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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CAMPUS ALESSANDRO (c.f.
) con studio in C.F._2
ALESSANDRO TESEI (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. CAMPUS ALESSANDRO (c.f.
), con studio in C.F._2
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 230/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e ND EI hanno contratto matrimonio il Parte_1
7 gennaio 2017, in regime di separazione dei beni. Hanno una figlia,
(23 febbraio 2018). La famiglia viveva a Bosa in corso Vit- Per_1 torio Emanuele II 67.
Si sono separati in via consensuale il 7 maggio 2024 a queste con- dizioni:
1) affidamento super-esclusivo di alla madre e asse- Per_1 gnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni libere tra padre e figlia;
3) obbligo per il padre, una volta reperita un'occupazione, di ver- sare alla madre 200 € al mese per il mantenimento della figlia, oltre metà spese straordinarie.
Le peculiari condizioni convenute dai genitori sono dovute al fatto che il sig. EI all'epoca disoccupato, era emigrato all'estero in cerca di lavoro, con impossibilità di cooperare efficacemente all'eser- cizio della responsabilità genitoriale.
Il 24 gennaio 2025 i coniugi hanno presentato ricorso per divor- ziare alle stesse condizioni. Allora come oggi, la sig.ra svolge l'attività di cameriera e Pt_1 percepisce circa 1.000 € al mese, mentre il sig. EI è rientrato a Roma, dove svolge l'attività di cuoco per 1.500 € al mese. Avendo reperito un'attività lavorativa, è quindi divenuto pienamente efficace l'obbligo già a suo tempo stabilito di provvedere al mantenimento di Per_1 Nonostante la peculiarità di un accordo per l'affidamento super- esclusivo alla madre, ritiene il collegio di aderirvi, in quanto se il padre ha deciso di disinteressarsi alla figlia il giudice non può che prenderne atto. È stata riformulata la parte di accordo contenente le autorizzazioni concesse in via preventiva dal sig. EI al cambio di residenza della figlia, in quanto, essendo estromesso dall'affidamento, non sono in suo potere. Il Tribunale si limiterà a prendere atto che egli nulla ha da op- porre al riguardo.
La somma convenuta dalle parti per il mantenimento di Per_2
[...
, a fronte delle condizioni economiche delle parti, si può considerare equa in ragione dell'età della bambina. È stato espunto dall'accordo
— 2 — ogni riferimento alla condizione di disoccupato del sig. EI, in quanto non più attuale.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e ND EI in data 7 gennaio 2017, iscritto presso l'Uffi-
[...] cio di Stato Civile del Comune di Roma, distinto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune al Atto n. 8 parte I, anno 2017, incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. Assegna la casa coniugale, sita in Bosa al Corso Vittorio Ema- nuele II n. 67, alla sig.ra perché ivi conviva con la figlia minore. Pt_1
3. Prende atto che i coniugi provvederanno autonomamente alle proprie esigenze di vita.
4. EI ND provvederà a corrispondere, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, quale contributo a titolo di manteni- mento della figlia minore somma rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT. In relazione alle spese straordinarie necessarie per la cura delle minori, quali spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e spor- tive, le quali saranno documentate dal genitore che le ha sostenute, si dispone che le stesse saranno ripartite al 50% tra i genitori. Si specifica, fin d'ora, che le spese scolastiche sono da intendersi quelle sostenute per l'acquisto dei libri scolastici e didattici, l'acquisto del materiale di- dattico di inizio anno, i viaggi/gite scolastiche, tassa iscrizione scola- stica, assicurazione scolastica, spese di trasferimento dall'abitazione all'istituto scolastico. Le spese straordinarie relative all'attività sportiva dei minori, comprensive di abbigliamento sportivo e retta mensile rela- tiva allo sporto praticato, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate. Parimenti saranno da concordare e da docu- mentare le spese relative alle cure dentistiche, ortodontiche e oculisti- che, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, eventuali corsi di lingua straniera, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, viaggi e vacanze. Ciascun genitore si impegna a ri- fondere le spese straordinarie nella misura del 50% ed entro il mese successivo alla richiesta al genitore che ha sostenuto tali spese.
— 3 — 5. è affidata esclusivamente alla madre, ma la Persona_3 stessa dovrà ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istru- zione, mantenere con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e conti- nuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. La responsabilità genitoriale sarà eser- citata in maniera esclusiva dalla madre convivente sig.ra Le de- Pt_1 cisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'edu- cazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclina- Parte_1 zione naturale e delle aspirazioni della figlia minore. La sig.ra Pt_1 informerà il padre della minore di qualsivoglia scelta e garantirà i con- tatti anche telefonici tra lo stesso sig. ES e la figlia minore.
6. Prende atto che la minore vivrà stabilmente presso il domicilio della madre sito in Bosa al Corso Vittorio Emanuele n. 67 e che il sig.
ES nulla oppone al fatto che la minore potrà cambiare la propria resi- denza e/o domicilio in altro comune italiano presso il quale la sig. Pt_1 reperirà una attività lavorativa e dove si stabilirà portando con sé la fi- glia minore, che ivi potrà e dovrà svolgere la propria attività scolastica ed adempiere all'obbligo formativo. 7. In relazione al diritto di visita, la minore starà con il padre quando vorrà e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrasco- lastici. Durante le festività: la minore starà alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore pertanto, ove le minori stiano la Vigilia di
Natale con la madre la giornata del natale staranno con il padre e, così, per pasqua e per ogni festa comandata. Nel periodo estivo: la minore potrà stare con il padre ogni sabato e domenica dalle 8 alle 20 ed ogni qual volta lo desideri compatibilmente con le esigenze minori previo accordo con il genitore convivente.
8. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —