TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 11/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Bruno Neri e Maria Parte_1
Alessandra Pisano
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso per sequestro conservativo esponeva: Parte_1
-d'essere stato comandante del M/Y , Official / IMO n. 8993564, Call CP_1
sign. 9HB6862, di bandiera Maltese, tonnellate lorde 290, di proprietà della
Samia Marine Holdings Limites, con sede in Woodbourne Hall, Po Box 3162
Road Town, Tortola, British Virgin Islands e con Agenzia marittima rappresentataria ” con sede in Malta, Controparte_2
Marsa, 14 Lighters Wharf;
-d'essere stato assunto con contratto di arruolamento a tempo indeterminato in qualità di “comandante” con decorrenza dal 5 aprile 2021 e per uno stipendio mensile di € 5.000,00 (artt. 3,4,5 doc.to n. 2);
-il contratto cessava il 2.11.2021 per volontà dell'armatore, come si evinceva dall'estratto conto in atti (final settlement statement);
-d'essere creditore dell'importo a saldo delle proprie retribuzioni di €
18.488,96;
-di non aver ricevuto, nonostante il tempo trascorso, la propria retribuzione;
Il Tribunale di Imperia, accogliendo il ricorso, con ordinanza del 7/9/2023, disponeva il sequestro del natante fino alla concorrenza della somma di €
25.000,00, comprensiva di capitale, svalutazione, interessi e spese.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia costituisce il giudizio di merito successivo al succitato procedimento cautelare, giudizio nel quale il ricorrente nel quale ha così concluso: “condannare , in persona del suo legale rapp. Controparte_1
pro tempore, con sede in Woodbourne Hall, PO BOX 3162 Road Town, Tortola, British
Virgin Islands e con Agenzia rappresentataria “ CP_3 Controparte_2
” con sede in Malta, Marsa, 14 Lighters Wharf al pagamento in favore di
[...] [...]
della somma di € 18.488,96, od a quella somma maggiore o minore che Parte_1
dovesse risultare dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento sino al saldo”.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione della A.G. italiana.
Sebbene, l'art. 2 del contratto d'arruolamento in atti (all. 2) stabiliva che l'accordo era regolato dalla legge di Malta (this seafearer emplyment agreement is governed by provisions of Maltese law…), tuttavia si prevedeva espressamente anche l'applicazione delle convenzioni internazionali marittime disciplinanti il rapporto (…as well as by regularions…. conventions being in Controparte_4
force).
Ne consegue che il presente giudizio di merito ben può essere instaurato innanzi al giudice italiano.
Deve, infatti, farsi applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012, noto anche come Bruxelles I bis, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, esecutiva in
Italia con legge 804/1971.
In materia di rapporti di lavoro subordinato l'art. 21 del Regolamento in questione recita: “1 Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
o b) in un altro Stato membro: davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente;
o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b”.
L'istruttoria ha dato conto che il ER effettivamente svolse le mansioni di comandante del in Imperia. Per_1
Il teste rappresentante d'una società di brokeraggio, ha, Testimone_1
infatti, confermato il contenuto dei capitoli di prova n. 1, 2 e 3 formulati in ricorso, dichiarando che “ La nave si trovava prima a Sanremo e poi stata portata a Imperia. Il Comandante era inizialmente un'altra persona;
poi a Imperia, è subentrato il
. Pt_1
Oltre a non esservi alcun elemento in base al quale dubitare della genuinità di tale deposizione, deve prendersi atto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. della mancata comparizione della convenuta all'udienza del 2/12/2024 a dispetto della regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale
(documento depositato dal ricorrente il 3/12/2024) cosicchè va ritenuto pienamente accertato che il prestò lavoro alle dipendenze della Pt_1
convenuta dal 4/5/2021, come scritto in calce al contratto (date this agreement is entered into Apr 5, 2021), sino al 23/11/2021, come attestato dal doc. 3, denominato Final Settlement Statement, nel quale figura, per l'appunto,
l'indicazione “last day of employment 23 november 2021”, nonché – ed è ciò che rileva maggiormente - che la prestazione fu resa in Imperia.
Ciò premesso, il ricorrente ha in primo luogo domandato il riconoscimento della somma di € 9.965,9, comprensiva di € 5.000,00 a titolo di stipendio del mese d'ottobre, di € 3.780,74 stipendio per 23 gg lavorati a novembre di €
1185,18 quale indennità per ferie.
Riguardo quest'ultima posta di credito s'osserva che l'art. 6 del contratto d'arruolamento, denominato “Annual paid leave” prevedeva il riconoscimento di 2,5 di ferie per ciascun mese, oltre alle festività pubbliche (In addition to public holydays, the Seafarer in entitled to two and half days of pid leave per month) (maturate).
Ne consegue che al ricorrente spettavano n. 16,9 giorni (203 giorni di lavoro:
30 x. 2,5), le quali, moltiplicate per l'importo del salario giornaliero, conducono ad un importo superiore a quello richiesto di € 1185,18, il che induce a ritenere che il usufruì di parte delle ferie. Pt_1 Opportuno puntualizzare che, competendo (anche) al Giudice italiano la giurisdizione, deve farsi applicazione delle norme processuali del nostro ordinamento e della relativa elaborazione giurisprudenziale.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, è il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute ad essere onerato della prova d'aver reso la prestazione anche nei giorni di riposo contrattualmente stabiliti poiché l'espletamento di attività lavorativa in misura superiore alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale è fatto costitutivo del diritto a ricevere tale indennità, incombendo sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento o, in alternativa, d'essersi diligentemente attivato al fine di porre il dipendente in condizione di godere delle ferie e delle festività retribuite (Cass.
16603/2024; Cass. 15258/2024; Cass. Cass. 21780/2022; Cass. 8521/2015;
Cass. 26985/2009; Cass. 4223/1992).
Nella fattispecie tale il ER non allegato alcuna precisa circostanza – né chiesto di provarla – circa l'aver egli lavorato anche nei giorni feriali e festivi cosicchè va disattesa la domanda di corresponsione della somma di € 1185,18.
Va, invece, riconosciuto l'importo di 8.780,74 a titolo di retribuzione ordinaria non erogata, dovendosi fare applicazione del principio processuale d'ordine generale in base al quale al creditore che agisce in giudizio è sufficiente allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, spettando a quest'ultima dimostrare d'aver eseguito la propria controprestazione (Cass. n. 5128/2022)
Cass. S.U. 13533/2021, ecc.) o, in alternativa, di non aver fatto ciò per cause a lui non imputabili. Il ha poi domandato il rimborso dell'ulteriore somma di € 8.523,04 a Pt_1
titolo di spese anticipate per il natante e l'equipaggio tramite l'utilizzo della propria carta di credito, depositando una serie scontrini, ricevute, fatture, ecc. relative a spese per la locazione d'un appartamento e di pernottamento in hotel, all'acquisto di beni di prima necessità e farmaci, a pedaggi autostradali, al noleggio, revisione e al lavaggio d'una automobile, all'acquisto di parti di ricambio, al carburante, all'elettricità, al pagamento di stipendi giornalieri, o almeno così pare, (dayworker) ricariche telefoniche, ecc. documentazione accompagnata da un riepilogo finale.
Non può, tuttavia, non evidenziarsi che in ricorso non è stata operata alcuna suddivisione delle tipologie delle spese in relazione alle specifiche necessità alle quali esse rispondevano.
Si rileva poi che in uno scambio di email con l'armatore del 4/11/21021
l'attore lamentava d'aver usato anche il proprio danaro personale per
“mandare avanti” le cose, pagando l'alloggio e il cibo degli altri membri dell'equipaggio, senza precisare altro.
