Sentenza 15 marzo 2023
Massime • 1
In caso di contestazione della appostazione di quota di ammortamento relativa all'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi ragione non nell'errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7438 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
18 ottobre 2021, n. 28563, in tema di irrilevanza dell'anno di costituzione della riserva di sovrapprezzo di azioni, rispetto al termine di decadenza dal potere accertativo quanto all'annualità di effettiva redistribuzione ai soci della riserva costituita). Le sezioni unite, partendo dalla considerazione che l'autonomia e l'annualità dei periodi d'imposta sono fattori interpretativi chiave, per essere RGN 293/2020 Consigli estZlerici C 5 l'imposta sul reddito fortemente improntata a questi caratteri (art. 7, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986), e constatando che «la periodizzazione annuale dell'imposta sul reddito e la novazione, tempo per tempo, di ciascuna obbligazione tributaria si riflettono sulla dichiarazione, la quale deve indicare "annualmente i redditi posseduti" (arti d.P.R. 29 600/73)», giunge innanzitutto a rilevare come «la mera indicazione unilaterale di un fatto, valevole per legge solo per l'anno al quale la dichiarazione si riferisce, non può di per sé esplicare alcun effetto preclusivo sull'azione dell'amministrazione finanziaria che voglia contestare quello stesso fatto una volta dichiarato ex novo in una dichiarazione diversa, in quanto concernente un'altra annualità d'imposta nella quale quello stesso fatto continui a rilevare». Quindi constata che «Da ciò consegue che l'accertamento deve essere possibile, su ogni annualità, anche con riguardo al fatto costitutivo dell'elemento pluriennale dedotto e non soltanto alla correttezza della singola quota annuale di deduzione. Il che equivale ad affermare che la 'clefinitività', in conseguenza del mancato accertamento, della dichiarazione di prima emersione del componente pluriennale non porta con sé il diverso effetto della 'preclusività' di sindacato per un periodo successivo;
anzi, per meglio dire, non produce proprio alcun effetto di accertamento, il quale può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato». Al principio di diritto, che questo Collegio condivide ed a cui intende dare continuità, non si è attenuta la Commissione tributaria regionale della Lombardia nella pronuncia impugnata. La sentenza va pertanto cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che, in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, dovrà vagliare l'appello dell'ufficio, oltre che le questioni riprodotte nel controricorso dalla società -qualora, come afferma, non siano mai state esaminate dal giudice di primo grado (e comunque purché riproposte anche in grado d'appello)-, attenendosi al seguente principio di diritto: «In caso di contestazione della appostazione di quota d'ammortamento relativa all'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi RGN 293/2020 Consig est. RI 6 ragione non nell'errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è cQ indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio».
P.Q.M.
tuLL-c-c, Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giusti~r grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2022 Il Consigliere est.