Inoltre, si precisa che ai fini di una pronta liquidazione, il soggetto creditore (portatore dei requisiti sanitari di legge) aveva provveduto a trasmettere all' , in data 30.10.2023, il modello AP70, CP_1 attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socioeconomici. Decorso, infatti, il termine di 120 giorni senza che l' avesse ottemperato, il chiedeva la condanna dell' alla CP_1 Pt_1 CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto.
In data 23.06.2024 si costituiva l' adducendo l'infondatezza della domanda. Precisamente CP_1 osservava che: “la prestazione è stata liquidata con provvedimento del 13.03.2024 con decorrenza 01 settembre 2022 per un importo di € 10.022, 32 ed esigibilità 02.04.2024. I ratei arretrati sono stati corrisposti in data 02.05.2024, unitamente al rateo mensile di maggio 2024”.
Pertanto, chiedeva contestualmente dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
All'udienza fissata per la discussione di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., il procuratore della ricorrente dichiarava, in effetti, l'intervenuta erogazione della somma dovuta in data 02.05.2024,
e si univa alla formulata richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, col favore delle spese, nonché di restituzione dell'importo di € 43,00 versato a titolo di contributo unificato, anticipato dal ricorrente per l'introduzione del giudizio.
Con sentenza n. 7963 del 04.07.2024, il Giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere e, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannava l' al pagamento CP_1 dei compensi di lite a favore della ricorrente, che liquidava in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e
CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Avverso detta pronuncia, l'odierna appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha impropriamente liquidato le spese di lite al di sotto dei compensi minimi previsti dai parametri professionali, senza adeguata motivazione, e ignorando la richiesta di applicazione della su indicata maggiorazione, nonché omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso del contributo unificato.
Contestualmente, chiede disporsi in suo favore il pagamento integrale delle spese di lite, quantificate in € 1.863,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA o, comunque, quantificate nel rispetto del minimo tariffario previsto, vinte le spese di giudizio, anch'esse da distrarsi. Come detto, l'appello deve essere accolto, innanzitutto mettendosi in rilievo che all'atto del deposito del ricorso erano già trascorsi i 120 giorni di legge, senza che l' avesse corrisposto quanto CP_1 dovuto all'avente diritto. L'odierno appellante, infatti, aveva provveduto a notificare alla competente sede dell'Istituto il decreto di omologa e la documentazione amministrativa (ossia, il c.d. modello AP-70), come si evince dagli allegati nn. 2, 2°, 2b, 2c, 2d, 3, 4 del fascicolo di I grado, senza fattivo riscontro. Dunque l'odierna attività è scaturita, seppur indirettamente, dalla persistente inadempienza dell' . CP_1
Si osserva, infatti, che il decreto di omologa è stato notificato all'Ente in data 11.10.2023; ciononostante, parte appellante, stante la persistente situazione debitoria, con atto introduttivo dell'08.03.2024, è stata costretta ad adire in causa l'Ente debitore con notifica intervenuta il
21.03.2024. A ciò si aggiunga, poi, che l'Ente solo a seguito del predetto atto di impulso ha concretamente ottemperato, e, costituitosi in data 23.06.2024, provvedeva a dare esecuzione al pagamento del dovuto, esigibile già dal 27.08.2022, solo in data 02.05.2024.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento delle spese integrali di giudizio di primo CP_1 grado.
La fondatezza dell'originario ricorso introduttivo, infatti, comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza: colui che perde in giudizio, è parimenti condannato al pagamento delle spese processuali e legali, salva la facoltà del giudicante di disporre motivatamente la compensazione totale o parziale.
La possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è disciplinata dal co. 2 dell'art. 92
c.p.c. che, derogando al principio della soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché, infine, allorquando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
Tuttavia il giudice, chiamato comunque a pronunciarsi sulle spese, deve improntare il ragionamento alla sostanza della questione giuridica trattata, ponendo le predette spese a carico della parte che, con ogni probabilità, è destinata a perdere in giudizio, e ciò deve fare tenendo conto dei parametri di legge, nonché dei criteri di valutazione, che vengono in rilievo al momento della definizione dell'importo riconoscibile al professionista in sede di adozione del provvedimento finale.
Nel caso di specie, è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere solo a seguito della liquidazione del dovuto da parte del debitore al creditore, ammontante pacificamente a € 10.022,32. Di conseguenza, non v'è dubbio che l'esito vittorioso della lite sarebbe stato della parte originariamente ricorrente, per le ragioni sopra esposte. La decisione di primo grado è, dunque, censurabile con riferimento alla misura del compenso e alle voci ad esso correlate. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese del primo grado nella misura che di seguito si sviluppa.
Richiamato il D.M. n. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012, come aggiornato al D.M. n.
147/2022, disciplinante i parametri dei compensi dell'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, e rilevato che il D.M. in parola si articola in tabelle che illustrano la determinazione dei compensi, attraverso gli scaglioni, per ciascuno dei quali sono indicati valori minimi, valori medi e massimi, che possono a loro volta essere rimodulati, per difetto o per eccesso, avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, si addiviene alla definizione dei seguenti elementi.
Considerato che il merito del giudizio di primo grado atteneva al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento, dovuti all'esito dell'accertamento del requisito sanitario ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che il procedimento presentava scarsa importanza, minima difficoltà delle questioni giuridiche, di fatto per nulla complesse.
Il compenso del giudizio di primo grado può, quindi, essere liquidato applicando la tabella di riferimento, dato il valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex art. 13 co. 2 c.p.c.
Orbene, dopo aver individuato lo scaglione di riferimento, che si attaglia al caso di specie, si individuano, per tutto quanto appena argomentato, le cifre indicanti i minimi tariffari di cui alla tabella n. 4 relativa ai giudizi in materia di previdenza, tenendo conto delle fasi effettivamente espletate nel giudizio: € 465,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.011,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 1.865,00, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, nulla dovendosi liquidare per la fase istruttoria non espletata.
Al suindicato importo va aggiunta la maggiorazione ex art.4, co. 1bis del citato D.M. n. 44/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento”.
Secondo la citata norma, è rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute negli stessi;
pertanto, considerata la limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del
10%.
In conclusione, l'appello va accolto e pertanto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2.051,50, oltre spese forfettarie, IVA e CAP. Parimenti, va riconosciuto anche il rimborso del contributo unificato, versato dal ricorrente al momento della proposizione del giudizio, essendo stato quest'ultimo costretto ad incardinarlo per il riconoscimento effettivo della prestazione.
Per quanto concerne le spese del presente gravame, anch'esse devono essere poste a carico dell' soccombente, richiamandosi per la loro quantificazione il seguente principio: “Quando CP_1 un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (cfr. Cass. 5/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 1.051,50, pari alla differenza fra l'importo di € 2.051,50 liquidato da questa Corte e la somma di € 1.000,00 liquidata dal Tribunale.
Anche in questo caso, la misura del compenso va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie. Ne discende che, individuata la competenza “Corte d'Appello” e lo scaglione di riferimento “fino a 1.100,00 €”, esclusa la fase dell'istruttoria/trattazione non espletata, l'importo che risulta liquidabile ammonta a € 247,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e Cap.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali di primo grado che liquida in € 2.051,50 (in luogo di € 1.000,00), oltre le spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge e di € 43,00 a titolo di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 247,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Cons. est. Il Presidente Rossana Taverna Giovanna Ciardi