Sul punto la teste ha affermato che “Sono intervenuta 3 tre volte Tes_2
per l'omesso pagamento dei salari, per licenziamento senza preavviso e per altre inadempienza dell'armatore. Tale mio interessamento/intervento è avvenuto in Francia”, soggiungendo “Il capitano è il capo del naviglio ed è obbligato a provvedere alle esigenze dell'equipaggio e mi riferì che era egli ad anticipare le spese per le esigenze della vita di bordo
e il sostentamento”
Il complesso delle suddette allegazioni e delle risultanze istruttorie scontano, tuttavia, una serie di lacune. In primo luogo non è dato sapere quanti fossero i componenti dell'equipaggio e, conseguentemente, quanti erano i dipendenti che unitamente al comandante non avevano ricevuto le proprie spettanze.
Nel riepilogo degli esborsi del mese d'ottobre figura la voce “Food x 2”, il che porterebbe a ritenere che l'equipaggio era composto soltanto dal comandante e da un marinaio.
Nulla, poi, è stato addotto riguardo alla pertinenza delle spese di pedaggio, revisione auto, elettrice alle esigenze di conservazione e/o manutenzione della nave o, in alternativa, al fatto che esse fossero funzionali alla necessità di recarsi in Francia, ad. es., per reclamare il pagamento del suo stipendio e di quello dei marinai a persona munita di rappresentanza o di delega di CP_1
[...]
Non consta poi che il si sobbarcò anche l'onere di retribuire i propri Pt_1
sottoposti in luogo della convenuta, né tantomeno è stato allegato e provato che egli assunse soggetti terzi per lo svolgimento d'un qualche compito.
Sulla natura della voce “dayworker” nulla, infatti, è stato specificato.
Inoltre, l'attore ha limitato l'inadempienza di controparte ai mesi di ottobre e novembre, il che induce ragionevolmente a ritenere che anche il resto dell'equipaggio non percepì il salario per il medesimo periodo.
Evidente, pertanto, che al non competa alcun rimborso per l'acquisto Pt_1
di beni di prima necessità, per le ricariche telefoniche, per l'alloggio/pernottamento, per l'acquisto di farmaci non solo per il periodo antecedente all'ottobre del 2021, nel quale egli fu regolarmente retribuito, ma anche per quello successivo poiché tali spese, inerenti all'esercizio della propria ordinaria attività lavorativa in Imperia, sarebbero state egualmente da lui sostenute con il proprio stipendio ove gli fosse stato tempestivamente versato.
Tale rilievo vale, ovviamente, anche per il resto dell'equipaggio e, pertanto, per le anticipazioni eventualmente effettuate dal ricorrente ante ottobre.
Nel contratto d'arruolamento, infatti, non risulta previsto il rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Diversamente deve dirsi per i soli ai costi di “crew housing”, ossia di alloggio/pernottamento dell'equipe di bordo, riportati nel consuntivo del mese d'ottobre e comprovate dalle relative fatture.
Gli importi ammontano a € 1358 + 850,00 = € 2208,00.
Dovendosi per i motivi esposti in precedenza presumibilmente ritenere che ad operare sulla nave fossero soltanto 2 persone, ne consegue al ricorrente va attributo la metà dell'importo, € 1104,00, essendo la sua quota già compresa nelle retribuzioni da riconoscergli nella presente sede, oltre ai solo interessi legali poiché non viene in rilievo un credito di lavoro.
In sintesi, il ricorso va accolto in parte dovendosi disporre la condanna dell'ammontare complessivo di € 9884,74 (€ 5000,00 + € 3.780,74 + €
1104,00), oltre a rivalutazione e interessi legali dal 24/11/2021 sull'importo di
€ 8780,74 e i soli interessi legali sul residuo a far data dalla notificazione del ricorso.
In ragione della parziale soccombenza della resistente, le spese di causa devono essere poste a suo carico nella misura che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposta da nei confronti Parte_1
di , così provvede: Controparte_1 Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
9884,74, oltre a rivalutazione e interessi legali sull'importo dal 24/11/2021 sull'importo di € 8780,74, nonché agli interessi legali a far data sulla somma di
€ 1104,00 dalla notifica del ricorso, sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 1250,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1150,00 per la fase decisionale, € 118,50 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 19-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 11/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Bruno Neri e Maria Parte_1
Alessandra Pisano
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso per sequestro conservativo esponeva: Parte_1
-d'essere stato comandante del M/Y , Official / IMO n. 8993564, Call CP_1
sign. 9HB6862, di bandiera Maltese, tonnellate lorde 290, di proprietà della
Samia Marine Holdings Limites, con sede in Woodbourne Hall, Po Box 3162
Road Town, Tortola, British Virgin Islands e con Agenzia marittima rappresentataria ” con sede in Malta, Controparte_2
Marsa, 14 Lighters Wharf;
-d'essere stato assunto con contratto di arruolamento a tempo indeterminato in qualità di “comandante” con decorrenza dal 5 aprile 2021 e per uno stipendio mensile di € 5.000,00 (artt. 3,4,5 doc.to n. 2);
-il contratto cessava il 2.11.2021 per volontà dell'armatore, come si evinceva dall'estratto conto in atti (final settlement statement);
-d'essere creditore dell'importo a saldo delle proprie retribuzioni di €
18.488,96;
-di non aver ricevuto, nonostante il tempo trascorso, la propria retribuzione;
Il Tribunale di Imperia, accogliendo il ricorso, con ordinanza del 7/9/2023, disponeva il sequestro del natante fino alla concorrenza della somma di €
25.000,00, comprensiva di capitale, svalutazione, interessi e spese.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia costituisce il giudizio di merito successivo al succitato procedimento cautelare, giudizio nel quale il ricorrente nel quale ha così concluso: “condannare , in persona del suo legale rapp. Controparte_1
pro tempore, con sede in Woodbourne Hall, PO BOX 3162 Road Town, Tortola, British
Virgin Islands e con Agenzia rappresentataria “ CP_3 Controparte_2
” con sede in Malta, Marsa, 14 Lighters Wharf al pagamento in favore di
[...] [...]
della somma di € 18.488,96, od a quella somma maggiore o minore che Parte_1
dovesse risultare dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento sino al saldo”.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione della A.G. italiana.
Sebbene, l'art. 2 del contratto d'arruolamento in atti (all. 2) stabiliva che l'accordo era regolato dalla legge di Malta (this seafearer emplyment agreement is governed by provisions of Maltese law…), tuttavia si prevedeva espressamente anche l'applicazione delle convenzioni internazionali marittime disciplinanti il rapporto (…as well as by regularions…. conventions being in Controparte_4
force).
Ne consegue che il presente giudizio di merito ben può essere instaurato innanzi al giudice italiano.
Deve, infatti, farsi applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012, noto anche come Bruxelles I bis, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, esecutiva in
Italia con legge 804/1971.
In materia di rapporti di lavoro subordinato l'art. 21 del Regolamento in questione recita: “1 Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
o b) in un altro Stato membro: davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente;
o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b”.
L'istruttoria ha dato conto che il ER effettivamente svolse le mansioni di comandante del in Imperia. Per_1
Il teste rappresentante d'una società di brokeraggio, ha, Testimone_1
infatti, confermato il contenuto dei capitoli di prova n. 1, 2 e 3 formulati in ricorso, dichiarando che “ La nave si trovava prima a Sanremo e poi stata portata a Imperia. Il Comandante era inizialmente un'altra persona;
poi a Imperia, è subentrato il
. Pt_1
Oltre a non esservi alcun elemento in base al quale dubitare della genuinità di tale deposizione, deve prendersi atto ai sensi dell'art. 232 c.p.c. della mancata comparizione della convenuta all'udienza del 2/12/2024 a dispetto della regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale
(documento depositato dal ricorrente il 3/12/2024) cosicchè va ritenuto pienamente accertato che il prestò lavoro alle dipendenze della Pt_1
convenuta dal 4/5/2021, come scritto in calce al contratto (date this agreement is entered into Apr 5, 2021), sino al 23/11/2021, come attestato dal doc. 3, denominato Final Settlement Statement, nel quale figura, per l'appunto,
l'indicazione “last day of employment 23 november 2021”, nonché – ed è ciò che rileva maggiormente - che la prestazione fu resa in Imperia.
Ciò premesso, il ricorrente ha in primo luogo domandato il riconoscimento della somma di € 9.965,9, comprensiva di € 5.000,00 a titolo di stipendio del mese d'ottobre, di € 3.780,74 stipendio per 23 gg lavorati a novembre di €
1185,18 quale indennità per ferie.
Riguardo quest'ultima posta di credito s'osserva che l'art. 6 del contratto d'arruolamento, denominato “Annual paid leave” prevedeva il riconoscimento di 2,5 di ferie per ciascun mese, oltre alle festività pubbliche (In addition to public holydays, the Seafarer in entitled to two and half days of pid leave per month) (maturate).
Ne consegue che al ricorrente spettavano n. 16,9 giorni (203 giorni di lavoro:
30 x. 2,5), le quali, moltiplicate per l'importo del salario giornaliero, conducono ad un importo superiore a quello richiesto di € 1185,18, il che induce a ritenere che il usufruì di parte delle ferie. Pt_1 Opportuno puntualizzare che, competendo (anche) al Giudice italiano la giurisdizione, deve farsi applicazione delle norme processuali del nostro ordinamento e della relativa elaborazione giurisprudenziale.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, è il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute ad essere onerato della prova d'aver reso la prestazione anche nei giorni di riposo contrattualmente stabiliti poiché l'espletamento di attività lavorativa in misura superiore alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale è fatto costitutivo del diritto a ricevere tale indennità, incombendo sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento o, in alternativa, d'essersi diligentemente attivato al fine di porre il dipendente in condizione di godere delle ferie e delle festività retribuite (Cass.
16603/2024; Cass. 15258/2024; Cass. Cass. 21780/2022; Cass. 8521/2015;
Cass. 26985/2009; Cass. 4223/1992).
Nella fattispecie tale il ER non allegato alcuna precisa circostanza – né chiesto di provarla – circa l'aver egli lavorato anche nei giorni feriali e festivi cosicchè va disattesa la domanda di corresponsione della somma di € 1185,18.
Va, invece, riconosciuto l'importo di 8.780,74 a titolo di retribuzione ordinaria non erogata, dovendosi fare applicazione del principio processuale d'ordine generale in base al quale al creditore che agisce in giudizio è sufficiente allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, spettando a quest'ultima dimostrare d'aver eseguito la propria controprestazione (Cass. n. 5128/2022)
Cass. S.U. 13533/2021, ecc.) o, in alternativa, di non aver fatto ciò per cause a lui non imputabili. Il ha poi domandato il rimborso dell'ulteriore somma di € 8.523,04 a Pt_1
titolo di spese anticipate per il natante e l'equipaggio tramite l'utilizzo della propria carta di credito, depositando una serie scontrini, ricevute, fatture, ecc. relative a spese per la locazione d'un appartamento e di pernottamento in hotel, all'acquisto di beni di prima necessità e farmaci, a pedaggi autostradali, al noleggio, revisione e al lavaggio d'una automobile, all'acquisto di parti di ricambio, al carburante, all'elettricità, al pagamento di stipendi giornalieri, o almeno così pare, (dayworker) ricariche telefoniche, ecc. documentazione accompagnata da un riepilogo finale.
Non può, tuttavia, non evidenziarsi che in ricorso non è stata operata alcuna suddivisione delle tipologie delle spese in relazione alle specifiche necessità alle quali esse rispondevano.
Si rileva poi che in uno scambio di email con l'armatore del 4/11/21021
l'attore lamentava d'aver usato anche il proprio danaro personale per
“mandare avanti” le cose, pagando l'alloggio e il cibo degli altri membri dell'equipaggio, senza precisare altro.
Sul punto la teste ha affermato che “Sono intervenuta 3 tre volte Tes_2
per l'omesso pagamento dei salari, per licenziamento senza preavviso e per altre inadempienza dell'armatore. Tale mio interessamento/intervento è avvenuto in Francia”, soggiungendo “Il capitano è il capo del naviglio ed è obbligato a provvedere alle esigenze dell'equipaggio e mi riferì che era egli ad anticipare le spese per le esigenze della vita di bordo
e il sostentamento”
Il complesso delle suddette allegazioni e delle risultanze istruttorie scontano, tuttavia, una serie di lacune. In primo luogo non è dato sapere quanti fossero i componenti dell'equipaggio e, conseguentemente, quanti erano i dipendenti che unitamente al comandante non avevano ricevuto le proprie spettanze.
Nel riepilogo degli esborsi del mese d'ottobre figura la voce “Food x 2”, il che porterebbe a ritenere che l'equipaggio era composto soltanto dal comandante e da un marinaio.
Nulla, poi, è stato addotto riguardo alla pertinenza delle spese di pedaggio, revisione auto, elettrice alle esigenze di conservazione e/o manutenzione della nave o, in alternativa, al fatto che esse fossero funzionali alla necessità di recarsi in Francia, ad. es., per reclamare il pagamento del suo stipendio e di quello dei marinai a persona munita di rappresentanza o di delega di CP_1
[...]
Non consta poi che il si sobbarcò anche l'onere di retribuire i propri Pt_1
sottoposti in luogo della convenuta, né tantomeno è stato allegato e provato che egli assunse soggetti terzi per lo svolgimento d'un qualche compito.
Sulla natura della voce “dayworker” nulla, infatti, è stato specificato.
Inoltre, l'attore ha limitato l'inadempienza di controparte ai mesi di ottobre e novembre, il che induce ragionevolmente a ritenere che anche il resto dell'equipaggio non percepì il salario per il medesimo periodo.
Evidente, pertanto, che al non competa alcun rimborso per l'acquisto Pt_1
di beni di prima necessità, per le ricariche telefoniche, per l'alloggio/pernottamento, per l'acquisto di farmaci non solo per il periodo antecedente all'ottobre del 2021, nel quale egli fu regolarmente retribuito, ma anche per quello successivo poiché tali spese, inerenti all'esercizio della propria ordinaria attività lavorativa in Imperia, sarebbero state egualmente da lui sostenute con il proprio stipendio ove gli fosse stato tempestivamente versato.
Tale rilievo vale, ovviamente, anche per il resto dell'equipaggio e, pertanto, per le anticipazioni eventualmente effettuate dal ricorrente ante ottobre.
Nel contratto d'arruolamento, infatti, non risulta previsto il rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Diversamente deve dirsi per i soli ai costi di “crew housing”, ossia di alloggio/pernottamento dell'equipe di bordo, riportati nel consuntivo del mese d'ottobre e comprovate dalle relative fatture.
Gli importi ammontano a € 1358 + 850,00 = € 2208,00.
Dovendosi per i motivi esposti in precedenza presumibilmente ritenere che ad operare sulla nave fossero soltanto 2 persone, ne consegue al ricorrente va attributo la metà dell'importo, € 1104,00, essendo la sua quota già compresa nelle retribuzioni da riconoscergli nella presente sede, oltre ai solo interessi legali poiché non viene in rilievo un credito di lavoro.
In sintesi, il ricorso va accolto in parte dovendosi disporre la condanna dell'ammontare complessivo di € 9884,74 (€ 5000,00 + € 3.780,74 + €
1104,00), oltre a rivalutazione e interessi legali dal 24/11/2021 sull'importo di
€ 8780,74 e i soli interessi legali sul residuo a far data dalla notificazione del ricorso.
In ragione della parziale soccombenza della resistente, le spese di causa devono essere poste a suo carico nella misura che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposta da nei confronti Parte_1
di , così provvede: Controparte_1 Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
9884,74, oltre a rivalutazione e interessi legali sull'importo dal 24/11/2021 sull'importo di € 8780,74, nonché agli interessi legali a far data sulla somma di
€ 1104,00 dalla notifica del ricorso, sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 1250,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1150,00 per la fase decisionale, € 118,50 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 19-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli